CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2022
Cassazione n. 06688/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' VINCENZO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].SCUOLO;Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al giudizio di bilanciamento tra attenuanti generiche rispetto all'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., è del tutto generico e non sorretto da alcuna argomentazione; è inoltre, manifestamente infondato a fronte dell'ampia motivazione resa in sentenza, che attribuisce rilievo all'oggettiva gravità del fatto, alla durata della condotta, al numero delle persone offese; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il consiglie estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] bEPOSIITATA CF.LLERIA