CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 novembre 2022
Cassazione n. 45367/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/4/2022 della Corte di appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto in relazione alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 denegata dalla Corte di merito con corretti argomenti giuridici e sulla base di una puntuale descrizione dei fatti accertati, in ragione del quantitativo di droga detenuta (gr. gr. 244 di hashish da cui erano ricavabili oltre 3.400 dosi medie singole); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 novembre 2022 Il Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] t