Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02673/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAfissato il ricorso de plano; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] volta al riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra sei sentenze, determinando la pena complessiva in anni ventitré di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], personalmente, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato.

Il ricorso può essere trattato de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 dicembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAfissato il ricorso de plano; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] volta al riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra sei sentenze, determinando la pena complessiva in anni ventitré di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], personalmente, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso può essere trattato de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre
Sentenza Cassazione n. 02673/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris