CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 dicembre 2024
Cassazione n. 00275/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, nella quale si evidenzia che l'imputata non ha dato il minimo segno di resipiscenza in ordine alle numerose condotte illecite, avendo, peraltro, condotto le trattative transattive senza riconoscere l'incolpazione, ma allo scopo di giungere ad una remissione della querela; che il secondo motivo di ricorso, con il quale si denuncia la mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata a pag. 5; che, comunque, l'applicazione dell'art. 163 cod. pen. è preclusa dalla sussistenza di numerosi precedenti penali a carico dell'imputata, ergo dal riconoscimento della recidiva reiterata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; considerato che, nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di Cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, ne va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché in sede di legittimità la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi in maniera non meramente formale, ma effettiva (Sez. U, sentenza n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, in motivazione); che, nel caso di specie, non è dato riscontrare un'attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi in quanto la parte civile, [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA]., si è limitata depositare, sia pur tempestivamente, una memoria contenente conclusioni e nota spese priva di qualunque deduzione utile ad offrire un apporto per la decisione; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile. Così deciso, in data 3 dicembre 2024 Il Consigliere estens