Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 giugno 2026

Cassazione n. 20676/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoAndrea Massi;- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA];- intimato -avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 733/2023depositata il 20/07/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1899/2024Numero sezionale 1244/2026Numero di raccolta generale 20676/2026Data pubblicazione 18/06/2026Silvano Gai ha promosso impugnazione innanzi al Tribunale diTorino, ai sensi dell'art. 1137 c.c., avverso le deliberazioni assunte indata 31.10.2018 dall'assemblea del [OSCURATO:PERSONA], di viaGoytre 19-21 e [OSCURATO:PERSONA] 102, in Torino (il ‘Supercondominio’),chiedendo dichiararne la nullità e/o annullamento contestando, tral'altro, un errato calcolo del quorum costitutivo e deliberativodell'assemblea, in violazione della tabella millesimale del sito dicondominio.Dichiarata la contumacia del Supercondominio convenuto, consentenza n. 30/2021 il Tribunale adito accoglieva l’impugnazione,osservando quanto segue.Premesso che il Supercondominio è composto dai Lotti A, B e C, ladecisione contestata da Gai era stata assunta sulla base di unasuddivisione dei millesimi di proprietà in 3000/3000, che considera itre lotti uguali e attribuisce a ciascuno 1000/3000; accertato che iregolamenti condominiali contenevano differenziate tabelle diripartizione delle spese in relazione ai tre lotti, tuttavia nonimmediatamente riferibili alle rispettive quote millesimali di proprietà;riteneva il primo giudice che i millesimi presenti all'assemblea delSupercondominio rappresentassero un valore di soli 173,58/1000 eche, pertanto, nell'assemblea in questione non fosse stato raggiunto ilquorum costitutivo stabilito dall'art. 1136, c.c.[OSCURATO:PERSONA] impugnava la decisione del Tribunale innanzialla Corte d’appello di Torino che, con la sentenza in epigrafe, rigettavainnanzitutto l’eccezione di nullità della sentenza del primo giudicespiegata dall’appellante per assenza assoluta di vocatio in ius.Nel merito, la Corte territoriale confermava l’argomentazione delprimo giudice, ritenendo non provato che le tabelle millesimaliNumero registro generale 1899/2024Numero sezionale 1244/2026Numero di raccolta generale 20676/2026Data pubblicazione 18/06/2026contenute nei Regolamenti condominiali degli stabili componenti ilSupercondominio non rispecchino la misura dei titoli di proprietà, nél’assunto che prevedano una ripartizione delle spese per millesimibasata sul “diverso uso” delle parti comuni.

Esclusa la correttezza diuna ripartizione dei millesimi del Supercondominio in complessivi3000/3000, suddivisi in parti uguali di 1000/1000 per ciascun lotto,delle proprietà afferenti a ciascun lotto, concludeva la Corte d’appelloche non fosse stato raggiunto il quorum costitutivo stabilito dall’art.1136, comma 3, c.c., precisando che la misura del diritto dipartecipazione alla volontà assembleare in un Supercondominio èrappresentata dalla quota di proprietà di spettanza dei singolicondòmini, non già dalla quota di comproprietà di beni comuniriconosciuta come spettante a ciascun condominio.La sentenza in epigrafe è impugnata per la cassazione dalSupercondominio Potenza, e il ricorso affidato a tre motivi.Resta intimato [OSCURATO:PERSONA].Il ricorrente ha presentato istanza di riunione dei ricorsi portantiRG 16106/2021 e RG 16478/2021 e, in prossimità dell’adunanza,istanza di invio a nuova udienza, pendendo trattative tra le parti.All’esito della camera di consiglio del 12.05.2026 la Corte hariservato il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente, si devono disattendere entrambe le istanze diriunione dei ricorsi e di rinvio a nuova udienza.Quanto alla prima, essa è riferita a giudizi aventi ad oggettol’impugnazione di sentenze diverse e di distinte delibere assembleari.Esclusa, quindi, la riunione obbligatoria dei ricorsi ai sensi dell’art. 335c.p.c., benché essi siano riferiti al medesimo tema di indagineNumero registro generale 1899/2024Numero sezionale 1244/2026Numero di raccolta generale 20676/2026Data pubblicazione 18/06/2026(modalità di determinazione dei quorum assembleari) e alle medesimeparti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), ritiene la Corte che latrattazione dei giudizi indicati al cospetto del medesimo Collegio enell’ambito della medesima adunanza, così come l’intervenutoprecedente di questa Corte (Cass. Sez. 2, n. 2406 del 25/01/2024, Rv.669990 – 02, infra), escludano sia l’eventualità di soluzioni contrastantisia i vantaggi dell’economia processuale; pertanto, non si procederàalla loro riunione facoltativa.Quanto all’istanza di rinvio, il giudizio di cassazione proceded’ufficio, e il Collegio non ravvisa l’opportunità di accogliere la richiesta.2.

Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 360, comma 1,n. 4 c.p.c. per non aver la Corte d’appello di Torino dichiarato la nullitàex art. 159 c.p.c. della sentenza del Tribunale di Torino n. 30/2021 perviolazione del contraddittorio ex art. 101 c.p.c. e sussistenza di vizi exart. 156 c.p.c., in virtù di difetto di vocatio in ius, per avere il sig. [OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di fissazione dell’udienza ex art.183 c.p.c. al 17/06/2020 nel giudizio di primo grado senza alcunavocatio in ius ed in assenza di avvisi ex art. 163 e 164 c.p.c. e/o dirinnovazione dell’atto di citazione, nonché mancata notificazione dellarevoca dell’udienza ex art. 183 c.p.c. fissata in data 17/06/2020 efissazione di nuova udienza di precisazione al 15/07/2020.Nel corso del giudizio di primo grado era accaduto che, iscrittatempestivamente la causa a ruolo da parte attrice e correttamentedichiarata dal primo giudice la contumacia del Supercondominio,tuttavia all’udienza successiva fissata al 19.02.2020 per la precisazionedelle conclusioni il giudicante notava un’incongruenza - poi rivelatasi,invece, apparente - rispetto alla data risultante dai registri informaticisull’iscrizione a ruolo, incongruenza; motivo per cui il giudicantedisponeva nuova udienza ex art. 183 c.p.c. fissata per il 17.06.2020,Numero registro generale 1899/2024Numero sezionale 1244/2026Numero di raccolta generale 20676/2026Data pubblicazione 18/06/2026con provvedimento notificato al Supercondominio.

Senonché lo stessogiudicante - in accoglimento del reclamo mosso da Gai rispettoall’ordinanza di fissazione di nuova udienza, sull’osservazione per cui ilprovvedimento sostanzialmente rimetteva in termini il convenuto -revocava la prima udienza ex art. 183 c.p.c. del 17.06.2020 e fissavanuova udienza per la precisazione delle conclusioni al 15.07.2020;provvedimento di revoca, però, mai notificato al Supercondominioconvenuto.Rispetto a tale vicenda processuale la Corte d’appello non rivenivaalcuna lesione del diritto di difesa del Supercondominio rimastocontumace: non sussistendo alcuna causa di nullità della citazione,questi avrebbe potuto agevolmente verificare, con l’accesso al fascicolotelematico, la tempestività dell’iscrizione a ruolo, il riferirsidell’ordinanza revocata al procedimento in ordine al quale avevaricevuto rituale atto di citazione, come pure l’emanazione dei successiviprovvedimenti e la data di rinvio dell’udienza.2.1.

Il primo mezzo di gravame contesta alla Corte d’Appello diTorino di non avere rilevato, ex art. 156 c.p.c., la nullità della sentenzaemessa dal Tribunale di Torino n. 30/2021, pur nell’irregolareinstaurazione del contraddittorio nel giudizio di primo grado permancata vocatio in ius del Supercondominio.Il primo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di interesse,giacché si tratta di censura avverso sentenza di appello che avrebbeomesso di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, conriguardo a vizio di questa che, ove pur esistente, non avrebbecomportato la rimessione della causa al primo giudice, in quantoestraneo alle ipotesi tassative degli artt. 353 e 354 c.p.c., avendocomunque il giudice di appello deciso nel merito su tutte le questionicontroverse, senza alcun pregiudizio per il ricorrente conseguente allaNumero registro generale 1899/2024Numero sezionale 1244/2026Numero di raccolta generale 20676/2026Data pubblicazione 18/06/2026omessa dichiarazione di nullità (Cass. Sez. 3, n. 5644 del 03/03/2025;Cass.

Sez. 3, n. 3099 del 12/02/2026).3.

Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 1101, 1118, 1136, 1138, 1362 ss. e 1372 c.c., e degli artt.112, 115, 132 n. 4 c.p.c.

Illustrati i Regolamenti degli stabili checompongono il Supercondominio, il ricorrente evidenzia come da essiemerga che la relazione tra le parti comuni (relazione di accessorietà,sulla quale si basa la stessa esistenza del Supercondominio) sia statastabilita in parti uguali, anche in deroga, ex art. 1118 c.c., al principiodi proporzionalità tra proprietà individuali e intero fabbricato, ecomunque nel rispetto dell’art. 1101 c.c., a mente del quale le quotedei partecipanti alla comunione si presumono uguali.

Conclude ilricorrente che la Corte territoriale ha erroneamente applicato le normemenzionate in rubrica, pretendendo dal convenuto prove che, invece,discendono dalla disciplina legale e dalla corretta lettura delledisposizioni dei Regolamenti di natura contrattuale.4.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazionedegli artt. 1101, 1118, 1136, 1138, 1362 ss. e 1372 c.c., e degli artt.112, 115, 132 n. 4 c.p.c., omessa, insufficiente motivazione, viziologico di ragionamento e omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio, nonché error in procedendo, in relazione all’art. 360, comma1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.Il ricorrente ripropone le considerazioni già svolte nel primo motivo,per censurare la motivazione del giudice di secondo grado come«apparente», poiché non articolata come ragionamento che, partendoda determinate premesse, pervenga con certo procedimento logico aspiegare il risultato della decisione.5.

I due motivi possono essere esaminati congiuntamente perstretta connessione, e sono fondati nei limiti di quanto segue.Numero registro generale 1899/2024Numero sezionale 1244/2026Numero di raccolta generale 20676/2026Data pubblicazione 18/06/2026Si rileva in via preliminare che le censure fondate sul n. 5 dell’art.360, comma 1, c.p.c. sono inammissibili, in quanto ricorre l’ipotesidella cd.

«doppia conforme» prevista dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c.(applicabile al caso in esame ratione temporis) a mente del quale ilricorrente per cassazione, al fine di evitare l’inammissibilità del motivoper difetto di specificità, deve indicare le ragioni di fatto poste a base,rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza dirigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (explurimis: Cass. Sez. 6-2, n. 8320 del 2022, Rv. 664432 - 01; Cass.Sez. 3, n. 22244 del 14/07/2022; Cass., Sez.

L, 20.07.2022, n. 22782del 20/07/2022; Cass., Sez. 6-2, n. 8320 del 15/03/2022; Cass., Sez.L, n. 20994 del 06/08/2019).

Nella specie, il ricorrente non ha indicatole ragioni di diversità fra le due pronunce.Neanche hanno pregio le censure rivolte ad evidenziare lacontraddittorietà ed apparenza della motivazione, vizio che ricorrequando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda,tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recanteargomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito diintegrarla con le più varie, ipotetiche congetture (ex multis, Cass. Sez.3, n. 23123 del 28/07/2023, Rv. 668609 – 01; [OSCURATO:PERSONA].

U, n. 2767del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 666639 – 01; Cass. Sez. 6 - 1, n. 6758 del01/03/2022, Rv. 664061).La Corte d’appello ha chiaramente e congruamente motivatol’infondatezza del gravame, per un verso ritenendo meramenteassertiva la difesa del Supercondominio appellante; per altro versogiudicando pienamente provato in atti che, in occasione dell’assembleadel Supercondominio, non sia stato raggiunto il quorum costitutivoNumero registro generale 1899/2024Numero sezionale 1244/2026Numero di raccolta generale 20676/2026Data pubblicazione 18/06/2026stabilito dall’art. 1136, comma 3, c.c., stante l’inidoneità dellaripartizione egualitaria dei millesimi per ciascun lotto (v. sentenza pag.5.1.

Sotto il profilo della violazione di legge, i motivi meritanoaccoglimento per le ragioni ampiamente illustrate da questa Corte inuna precedente pronuncia (Cass. n. 2406 del 2024, cit.) avente adoggetto le medesime questioni tra le medesime parti, ove si discutevadell’impugnazione, ai sensi dell’art. 1137 c.c. da parte del condòminoSilvano Gai, della deliberazione approvata dall’assemblea delSupercondominio Potenza (nella riunione dell’11 febbraio 2016), perl’erronea determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi, hachiarito quanto segue (punti 6.2.-8.2., pagg. 5-10):- il supercondominio sorge ipso iure et facto quando vi siano benio servizi comuni a più condomini autonomi, dai quali rimane tuttaviadistinto: poiché tali beni e servizi devono essere gestiti attraverso i suoiorgani, il quadro entro cui collocare il problema dei quorum delledeliberazioni supercondominiali è quello dell’art. 1136 c.c.;- per la validità delle delibere, le maggioranze vanno calcolate inrelazione sia al numero degli aventi diritto sia al valore dell’interocomplesso immobiliare interessato, avendo riguardo, sul pianopersonale, al numero dei contitolari, e, sul piano reale, al valoreproporzionale di ciascuna unità immobiliare (o di ciascun condominio,(ove si tratti di assemblea dei proprietari) o al valore proporzionale diciascun condominio (ove si tratti di assemblea dei rappresentanti, nellavigenza dell’art. 67, comma 3, c.c.);- ai soli fini di una corretta organizzazione e semplificazione dellagestione, non già ai fini della validità della delibera, nelsupercondominio devono esistere due tabelle millesimali, unasupercondominiale e una interna ai singoli edifici.

La prima, seNumero registro generale 1899/2024Numero sezionale 1244/2026Numero di raccolta generale 20676/2026Data pubblicazione 18/06/2026meramente ricognitiva dei criteri legali, è approvabile con lamaggioranza qualificata dell’art. 1136, comma 2, c.c.; se, invece,deroga ai criteri legali, richiede l’unanimità, non essendo configurabileuna formazione per facta concludentia;- quanto al riparto dell’onere probatorio: spetta al condòmino cheimpugna la delibera provare il vizio di contrarietà alla legge o alregolamento, e dunque, nel caso di doglianza sui quorum, dimostrarela carenza delle maggioranze richieste dall’art. 1136 c.c. in rapporto alvalore proporzionale delle unità immobiliari interessate.

Poiché, però,quote (e quindi quorum deliberativi) non nascono dalla tabella, ma dalrapporto di valore stabilito dalla legge o da un’eventuale convenzione,ne consegue che il giudice non può arrestarsi al rilievodell’inadeguatezza della tabella, ma deve procedere al relativoaccertamento, anche a posteriori;- se poi il condòmino voglia lamentare che le tabelle millesimali inuso sono erronee, deve agire per la revisione delle stesse a normadell’art. 69 disp. att. c.c.5.2.

Tornando al caso che ci occupa, condividendo leargomentazioni di questa Corte come sopra sintetizzate, ritiene ilCollegio che l’errore di diritto compiuto dal giudice d’appello stanell’aver ritenuto annullabile la delibera del 31.10.2018 desumendoneil vizio dei quorum dall’inattendibilità delle tabelle di ripartizione dellespese che attribuivano quote uguali ai tre lotti (3000/3000),concludendo che il mancato rispetto del valore proporzionale deirispettivi lotti all’interno del Supercondominio fosse ragione idonea adinvalidare la delibera (v. sentenza pag. 9).Tanto perché il criterio sostanziale proposto nella pronuncia diquesta Corte, n. 2406 del 2024, consiste nella necessità di accertareconcretamente se i valori e i quorum richiesti dall’art. 1136 c.c. sianoNumero registro generale 1899/2024Numero sezionale 1244/2026Numero di raccolta generale 20676/2026Data pubblicazione 18/06/2026stati o meno raggiunti.

In sostanza, il vizio della delibera non potevadiscendere dalla mera assenza o inattendibilità della tabella millesimaledel Supercondominio, ma solo dalla mancata verifica che, una voltaricostruiti i valori proporzionali effettivi, le maggioranze non eranostate raggiunte.6.

In definitiva, il Collegio accoglie il secondo e il terzo motivo delricorso, dichiara inammissibile il primo.La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti.

Lacausa è rinviata alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione,la quale farà applicazione dei principi enunciati e si atterrà a quantosopra esposto, statuendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso, dichiarainammissibile il primo;cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, rinvia lacausa alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione, chedeciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 maggio 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoAndrea Massi;- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA];- intimato -avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 733/2023depositata il 20/07/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1899/2024Numero sezionale 1244/2026Numero di raccolta generale 20676/2026Data pubblicazione 18/06/2026Silvano Gai ha promosso impugnazione innanzi al Tribunale diTorino, ai sensi dell'art. 1137 c.c., avverso le deliberazioni assunte indata 31.10.2018 dall'assemblea del [OSCURATO:PERSONA], di viaGoytre 19-21 e [OSCURATO:PERSONA] 102, in Torino (il ‘Supercondominio’),chiedendo dichiararne la nullità e/o annullamento contestando, tral'altro, un errato calcolo del quorum costitutivo e deliberativodell'assemblea, in violazione della tabella millesimale del sito dicondominio.Dichiarata la contumacia del Supercondominio convenuto, consentenza n. 30/2021 il Tribunale adito accoglieva l’impugnazione,osservando quanto segue.Premesso che il Supercondominio è composto dai Lotti A, B e C, ladecisione contestata da Gai era stata assunta sulla base di unasuddivisione dei millesimi di proprietà in 3000/3000, che considera itre lotti uguali e attribuisce a ciascuno 1000/3000; accertato che iregolamenti condominiali contenevano differenziate tabelle diripartizione delle spese in relazione ai tre lotti, tuttavia nonimmediatamente riferibili alle rispettive quote millesimali di proprietà;riteneva il primo giudice che i millesimi presenti all'assemblea delSupercondominio rappresentassero un valore di soli 173,58/1000 eche, pertanto, nell'assemblea in questione non fosse stato raggiunto ilquorum costitutivo stabilito dall'art. 1136, c.c.[OSCURATO:PERSONA] impugnava la decisione del Tribunale innanzialla Corte d’appello di Torino che, con la sentenza in epigrafe, rigettavainnanzitutto l’eccezione di nullità della sentenza del primo giudicespiegata dall’appellante per assenza assoluta di vocatio in ius.Nel merito, la Corte territoriale confermava l’argomentazione delprimo giudice, ritenendo non provato che le tabelle millesimaliNumero registro generale 1899/2024Numero sezionale 1244/2026Numero di raccolta generale 20676/2026Data pubblicazione 18/06/2026contenute nei Regolamenti condominiali degli stabili componenti ilSupercondominio non rispecchino la misura dei titoli di proprietà, nél’assunto che prevedano una ripartizione delle spese per millesimibasata sul “diverso uso” delle parti comuni. Esclusa la correttezza diuna ripartizione dei millesimi del Supercondominio in complessivi3000/3000, suddivisi in parti uguali di 1000/1000 per ciascun lotto,delle proprietà afferenti a ciascun lotto, concludeva la Corte d’appelloche non fosse stato raggiunto il quorum costitutivo stabilito dall’art.1136, comma 3, c.c., precisando che la misura del diritto dipartecipazione alla volontà assembleare in un Supercondominio èrappresentata dalla quota di proprietà di spettanza dei singolicondòmini, non già dalla quota di comproprietà di beni comuniriconosciuta come spettante a ciascun condominio.La sentenza in epigrafe è impugnata per la cassazione dalSupercondominio Potenza, e il ricorso affidato a tre motivi.Resta intimato [OSCURATO:PERSONA].Il ricorrente ha presentato istanza di riunione dei ricorsi portantiRG 16106/2021 e RG 16478/2021 e, in prossimità dell’adunanza,istanza di invio a nuova udienza, pendendo trattative tra le parti.All’esito della camera di consiglio del 12.05.2026 la Corte hariservato il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, si devono disattendere entrambe le istanze diriunione dei ricorsi e di rinvio a nuova udienza.Quanto alla prima, essa è riferita a giudizi aventi ad oggettol’impugnazione di sentenze diverse e di distinte delibere assembleari.Esclusa, quindi, la riunione obbligatoria dei ricorsi ai sensi dell’art. 335c.p.c., benché essi siano riferiti al medesimo tema di indagineNumero registro generale 1899/2024Numero sezionale 1244/2026Numero di raccolta generale 20676/2026Data pubblicazione 18/06/2026(modalità di determinazione dei quorum assembleari) e alle medesimeparti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), ritiene la Corte che latrattazione dei giudizi indicati al cospetto del medesimo Collegio enell’ambito della medesima adunanza, così come l’intervenutoprecedente di questa Corte (Cass. Sez. 2, n. 2406 del 25/01/2024, Rv.669990 – 02, infra), escludano sia l’eventualità di soluzioni contrastantisia i vantaggi dell’economia processuale; pertanto, non si procederàalla loro riunione facoltativa.Quanto all’istanza di rinvio, il giudizio di cassazione proceded’ufficio, e il Collegio non ravvisa l’opportunità di accogliere la richiesta.2. Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 360, comma 1,n. 4 c.p.c. per non aver la Corte d’appello di Torino dichiarato la nullitàex art. 159 c.p.c. della sentenza del Tribunale di Torino n. 30/2021 perviolazione del contraddittorio ex art. 101 c.p.c. e sussistenza di vizi exart. 156 c.p.c., in virtù di difetto di vocatio in ius, per avere il sig. [OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di fissazione dell’udienza ex art.183 c.p.c. al 17/06/2020 nel giudizio di primo grado senza alcunavocatio in ius ed in assenza di avvisi ex art. 163 e 164 c.p.c. e/o dirinnovazione dell’atto di citazione, nonché mancata notificazione dellarevoca dell’udienza ex art. 183 c.p.c. fissata in data 17/06/2020 efissazione di nuova udienza di precisazione al 15/07/2020.Nel corso del giudizio di primo grado era accaduto che, iscrittatempestivamente la causa a ruolo da parte attrice e correttamentedichiarata dal primo giudice la contumacia del Supercondominio,tuttavia all’udienza successiva fissata al 19.02.2020 per la precisazionedelle conclusioni il giudicante notava un’incongruenza - poi rivelatasi,invece, apparente - rispetto alla data risultante dai registri informaticisull’iscrizione a ruolo, incongruenza; motivo per cui il giudicantedisponeva nuova udienza ex art. 183 c.p.c. fissata per il 17.06.2020,Numero registro generale 1899/2024Numero sezionale 1244/2026Numero di raccolta generale 20676/2026Data pubblicazione 18/06/2026con provvedimento notificato al Supercondominio. Senonché lo stessogiudicante - in accoglimento del reclamo mosso da Gai rispettoall’ordinanza di fissazione di nuova udienza, sull’osservazione per cui ilprovvedimento sostanzialmente rimetteva in termini il convenuto -revocava la prima udienza ex art. 183 c.p.c. del 17.06.2020 e fissavanuova udienza per la precisazione delle conclusioni al 15.07.2020;provvedimento di revoca, però, mai notificato al Supercondominioconvenuto.Rispetto a tale vicenda processuale la Corte d’appello non rivenivaalcuna lesione del diritto di difesa del Supercondominio rimastocontumace: non sussistendo alcuna causa di nullità della citazione,questi avrebbe potuto agevolmente verificare, con l’accesso al fascicolotelematico, la tempestività dell’iscrizione a ruolo, il riferirsidell’ordinanza revocata al procedimento in ordine al quale avevaricevuto rituale atto di citazione, come pure l’emanazione dei successiviprovvedimenti e la data di rinvio dell’udienza.2.1. Il primo mezzo di gravame contesta alla Corte d’Appello diTorino di non avere rilevato, ex art. 156 c.p.c., la nullità della sentenzaemessa dal Tribunale di Torino n. 30/2021, pur nell’irregolareinstaurazione del contraddittorio nel giudizio di primo grado permancata vocatio in ius del Supercondominio.Il primo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di interesse,giacché si tratta di censura avverso sentenza di appello che avrebbeomesso di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, conriguardo a vizio di questa che, ove pur esistente, non avrebbecomportato la rimessione della causa al primo giudice, in quantoestraneo alle ipotesi tassative degli artt. 353 e 354 c.p.c., avendocomunque il giudice di appello deciso nel merito su tutte le questionicontroverse, senza alcun pregiudizio per il ricorrente conseguente allaNumero registro generale 1899/2024Numero sezionale 1244/2026Numero di raccolta generale 20676/2026Data pubblicazione 18/06/2026omessa dichiarazione di nullità (Cass. Sez. 3, n. 5644 del 03/03/2025;Cass. Sez. 3, n. 3099 del 12/02/2026).3. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 1101, 1118, 1136, 1138, 1362 ss. e 1372 c.c., e degli artt.112, 115, 132 n. 4 c.p.c. Illustrati i Regolamenti degli stabili checompongono il Supercondominio, il ricorrente evidenzia come da essiemerga che la relazione tra le parti comuni (relazione di accessorietà,sulla quale si basa la stessa esistenza del Supercondominio) sia statastabilita in parti uguali, anche in deroga, ex art. 1118 c.c., al principiodi proporzionalità tra proprietà individuali e intero fabbricato, ecomunque nel rispetto dell’art. 1101 c.c., a mente del quale le quotedei partecipanti alla comunione si presumono uguali. Conclude ilricorrente che la Corte territoriale ha erroneamente applicato le normemenzionate in rubrica, pretendendo dal convenuto prove che, invece,discendono dalla disciplina legale e dalla corretta lettura delledisposizioni dei Regolamenti di natura contrattuale.4. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazionedegli artt. 1101, 1118, 1136, 1138, 1362 ss. e 1372 c.c., e degli artt.112, 115, 132 n. 4 c.p.c., omessa, insufficiente motivazione, viziologico di ragionamento e omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio, nonché error in procedendo, in relazione all’art. 360, comma1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.Il ricorrente ripropone le considerazioni già svolte nel primo motivo,per censurare la motivazione del giudice di secondo grado come«apparente», poiché non articolata come ragionamento che, partendoda determinate premesse, pervenga con certo procedimento logico aspiegare il risultato della decisione.5. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente perstretta connessione, e sono fondati nei limiti di quanto segue.Numero registro generale 1899/2024Numero sezionale 1244/2026Numero di raccolta generale 20676/2026Data pubblicazione 18/06/2026Si rileva in via preliminare che le censure fondate sul n. 5 dell’art.360, comma 1, c.p.c. sono inammissibili, in quanto ricorre l’ipotesidella cd. «doppia conforme» prevista dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c.(applicabile al caso in esame ratione temporis) a mente del quale ilricorrente per cassazione, al fine di evitare l’inammissibilità del motivoper difetto di specificità, deve indicare le ragioni di fatto poste a base,rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza dirigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (explurimis: Cass. Sez. 6-2, n. 8320 del 2022, Rv. 664432 - 01; Cass.Sez. 3, n. 22244 del 14/07/2022; Cass., Sez. L, 20.07.2022, n. 22782del 20/07/2022; Cass., Sez. 6-2, n. 8320 del 15/03/2022; Cass., Sez.L, n. 20994 del 06/08/2019). Nella specie, il ricorrente non ha indicatole ragioni di diversità fra le due pronunce.Neanche hanno pregio le censure rivolte ad evidenziare lacontraddittorietà ed apparenza della motivazione, vizio che ricorrequando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda,tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recanteargomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito diintegrarla con le più varie, ipotetiche congetture (ex multis, Cass. Sez.3, n. 23123 del 28/07/2023, Rv. 668609 – 01; [OSCURATO:PERSONA]. U, n. 2767del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 666639 – 01; Cass. Sez. 6 - 1, n. 6758 del01/03/2022, Rv. 664061).La Corte d’appello ha chiaramente e congruamente motivatol’infondatezza del gravame, per un verso ritenendo meramenteassertiva la difesa del Supercondominio appellante; per altro versogiudicando pienamente provato in atti che, in occasione dell’assembleadel Supercondominio, non sia stato raggiunto il quorum costitutivoNumero registro generale 1899/2024Numero sezionale 1244/2026Numero di raccolta generale 20676/2026Data pubblicazione 18/06/2026stabilito dall’art. 1136, comma 3, c.c., stante l’inidoneità dellaripartizione egualitaria dei millesimi per ciascun lotto (v. sentenza pag.5.1. Sotto il profilo della violazione di legge, i motivi meritanoaccoglimento per le ragioni ampiamente illustrate da questa Corte inuna precedente pronuncia (Cass. n. 2406 del 2024, cit.) avente adoggetto le medesime questioni tra le medesime parti, ove si discutevadell’impugnazione, ai sensi dell’art. 1137 c.c. da parte del condòminoSilvano Gai, della deliberazione approvata dall’assemblea delSupercondominio Potenza (nella riunione dell’11 febbraio 2016), perl’erronea determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi, hachiarito quanto segue (punti 6.2.-8.2., pagg. 5-10):- il supercondominio sorge ipso iure et facto quando vi siano benio servizi comuni a più condomini autonomi, dai quali rimane tuttaviadistinto: poiché tali beni e servizi devono essere gestiti attraverso i suoiorgani, il quadro entro cui collocare il problema dei quorum delledeliberazioni supercondominiali è quello dell’art. 1136 c.c.;- per la validità delle delibere, le maggioranze vanno calcolate inrelazione sia al numero degli aventi diritto sia al valore dell’interocomplesso immobiliare interessato, avendo riguardo, sul pianopersonale, al numero dei contitolari, e, sul piano reale, al valoreproporzionale di ciascuna unità immobiliare (o di ciascun condominio,(ove si tratti di assemblea dei proprietari) o al valore proporzionale diciascun condominio (ove si tratti di assemblea dei rappresentanti, nellavigenza dell’art. 67, comma 3, c.c.);- ai soli fini di una corretta organizzazione e semplificazione dellagestione, non già ai fini della validità della delibera, nelsupercondominio devono esistere due tabelle millesimali, unasupercondominiale e una interna ai singoli edifici. La prima, seNumero registro generale 1899/2024Numero sezionale 1244/2026Numero di raccolta generale 20676/2026Data pubblicazione 18/06/2026meramente ricognitiva dei criteri legali, è approvabile con lamaggioranza qualificata dell’art. 1136, comma 2, c.c.; se, invece,deroga ai criteri legali, richiede l’unanimità, non essendo configurabileuna formazione per facta concludentia;- quanto al riparto dell’onere probatorio: spetta al condòmino cheimpugna la delibera provare il vizio di contrarietà alla legge o alregolamento, e dunque, nel caso di doglianza sui quorum, dimostrarela carenza delle maggioranze richieste dall’art. 1136 c.c. in rapporto alvalore proporzionale delle unità immobiliari interessate. Poiché, però,quote (e quindi quorum deliberativi) non nascono dalla tabella, ma dalrapporto di valore stabilito dalla legge o da un’eventuale convenzione,ne consegue che il giudice non può arrestarsi al rilievodell’inadeguatezza della tabella, ma deve procedere al relativoaccertamento, anche a posteriori;- se poi il condòmino voglia lamentare che le tabelle millesimali inuso sono erronee, deve agire per la revisione delle stesse a normadell’art. 69 disp. att. c.c.5.2. Tornando al caso che ci occupa, condividendo leargomentazioni di questa Corte come sopra sintetizzate, ritiene ilCollegio che l’errore di diritto compiuto dal giudice d’appello stanell’aver ritenuto annullabile la delibera del 31.10.2018 desumendoneil vizio dei quorum dall’inattendibilità delle tabelle di ripartizione dellespese che attribuivano quote uguali ai tre lotti (3000/3000),concludendo che il mancato rispetto del valore proporzionale deirispettivi lotti all’interno del Supercondominio fosse ragione idonea adinvalidare la delibera (v. sentenza pag. 9).Tanto perché il criterio sostanziale proposto nella pronuncia diquesta Corte, n. 2406 del 2024, consiste nella necessità di accertareconcretamente se i valori e i quorum richiesti dall’art. 1136 c.c. sianoNumero registro generale 1899/2024Numero sezionale 1244/2026Numero di raccolta generale 20676/2026Data pubblicazione 18/06/2026stati o meno raggiunti. In sostanza, il vizio della delibera non potevadiscendere dalla mera assenza o inattendibilità della tabella millesimaledel Supercondominio, ma solo dalla mancata verifica che, una voltaricostruiti i valori proporzionali effettivi, le maggioranze non eranostate raggiunte.6. In definitiva, il Collegio accoglie il secondo e il terzo motivo delricorso, dichiara inammissibile il primo.La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti. Lacausa è rinviata alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione,la quale farà applicazione dei principi enunciati e si atterrà a quantosopra esposto, statuendo anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso, dichiarainammissibile il primo;cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, rinvia lacausa alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione, chedeciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 maggio 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa
Sentenza Cassazione n. 20676/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris