CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 giugno 2026
Cassazione n. 26791/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria del 05/06/2026;ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso in punto di accertamentodella responsabilità quanto alla corretta e compiuta individuazione del reatopresupposto e alla effettiva ricorrenza dell’elemento soggettivo del reato,risultano privi di concreta specificità, oltre che meramente reiterativi (Sez. 3, n.18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018,Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv.271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01) in assenzadi confronto con le logiche e non censurabili argomentazioni della Corte diappello, e tendono quindi a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatoriee/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi daquelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizioed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti diemergenze processuali valorizzate dai giudicanti;che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non soloper la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza dicorrelazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisioneimpugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez.4, n. 256 del18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157-02; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007,Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv.255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv. 259435-01; Sez. 2,n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 -01);che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto i fatti, percome ricostruiti, nelle fattispecie oggetto di contestazione e condannaampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento, specificamenteanalizzando la portata delle testimonianze assunte in dibattimento e delmateriale documentale a riscontro (si vedano pagg. 6 e seg. della sentenza diappello quanto alla messa disposizione, per il definitivo impossessamento dimateriale di provenienza illecita, di mezzo per il trasporto ordinario riferibile allasocietà della quale il ricorrente era amministratore, in diretto collegamento con ilsoggetto posto alla guida del mezzo che riceveva tale materiale; nonché pagg.19 e seguenti della sentenza di primo grado, che la Corte di appello hapienamente condiviso, quanto alla specifica ricostruzione della portata delcontributo concorsuale del ricorrente in relazione alla pluralità di elementi diprova acquisiti a carattere inequivoco);considerato conseguentementeche tali doglianze inerenti alla prova della penaleresponsabilità ed alla caratterizzazione circostanziale delle condotte imputatesono del tutto prive dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità,dall’art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senzala puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e deicorrelati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato;osservato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si censura sia l’omessaapplicazione del disposto di cui all’art. 114 che dell’art. 62-bis cod. pen., èmanifestamente infondato, oltre che generico, in mancanza di confronto con ladecisione del giudice di appello, che ha evidentemente disatteso tale doglianza,evidenziando la gravità del fatto, l’utilizzo di mezzi aziendali, la organizzazione dipersone al fine di impossessarsi definitivamente del materiale provento di attivitàillecita;che deve essere ribadito il principio secondo il quale la graduazione dellapena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per lecircostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice dimerito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principienunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che,nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità dellapena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamentoillogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del26/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281217-01, in motivazione). Il giudice, infatti,nel realizzare il giudizio di determinazione della pena “non è tenuto ad unaanalitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma puòlimitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, laquale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici diragionamento”. (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez. 5, n.5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007,Cilia, Rv. 238851-01);che la memoria difensiva non appare incidente in assenza di elementiulteriori e decisivi;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]