CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 maggio 2026
Cassazione n. 16022/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dirigente dell'ufficio “[OSCURATO:PERSONA] e Investimenti”, rappresentato e difeso disgiunta-mente e congiuntamente in virtù di procura speciale allegata in calce al ricorsodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] – che hanno,entrambi, indicato i rispettivi indirizzi di p.e.c. - della propria Avvocatura; elet-tivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 29, presso la sededella propria [OSCURATO:SOCIETA]. (già “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. e già “BuildingService Management” s.r.l.) – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del legale rappre-Numero registro generale 4599/2022Numero sezionale 466/2026Numero di raccolta generale 16022/2026Data pubblicazione 25/05/2026sentante pro tempore (in proprio e quale capogruppo mandataria dell'A.T.I. co-stituita con la “MSC – Società di Partecipazione tra Lavoratori” s.p.a., la “[OSCURATO:PERSONA] di Ravenna” società cooperativa, la “[OSCURATO:PERSONA]”società consortile a r.l. (cancellata dal registro delle imprese), la “[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. e la “Alfa 3” s.r.l. (già “C.I.E.T.” s.p.a.)), rap-presentata e difesa disgiuntamente e congiuntamente in virtù di procura spe-ciale su foglio allegato al controricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], dall'av-vocato [OSCURATO:PERSONA] (che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c.), dall'avvo-cato [OSCURATO:PERSONA] (che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c.) e dall'avvocatoAndrea Manzi (che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c.); elettivamente do-miciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 5, presso lo studio dell'av-vocato [OSCURATO:PERSONA].CONTRORICORRENTE – RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] – SOCIETÀ di PARTECIPAZIONE tra [OSCURATO:SOCIETA]. (già “Manunten-coop” società cooperativa) – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del legale rappre-sentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del legale rappre-sentante pro tempore, rappresentate e difese disgiuntamente e congiuntamentein virtù di procure speciali su fogli allegati al controricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Baccolini, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (che ha indicato il proprio indirizzo dip.e.c.) e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (che ha indicato il proprio indirizzo dip.e.c.); elettivamente domiciliate in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 5,presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].CONTRORICORRENTE – RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA]umero registro generale 4599/2022Numero sezionale 466/2026Numero di raccolta generale 16022/2026Data pubblicazione 25/05/2026SOFTLAB [OSCURATO:SOCIETA]. – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del legale rappresentantepro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Alberico II, n. 33,presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (che ha indicato il proprio indirizzodi p.e.c.) e che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglioallegato al controricorso.CONTRORICORRENTE[OSCURATO:PERSONA] 3 s.r.l. (già “C.I.E.T.” s.p.a.) – [OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del le-gale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura spe-ciale su foglio allegato al controricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (che ha indi-cato il proprio indirizzo di p.e.c.); elettivamente domiciliata in Roma, alla viaOslavia, n. 39/B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].CONTRORICORRENTE[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA] – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – (in qualità di ex socia della “[OSCURATO:PERSONA]” società consortile ar.l., cancellata dal registro delle imprese), in persona del legale rappresentantepro tempore, elettivamente domiciliata in Milano, alla via Bigli, n. 2, presso lostudio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che hannoindicato i rispettivi indirizzi di p.e.c. e che disgiuntamente e congiuntamente larappresentano e difendono in virtù di procura speciale su foglio allegato al con-troricorso.CONTRORICORRENTE[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4599/2022Numero sezionale 466/2026Numero di raccolta generale 16022/2026Data pubblicazione 25/05/2026GUIDI MATTEO – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA] – c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE] – elettivamente domiciliati in Ferrara, al viale Cavour, n.51, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato il proprio indi-rizzo di p.e.c. e che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglioallegato al controricorso.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in per-sona del legale rappresentante pro tempore.INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del legale rappresentante protempore.INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] società cooperativa – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del legalerappresentante pro tempore.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in personadel legale rappresentante pro tempore.INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] pro tempore.Numero registro generale 4599/2022Numero sezionale 466/2026Numero di raccolta generale 16022/2026Data pubblicazione 25/05/2026INTIMATAavverso la sentenza n. 7471 - 19.10/11.11.2021 della Corte d'Appello di Roma(non notificata: cfr., peraltro, ricorso principale, pag. 3, e ricorso incidentale,pag. 4).Udita la relazione nella camera di consiglio del 29 gennaio 2026 del consiglieredottor [OSCURATO:PERSONA],lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratoregenerale dottor [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili imotivi del ricorso principale ed accogliersi il motivo di ricorso incidentale.RILEVATO CHE1. Nel corso dell'anno 1996 l'I.N.P.D.A.P. affidava in appalto a soggetti spe-cializzati la gestione del suo patrimonio immobiliare (circa 60.000 unità), sud-diviso in n. 16 lotti (cfr. ricorso principale, pagg. 4 e ss.).2. [OSCURATO:PERSONA] di Imprese costituita dalla “Rekeep” s.p.a.(allora “[OSCURATO:PERSONA] – B.S.M.” s.r.l.), dalla “MSC – Società diPartecipazione tra Lavoratori” s.p.a., dalla “[OSCURATO:PERSONA]” società cooperativa, dalla “[OSCURATO:PERSONA]” società consortile a r.l.,dalla “[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. e dalla “Alfa 3” s.r.l. si ren-deva aggiudicataria della gestione degli immobili costituenti il lotto n. 6 (immo-bili in Toscana), il lotto n. 14 (immobili in Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata)e, successivamente, il lotto n. 5 (immobili in Emilia-Romagna e Marche).I rapporti tra stazione appaltante e appaltatrice, più volte prorogati, venivanoa definitiva scadenza in data 30.4.2002.Numero registro generale 4599/2022Numero sezionale 466/2026Numero di raccolta generale 16022/2026Data pubblicazione 25/05/20263. Con ricorso ex artt. 633 e ss. cod. proc. civ. depositato in data 29.4.2003l'attuale “Rekeep” (ricorrente in proprio per i lotti n. 5 e n. 14 ed in proprio equale mandataria della “[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]” e della “ALFA 3”per il lotto n. 6) adiva il Tribunale di Roma.Chiedeva ingiungersi all'I.N.P.D.A.P. il pagamento dell'importo di euro2.500.891,21, oltre interessi, sulla scorta di fatture asseritamente rimaste inso-lute ed inerenti al rapporto d'appalto avente ad oggetto la gestione del patrimo-nio immobiliare dell'istituto previdenziale (cfr. ricorso, pag. 5).Con decreto n. 10066/2003 il Tribunale pronunciava l'ingiunzione.L'I.N.P.D.A.P. con citazione notificata il 25.9.2003 proponeva opposizione(giudizio n. 72247/2003 r.g. A tale giudizio si correla il ricorso per cassazioneiscritto innanzi a questa Corte al n. 4599/2022 r.g.) (cfr. ricorso, pag. 5).Contestava la sussistenza dell'avversa pretesa.Instava quindi per la revoca del decreto.In via riconvenzionale chiedeva condannarsi la controparte al pagamentodell'importo di euro 2.120.139,50, quale saldo attivo della gestione ovvero qualeammontare dei canoni di locazione riscossi in nome e per conto dell'istituto edindebitamente trattenuti, nonché al pagamento di importi dovuti a titolo di pe-nali e di risarcimento dei danni da inadempimento.Resisteva l'attuale “Rekeep” (in proprio e nella qualità).Veniva disposta c.t.u.4. Con ricorso ex artt. 633 e ss. cod. proc. civ. depositato in data 14.5.2004l'attuale “Rekeep” (ricorrente esclusivamente in proprio) adiva il Tribunale diRoma.Chiedeva ingiungersi all'I.N.P.D.A.P. il pagamento dell'importo di euro764.849,38, oltre interessi, sulla scorta – parimenti ‒ di fatture asseritamenteNumero registro generale 4599/2022Numero sezionale 466/2026Numero di raccolta generale 16022/2026Data pubblicazione 25/05/2026rimaste insolute ed inerenti al rapporto d'appalto avente ad oggetto la gestionedel patrimonio immobiliare dell'istituto previdenziale (cfr. ricorso, pag. 6).Con decreto n. 13069/2004 il Tribunale pronunciava l'ingiunzione.L'I.N.P.D.A.P. con citazione notificata il 26.10.2004 proponeva opposizione(giudizio n. 78858/2004 r.g. A tale giudizio inerisce il ricorso per cassazioneiscritto innanzi a questa Corte al n. 27623/2020 r.g.) (cfr. ricorso, pag. 6).Contestava la sussistenza dell'avversa pretesa ed eccepiva, peraltro, i mede-simi inadempimenti già eccepiti nel giudizio iscritto al n. 72247/2003 r.g.Instava quindi per la revoca del decreto.Resisteva l'attuale “Rekeep”.5. Con ricorso ex artt. 633 e ss. cod. proc. civ. depositato in data 23.5.2006l'attuale “Rekeep” (ricorrente quale mandataria capogruppo dell'A.T.I. per illotto n. 6) adiva il Tribunale di Roma.Chiedeva ingiungersi all'I.N.P.D.A.P. il pagamento dell'importo di euro360.581,87, oltre interessi, sulla scorta di fatture asseritamente rimaste inso-lute ed inerenti al rapporto d'appalto avente ad oggetto la gestione del patrimo-nio immobiliare dell'istituto previdenziale (cfr. ricorso, pag. 7).Con decreto n. 14195/2006 il Tribunale pronunciava l'ingiunzione.L'I.N.P.D.A.P. con citazione notificata il 19.10.2006 proponeva opposizione(giudizio n. 68876/2006 r.g.) (cfr. ricorso, pag. 7).Contestava la sussistenza dell'avversa pretesa.Instava quindi per la revoca del decreto.In via riconvenzionale chiedeva condannarsi la controparte al pagamentodell'importo di euro 2.126.973,53 (così precisato con la memoria ex art. 183cod. proc. civ.), quale saldo attivo della gestione ovvero quale ammontare deicanoni di locazione riscossi in nome e per conto dell'istituto ed indebitamenteNumero registro generale 4599/2022Numero sezionale 466/2026Numero di raccolta generale 16022/2026Data pubblicazione 25/05/2026trattenuti, nonché al pagamento di importi dovuti a titolo di penali e di risarci-mento dei danni da inadempimento.Resisteva l'attuale “Rekeep” (nella qualità).Il giudizio veniva riunito al giudizio iscritto al n. 72247/2003 r.g.6. Con ricorso ex artt. 633 e ss. cod. proc. civ. depositato in data 21.9.2007l'attuale “Rekeep” (ricorrente quale mandataria dell'attuale “Alfa 3” per il lotton. 6) adiva il Tribunale di Roma.Chiedeva ingiungersi all'I.N.P.D.A.P. il pagamento dell'importo di euro754.275,24, oltre interessi, sulla scorta di fatture asseritamente rimaste inso-lute ed inerenti al rapporto d'appalto avente ad oggetto la gestione del patrimo-nio immobiliare dell'istituto previdenziale (cfr. ricorso, pag. 8).Con decreto n. 20831/2007 il Tribunale pronunciava l'ingiunzione.L'I.N.P.D.A.P. con citazione notificata il 28.12.2007 proponeva opposizione(giudizio n. 494/2008 r.g.) (cfr. ricorso, pag. 8).Contestava la sussistenza dell'avversa pretesa.In particolare, eccepiva che la pretesa di cui all'ingiunzione, in violazione deidoveri di correttezza e buona fede, scaturiva dall'ingiustificato frazionamentodelle asserite avverse ragioni.Instava quindi per la revoca del decreto.In via riconvenzionale chiedeva condannarsi la controparte al pagamento delsaldo attivo della gestione ovvero dell'ammontare dei canoni di locazione ri-scossi in nome e per conto dell'istituto ed indebitamente trattenuti nonché alpagamento di importi dovuti a titolo di penali e di risarcimento dei danni dainadempimento.Resisteva l'attuale “Rekeep” (nella qualità).Il giudizio veniva riunito al giudizio iscritto al n. 72247/2003 r.g.Numero registro generale 4599/2022Numero sezionale 466/2026Numero di raccolta generale 16022/20267. Il c.t.u. depositava la relazione, datata 22.12.2008, di consulenza tecnica.Data pubblicazione 25/05/2026Successivamente l'ausiliario d'ufficio faceva luogo al deposito di risposte allenote critiche delle parti e poi al deposito di un elaborato supplementare, datato2.5.2011. Indi, in replica alle ulteriori note critiche, attendeva al deposito di unulteriore elaborato supplementare, datato 27.3.2012, al quale le parti, a lorovolta, replicavano con note critiche aggiuntive (cfr. ricorso, pag. 9).8. Si costituiva l'I.N.P.S. a seguito della soppressione dell'I.N.P.D.A.P.9. Medio tempore l'I.N.P.S. provvedeva al pagamento di parte delle sommeex adverso pretese.10. Con sentenza n. 19043 del 29.9.2014 il Tribunale di Roma revocava, indipendenza del sopravvenuto parziale pagamento, le ingiunzioni n. 10066/2003,n. 14195/2006 e n. 20831/2007 opposte e condannava l'I.N.P.S. al pagamentodegli importi residui (con sentenza n. 18813/2014 nel parallelo giudizio iscrittoal n. 78858/2004 il Tribunale di Roma parimenti revocava l'ingiunzione n.13069/2004 e condannava l'I.N.P.S. al pagamento del residuo).11. L'I.N.P.S. proponeva appello articolato in cinque motivi.Resistevano la “Rekeep” s.p.a., la “MSC – Società di Partecipazione tra Lavo-ratori” s.p.a. (già “Manuntencoop” società cooperativa), la “[OSCURATO:PERSONA], C.M.C. di Ravenna” società cooperativa, l' “Alfa 3” s.r.l., la“[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]” s.r.l.La “[OSCURATO:PERSONA]” società consortile a r.l. non si costituiva.12. Con sentenza n. 7471 dei 19.10/11.11.2021 la Corte d'appello di Romaaccoglieva in parte il gravame dell'I.N.P.S. e in parziale accoglimento delle ri-convenzionali esperite dall'I.N.P.S. in prime cure, così statuiva:Numero registro generale 4599/2022Numero sezionale 466/2026Numero di raccolta generale 16022/2026Data pubblicazione 25/05/2026‒ accertava e dichiarava la sussistenza di un credito delle appellate nei con-fronti dell'I.N.P.S. dell'importo complessivo di euro 1.139.246,57, oltre interessilegali dalla messa in mora alla data della sentenza d'appello;‒ accertava e dichiarava la sussistenza di un credito dell'I.N.P.S. nei confrontidelle appellate dell'importo di euro 2.120.139,50, oltre interessi legali dal 30.5.2002 alla data della sentenza d'appello, “per saldi di gestione non versati e pre-lievo operato sul saldo gestione immobili”;‒ accertava e dichiarava la sussistenza di un credito dell'I.N.P.S. nei confrontidelle appellate dell'importo di euro 63.523,41, oltre interessi dalle irrogazionidelle singole penali alla data della sentenza d'appello;‒ compensava le contrapposte ragioni e condannava le appellate, in solidotra loro, al pagamento in favore dell'I.N.P.S. della differenza tra le opposte pre-tese con gli interessi legali alla data della sentenza d'appello;‒ rigettava ogni altra domanda;‒ compensava integralmente tra le parti costituite le spese del doppio grado.Evidenziava la Corte di Roma che era destituito di fondamento il secondomotivo d'appello, concernente l'omessa pronuncia da parte del Tribunale in or-dine all'eccezione di improponibilità delle domande monitorie per ingiustificatofrazionamento delle pretese creditorie e dunque per abuso del processo.Evidenziava invero che le difficoltà della situazione documentale in cui l'A.T.I.aveva operato nel periodo di gestione degli immobili, viepiù acuite “dal passag-gio da un sistema informatico ad un altro”, avevano cagionato “una generaledisfunzione procedurale che (…) [aveva] coinvolto non solo la parte relativa allafatturazione dei lavori eseguiti ma anche e soprattutto quella relativa al rispettodelle procedure previste per la rendicontazione ed ancor prima per la emissionee trasmissione delle fatture” (così sentenza d'appello, pag. 9).Numero registro generale 4599/2022Numero sezionale 466/2026Numero di raccolta generale 16022/2026Data pubblicazione 25/05/2026Evidenziava dunque che era da escludere l'ipotizzato abuso del processo.Evidenziava poi, la Corte romana, che era da accogliere, viceversa, il primomotivo d'appello.Evidenziava invero che, alla stregua e della documentazione allegata e dellerisultanze della c.t.u. e delle ammissioni di parte appellata, si era acquisito ri-scontro di un credito dell'I.N.P.S. conseguente al “mancato riversamento in suofavore delle somme derivanti dai saldi attivi della gestione immobiliare per ilcomplessivo importo di € 1.998.230,16” (così sentenza d'appello, pag. 9).Evidenziava di seguito che all'importo anzidetto era da aggiungere, quale ul-teriore credito dell'I.N.P.S., la somma di euro 121.909,34 in dipendenza delprelievo operato dall'appaltatrice per lavori eseguiti in [OSCURATO:PERSONA] ed in Pesaro“in assenza della prescritta autorizzazione ed approvazione del rendiconto” (cosìsentenza d'appello, pag. 10).Evidenziava altresì, la Corte di Roma, che era da accogliere solo in parte ilterzo motivo d'appello, con cui si era addotto che il Tribunale non aveva esami-nato nel dettaglio l'eccezione dell'appaltante di inadempimento dell'appaltatrice.Evidenziava segnatamente che, così come posto in risalto dal c.t.u. e cosìcome risultava per tabulas, l'I.N.P.D.A.P. non aveva mai rivolto a contropartecontestazioni di sorta, come sarebbe stato necessario nel rispetto della proce-dura prescritta (cfr. sentenza d'appello, pag. 10), eccezion fatta per i lavori noneseguiti di cui all'allegato 195 all'elenco riprodotto alle pagine 37 e ss. dellaprima relazione di c.t.u., lavori non eseguiti per i quali erano state irrogate pe-nali ammontanti all'importo di euro 22.206,85, oltre interessi, importo che dun-que doveva computarsi ad integrazione del credito dell'I.N.P.S. (cfr. sentenzad'appello, pag. 11).Numero registro generale 4599/2022Numero sezionale 466/2026Numero di raccolta generale 16022/2026Data pubblicazione 25/05/2026Evidenziava del resto che il c.t.u., con riferimento agli interventi manutentivioggetto di contestazione, aveva puntualizzato testualmente che “(…) in atti nonè stata rinvenuta documentazione né per quanto riguarda gli interventi manu-tentivi effettuati da Ciet né per quanto riguarda gli interventi manutentivi effet-tuati da BSM ed oggetto delle fatture saldate dall'INPDAP successivamente alricorso monitorio” (cfr. sentenza d'appello, pag. 11).Evidenziava infine, la Corte romana, che era da accogliere solo in parte ilquarto motivo d'appello, con cui si era addotto che il Tribunale non aveva sta-tuito in merito alle domande riconvenzionali proposte.Evidenziava segnatamente che, alla stregua della documentazione allegata,degli esiti della c.t.u. e delle ammissioni della stessa appaltatrice, si era acquisitoriscontro di ritardi nell'attivazione delle procedure giudiziali solo ed esclusiva-mente in rapporto alle morosità registrate in relazione a taluni locatari (Carbo-nari, Mengarelli, Jannetti e “Progest” s.r.l.), cosicché, da un lato, correttamenteerano state – al riguardo ‒ applicate le penali concordate contrattualmente edammontanti a complessivi euro 20.658,28, oltre interessi, importo che analo-gamente doveva computarsi ad integrazione del credito dell'I.N.P.S., cosicché,dall'altro, andava “respinta la domanda con riferimento alle altre posizioni indifetto di adeguata prova documentale” (così sentenza d'appello, pag. 12).Evidenziava segnatamente, quanto “al dedotto tardato invio dei rendicontimensili e al mancato invio di quello finale”, che il c.t.u. aveva correttamenteriscontrato che non vi era prova che i ritardi fossero dovuti “alla effettiva negli-genza dell'appaltatrice” e, quanto al rendiconto finale e di riconsegna del patri-monio, che, da un canto, non ne erano stati specificati il contenuto e le modalitàdi elaborazione e che, d'altro canto, la relazione di riconsegna era da reputarsiNumero registro generale 4599/2022Numero sezionale 466/2026Numero di raccolta generale 16022/2026Data pubblicazione 25/05/2026irrilevante, siccome, comunque, sopperita nella sostanza “dal programma ope-rativo di chiusura” (così sentenza d'appello, pag. 12).Evidenziava, segnatamente, quanto agli ulteriori danni e voci di danno lamen-tati dall'appellante, che “essi non [avevano] trovato riscontro documentalecome asserito dallo stesso c.t.u.” e che al riguardo l'appellante aveva prodottopropri elaborati “che tuttavia non sono stati suffragati documentalmente” (cfr.sentenza d'appello, pag. 12).13. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'I.N.P.S.; ne ha chiesto lacassazione sulla scorta di quattro motivi con ogni conseguente statuizione.La “Rekeep” s.p.a. (in proprio e quale capogruppo mandataria dell'A.T.I. co-stituita con la “MSC – Società di Partecipazione tra Lavoratori” s.p.a., la “[OSCURATO:PERSONA] di Ravenna” società cooperativa, la “[OSCURATO:PERSONA]”società consortile a r.l. (cancellata dal registro delle imprese), la “[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. e l' “Alfa 3” s.r.l.) nonché la “MSC – Società diPartecipazione tra Lavoratori” s.p.a. (già “Manuntencoop” società cooperativa)e la “[OSCURATO:PERSONA], C.M.C. di Ravenna” società cooperativahanno depositato controricorso articolato in un unico motivo; hanno chiesto di-chiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso principale ed accogliersi il ricorsoincidentale con ogni susseguente pronuncia.La “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi ilproprio difetto di legittimazione passiva ed il difetto di interesse dell'I.N.P.S. adagire nei suoi confronti; ha chiesto quindi dichiararsi inammissibile o rigettarsiil ricorso principale con il favore delle spese di lite.La “Alfa 3” s.r.l. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammis-sibile o rigettarsi il ricorso principale con vittoria delle spese di giudizio.Numero registro generale 4599/2022Numero sezionale 466/2026Numero di raccolta generale 16022/2026Data pubblicazione 25/05/2026La “Politecnica - Ingegneria e Architettura” società cooperativa ha depositatocontroricorso; ha chiesto rigettarsi il ricorso principale con vittoria delle spesedi giudizio.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato controricorso; hanno chiestodichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva ed il difetto di interessedell'I.N.P.S. ad agire nei loro confronti; hanno chiesto quindi dichiararsi inam-missibile o rigettarsi il ricorso principale con il favore delle spese di lite.Gli intimati indicati in epigrafe non hanno svolto difese.L'I.N.P.S. ha depositato controricorso onde resistere all'avverso ricorso inci-dentale.14. Il P.M. ha formulato per iscritto le sue conclusioni.L'I.N.P.S. ha depositato memoria.Hanno depositato memoria la “Rekeep” s.p.a., in proprio e quale capogruppo-mandataria dell'A.T.I., la “MSC – Società di Partecipazione tra Lavoratori” s.p.a.e la “[OSCURATO:PERSONA], C.M.C. di Ravenna”.Hanno depositato memoria la “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a., la “Politecnica - Ingegne-ria e Architettura” società cooperativa nonché Matteo e [OSCURATO:PERSONA].CONSIDERATO CHE15. Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia ai sensi dell'art. 360,1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 111Cost. e degli artt. 1175 e 1375 cod. civ., in relazione al rigetto dell'eccezione diabusivo frazionamento del credito; ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc.civ. l'omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione trale parti, “costituito dai tempi e modi di attivazione delle procedure monitorie,Numero registro generale 4599/2022Numero sezionale 466/2026Numero di raccolta generale 16022/2026Data pubblicazione 25/05/2026avendo riguardo alla data di emissione delle fatture azionate” (così ricorso prin-cipale, pag. 16).Deduce che la Corte di Roma ha rigettato con “motivazione del tutto genericae non comprovata dagli elementi acquisiti al processo” (così ricorso principale,pag. 19) il secondo motivo d'appello, concernente l'eccezione di abuso del pro-cesso in relazione all'ingiustificato frazionamento da parte dell'A.T.I. appalta-trice dell'azionata pretesa creditoria.Deduce segnatamente che la Corte d'appello non ha tenuto conto del fatto,determinante, per cui le fatture azionate ex adverso sono state tutte emesseentro l'anno 2002, tranne alcune emesse entro l'anno 2004, comunque “anni eanni prima della proposizione dei ricorsi monitori”, il che dà ragione dell'attiva-zione ingiustificata di ben quattro distinte procedure monitorie per crediti ma-turati nel corso o, in misura significativamente minore, a seguito della cessa-zione degli appalti (cfr. ricorso principale, pagg. 20 - 21).Deduce quindi che, contrariamente all'assunto della Corte distrettuale, al ri-guardo non rilevano “né la pretesa confusione organizzativa dell'ente”, “né ilpresunto mutamento di sistema informatico” (cfr. ricorso principale, pagg. 21 –22), per giunta l'una e l'altro puntualmente contestate dalla stazione appaltante(cfr. ricorso principale, pagg. 22 – 23).Deduce d'altra parte che il frazionamento delle pretese ha pregiudicato losvolgimento del giudizio ovvero ha comportato, peraltro, la protrazione del giu-dizio di primo grado per ben undici anni (cfr. ricorso principale, pag. 23),16. Il primo motivo del ricorso principale è da respingere (cfr. in senso ana-logo le conclusioni del P.M., pagg. 3 – 4).17. Va premesso, ovviamente, il recente “arresto” delle Sezioni Unite in or-dine alla quaestio involta dal mezzo in disamina.Numero registro generale 4599/2022Numero sezionale 466/2026Numero di raccolta generale 16022/2026Data pubblicazione 25/05/2026In tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre afare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche inproiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicatooppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi, il cui accertamentoseparato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività proces-suale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accertila titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela proces-suale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionatadeve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua ripropo-sizione unitaria; tuttavia, qualora non sia possibile l'introduzione di un giudiziounitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazionedel giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice ètenuto a decidere nel merito sulla domanda, anche se arbitrariamente frazio-nata, tenendo conto del comportamento del creditore in sede di liquidazionedelle spese di lite e potendo, a tal fine, escludere la condanna in suo favore oanche stabilire in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92,1° co., cod. proc. civ., in quanto l'abusivo frazionamento della domanda giudi-ziale integra un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità proces-suale (cfr. Cass. Sez. Un. 19.3.2025, n. 7299 (Rv. 674011-01)).18. Su tale scorta non può che postularsi quanto segue.Da un canto, non si configurano nella specie “errores in iudicando” di sorta.D'altro canto, alla stregua dei rilievi motivazionali dapprima riferiti la Corted'appello ha dato conto, con motivazione “in fatto” congrua ed esaustiva, delleragioni che erano valse a giustificare l'attivazione in maniera frazionata dellepretese creditorie vantate dalla parte appaltatrice.Numero registro generale 4599/2022Numero sezionale 466/2026Numero di raccolta generale 16022/2026Evidentemente, le ragioni enunciate dalla Corte distrettuale si qualificano e siData pubblicazione 25/05/2026legittimano alla stregua dell'inciso “a meno che non si accerti la titolarità, incapo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata”riflesso dalla pronuncia delle Sezioni Unite.Più esattamente, il giudizio “di fatto” cui la Corte territoriale ha in parte quaalla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte.19. D'altronde, è innegabile che il ricorrente principale sollecita in questasede la rivisitazione del giudizio “di fatto” cui la Corte romana ha fatto luogo.Cosicché sovviene l'elaborazione di questa Corte secondo cui con il ricorsoper cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una pro-pria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la rico-struzione della fattispecie operate dai giudici del merito, poiché la revisione degliaccertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità(cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404; Cass. Sez. Un. 27.12.2019, n. 34476(Rv. 656492-03), secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, sottol'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, dimancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudicedi merito).20. Con il secondo motivo il ricorrente principale denuncia ai sensi dell'art.360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt.1175, 1176, 1° co. e 2° co., 1322, 1350, 1362, 1363, 1460 e 2697 cod. civ.,degli artt. 16 e 17 r.d. n. 2440/1923, e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., inrelazione al rigetto delle eccezioni di inadempimento proposte dall'I.N.P.S.; aisensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l'omesso esame circa fatto deci-Numero registro generale 4599/2022Numero sezionale 466/2026Numero di raccolta generale 16022/2026Data pubblicazione 25/05/2026sivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, “costituito dagli specificiinadempimenti contestati e documentati da I.N.P.S. (…) in merito alle singoleprestazioni oggetto delle fatture azionate” (così ricorso principale, pag. 27).Deduce che l'impugnato dictum, in ordine al terzo ed al quarto motivo d'ap-pello, “tradisce il mancato esame di circostanze e documenti, certamente deci-sivi in relazione alle singole eccezioni e domande” (così ricorso principale, pag.27).Deduce in primo luogo che la Corte di Roma, allorché ha assunto chel'I.N.P.D.A.P. non aveva formulato contestazioni in corso di rapporto, è incorsanella “errata lettura delle disposizioni contrattuali” (cfr. ricorso principale, pag.30).Deduce segnatamente che non vi è alcuna disposizione e di legge e del con-tratto intercorso con l'appaltatrice che “preveda un termine temporale di deca-denza a carico dell'ente appaltante per la formulazione di contestazioni circal'esattezza delle prestazioni offerte dall'appaltatore” (così ricorso principale,pag. 32).Deduce quindi, per un verso, che è da escludere che “il contratto d'appaltopossa essere interpretato nel senso fatto proprio dalla Corte di appello” (cosìricorso principale, pag. 33).Deduce quindi, per altro verso, che la Corte d'appello ha omesso “ogni verificain merito alla sussistenza o meno degli inadempimenti contestati ed altresì inmerito alla dimostrazione, da parte dell'appaltatrice, dell'esattezza dell'adempi-mento” (così ricorso principale, pag. 33).Deduce in secondo luogo che l'affermazione della Corte di Roma, secondo cuil'I.N.P.D.A.P. non aveva atteso a contestazioni in corso di rapporto, è “erroneaNumero registro generale 4599/2022Numero sezionale 466/2026Numero di raccolta generale 16022/2026Data pubblicazione 25/05/2026in fatto, posto che non tiene conto delle numerose contestazioni dell'ente ap-paltante in atti” (così ricorso principale, pag. 35).Deduce segnatamente che “sono in atti (…) tutte le congruità emesse daitecnici dell'Istituto, intervento per intervento, dove il compenso è stato decur-tato, in corso di rapporto, per le ragioni più varie” (così ricorso principale, pag.36).Deduce quindi che la Corte d'appello non solo ha omesso l'esame delle con-testazioni formulate dalla stazione appaltante, ma ha omesso pur l'esame degliinadempimenti eccepiti dall'appaltante in ordine alle prestazioni oggetto di fat-tura sia con gli atti introduttivi del giudizio di primo grado sia con l'atto di appello(cfr. ricorso principale, pagg. 36 - 37), atto d'appello ove sono stati puntual-mente riproposti e ove, altresì, si dava conto delle risultanze delle complesseoperazioni peritali condotte nel corso del giudizio di primo grado (cfr. ricorsoprincipale, pag. 49).Deduce in conclusione che tutti i documenti all'uopo prodotti dimostrano lafondatezza dell'eccezione di inadempimento e che rispetto a siffatti documenticontroparte non ha dato prova del suo esatto adempimento (cfr. ricorso princi-pale, pag. 60).21. Con il terzo motivo il ricorrente principale denuncia ai sensi dell'art. 360,1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione degli artt. 1176, 1°co. e 2° co., 1218, 1223, 1227, 1362, 1363, 1382, 1460 e 2697 cod. civ.; aisensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l'omesso esame circa fatto deci-sivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti “in ordine all'erroneo man-cato riconoscimento di penali e danni lamentati dall'I.N.P.S. per la violazionedegli obblighi dell'appaltatrice in punto di recupero della morosità locativa” (cosìricorso principale, pag. 60).Numero registro generale 4599/2022Numero sezionale 466/2026Numero di raccolta generale 16022/2026Data pubblicazione 25/05/2026Deduce che l'accoglimento in misura ridotta del quarto motivo d'appello è“frutto di una erronea lettura degli elaborati peritali in atti, i quali, peraltro, (…)risultavano a loro volta viziati dal cattivo governo delle regole in tema di distri-buzione della prova nei contratti a prestazioni corrispettive” (così ricorso princi-pale, pagg. 62 – 63).Deduce segnatamente quanto segue con riferimento alle penali irrogate e allapretesa risarcitoria azionata in ragione degli inadempimenti dell'appaltatrice inpunto di recupero della morosità locativa.Ovvero che il compartimento Abruzzo e Marche dell'I.N.P.D.A.P. aveva con-testato “come per determinati locatari fosse stata effettuata la formale diffida dipagamento ma ad essa non fosse seguita alcuna ulteriore azione ed in partico-lare la trasmissione degli atti per l'attivazione della pratica legale” (così ricorsopag. 63).Ovvero che la contestazione comportava l'applicazione della penale nella mi-sura di euro 5.164,57 “per ciascuno dei dieci casi contestati e quindi per untotale di Euro 51.645,70” (così ricorso principale, pag. 63).Ovvero che il danno subito sarebbe stato da determinare in rapporto alla mo-rosità risultante alla cessazione del rapporto, sicché si specificava in euro3.021.542,34 per le Marche ed in euro 691.011,09 per l'Abruzzo (cfr. ricorsoprincipale, pagg. 64 – 65).Ovvero che “anche nei territori della Basilicata le azioni dirette al recuperodella morosità si limitavano esclusivamente all'invio, peraltro in ritardo (…), dilettere di diffida e/o di sollecito (…)” (così ricorso principale, pag. 65) e che alfine di “illustrare nel dettaglio tali situazioni di morosità, si produceva la rela-zione del [OSCURATO:PERSONA] e Calabria dell'Istituto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.Numero registro generale 4599/2022Numero sezionale 466/2026Numero di raccolta generale 16022/2026Data pubblicazione 25/05/2026693 (…), alla quale [è allegata] (…) la documentazione utile (…)” (così ricorsoprincipale, pag. 65).Ovvero che per tali inadempimenti il danno subito si specificava in euro350.272,21 (cfr. ricorso principale, pag. 66).Deduce quindi che, in relazione alle morosità contestate per i territori diAbruzzo e Marche, il c.t.u. non ha preso in considerazione “i dati complessivi dimorosità contestati (…) dalla competente direzione compartimentale” e che, inrelazione alle morosità per il territorio della Basilicata, il c.t.u. ha erroneamenteconcluso che “in atti non vi è documentazione a supporto di quanto (…) indicato”nella nota redatta all'interno della struttura della stessa I.N.P.D.A.P. (cfr. ricorsoprincipale, pag. 66).22. Con il quarto motivo il ricorrente principale denuncia ai sensi dell'art. 360,1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione degli artt. 1176, 1°co. e 2° co., 1218, 1223, 1227, 1382, 1460 e 2697 cod. civ. nonché ai sensidell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l'omesso esame circa fatto decisivo peril giudizio oggetto di discussione tra le parti “in ordine all'erroneo mancato rico-noscimento di ogni altra penale o danno lamentati dall'I.N.P.S. in ragione dellapretesa mancata prova dell'inadempimento da parte dell'ente opponente” (cosìricorso principale, pag. 69).Deduce, circa il mancato riconoscimento degli ulteriori danni e delle ulteriorivoci di danno infine disconosciute dalla Corte di Roma, quanto segue.In ordine al “mancato rinnovo dei contratti di locazione scaduti”, che, allastregua dell'allegazione di tutti i contratti di locazione di cui si è lamentato ilmancato rinnovo, ha senz'altro errato la Corte d'appello a ritenere che non fossestata offerta “la prova documentale dell'inadempimento del gestore” (così ri-corso principale, pag. 73); che “appare evidente il danno sopportato dall'IstitutoNumero registro generale 4599/2022Numero sezionale 466/2026Numero di raccolta generale 16022/2026Data pubblicazione 25/05/2026per la mancata disdetta dei contratti venuti a scadenza e che, per l'effetto, sisono rinnovati tacitamente, a termine di legge, alle stesse condizioni previstedal contratto originario” (così ricorso principale, pag. 74); che, quanto all'am-montare del danno, ben poteva il c.t.u. essere autorizzato ad acquisire i datinecessari, ossia “i valori del borsino immobiliare” (cfr. ricorso principale, pag.75).In ordine alla “mancata o tardiva restituzione dei depositi cauzionali ai locataricessati” e dunque in ordine al risarcimento dei danni sofferti dall'I.N.P.D.A.P. inconseguenza del contenzioso attivato nei suoi confronti per tale motivo da exconduttori, che la Corte d'appello non ha tenuto conto ovvero ha erroneamentevalutato i documenti allegati sub 86 e sub 87 dall'I.N.P.D.A.P. nonché la sen-tenza del Tribunale de L'Aquila n. 843/2002 (cfr. ricorso principale, pag. 77);che dunque la Corte distrettuale non ha tenuto conto che il pagamento degliimporti di cui si è chiesto il ristoro, “si desume incontrovertibilmente dalla do-cumentazione prodotta” (così ricorso principale, pag. 78).In ordine alla “cattiva gestione degli oneri accessori” relativi ai fabbricati ingestione e comprendente, peraltro, il relativo recupero nei confronti degli inqui-lini (cfr. ricorso principale, pag. 79), che gli allegati n. 61, n. 64 e n. 66 alriguardo prodotti, sebbene costituenti tabulati predisposti dalla stessaI.N.P.D.A.P., contenevano nondimeno dati che “sarebbe spettato all'appaltatricedi contestare specificamente, trattandosi di dati nella piena disponibilità dell'ap-paltatrice medesima” (così ricorso principale, pag. 83); che le ulteriori allega-zioni – n. 64 e n. 65 – evidenziano che “vi sono stabili per i quali, nel periodo1996/2000, non sono stati affatto richiesti i conguagli” (così ricorso principale,pagg. 83 – 84).Numero registro generale 4599/2022Numero sezionale 466/2026Numero di raccolta generale 16022/2026Data pubblicazione 25/05/2026In ordine ai “danni per spese legali in relazione ad azioni di sfratto con moro-sità fittizia”, che ha errato la Corte di Roma allorché, con motivazione del tuttogenerica, ha disconosciuto i “danni per spese legali [ammontanti ad euro18.118,85] subiti dall'Istituto per avere attivato azioni di sfratto per morositàsulla base di istruttorie predisposte dall'appaltatrice che riferivano una morositàpoi rivelatasi insussistente” (così ricorso principale, pagg. 84 – 85).23. Il secondo motivo, il terzo motivo ed il quarto motivo del ricorso principalesono all'evidenza connessi; il che ne suggerisce il vaglio contestuale.In ogni caso, i medesimi mezzi di impugnazione sono da rigettare (cfr. insenso analogo le conclusioni del P.M., pagg. 4 – 6) e, ben vero, le ragioni chemilitano in tal senso, tendono senza dubbio a riproporsi e a sovrapporsi; il cheviepiù ne rende opportuno l'esame simultaneo.24. I mezzi di impugnazione in esame “gravitano” essenzialmente intorno alriscontro delle inadempienze, rispetto al complesso degli obblighi sinallagmatici,ascritte all'appaltatrice.Il che inevitabilmente correla le quaestiones controverse veicolate dai motivide quibus agitur, al giudizio “di fatto” che l'accertamento della responsabilitàcontrattuale - ai fini, se del caso, della risoluzione del vincolo sinallagmatico -inesorabilmente postula (in tal senso è la risalente elaborazione di questa Corte:cfr. Cass, 13.11.1963, n. 2978, secondo cui la valutazione in base alla qualeviene escluso l'inadempimento colpevole costituisce un apprezzamento di me-rito, insindacabile in Cassazione se correttamente e adeguatamente motivato).Del resto, si spiega, ove venga proposta dalla parte l'eccezione “inadimplentinon est adimplendum”, la valutazione comparativa degli opposti adempimenti(avuto riguardo anche alla loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico,Numero registro generale 4599/2022Numero sezionale 466/2026Numero di raccolta generale 16022/2026sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse, per cui, qualora – il giu-Data pubblicazione 25/05/2026dice ‒ rilevi che l'inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l'ecce-zione, non è grave o ha scarsa importanza, in relazione all'interesse dell'altraparte a norma dell'art. 1455 cod. civ., deve ritenere che il rifiuto di quest'ultimadi adempiere la propria obbligazione non sia in buona fede e, quindi, nonsia giustificato ai sensi dell'art. 1460, 2° co., cod. civ.) rientra nei compiti delgiudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se assistita da motiva-zione sufficiente e non contraddittoria (cfr. Cass. sez. lav. 16.5.2006, n. 11430;Cass. 8.11.2016, n. 22626. Inoltre, cfr. Cass. sez. lav. 23.3.2012, n. 4709, se-condo cui la valutazione della gravità dell'inadempimento contrattuale è semprerimessa all'esame del giudice di merito ed è incensurabile in cassazione se larelativa motivazione risulti immune da vizi logici o giuridici).25. In pari tempo, pur l'asserita “errata lettura delle disposizioni contrattuali”(cfr. ricorso principale, pag. 30) rimanda alle prerogative del giudice del merito.Difatti, si spiega altresì che l'interpretazione del contratto, sostanziandosi inun'operazione di accertamento della volontà dei contraenti, similmente si risolvein una indagine “di fatto” riservata al giudice di merito (cfr. Cass. 14.7.2016, n.14355). E che né la censura ex n. 3 né la censura ex n. 5 del 1° co. dell'art. 360cod. proc. civ. possono tradursi in una critica del risultato interpretativo rag-giunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differenteinterpretazione (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131).26. In questo quadro non possono che formularsi i rilievi che seguono.Pur in partis quibus il dictum della Corte di Roma è ineccepibile “in diritto”,congruo ed esaustivo “in fatto” (va condivisa la puntualizzazione del P.M. – cfr.pag. 5 - secondo cui non vale nella specie invocare le indicazioni di cui a Cass.Sez. Un. n. 13533/2001).Numero registro generale 4599/2022Numero sezionale 466/2026Numero di raccolta generale 16022/2026Ovvero, a tal ultimo riguardo, l'impugnato dictum va esente da qualsivogliaData pubblicazione 25/05/2026forma di “anomalia motivazionale” rilevante alla luce della già menzionata pro-nuncia n. 8053/2014 delle Sezioni Unite di questa Corte (e tra le quali non è piùannoverabile il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione).La Corte d'appello, segnatamente, ha esplicitato in maniera coerente e com-piuta l'iter logico-giuridico atto a sorreggere la propria statuizione.In particolare, la Corte distrettuale ha non solo condiviso e recepito il riscontrodel c.t.u., secondo cui “vi [era] stata da parte di tutti i contraenti una gestionedel rapporto che in gran parte non si è uniformata alle pattuizioni contrattuali”,il che aveva impedito la puntuale ricostruzione dell'intera vicenda contrattuale,“attesa la grave carenza di documentazione offerta dalle parti” (così sentenzad'appello, pag. 10).Ma ha soggiunto a riprova ulteriore del difetto di contestazioni rivoltedall'I.N.P.D.A.P. all'appaltatrice che per talune delle fatture azionate, per le qualidifettava pur la prova dei lavori eseguiti, l'I.N.P.D.A.P. aveva comunque “prov-veduto al pagamento così chiaramente riconoscendo quanto dovuto” (così sen-tenza d'appello, pag. 11).27. Ovviamente inevitabile anche in relazione ai motivi in disamina è il rife-rimento agli insegnamenti n. 29404/2017 e n. 34476/2019 dapprima citati.Ed ineludibile è pur il riferimento alle seguenti ulteriori indicazioni giurispru-denziali.In tema di ricorso per cassazione deve ritenersi inammissibile il motivo diimpugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un'alternativa ricostruzionedella vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali suiquali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio diNumero registro generale 4599/2022Numero sezionale 466/2026Numero di raccolta generale 16022/2026Data pubblicazione 25/05/2026legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istrut-torio nel suo insieme (Cass. (ord.) 23.4.2024, n. 10927).L'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omessoesame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia statocomunque [è il caso di specie] preso in considerazione dal giudice, ancorché lasentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. (ord.)29.10.2018, n 27415; Cass. (ord.) 20.6.2004, n 17005; Cass. (ord.) 25.11.2025, n. 30837).Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da partedel giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso percassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, 1° co., n. 5,cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramitedell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all'anomalia motiva-zionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr.Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153; Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553).In materia di ricorso per cassazione la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ.può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice hadichiarato espressamente [il che non è nel caso di specie] di non dover osser-vare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato [il che non è nel casodi specie] sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua ini-ziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nelvalutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convinci-mento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass.sez. lav. (ord.) 27.12.2016, n. 27000; Cass. (ord.) 17.1.2019, n. 1229; Cass.sez. un. 20.9.2020, n. 20867 (Rv. 659037-01)).Numero registro generale 4599/2022Numero sezionale 466/2026Numero di raccolta generale 16022/2026Data pubblicazione 25/05/2026In tema di ricorso per cassazione la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ.,norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversaprevisione legale, è idonea ad integrare il vizio di cui all'art. 360, n. 4, cod. proc.civ. solo quando il giudice di merito disattenda [il che non è nel caso di specie]tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'op-posto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probato-ria soggetta ad un diverso regime (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. sez.lav. (ord.) 27.12.2016, n. 27000; Cass. (ord.) 17.1.2019, n. 1229; Cass. Sez.Un. 20.9.2020, n. 20867 (Rv. 659037-02)).28. Con l'unico motivo le ricorrenti incidentali denunciano ai sensi dell'art.360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 cod.proc. civ.Premettono che con la sentenza n. 19043/2014 pronunciata in primo gradonei giudizi riuniti n. 72247/2003 r.g., n. 68876/2006 r.g. e n. 494/2008 r.g. ilTribunale di Roma ebbe a revocare le ingiunzioni opposte e a condannarel'I.N.P.S. al pagamento delle somme indicate nei medesimi decreti ingiuntivi alnetto di quanto medio tempore corrisposto dalla parte ingiunta.Premettono che nel giudizio d'appello esse ricorrenti incidentali, parte appel-lata, avevano, nella comparsa di costituzione in appello e poi nelle note di trat-tazione scritta del 13.9.2021, concluso per la reiezione dell'appello e per la con-ferma della condanna dell'I.N.P.S. al pagamento, al netto degli importi corrispo-sti, della somma di euro 1.139.246,57 con riferimento alla causa n. 72247/2003r.g., della somma di euro 357.492,82 con riferimento alla causa n. 68876/2006r.g. e della somma di euro 754.275,24 con riferimento alla causa n. 494/2008r.g.Numero registro generale 4599/2022Numero sezionale 466/2026Numero di raccolta generale 16022/2026Indi deducono che la Corte di Roma, con l'impugnata statuizione – fermaData pubblicazione 25/05/2026restando la revoca dei decreti ingiuntivi – ha fatto riferimento unicamente alcredito relativo alla causa iscritta al n. 72247/2003 r.g. e “ha omesso di consi-derare i crediti (…) risultanti dalle cause n. 68876/06 e n. 494/08 R.G.” (cosìricorso incidentale, pag. 52).Deducono segnatamente che l'accoglimento dell'appello esperito dall'I.N.P.S.non ha importato alcuna riforma in parte qua del primo dictum, “con confermadella consistenza e della esigibilità delle pretese creditorie [delle appellate]”(così ricorso incidentale, pag. 53).Deducono dunque che la Corte d'appello ha omesso di pronunciarsi in rela-zione al credito di euro 357.492,82, relativo alla causa n. 68876/2006 r.g., edal credito di euro 754.275,24, relativo alla causa n. 494/2008 r.g.29. L'unico motivo del ricorso incidentale è fondato e meritevole di accogli-mento nei termini che seguono.30. Si è dato conto, in precedenza, dell'articolato sviluppo processuale cheha preceduto la proposizione dei ricorsi all'esame di questa Corte.In primo grado, il Tribunale di Roma ebbe, sì, con la sentenza n. 19043 del29.4.2014 a revocare le opposte ingiunzioni n. 10066/2003 per l'importo di euro2.500.891,21, n. 14195/2006 per l'importo di euro 360.581,87 e n. 20831/2007per l'importo di euro 754.275,24.Nondimeno, con la medesima statuizione il Tribunale ebbe a condannarel'I.N.P.S. al pagamento delle somme di cui ai decreti monitori al netto di quanto- dall'I.N.P.S. - medio tempore corrisposto (cfr. ricorso principale, pag. 10, esentenza d'appello, pag. 2).In grado d'appello, le parti ricorrenti in via principale ed in via incidentale,avevano, nei termini seguenti, formulato le rispettive istanze.Numero registro generale 4599/2022Numero sezionale 466/2026Numero di raccolta generale 16022/2026Data pubblicazione 25/05/2026Da un canto, l'I.N.P.S., ferma la revoca delle ingiunzioni di pagamento, avevarichiesto il rigetto delle “domande di pagamento azionate con detti procedimentimonitori, in quanto infondate, in fatto e in diritto e comunque non provate,nonché in subordine, ai sensi dell'art. 1460 c.c.” (così sentenza d'appello, pag.3). E aveva richiesto altresì, in via riconvenzionale, la condanna della “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. ((ora “Rekeep” s.p.a.), in proprio e qualecapogruppo-mandataria dell'A.T.I.) al pagamento di una pluralità di somme, poiriconosciute dalla Corte di Roma (con la statuizione qui impugnata) per i minoriimporti di euro 2.120.139,50 (oltre interessi) e di euro 63.523,41 (oltre inte-ressi).D'altro canto, la “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. ((ora “Rekeep”s.p.a.), in proprio e quale capogruppo-mandataria dell'A.T.I.) aveva richiesto ilrigetto dell'avverso appello e, in subordine, in ipotesi di accoglimento dell'av-verso gravame, di “contenere e limitare ogni statuizione sfavorevole nei con-fronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (…), operando le dovute com-pensazioni” (così sentenza d'appello, pag. 7).31. In questi termini la Corte d'appello di Roma ha statuito senza dubbio inviolazione del principio di “corrispondenza tra chiesto e pronunciato” (non è pro-priamente incorsa in “omessa pronuncia” né, sic et simpliciter, in un “errore dicalcolo”, così come prospetta il P.M., che pur condivisibilmente conclude perl'accoglimento del ricorso incidentale (cfr. le conclusioni del P.M., pag. 6)), al-lorché (“ferma restando la revoca dei decreti ingiuntivi, ed in parziale accogli-mento della domanda riconvenzionale proposta dall'appellante Inps”) ha accer-tato e dichiarato la sussistenza del credito di parte appellata nei confrontidell'I.N.P.S. “in complessivi € 1.139.246,57 oltre interessi legali dalla messa inmora alla presente sentenza” e, “operata la compensazione tra i rispettivi creditiNumero registro generale 4599/2022Numero sezionale 466/2026Numero di raccolta generale 16022/2026[euro 1.139.246,57, oltre interessi, da un lato, ed euro 2.120.139,50 e euroData pubblicazione 25/05/202663.523,41, oltre interessi, dall'altro]”, ha condannato in solido le parti appellateal pagamento della differenza – tra i rispettivi crediti – in favore dell'I.N.P.S.Propriamente, la Corte di Roma non ha tenuto conto che il complesso dei suoistessi rilievi motivazionali lasciava impregiudicata la condanna – di cui al primodictum ‒ dell'I.N.P.S. al pagamento delle somme di cui ai decreti monitori alnetto, beninteso, di quanto - dall'I.N.P.S. - medio tempore corrisposto (non giàtout court la condanna dell'I.N.P.S. al pagamento del minor importo – qualecredito vantato dagli appellati – di euro 1.139.246,57).D'altronde, la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronun-ciato sussiste sia quando il giudice trascuri di esaminare una domanda od unaeccezione sia quando sostituisca d'ufficio un'azione ad un'altra a causa del tra-visamento dell'effettivo contenuto della domanda (cfr. Cass. 6.7.2023, n.19214; altresì Cass. 12.10.2001, n. 12471, ove in motivazione si legge testual-mente “il vizio di extra petizione ricorre (…) quando il giudice pronuncia oltre ilimiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, (…), attribuendo unbene della vita non richiesto o diverso da quello domandato, mentre spetta algiudice di merito il compito di definire, entro detti limiti, la domanda propostadalla parte; tale compito appartiene anche al giudice di appello (…)”).32. In accoglimento del ricorso incidentale la sentenza n. 7471/2021 dellaCorte d'Appello di Roma va cassata con rinvio alla stessa Corte d'appello in di-versa composizione.In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presentegiudizio di legittimità.33. In dipendenza del buon esito del ricorso incidentale non sussistono i pre-supposti processuali perché, ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/Numero registro generale 4599/2022Numero sezionale 466/2026Numero di raccolta generale 16022/20262002, le ricorrenti incidentali siano tenute a versare un ulteriore importo a titoloData pubblicazione 25/05/2026di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a normadel 1° co. bis dell'art. 13 d.P.R. cit.Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'I.N.P.S.,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto peril ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto. P.Q.MLa Corte così provvede:rigetta il ricorso principale;accoglie il ricorso incidentale, cassa – in relazione al motivo del ricorso inci-dentale ‒ la sentenza n. 7471/2021 della Corte d'Appello di Roma e rinvia allastessa Corte d'appello, in diversa composizione, anche ai fini della regolamen-tazione delle spese del presente giudizio di legittimità;ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussi-stenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrenteprincipale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 29 gennaio 2026.Il presidenteGuido Mercolino