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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 10591/2023

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o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 12899-2021 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 68, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RUBBA' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso l'ordinanza n. 24668-2020 della Corte di cassazione, depositata in data 5 novembre 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/10/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propose ricorso per cassazione, con due motivi, contro la sentenza n. 5394/2018 della Corte d'appello di Milano che ne aveva respinto il reclamo avverso la dichiarazione di fallimento deliberata dal Tribunale di Milano con la sentenza n. 216/2018, denunziando: (a) col primo motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 1183,1184 e 1185 cod. civ. in relazione all'art. 15, u.c., legge fall., per avere la Corte d'appello erroneamente considerato superata la soglia di indebitamento necessaria per la procedibilità della domanda; (b) col secondo motivo la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 legge fai!. per avere la medesima corte erroneamente affermato l'esistenza dello stato di insolvenza.

La Corte di appello, con la sentenza n. 216/2018, aveva ritenuto che: a) in riferimento alla contestazione sulla sussistenza della condizione di procedibilità della domanda ex art. 15, u.c.,

I. fall., pur condividendosi l'assunto della ricorrente in merito all'intervenuta corresponsione di parte degli importi vantati dai creditori lavoratori e sulla corretta indicazione degli ulteriori debiti di euro 9.756,46 e di euro 6.627,94, occorreva tuttavia dissentire che quelli sopra indicati fossero gli unici debiti della fallita, posto che, da un lato, si dovevano considerare anche i debiti erariali per i quali la richiesta di rateizzazione non escludeva la loro natura di debiti scaduti e che, dall'altro, ai crediti sopra indicati dovevano anche computarsi gli interessi e le spese; b) lo stato di insolvenza emergeva chiaramente dalla molteplicità degli inadempimenti. 2 v n 2.Con la sentenza qui di nuovo impugnata per revocazione, la Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso.

La Corte di cassazione ha osservato che il termine per proporre il ricorso per cassazione ex art. 18 legge fall. è di trenta giorni dalla notificazione della sentenza di rigetto del reclamo, la quale notificazione avviene a cura della cancelleria; ha evidenziato che, in base all'art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ. il ricorrente per cassazione, il quale alleghi (doverosamente) l'avvenuta notificazione della sentenza, deve depositare a pena di improcedibilità la copia autentica della sentenza medesima con la relazione di notificazione; ha osservato ulteriormente che tale produzione è indispensabile ai fini del necessario scrutinio (officioso) della tempestività del ricorso e che la mancanza della relazione di notificazione può considerarsi irrilevante, ove vi sia la copia autentica della sentenza, quando il ricorso risulti notificato entro 30 giorni dal deposito del provvedimento impugnato, ovvero ove la copia notificata risulti comunque nella disponibilità della Corte perché prodotta dalla parte controricorrente o presente nel fascicolo di ufficio (secondo le indicazioni provenienti da Cass. Sez.

U n. 10648- 17); ha inoltre evidenziato che, nel caso di specie, la ricorrente aveva affermato che la sentenza impugnata era stata notificata a cura della cancelleria con plico postale in data 14-12-2018, essendo stata emessa il 4-12- 2018 e che il ricorso per cassazione era stato notificato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; ha dunque concluso nel senso che, onde potersi apprezzare la tempestività dell'impugnazione, la ricorrente aveva l'onere di depositare la copia autentica della sentenza con la relazione di notificazione e che, per contro, in atti era presente solo la copia analogica della sentenza, estratta dal fascicolo telematico e dichiarata conforme all'originale, con la conseguente improcedibilità del ricorso.2.

La sentenza, pubblicata il 5 novembre 2020, è stata impugnata per revocazione ex art. 391bis cod. proc. civ. da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 395, n. 4, primo comma, cod. proc. civ., che l'ordinanza impugnata era effetto di un errore di fatto risultante dagli atti e documenti di causa commesso dalla Corte di Cassazione che, nel considerare che in atti vi era solo la copia analogica della sentenza impugnata e non la copia autentica della stessa sentenza, con la relativa relazione di notificazione, ha dunque dichiarato improcedibile l'originario ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte dì appello confermativa della declaratoria del suo fallimento.

Si evidenzia invece da parte della ricorrente che nella produzione di parte, come indicato nel ricorso per cassazione e nel relativo foliario, era stata allegata la sentenza impugnata, in copia autentica, con la relazione di notificazione (plico postale pervenuto presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]).

Osserva ancora la ricorrente che risulta evidente l'errore di fatto emrgente dagli atti ovvero dai documenti di causa, essendo l'ordinanza fondata sulla supposta esistenza di un fatto la cui verità era invece positivamente stabilita, con conseguente ricorrenza della fattispecie prevista dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ.

2. Ritiene il Collegio che, stante la peculiarità della vicenda processuale in esame, sia opportuno rinviare la trattazione della causa in pubblica udienza, nel pieno contraddittorio delle parti, comprendente anche l'Ufficio della Procura Generale presso la Corte di cassazione.

P.Q.M. .frrinvia la causa a n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 12899-2021 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 68, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RUBBA' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso l'ordinanza n. 24668-2020 della Corte di cassazione, depositata in data 5 novembre 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/10/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propose ricorso per cassazione, con due motivi, contro la sentenza n. 5394/2018 della Corte d'appello di Milano che ne aveva respinto il reclamo avverso la dichiarazione di fallimento deliberata dal Tribunale di Milano con la sentenza n. 216/2018, denunziando: (a) col primo motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 1183,1184 e 1185 cod. civ. in relazione all'art. 15, u.c., legge fall., per avere la Corte d'appello erroneamente considerato superata la soglia di indebitamento necessaria per la procedibilità della domanda; (b) col secondo motivo la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 legge fai!. per avere la medesima corte erroneamente affermato l'esistenza dello stato di insolvenza. La Corte di appello, con la sentenza n. 216/2018, aveva ritenuto che: a) in riferimento alla contestazione sulla sussistenza della condizione di procedibilità della domanda ex art. 15, u.c., I. fall., pur condividendosi l'assunto della ricorrente in merito all'intervenuta corresponsione di parte degli importi vantati dai creditori lavoratori e sulla corretta indicazione degli ulteriori debiti di euro 9.756,46 e di euro 6.627,94, occorreva tuttavia dissentire che quelli sopra indicati fossero gli unici debiti della fallita, posto che, da un lato, si dovevano considerare anche i debiti erariali per i quali la richiesta di rateizzazione non escludeva la loro natura di debiti scaduti e che, dall'altro, ai crediti sopra indicati dovevano anche computarsi gli interessi e le spese; b) lo stato di insolvenza emergeva chiaramente dalla molteplicità degli inadempimenti. 2 v n 2.Con la sentenza qui di nuovo impugnata per revocazione, la Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso. La Corte di cassazione ha osservato che il termine per proporre il ricorso per cassazione ex art. 18 legge fall. è di trenta giorni dalla notificazione della sentenza di rigetto del reclamo, la quale notificazione avviene a cura della cancelleria; ha evidenziato che, in base all'art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ. il ricorrente per cassazione, il quale alleghi (doverosamente) l'avvenuta notificazione della sentenza, deve depositare a pena di improcedibilità la copia autentica della sentenza medesima con la relazione di notificazione; ha osservato ulteriormente che tale produzione è indispensabile ai fini del necessario scrutinio (officioso) della tempestività del ricorso e che la mancanza della relazione di notificazione può considerarsi irrilevante, ove vi sia la copia autentica della sentenza, quando il ricorso risulti notificato entro 30 giorni dal deposito del provvedimento impugnato, ovvero ove la copia notificata risulti comunque nella disponibilità della Corte perché prodotta dalla parte controricorrente o presente nel fascicolo di ufficio (secondo le indicazioni provenienti da Cass. Sez. U n. 10648- 17); ha inoltre evidenziato che, nel caso di specie, la ricorrente aveva affermato che la sentenza impugnata era stata notificata a cura della cancelleria con plico postale in data 14-12-2018, essendo stata emessa il 4-12- 2018 e che il ricorso per cassazione era stato notificato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; ha dunque concluso nel senso che, onde potersi apprezzare la tempestività dell'impugnazione, la ricorrente aveva l'onere di depositare la copia autentica della sentenza con la relazione di notificazione e che, per contro, in atti era presente solo la copia analogica della sentenza, estratta dal fascicolo telematico e dichiarata conforme all'originale, con la conseguente improcedibilità del ricorso.2. La sentenza, pubblicata il 5 novembre 2020, è stata impugnata per revocazione ex art. 391bis cod. proc. civ. da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 395, n. 4, primo comma, cod. proc. civ., che l'ordinanza impugnata era effetto di un errore di fatto risultante dagli atti e documenti di causa commesso dalla Corte di Cassazione che, nel considerare che in atti vi era solo la copia analogica della sentenza impugnata e non la copia autentica della stessa sentenza, con la relativa relazione di notificazione, ha dunque dichiarato improcedibile l'originario ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte dì appello confermativa della declaratoria del suo fallimento. Si evidenzia invece da parte della ricorrente che nella produzione di parte, come indicato nel ricorso per cassazione e nel relativo foliario, era stata allegata la sentenza impugnata, in copia autentica, con la relazione di notificazione (plico postale pervenuto presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]). Osserva ancora la ricorrente che risulta evidente l'errore di fatto emrgente dagli atti ovvero dai documenti di causa, essendo l'ordinanza fondata sulla supposta esistenza di un fatto la cui verità era invece positivamente stabilita, con conseguente ricorrenza della fattispecie prevista dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. 2. Ritiene il Collegio che, stante la peculiarità della vicenda processuale in esame, sia opportuno rinviare la trattazione della causa in pubblica udienza, nel pieno contraddittorio delle parti, comprendente anche l'Ufficio della Procura Generale presso la Corte di cassazione. P.Q.M. .frrinvia la causa a n
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