Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:T:2026:479
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Decima Sezione) 17 luglio 2026 ( * ) « Funzione pubblica – Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura – Inosservanza dei requisiti di forma – Ricorso manifestamente irricevibile – Domanda di ammissione al gratuito patrocinio » Nella causa T‑24/26,

[OSCURATO:PERSONA],

residente in Catania (Italia), rappresentato da C. Longhitano, avvocato, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] europea, rappresentata da S. Romoli e A. Sipos, in qualità di agenti, convenuta, IL TRIBUNALE (Decima Sezione), composto da S.L.

Kalėda, presidente, M. Jaeger (relatore) e H. Kanninen, giudici, cancelliere:

V. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, ha emesso la seguente Ordinanza 1 Con il suo ricorso fondato sull’articolo 270 [OSCURATO:PERSONA], il sig. [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, chiede, in sostanza, da un lato, l’annullamento della decisione del 31 luglio 2025 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), con la quale la [OSCURATO:PERSONA] europea lo ha escluso dal concorso generale EPSO/AD/403/23-1 – Amministratori (AD 7) nel settore della gestione delle crisi (in prosieguo: il «concorso di cui trattasi»), nonché, per quanto necessario, della decisione del 7 ottobre 2025 recante rigetto del suo reclamo (in prosieguo: la «decisione di rigetto del reclamo») e, dall’altro, la sua iscrizione nell’elenco dei vincitori o, in subordine, nell’elenco di riserva del concorso di cui trattasi.

Fatti all’origine della controversia 2 Il 27 luglio 2023 la [OSCURATO:PERSONA] ha pubblicato il bando per il concorso di cui trattasi nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU 2023, C 264 A/1; in prosieguo: il «bando di concorso»).

Secondo il bando di concorso, le prove comprendevano test di ragionamento verbale, numerico e astratto, un test a scelta multipla e uno studio di un caso. 3 Il 4 giugno 2024 il ricorrente ha depositato il suo atto di candidatura al concorso di cui trattasi. 4 L’8 gennaio 2025 il ricorrente ha sostenuto online le prove del concorso di cui trattasi. 5 Con la decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha informato il ricorrente di non aver conseguito il punteggio minimo richiesto nei test di ragionamento verbale, numerico e astratto e che, pertanto, conformemente al bando di concorso, le risposte al test a scelta multipla nonché lo studio di un caso non sarebbero stati esaminati.

Essa ha precisato che, in primo luogo, per quanto riguarda il ragionamento verbale, aveva ottenuto un punteggio di 5 su 20, mentre il punteggio minimo richiesto era di 10 su 20; in secondo luogo, per quanto riguardava il ragionamento numerico, aveva ottenuto un punteggio di 1 su 10 e, in terzo luogo, per il ragionamento astratto, aveva ottenuto un punteggio di 3 su

10. Pertanto, il punteggio totale conseguito dal ricorrente nelle prove di ragionamento numerico e astratto, pari a 4 su 20, era inferiore al punteggio minimo richiesto di 10 su

20. 6 Lo stesso giorno, il ricorrente ha presentato un reclamo avverso la decisione impugnata sulla base dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea. 7 Con la decisione di rigetto del reclamo, la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto il reclamo presentato dal ricorrente in quanto inammissibile, dal momento che esso non esponeva alcun motivo giuridico in modo sufficientemente chiaro, intelligibile e coerente.

Conclusioni delle parti 8 Il ricorrente chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia: – annullare la decisione impugnata e, per quanto necessario, la decisione di rigetto del reclamo; – disporre la sua iscrizione nell’elenco dei vincitori o, in subordine, nell’elenco di riserva del concorso. 9 Con separato atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 27 marzo 2026, la [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato un’eccezione di irricevibilità, sulla base dell’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, con la quale essa chiede che il Tribunale voglia: – respingere il ricorso in quanto manifestamente irricevibile; – condannare il ricorrente alle spese. 10 Il ricorrente non ha depositato osservazioni sull’eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] entro il termine impartitole dalla cancelleria del Tribunale.

In diritto Sull ’ oggetto del ricorso 11 Il ricorrente deduce un motivo unico con il quale chiede, in sostanza, l’annullamento della decisione impugnata e, per quanto necessario, della decisione di rigetto del reclamo per difetto di motivazione. 12 Per quanto riguarda la domanda di annullamento della decisione di rigetto del reclamo, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, nel caso in cui la decisione di rigetto del reclamo sia priva di contenuto autonomo, la domanda formalmente diretta contro tale decisione ha l’effetto di sottoporre al Tribunale l’atto contro il quale il reclamo è stato presentato (sentenze del 6 aprile 2006, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑309/03, EU:T:2006:110, punto 43, e del 13 luglio 2018, Curto/Parlamento, T‑275/17, EU:T:2018:479, punto 63). 13 Nel caso di specie, occorre constatare che la decisione di rigetto del reclamo è priva di contenuto autonomo.

Infatti, essa si limita a confermare, in sostanza, la decisione impugnata. 14 Pertanto, il ricorso deve essere considerato come diretto contro la decisione impugnata, la cui legittimità deve essere esaminata prendendo in considerazione anche la motivazione contenuta nella decisione di rigetto del reclamo (v., in tal senso, sentenza del 23 marzo 2022, OT/Parlamento, T‑757/20, EU:T:2022:156, punto 52 e giurisprudenza citata).

Sulla ricevibilità del ricorso 15 Ai sensi dell’articolo 126 del regolamento di procedura, quando il ricorso è manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto, il Tribunale, su proposta del giudice relatore, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento. 16 Nel caso di specie, il Tribunale, ritenendo di essere sufficientemente edotto dalla documentazione agli atti, decide di statuire senza proseguire il procedimento. 17 Occorre rilevare che, conformemente all’articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale in virtù dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura, l’atto introduttivo del giudizio deve indicare l’oggetto della controversia nonché i motivi e gli argomenti dedotti, e contenere un’esposizione sommaria di tali motivi.

Secondo la giurisprudenza, l’indicazione degli elementi di cui sopra deve essere sufficientemente chiara e precisa per consentire alla parte convenuta di preparare la propria difesa e al Tribunale di esercitare il proprio controllo, se necessario, senza ulteriori informazioni a supporto (sentenza del 7 marzo 2017, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑194/13, EU:T:2017:144, punto 191). 18 Inoltre, secondo la giurisprudenza, è necessario che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali il ricorso si fonda emergano in modo coerente e comprensibile dal testo dell’atto introduttivo, al fine di garantire la certezza del diritto e una buona amministrazione della giustizia (v. sentenza del 2 aprile 2019, Fleig/SEAE, T‑492/17, EU:T:2019:211, punto 42 e giurisprudenza citata). 19 In particolare, la parte ricorrente deve esporre in modo sufficientemente sistematico gli sviluppi relativi a ciascun motivo che essa presenta, senza che il Tribunale possa essere tenuto, a causa della mancanza di struttura dell’atto introduttivo o di rigore di tale parte, a ricostruire l’articolazione giuridica che si presume sostenga un motivo raccogliendo diversi elementi sparsi dell’atto introduttivo, con il rischio di ricostruire tale motivo attribuendogli una portata che non aveva nelle intenzioni di detta parte.

Decidere diversamente sarebbe contrario, al contempo, a una buona amministrazione della giustizia, al principio dispositivo nonché ai diritti della difesa del convenuto [v. sentenza del 16 giugno 2021, Lucaccioni/[OSCURATO:PERSONA], T‑316/19, EU:T:2021:367, punto 85 (non pubblicata) e giurisprudenza citata]. 20 Pertanto, sebbene il testo dell’atto introduttivo possa essere suffragato e completato in punti specifici con rinvii a determinati passi di atti che vi sono allegati, un rinvio globale ad altri scritti, anche allegati all’atto introduttivo, non può supplire alla mancanza degli elementi essenziali dell’argomentazione in diritto che devono figurare nell’atto introduttivo (v. sentenza dell’11 settembre 2014, MasterCard e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑382/12 P, EU:C:2014:2201, punto 40 e giurisprudenza citata).

Infatti, non spetta al Tribunale ricercare e individuare, negli allegati, i motivi e gli argomenti sui quali, a suo parere, il ricorso dovrebbe essere fondato, atteso che gli allegati assolvono una funzione meramente probatoria e strumentale (sentenza del 10 giugno 2020, Sammut/Parlamento, T‑608/18, EU:T:2020:249, punto 25). 21 Dalla giurisprudenza risulta altresì che, quando l’atto introduttivo non soddisfa i requisiti di forma previsti dall’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura, legittimamente il Tribunale dichiara manifestamente irricevibile il ricorso nel suo insieme (ordinanza del 30 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA]/CRU, C‑27/21 P, non pubblicata, EU:C:2021:789, punto 27; v. altresì, ordinanza del 6 giugno 2024, Lucaccioni/[OSCURATO:PERSONA], T‑516/23, non pubblicata, EU:T:2024:386, punto 19 e giurisprudenza citata). 22 Nel caso di specie, in primo luogo, al punto 13 dell’atto introduttivo, il ricorrente si limita a far valere che, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato i punteggi che egli aveva conseguito nell’ambito del concorso di cui trattasi, ma non ha fornito alcuna spiegazione riguardo all’iter logico-giuridico con il quale la stessa era pervenuta ad assegnargli detti punteggi. 23 Ne consegue che il ricorrente non spiega né le ragioni per le quali, a suo avviso, la comunicazione del suo punteggio mediante la decisione impugnata non costituisce una motivazione sufficiente, né in che modo la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata obbligata a esporre il ragionamento che l’ha indotta a escluderlo dal concorso.

Tale mancanza di spiegazione è tanto più significativa in quanto, secondo una giurisprudenza costante, tenuto conto della segretezza cui sono soggetti i lavori della commissione giudicatrice, la comunicazione dei punteggi ottenuti nelle varie prove di un concorso costituisce una motivazione sufficiente delle decisioni della commissione giudicatrice, in quanto quest’ultima non è tenuta a specificare le risposte dei candidati giudicate insufficienti né a spiegare perché tali risposte siano state giudicate insufficienti (v., in tal senso, sentenze del 4 luglio 1996, Parlamento/Innamorati, C‑254/95 P, EU:C:1996:276, punti 31 e 32; del 1º dicembre 2021, JR/[OSCURATO:PERSONA], T‑265/20, EU:T:2021:850, punto 128, e del 15 dicembre 2021, OI/[OSCURATO:PERSONA], T‑705/20, non pubblicata, EU:T:2021:896, punto 47). 24 In secondo luogo, il ricorrente si limita ad affermare, al punto 14 dell’atto introduttivo, che, nella decisione di rigetto del reclamo, la [OSCURATO:PERSONA] non ha confutato in maniera motivata e dettagliata le censure che egli aveva avanzato nel suo reclamo, ma ha semplicemente dichiarato quest’ultimo inammissibile. 25 A tal riguardo, da un lato, occorre rilevare che, ai punti 10 e 11 dell’atto introduttivo, il ricorrente non individua in modo sufficientemente chiaro, preciso e suffragato, ai sensi della giurisprudenza citata ai punti da 19 a 21 supra , le censure sollevate nel suo reclamo alle quali la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe risposto in modo sufficientemente motivato nella decisione di rigetto del reclamo.

Infatti, esso si limita a indicare in termini vaghi e generici, rinviando al contenuto dell’allegato 3 dell’atto introduttivo, che tali censure riguardavano una «discriminazione algoritmica», una «mancanza di trasparenza sui criteri di valutazione», un «favoritismo istituzionale e diseguaglianze di trattamento tra i candidati» e un’«assenza di supervisione umana [ oversight failure ] nel processo di revisione».

Orbene, secondo la giurisprudenza citata al punto 20 supra , il rinvio complessivo a un allegato non può supplire alla mancanza degli elementi essenziali dell’argomentazione in diritto che devono figurare nell’atto introduttivo.

Dall’altro lato, il ricorrente non spiega la ragione per cui ritiene che l’argomentazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione di rigetto del reclamo, che ha portato a considerare il suo reclamo inammissibile in quanto non era sufficientemente chiaro, suffragato e strutturato e non conteneva gli elementi essenziali del suo ragionamento, non costituisse una motivazione sufficiente. 26 In terzo luogo, occorre rilevare che, a sostegno del suo motivo unico vertente su un difetto di motivazione, il ricorrente menziona, al punto 19 dell’atto introduttivo, l’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che sancisce il diritto a una buona amministrazione della giustizia, e l’articolo 15 [OSCURATO:PERSONA], il quale prevede in particolare che, al fine di promuovere il buon governo e garantire la partecipazione della società civile, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione europea operano nel modo più trasparente possibile.

Orbene, il ricorrente non precisa in che modo né in quale misura i comportamenti contestati alla [OSCURATO:PERSONA] costituiscano una violazione di dette disposizioni. 27 In quarto luogo, occorre constatare che i riferimenti alla giurisprudenza della Corte in materia di obbligo di motivazione gravante sulle istituzioni dell’Unione contenuti nell’atto introduttivo sono vaghi e imprecisi.

Anzitutto, al punto 19 dell’atto introduttivo, il ricorrente fa riferimento, in generale, alla giurisprudenza della Corte che definisce la portata dell’obbligo di motivazione gravante sulle istituzioni dell’Unione, ma non indica in che misura i comportamenti contestati alla [OSCURATO:PERSONA] siano in contrasto con tale giurisprudenza.

Inoltre, al punto 17 dell’atto introduttivo, il ricorrente non cita la sentenza relativa all’obbligo di motivazione di cui riprende il contenuto.

Infine, i riferimenti alle sentenze del 25 ottobre 1984, [OSCURATO:PERSONA] der Rijksuniversiteit te Groningen (185/83, EU:C:1984:331, punto 8), del 13 luglio 1988, Francia/[OSCURATO:PERSONA] (102/87, EU:C:1988:391) e del 19 marzo 2015, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑286/13 P, EU:C:2015:184, punto 96) contenuti al punto 20 dell’atto introduttivo non sono pertinenti nel caso di specie. 28 Da quanto precede risulta che l’atto introduttivo non soddisfa i criteri di forma previsti dall’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura che sono stati chiariti dalla giurisprudenza citata ai punti da 19 a 22 supra . 29 Pertanto, occorre respingere il ricorso in quanto manifestamente irricevibile.

Sulla domanda di ammissione al gratuito patrocinio 30 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 3 giugno 2026, il ricorrente ha chiesto di essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio, in applicazione dell’articolo 147 del regolamento di procedura. 31 Orbene, ai sensi dell’articolo 146, paragrafo 2, del regolamento di procedura, il gratuito patrocinio è negato qualora, in particolare, l’azione per la quale viene richiesto appaia manifestamente irricevibile. 32 Nel caso di specie, poiché il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile, la domanda di ammissione al gratuito patrocinio deve essere respinta.

Sulle spese 33 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 34 Il ricorrente, rimasto soccombente, deve essere condannato alle spese, conformemente alla domanda della [OSCURATO:PERSONA].

Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Decima Sezione) così provvede: 1) Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. 2) La domanda di ammissione al gratuito patrocinio è respinta. 3) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.

Lussemburgo, 17 luglio 2026 Il cancelliere Il presidente

V. [OSCURATO:PERSONA]

S.L. Kalėda * Lingua processuale: l’italiano.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Decima Sezione) 17 luglio 2026 ( * ) « Funzione pubblica – Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura – Inosservanza dei requisiti di forma – Ricorso manifestamente irricevibile – Domanda di ammissione al gratuito patrocinio » Nella causa T‑24/26, [OSCURATO:PERSONA], residente in Catania (Italia), rappresentato da C. Longhitano, avvocato, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] europea, rappresentata da S. Romoli e A. Sipos, in qualità di agenti, convenuta, IL TRIBUNALE (Decima Sezione), composto da S.L. Kalėda, presidente, M. Jaeger (relatore) e H. Kanninen, giudici, cancelliere: V. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, ha emesso la seguente Ordinanza 1 Con il suo ricorso fondato sull’articolo 270 [OSCURATO:PERSONA], il sig. [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, chiede, in sostanza, da un lato, l’annullamento della decisione del 31 luglio 2025 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), con la quale la [OSCURATO:PERSONA] europea lo ha escluso dal concorso generale EPSO/AD/403/23-1 – Amministratori (AD 7) nel settore della gestione delle crisi (in prosieguo: il «concorso di cui trattasi»), nonché, per quanto necessario, della decisione del 7 ottobre 2025 recante rigetto del suo reclamo (in prosieguo: la «decisione di rigetto del reclamo») e, dall’altro, la sua iscrizione nell’elenco dei vincitori o, in subordine, nell’elenco di riserva del concorso di cui trattasi. Fatti all’origine della controversia 2 Il 27 luglio 2023 la [OSCURATO:PERSONA] ha pubblicato il bando per il concorso di cui trattasi nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU 2023, C 264 A/1; in prosieguo: il «bando di concorso»). Secondo il bando di concorso, le prove comprendevano test di ragionamento verbale, numerico e astratto, un test a scelta multipla e uno studio di un caso. 3 Il 4 giugno 2024 il ricorrente ha depositato il suo atto di candidatura al concorso di cui trattasi. 4 L’8 gennaio 2025 il ricorrente ha sostenuto online le prove del concorso di cui trattasi. 5 Con la decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha informato il ricorrente di non aver conseguito il punteggio minimo richiesto nei test di ragionamento verbale, numerico e astratto e che, pertanto, conformemente al bando di concorso, le risposte al test a scelta multipla nonché lo studio di un caso non sarebbero stati esaminati. Essa ha precisato che, in primo luogo, per quanto riguarda il ragionamento verbale, aveva ottenuto un punteggio di 5 su 20, mentre il punteggio minimo richiesto era di 10 su 20; in secondo luogo, per quanto riguardava il ragionamento numerico, aveva ottenuto un punteggio di 1 su 10 e, in terzo luogo, per il ragionamento astratto, aveva ottenuto un punteggio di 3 su 10. Pertanto, il punteggio totale conseguito dal ricorrente nelle prove di ragionamento numerico e astratto, pari a 4 su 20, era inferiore al punteggio minimo richiesto di 10 su 20. 6 Lo stesso giorno, il ricorrente ha presentato un reclamo avverso la decisione impugnata sulla base dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea. 7 Con la decisione di rigetto del reclamo, la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto il reclamo presentato dal ricorrente in quanto inammissibile, dal momento che esso non esponeva alcun motivo giuridico in modo sufficientemente chiaro, intelligibile e coerente. Conclusioni delle parti 8 Il ricorrente chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia: –        annullare la decisione impugnata e, per quanto necessario, la decisione di rigetto del reclamo; –        disporre la sua iscrizione nell’elenco dei vincitori o, in subordine, nell’elenco di riserva del concorso. 9 Con separato atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 27 marzo 2026, la [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato un’eccezione di irricevibilità, sulla base dell’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, con la quale essa chiede che il Tribunale voglia: –        respingere il ricorso in quanto manifestamente irricevibile; –        condannare il ricorrente alle spese. 10 Il ricorrente non ha depositato osservazioni sull’eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] entro il termine impartitole dalla cancelleria del Tribunale. In diritto Sull ’ oggetto del ricorso 11 Il ricorrente deduce un motivo unico con il quale chiede, in sostanza, l’annullamento della decisione impugnata e, per quanto necessario, della decisione di rigetto del reclamo per difetto di motivazione. 12 Per quanto riguarda la domanda di annullamento della decisione di rigetto del reclamo, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, nel caso in cui la decisione di rigetto del reclamo sia priva di contenuto autonomo, la domanda formalmente diretta contro tale decisione ha l’effetto di sottoporre al Tribunale l’atto contro il quale il reclamo è stato presentato (sentenze del 6 aprile 2006, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑309/03, EU:T:2006:110, punto 43, e del 13 luglio 2018, Curto/Parlamento, T‑275/17, EU:T:2018:479, punto 63). 13 Nel caso di specie, occorre constatare che la decisione di rigetto del reclamo è priva di contenuto autonomo. Infatti, essa si limita a confermare, in sostanza, la decisione impugnata. 14 Pertanto, il ricorso deve essere considerato come diretto contro la decisione impugnata, la cui legittimità deve essere esaminata prendendo in considerazione anche la motivazione contenuta nella decisione di rigetto del reclamo (v., in tal senso, sentenza del 23 marzo 2022, OT/Parlamento, T‑757/20, EU:T:2022:156, punto 52 e giurisprudenza citata). Sulla ricevibilità del ricorso 15 Ai sensi dell’articolo 126 del regolamento di procedura, quando il ricorso è manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto, il Tribunale, su proposta del giudice relatore, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento. 16 Nel caso di specie, il Tribunale, ritenendo di essere sufficientemente edotto dalla documentazione agli atti, decide di statuire senza proseguire il procedimento. 17 Occorre rilevare che, conformemente all’articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale in virtù dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura, l’atto introduttivo del giudizio deve indicare l’oggetto della controversia nonché i motivi e gli argomenti dedotti, e contenere un’esposizione sommaria di tali motivi. Secondo la giurisprudenza, l’indicazione degli elementi di cui sopra deve essere sufficientemente chiara e precisa per consentire alla parte convenuta di preparare la propria difesa e al Tribunale di esercitare il proprio controllo, se necessario, senza ulteriori informazioni a supporto (sentenza del 7 marzo 2017, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑194/13, EU:T:2017:144, punto 191). 18 Inoltre, secondo la giurisprudenza, è necessario che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali il ricorso si fonda emergano in modo coerente e comprensibile dal testo dell’atto introduttivo, al fine di garantire la certezza del diritto e una buona amministrazione della giustizia (v. sentenza del 2 aprile 2019, Fleig/SEAE, T‑492/17, EU:T:2019:211, punto 42 e giurisprudenza citata). 19 In particolare, la parte ricorrente deve esporre in modo sufficientemente sistematico gli sviluppi relativi a ciascun motivo che essa presenta, senza che il Tribunale possa essere tenuto, a causa della mancanza di struttura dell’atto introduttivo o di rigore di tale parte, a ricostruire l’articolazione giuridica che si presume sostenga un motivo raccogliendo diversi elementi sparsi dell’atto introduttivo, con il rischio di ricostruire tale motivo attribuendogli una portata che non aveva nelle intenzioni di detta parte. Decidere diversamente sarebbe contrario, al contempo, a una buona amministrazione della giustizia, al principio dispositivo nonché ai diritti della difesa del convenuto [v. sentenza del 16 giugno 2021, Lucaccioni/[OSCURATO:PERSONA], T‑316/19, EU:T:2021:367, punto 85 (non pubblicata) e giurisprudenza citata]. 20 Pertanto, sebbene il testo dell’atto introduttivo possa essere suffragato e completato in punti specifici con rinvii a determinati passi di atti che vi sono allegati, un rinvio globale ad altri scritti, anche allegati all’atto introduttivo, non può supplire alla mancanza degli elementi essenziali dell’argomentazione in diritto che devono figurare nell’atto introduttivo (v. sentenza dell’11 settembre 2014, MasterCard e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑382/12 P, EU:C:2014:2201, punto 40 e giurisprudenza citata). Infatti, non spetta al Tribunale ricercare e individuare, negli allegati, i motivi e gli argomenti sui quali, a suo parere, il ricorso dovrebbe essere fondato, atteso che gli allegati assolvono una funzione meramente probatoria e strumentale (sentenza del 10 giugno 2020, Sammut/Parlamento, T‑608/18, EU:T:2020:249, punto 25). 21 Dalla giurisprudenza risulta altresì che, quando l’atto introduttivo non soddisfa i requisiti di forma previsti dall’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura, legittimamente il Tribunale dichiara manifestamente irricevibile il ricorso nel suo insieme (ordinanza del 30 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA]/CRU, C‑27/21 P, non pubblicata, EU:C:2021:789, punto 27; v. altresì, ordinanza del 6 giugno 2024, Lucaccioni/[OSCURATO:PERSONA], T‑516/23, non pubblicata, EU:T:2024:386, punto 19 e giurisprudenza citata). 22 Nel caso di specie, in primo luogo, al punto 13 dell’atto introduttivo, il ricorrente si limita a far valere che, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato i punteggi che egli aveva conseguito nell’ambito del concorso di cui trattasi, ma non ha fornito alcuna spiegazione riguardo all’iter logico-giuridico con il quale la stessa era pervenuta ad assegnargli detti punteggi. 23 Ne consegue che il ricorrente non spiega né le ragioni per le quali, a suo avviso, la comunicazione del suo punteggio mediante la decisione impugnata non costituisce una motivazione sufficiente, né in che modo la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata obbligata a esporre il ragionamento che l’ha indotta a escluderlo dal concorso. Tale mancanza di spiegazione è tanto più significativa in quanto, secondo una giurisprudenza costante, tenuto conto della segretezza cui sono soggetti i lavori della commissione giudicatrice, la comunicazione dei punteggi ottenuti nelle varie prove di un concorso costituisce una motivazione sufficiente delle decisioni della commissione giudicatrice, in quanto quest’ultima non è tenuta a specificare le risposte dei candidati giudicate insufficienti né a spiegare perché tali risposte siano state giudicate insufficienti (v., in tal senso, sentenze del 4 luglio 1996, Parlamento/Innamorati, C‑254/95 P, EU:C:1996:276, punti 31 e 32; del 1º dicembre 2021, JR/[OSCURATO:PERSONA], T‑265/20, EU:T:2021:850, punto 128, e del 15 dicembre 2021, OI/[OSCURATO:PERSONA], T‑705/20, non pubblicata, EU:T:2021:896, punto 47). 24 In secondo luogo, il ricorrente si limita ad affermare, al punto 14 dell’atto introduttivo, che, nella decisione di rigetto del reclamo, la [OSCURATO:PERSONA] non ha confutato in maniera motivata e dettagliata le censure che egli aveva avanzato nel suo reclamo, ma ha semplicemente dichiarato quest’ultimo inammissibile. 25 A tal riguardo, da un lato, occorre rilevare che, ai punti 10 e 11 dell’atto introduttivo, il ricorrente non individua in modo sufficientemente chiaro, preciso e suffragato, ai sensi della giurisprudenza citata ai punti da 19 a 21 supra , le censure sollevate nel suo reclamo alle quali la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe risposto in modo sufficientemente motivato nella decisione di rigetto del reclamo. Infatti, esso si limita a indicare in termini vaghi e generici, rinviando al contenuto dell’allegato 3 dell’atto introduttivo, che tali censure riguardavano una «discriminazione algoritmica», una «mancanza di trasparenza sui criteri di valutazione», un «favoritismo istituzionale e diseguaglianze di trattamento tra i candidati» e un’«assenza di supervisione umana [ oversight failure ] nel processo di revisione». Orbene, secondo la giurisprudenza citata al punto 20 supra , il rinvio complessivo a un allegato non può supplire alla mancanza degli elementi essenziali dell’argomentazione in diritto che devono figurare nell’atto introduttivo. Dall’altro lato, il ricorrente non spiega la ragione per cui ritiene che l’argomentazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione di rigetto del reclamo, che ha portato a considerare il suo reclamo inammissibile in quanto non era sufficientemente chiaro, suffragato e strutturato e non conteneva gli elementi essenziali del suo ragionamento, non costituisse una motivazione sufficiente. 26 In terzo luogo, occorre rilevare che, a sostegno del suo motivo unico vertente su un difetto di motivazione, il ricorrente menziona, al punto 19 dell’atto introduttivo, l’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che sancisce il diritto a una buona amministrazione della giustizia, e l’articolo 15 [OSCURATO:PERSONA], il quale prevede in particolare che, al fine di promuovere il buon governo e garantire la partecipazione della società civile, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione europea operano nel modo più trasparente possibile. Orbene, il ricorrente non precisa in che modo né in quale misura i comportamenti contestati alla [OSCURATO:PERSONA] costituiscano una violazione di dette disposizioni. 27 In quarto luogo, occorre constatare che i riferimenti alla giurisprudenza della Corte in materia di obbligo di motivazione gravante sulle istituzioni dell’Unione contenuti nell’atto introduttivo sono vaghi e imprecisi. Anzitutto, al punto 19 dell’atto introduttivo, il ricorrente fa riferimento, in generale, alla giurisprudenza della Corte che definisce la portata dell’obbligo di motivazione gravante sulle istituzioni dell’Unione, ma non indica in che misura i comportamenti contestati alla [OSCURATO:PERSONA] siano in contrasto con tale giurisprudenza. Inoltre, al punto 17 dell’atto introduttivo, il ricorrente non cita la sentenza relativa all’obbligo di motivazione di cui riprende il contenuto. Infine, i riferimenti alle sentenze del 25 ottobre 1984, [OSCURATO:PERSONA] der Rijksuniversiteit te Groningen (185/83, EU:C:1984:331, punto 8), del 13 luglio 1988, Francia/[OSCURATO:PERSONA] (102/87, EU:C:1988:391) e del 19 marzo 2015, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑286/13 P, EU:C:2015:184, punto 96) contenuti al punto 20 dell’atto introduttivo non sono pertinenti nel caso di specie. 28 Da quanto precede risulta che l’atto introduttivo non soddisfa i criteri di forma previsti dall’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura che sono stati chiariti dalla giurisprudenza citata ai punti da 19 a 22 supra . 29 Pertanto, occorre respingere il ricorso in quanto manifestamente irricevibile. Sulla domanda di ammissione al gratuito patrocinio 30 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 3 giugno 2026, il ricorrente ha chiesto di essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio, in applicazione dell’articolo 147 del regolamento di procedura. 31 Orbene, ai sensi dell’articolo 146, paragrafo 2, del regolamento di procedura, il gratuito patrocinio è negato qualora, in particolare, l’azione per la quale viene richiesto appaia manifestamente irricevibile. 32 Nel caso di specie, poiché il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile, la domanda di ammissione al gratuito patrocinio deve essere respinta. Sulle spese 33 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 34 Il ricorrente, rimasto soccombente, deve essere condannato alle spese, conformemente alla domanda della [OSCURATO:PERSONA]. Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Decima Sezione) così provvede: 1) Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. 2) La domanda di ammissione al gratuito patrocinio è respinta. 3) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese. Lussemburgo, 17 luglio 2026 Il cancelliere Il presidente V. [OSCURATO:PERSONA] S.L. Kalėda * Lingua processuale: l’italiano.
Sentenza Corte di giustizia UE/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris