CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 aprile 2022
Cassazione n. 11247/2022
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TERESA 23, presso lostudio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che larappresentano e difendono;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10,presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -Numero registro generale 10129/2019Numero sezionale 359/2022Numero di raccolta generale 11247/2022Data pubblicazione 06/04/2022avverso la sentenza n. 1695/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI,depositata il 04/10/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del24/02/2022 – tenutasi ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, del d.l. n.137 del 2020, convertito, con modificazioni, nella legge n. 176 del 2020(ed oggetto di successive proroghe) - dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. – Con atto di citazione del dicembre 2009, [OSCURATO:PERSONA], dinanzi al Tribunale di Trani, [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito anchesolo “[OSCURATO:SOCIETA]”), in qualità di impresa designata, per la Regione Puglia,alla gestione dei sinistri in carico al Fondo di Garanzia per le [OSCURATO:PERSONA] (anche solo F.G.V.S.), per ottenerne la condanna alrisarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro stradale,occorso nel marzo del 2002, allorquando, alla guida di un furgoneblindato portavalori, perdeva il controllo dell’automezzo, che siribaltava, a seguito dell’assalto, seguito da sparatoria e furto dei valoricontenuti nel furgone, condotto da malviventi a bordo di autovetture(tra cui una “[OSCURATO:PERSONA]” che gli aveva intenzionalmente tagliato lastrada) “rubate, prive di copertura assicurativa e con targheevidentemente false”.1.1. – Si costituì in giudizio [OSCURATO:SOCIETA] che eccepì l’improponibilitàe/o l’inammissibilità della domanda, nonché la prescrizione del dirittoe, comunque, l’infondatezza della pretesa risarcitoria, adducendo cheil danno fosse sottratto alla circolazione stradale ed estraneo allanormativa sull’assicurazione obbligatoria, altresì evocando lacorresponsabilità nel sinistro del [OSCURATO:PERSONA].1.2. – Con sentenza del febbraio 2014, l’adito Tribunale di Trani,espletata c.t.u. medico-legale, accolse la domanda attorea,condannando [OSCURATO:SOCIETA], “purché nei limiti del massimale di legge”, alpagamento, in favore del [OSCURATO:PERSONA], di euro 907.256,00, oltre interessi,da rivalutare, dalla data della domanda e sino al soddisfo.Numero registro generale 10129/2019Numero sezionale 359/2022Numero di raccolta generale 11247/2022Data pubblicazione 06/04/20222. – Avverso tale sentenza interponeva gravame [OSCURATO:SOCIETA].,che l’adita Corte di appello di Bari, nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] dopo aver disposto la sospensione dell’efficacia esecutiva dellasentenza impugnata limitatamente all’importo eccedente euro400.000,00, accoglieva parzialmente con sentenza resa pubblica il 4ottobre 2018, contenendo la responsabilità dell’appellante compagniadi assicurazioni, quale impresa designata dal F.G.V.S., nei limiti delmassimale di cui all’importo di euro 774.686,35 (fissato dal d.P.R. del10 aprile 1993), “revocando, quindi, ogni statuizione di condanna alpagamento di interessi e rivalutazione” e confermando nel resto ladecisione del Tribunale.La Corte territoriale, per quanto ancora rileva in questa sede,osservava che: a) “l’attore (aveva) introdotto il giudizio di primo gradodopo l’entrata in vigore del nuovo Codice delle Assicurazioni,applicando correttamente la norma processuale vigente dell’art. 287che disciplina espressamente l’azione diretta nei confronti dell’impresadesignata, con esclusione del responsabile del danno, nell’ipotesi diveicolo circolante prohibente domino e privo di copertura assicurativa”;b) il primo giudice “(aveva) quindi ritenuto e correttamente motivatoche, nel caso di specie, come desumibile dal verbale di ispezione deiluoghi in atti (manomissione e danneggiamento del bloccasterzo deicollegamenti elettrici e della messa in moto), il veicolo (fosse) statoposto in circolazione contro la volontà del proprietario”; c) “le normeche prescrivono l’obbligo del litisconsorzio sono norme processuali, lequali, in mancanza di diversa disposizione di diritto transitorio, non siapplicano ai giudizi introdotti prima della loro promulgazione”; d) eranoinfondate le doglianze (mosse con i motivi dal secondo al quarto)sull’erronea applicazione della legge sull’assicurazione obbligatoria,sulla mancanza di prova della scopertura assicurative e sulla mancanzadi prova di responsabilità del conducente della “[OSCURATO:PERSONA]”, giacché:d.1) “la compagnia di assicurazione, nel costituirsi nel giudizio di primogrado, non (aveva) contestato la dinamica dell’evento […] ma si (era)Numero registro generale 10129/2019Numero sezionale 359/2022Numero di raccolta generale 11247/2022Data pubblicazione 06/04/2022limitata ad eccepire l’inapplicabilità al caso in esame della disciplinasull’assicurazione obbligatoria”; d.2) pertanto, il primo giudice avevacorrettamente “ritenuto provata la dinamica del sinistro in forza delprincipio di cui all’art. 115 c.p.c. in assenza di specifiche contestazionidei fatti dedotti”, nonché “ritenuto superata la presunzione ai sensidell’art. 2054, comma 2, c.c., attesa la manifesta intenzionalità edimprevedibilità della manovra posta in essere dal conducente dellaLancia”.3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre l’[OSCURATO:SOCIETA].,affidando le sorti dell’impugnazione a sei motivi.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 283 e 287 del d.lgs.n. 209/2005 (“Codice delle [OSCURATO:PERSONA]”, di seguito anchec.a.p.), 11 disp. prel. al c.c., nonché degli artt. 1, 19 e 23 della leggen. 990/1969, per aver la Corte territoriale, pur accertando che il veicolodanneggiante era privo di copertura assicurativa, erroneamenteomesso di disporre la necessaria integrazione del contraddittorio neiconfronti del proprietario del veicolo medesimo, litisconsortenecessario ai sensi dell’art. 19, lett. b), della legge n. 990/1969,applicabile ratione temporis alla fattispecie controversa in ragionedell’essersi verificato il sinistro nel marzo 2002, ossia in epocaprecedente all’entrata in vigore del codice delle assicurazioni.Peraltro, il giudice di appello sarebbe incorso nella stessaomissione anche in forza della, pur errata, applicazione dell’art. 287c.a.p., poiché esso richiama l’art. 283, lett. b), c.a.p., il quale imponecomunque di estendere il contraddittorio al responsabile del danno.2. – Con il secondo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., la sussistenza di un vizio di motivazione, “peraver la Corte territoriale fornito una motivazione insanabilmenteNumero registro generale 10129/2019Numero sezionale 359/2022Numero di raccolta generale 11247/2022Data pubblicazione 06/04/2022contraddittoria e apparente” in ordine alla necessaria integrazione delcontraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo non assicurato.La motivazione della sentenza impugnata, infatti, nonconsentirebbe di comprendere - una volta accertato che il dannoderivato dalla circolazione stradale sarebbe stato causato da veicolo“circolante prohibente domino e privo di copertura assicurativa” edaffermato, in diritto, che le norme processuali non trovano applicazioneretroattiva - come si possa logicamente conciliare l’omessaintegrazione del contraddittorio con il proprietario del veicolodanneggiante con la ritenuta applicazione ratione temporis dell’art. 287c.p.a. e l’esclusa operatività dell’art. 23 della legge n. 990/1969, inquanto entrambe le norme impongono che il contraddittorio sia estesoal proprietario del veicolo privo di copertura assicurativa.Del pari, sarebbe insanabilmente contraddittoria la motivazioneadottata dal secondo giudice se avesse sostenuto l’applicazione delcitato art. 287 “per il (solo) caso di circolazione prohibente domino” inquanto norma processuale che “esclude il litisconsorzio”, ribadendo,tuttavia, al tempo stesso, “che la disciplina sostanziale è quella previstadalla legge 990/1969”, che detta esclusione non contempla.3. – Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 4, c.p.c., la “errata applicazione del principio di noncontestazione e della conseguente ricostruzione del fatto processuale”ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c., per aver il secondo giudice“erroneamente escluso dal thema decidendum e dal conseguentethema probandum un fatto costitutivo (scopertura assicurativa) deldiritto al risarcimento” vantato nei confronti della societàd’assicurazione, ai sensi dell’art. 19, lett. b) della legge n. 990/1969.A tal riguardo la ricorrente sostiene che: a) le allegazioni attoreesu “quale fosse il danneggiante” erano generiche, venendo specificatesolo con la comparsa conclusionale di primo grado, là dove era statoindicato che l’evocazione in giudizio del Fondo era in ragione dei dannicausati “dalla circolazione di veicoli non coperti di assicurazione (art.Numero registro generale 10129/2019Numero sezionale 359/2022Numero di raccolta generale 11247/2022Data pubblicazione 06/04/202219, comma 1, lett. B della l. 990/1969)”; b) essa [OSCURATO:SOCIETA] aveva, sindalla comparsa di risposta, chiesto che la domanda fosse dichiarata“improponibile e/o inammissibile”, essendo la “fattispecie in esame …sottratta alla tutela risarcitoria prevista dall’art. 293 segg. del d.lvo[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 209”, altresì contestando, quanto alla verificazione delsinistro, l’assenza di nesso causale tra condotta ed evento di danno, lacarenza di diligenza dell’attore alla guida del furgone e la necessità diprova circa l’attribuibilità del sinistro stesso al conducente della LanciaKappa; c) essa [OSCURATO:SOCIETA], in comparsa conclusione di primo grado, avevacontestato la mancata prova, a carico dell’attore, della “circostanzafondamentale della scopertura assicurativa”.Argomenta, quindi, parte ricorrente sull’erroneitàdell’applicazione del principio di non contestazione in riferimento allacircostanza della scopertura assicurativa del veicolo danneggiante inquanto: a) detta circostanza era stata contestata sin dall’inizio e,comunque, nel corso del giudizio di primo grado; b) la relativaallegazione attorea era, comunque, generica e resa specifica solo conla comparsa conclusionale; c) trattandosi di circostanza integrante unfatto costitutivo della pretesa risarcitoria, essa poteva essere oggettodi contestazione in base a mere difese, senza incorrere nella decadenzadi cui al secondo comma dell’art. 167 c.p.c.4. – Con il quarto mezzo, in connessione con il terzo mezzo, èdenunciata, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., laviolazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 345, 167 c.p.c.nonché 2697 c.c., per aver la Corte territoriale: a) erroneamenteritenuto sussistente un onere di contestazione sull’assenza di coperturaassicurativa del veicolo danneggiante, in quanto, trattandosi di “unelemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio”, dettacircostanza “può essere negata dal convenuto con una mera difesa” erilevata d’ufficio dal giudice; b) non considerato che, venendo in rilievouna mera difesa, non operava il divieto di nova in appello, previstodall’art. 345 c.p.c.Numero registro generale 10129/2019Numero sezionale 359/2022Numero di raccolta generale 11247/20225. – Con il quinto mezzo è dedotto, ai sensi dell’art. 360, commaData pubblicazione 06/04/2022primo, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di fatto storico decisivo per ilgiudizio, identificato nella “contestazione di [OSCURATO:SOCIETA] sulla scoperturaassicurativa”.6. – Con il sesto mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 4 e n. 5, c.p.c., la violazione degli artt. 112 e 132,secondo comma, n. 4, c.p.c., per “omessa motivazione” della sentenzaimpugnata, per aver la Corte territoriale “sostanzialmente riprodotto ladecisione di primo grado, senza illustrare – neppure sinteticamente –le ragioni per cui ha inteso disattendere tutti i motivi di gravame,limitandosi a manifestare la sua condivisione della decisione di primecure”.7. – I primi due motivi, da scrutinarsi congiuntamente in quantostrettamente connessi, sono infondati.7.1. - Costituiscono circostanze di fatto pacifiche sia l’epoca diverificazione del sinistro – marzo 2002 -, sia il momento di proposizionedel presente giudizio, ossia dicembre 2009.Va ulteriormente rilevato che l’accertamento di fatto del giudicedi appello ha riguardato sia che la circolazione del veicolo danneggianteè avvenuta prohibente domino, sia che la stessa circolazione èavvenuta senza copertura assicurativa.Ciò posto, la ratio decidendi della sentenza di appello è (pursinteticamente espressa, ma inequivocabilmente) nel senso che, sulpresupposto che l’azione risarcitoria è stata proposta nella vigenza deld.lgs. n. 209 del 2005 (c.a.p.) e che la circolazione del veicolodanneggiante è avvenuta prohibente domino e senza coperturaassicurativa, dovesse trovare applicazione la “norma processualevigente” e cioè l’art. 287 c.a.p., che individua nell’impresa designata ilsoggetto esclusivamente tenuto (comma 3) alla liquidazione dei danni(anche) per i sinistri di cui all’art. 283, lett. d), c.p.a., ossia nei casi incui “il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario,dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o delNumero registro generale 10129/2019Numero sezionale 359/2022Numero di raccolta generale 11247/2022locatario in caso di locazione finanziaria”, escludendo che in tale ipotesiData pubblicazione 06/04/2022[diversamente da quelle di cui alle lettere b) – veicolo non coperto daassicurazione – d-bis) e d-ter)] sia necessario convenire in giudizioanche il “ responsabile del danno”.7.2. – Tale ratio decidendi resiste alle critiche di parte ricorrente.Critiche che, peraltro, avuto riguardo alla censura (veicolata conil secondo motivo) di motivazione “insanabilmente contraddittoria” –ossia, in violazione del c.d. “minimo costituzionale” (Cass., S.U., n.8053/2014) –, sono inammissibili in quanto non sussumibili nelparadigma legale del vizio denunciato (ossia, nella sostanza – sebbenesia indicato l’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. -, la violazione dell’art.132, secondo comma, n. 4, c.p.c.), poiché, venendo in rilievo unaquaestio iuris e non una quaestio facti, è irrilevante il vizio di“apparente” o “insanabilmente contraddittoria” motivazione, giacché atale radicale difetto o incongruenza, là dove la soluzione adottata dalgiudice di merito sia corretta sotto il profilo strettamente giuridico, puòcomunque porre rimedio questa Corte nell’esercizio della funzionenomofilattica (art. 65 del r.d. n. 12 del 1941) e alla luce dei principi dieconomia processuale e di ragionevole durata del processo (art. 111,comma secondo, Cost.), così da addivenire, secondo una letturacostituzionalmente orientata dell’art. 384 c.p.c., alla correzione dellamotivazione anche a fronte di un error in procedendo, come quello dellaviolazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., enunciando leragioni che giustificano in diritto la decisione assunta, sempre che sitratti di questione che (come nella specie) non richieda ulterioriaccertamenti in fatto (Cass., 27 dicembre 2013, n. 28663; Cass., S.U.,2 febbraio 2017, n. 2731).7.3. - Ciò posto, va osservato quanto segue.Questa Corte, in una fattispecie materiale sovrapponibile a quellain esame (sinistro causato da autovettura rubata e ritenutasussistenza, da parte del giudice della sentenza impugnata, dellalegittimazione passiva dell’impresa designata in luogo di quellaNumero registro generale 10129/2019Numero sezionale 359/2022Numero di raccolta generale 11247/2022dell’assicurazione del veicolo danneggiante perché la notificazioneData pubblicazione 06/04/2022dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado era avvenuta dopol’entrata in vigore del d.lgs. n. 209 del 2005, nonostante l’incidenterisalisse a data anteriore) ha enunciato il seguente principio di diritto(che il Collegio condivide e al quale intende dare continuità): «l’art.283 del d.lgs. n. 209 del 2005, che individua i casi in cui il Fondo digaranzia per le vittime della strada risarcisce i danni causati dallacircolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo diassicurazione, non si applica ai sinistri verificatisi prima della suaentrata in vigore, con la conseguenza che la legittimazione passiva perle azioni risarcitorie correlate a tali sinistri spetta non all’impresadesignata ai sensi dell’art. 286 del d.lgs. citato ma alla compagniaassicuratrice per la r.c.a. della vettura che ha provocato l’incidente».Ad integrazioni delle ragioni assunte dal precedente appenarichiamato, giova osservare che la norma dell’art. 283 c.a.p. è di naturasostanziale, poiché individua i casi in cui opera la garanzia ex lege deldella quale sorgono, in presenza dei presupposti e requisiti da essastabiliti, diritti e obblighi, rispettivamente in favore e a carico deldanneggiato e del soggetto gravato (in base alla legge) di provvedereal risarcimento del danno.Di qui, l’irretroattività della norma stessa, ai sensi dell’art. 11delle “preleggi”, non avendo il legislatore provveduto diversamente,anche con disposizioni transitorie, né essendovi indici inequivoci disegno contrario che possano fare ritenere altrimenti, stante laprevisione di fissazione della vigenza del c.a.p. dal 1° gennaio 2006(art. 355).Non può, dunque, operare la disciplina recata dall’art. 287 c.a.p.sull’azione diretta nei confronti dell’impresa designata se non inconnessione con quella, di carattere sostanziale, di cui al citato art. 283e, quindi, per i sinistri verificatisi dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n.209 del 2005.Numero registro generale 10129/2019Numero sezionale 359/2022Numero di raccolta generale 11247/2022Siffatta conclusione, seppur valida nella sua portata generale,Data pubblicazione 06/04/2022assume certamente specifico rilievo nel caso di specie, di veicolocircolante prohibente domino, giacché è proprio rispetto a tale ipotesiche il combinato disposto degli artt. 283 e 287 c.a.p. introduce unnovum, mentre in altre ipotesi (come quella del veicolo circolantesprovvisto di assicurazione) dispone senza soluzione di continuitàrispetto alla previgente disciplina di cui agli artt. 19 e 23 della legge n.990 del 1969.Pertanto, dovendo trovare nella specie applicazione la disciplinadi cui agli art. 19 e 23 della legge n. 990 del 1969, l’impresa designatasarebbe certamente carente di legittimazione passiva quanto all’ipotesidi circolazione del veicolo danneggiante prohibente domino, spettandotale legittimazione passiva all’assicuratore del proprietario del veicolostesso (cfr. anche Cass., 21 maggio 1991, n. 5698).Il giudice di appello, come detto, ha accertato, però, che, nelsinistro per cui è causa, la circolazione del veicolo danneggiante èavvenuta anche senza copertura assicurativa.In forza della disciplina recata dalla legge n. 990 del 1969, laproposizione dell’azione risarcitoria diretta contro l’impresa designataper circolazione di veicolo privo di assicurazione è consentita dall’art.19, lett. b); così come, secondo quanto già evidenziato, la stessaazione, in ragione della medesima fattispecie e in continuità con lapregressa regolamentazione, è consentita dall’art. 283, lett. b), c.a.p.Di qui, pertanto, la sussistenza della legittimazione passiva adcausam della convenuta [OSCURATO:SOCIETA] nel presente giudizio.7.4. - Tuttavia, una volta accertata detta condizione dell’azione,nel caso in esame non si pone la necessità di integrare il contraddittoriocon il “responsabile del danno”, come richiede la disposizione (di naturaprocessuale e, dunque, applicabile secondo il principio del tempus regitactum) dell’art. 287, comma 4, c.a.p. nell’ipotesi di veicolodanneggiante non coperto da assicurazione, al pari di quanto imponeval’art. 23 della legge n. 990 del 1969.Numero registro generale 10129/2019Numero sezionale 359/2022Numero di raccolta generale 11247/2022Data pubblicazione 06/04/2022Queste le ragioni.7.4.1. - Giova, anzitutto, rammentare che, nell’ambito dell’azionediretta della r.c.a. (nei casi anzidetti riguardanti l’impresa designata dalassicurazioni: artt. 141, 144 e 149), la ratio dell’integrazionenecessaria del contraddittorio con il “responsabile del danno” – ossia,il responsabile civile ex art. 2054 c.c. – è quella di “rendere opponibileall’assicurato l’accertamento della sua condotta colposa, al fine difacilitare l’eventuale regresso dell’assicuratore, nel caso in cui eventualiclausole contrattuali limitative del rischio, inopponibili al terzodanneggiato, gli avessero consentito di rifiutare l’indennizzo” (Cass., 2dicembre 2014, n. 25421; Cass., 8 febbraio 2006, n. 2665).A tal fine, quindi, il responsabile civile, litisconsorte necessariodell’assicuratore, è stato individuato, dalla consolidata giurisprudenzadi questa Corte (tra le altre, Cass., 28 novembre 1981, n. 6333; Cass.,4 dicembre 1996, n. 10833; Cass., 8 febbraio 2006, n. 2665; Cass., 7maggio 2007, n. 10304), nel proprietario del veicolo, giacché soltantoquesti può essere agevolmente identificato in base ai pubblici registri.7.4.2. - A siffatta individuazione fanno, però, eccezione taluneipotesi previste dalla legge e tra queste (usufruttario e acquirente conpatto di riservato dominio - art. 2054, comma terzo, c.c. -, nonchéutilizzatore del veicolo concesso in leasing: art. 91 cod. strada) rileva,nel caso in esame, quella, ulteriore, del veicolo che abbia circolatoprohibente domino.E siffatta eccezione viene in rilievo in quanto, come detto, ilgiudice di appello ha comunque accertato che il veicolo danneggianteera un veicolo rubato e, dunque, posto in circolazione contro la volontàdel proprietario.In questo caso, di circolazione di veicolo contro la volontà delproprietario, quest’ultimo non potrà, ai sensi dell’art. 2054, terzocomma, ultimo periodo, c.c., essere ritenuto responsabile civile e,dunque, “responsabile del danno”, quand’anche quello stesso veicoloNumero registro generale 10129/2019Numero sezionale 359/2022Numero di raccolta generale 11247/2022avesse circolato senza essere coperto da assicurazione, venendo,Data pubblicazione 06/04/2022quindi, meno la necessità di integrare il contraddittorio con ilproprietario stesso, potendo l’assicuratore, per soddisfare le proprieragioni in base al diritto di rivalsa, rivolgersi soltanto al conducente delveicolo, rimasto unico responsabile in forza del citato art. 2054 c.c.In tal senso, del resto, deponeva la disciplina recata dalla leggen. 990 del 1969 (artt. 1 e 18), secondo cui – alla streguadell’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass.,21 maggio 1991, n. 5698; Cass., 18 febbraio 1997, n. 1502; Cass., 29maggio 2003, n. 8622) - il danneggiato in seguito a sinistro derivantedalla circolazione di autoveicolo, per il quale vi è obbligo diassicurazione, ha azione diretta nei confronti dell’assicuratore per ilrisarcimento del danno anche quando la circolazione del veicolo èavvenuta contro la volontà del proprietario, restando in tal caso il dirittodi rivalsa dello assicuratore esercitabile nei confronti del soloconducente dell’autoveicolo e non del proprietario dello stesso.Dunque, alla stregua delle norme da ultimo richiamate e diquanto previsto dall’art. 23 della stessa legge n. 990 del 1969 (cheimponeva la presenza nel processo anche del “responsabile deldanno”), in combinato disposto con l’art. 2054, terzo comma, ultimoperiodo, c.c., il “responsabile del danno” litisconsorte necessariodell’assicuratore, in caso di veicolo danneggiante rubato, era daindividuarsi, semmai, nel conducente del veicolo stesso.7.4.3. - L’attuale disciplina del d.lgs. n. 209 del 2005, comedetto, ha previsto, all’art. 283, lett. d), per la fattispecie in esame, cheil risarcimento del danno sia dovuto dall’impresa designata dal F.G.V.S.e, al contempo, l’art. 287, comma 1, del medesimo d.lgs. hadisciplinato l’azione diretta nei confronti di detta impresa, escludendo,però, che, in tal caso, debba essere convenuto in giudizio il“responsabile del danno”, giacché il comma 4 del citato art. 287 noncontempla l’ipotesi della lett. d) dell’art. 283.Numero registro generale 10129/2019Numero sezionale 359/2022Numero di raccolta generale 11247/2022L’impresa designata potrà, semmai, chiamare in giudizio ilData pubblicazione 06/04/2022conducente del veicolo rubato in qualità di litisconsorte facoltativo, manon verrà comunque in rilievo questione di integrazione delcontraddittorio ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 102 e331 c.p.c.7.4.4. - Ne consegue che, non potendo reputarsi il proprietariodel veicolo rubato responsabile civile del danno cagionato dallacircolazione del veicolo medesimo, quand’anche quest’ultimo abbiacircolato sprovvisto di assicurazione (come nella specie), e trovando,comunque, applicazione, ratione temporis, ai fini della correttainstaurazione del contraddittorio, la norma processuale vigente – art.287 c.a.p. -, non era necessario che fosse chiamato in giudizio ilconducente del veicolo anzidetto, peraltro mai individuato e identificatoda [OSCURATO:SOCIETA] (circostanza rilevante anche a far escludere l’integrazione delcontraddittorio nel regime precedente di cui alla legge n. 990 del1969).8. - Il terzo, quarto, quinto e sesto mezzo devono esserecongiuntamente scrutinati in quanto tra loro connessi.Il terzo, quarto e sesto motivo sono infondati; il quinto motivo è,prima ancora che infondato, inammissibile.8.1. – E’ prioritario l’esame della doglianza proposta con il sestomotivo.Essa va disattesa in quanto la motivazione della sentenzaimpugnata (cfr. sintesi al § 2.1. dei “Fatti di causa” e pp. 3 e 4 dellasentenza impugnata) dà contezza, pur sinteticamente, delle ragioni percui ha disatteso i motivi di appello e, segnatamente, quelli (secondo eterzo) concernenti l’applicabilità della legge sulla assicurazioneobbligatoria per la circolazione dei veicoli e la mancanza di prova della“scopertura assicurativa”, non solo prestando adesione alla decisionedi primo grado, ma anche mettendo in evidenza le circostanze,specifiche, per cui la compagnia di assicurazione non aveva oppostocontestazioni rispetto allegazioni fattuali dell’attore. Ciò conNumero registro generale 10129/2019Numero sezionale 359/2022Numero di raccolta generale 11247/2022Data pubblicazione 06/04/2022motivazione affatto intelligibile e rispettosa del c.d. “minimocostituzionale” (Cass., S.U., 7 aprile 2014, n. 8053).8.2. – Con specifico riferimento al terzo e al quarto motivo, vapoi considerato che l’allegazione attorea circa la scoperturaassicurativa dei veicoli danneggianti si appalesa, di per sé, allegazionepuntuale, in quanto fatto materiale idoneo a individuare la fattispecielegale rispetto alla quale esso opera da presupposto.Peraltro, non si tratta di un fatto materiale che poteva reputarsinel perimetro della conoscenza dell’attore, così da richiedere ulteriori ecircostanziate specificazioni.Né assume rilievo che l’attore abbia dedotto soltanto con lacomparsa conclusionale in primo grado che la citazione in giudizio delfondo di garanzia era da reputarsi in connessione alla circostanza difatto che la circolazione riguardava veicoli scoperti da assicurazione,perché tale deduzione non attiene al fatto materiale che determinal’operatività della fattispecie legale invocata, ma appunto riguarda lastessa applicazione di quella fattispecie legale in forza di un fattomateriale, già tempestivamente allegato, la cui sussistenza è stataprovata proprio in base al principio di non contestazione.E quel fatto materiale non risulta contestato in modo specificodalla compagnia di assicurazione convenuta, la quale si è limitatainizialmente a contestare genericamente l’ammissibilità e laproponibilità della domanda attorea e soltanto in sede di comparsaconclusionale – dunque, tardivamente – ha discusso in ordine allasussistenza della prova circa la scopertura assicurativa.A tal riguardo, infatti, va rammentato che la valutazione dellacondotta processuale del convenuto, agli effetti della non contestazionedei fatti allegati dalla controparte, deve essere correlata al regime dellepreclusioni, che la disciplina del giudizio ordinario di cognizioneconnette all’esaurimento della fase processuale entro la quale èconsentito ancora alle parti di precisare e modificare, sia allegandonuovi fatti - diversi da quelli indicati negli atti introduttivi - siaNumero registro generale 10129/2019Numero sezionale 359/2022Numero di raccolta generale 11247/2022Data pubblicazione 06/04/2022revocando espressamente la non contestazione dei fatti già allegati, siaancora deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibilecon quella posta a base delle difese precedentemente svolte; inparticolare, la mancata tempestiva contestazione, sin dalle primedifese, dei fatti allegati dall’attore è comunque retrattabile nei terminiprevisti per il compimento delle attività processuali consentite dall’art.183 c.p.c., risultando preclusa, all’esito della fase di trattazione, ogniulteriore modifica determinata dall’esercizio della facoltà deduttiva(Cass., 2 dicembre 2019, n. 31402).E tanto vale anche in riferimento alla prova della titolarità attivao passiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio, quale unelemento costitutivo della domanda e riguardante il merito delladecisione; all’attore, quindi, spetta allegarne e provarne i fatticostitutivi, salvo che il convenuto li riconosca o svolga difeseincompatibili con la loro negazione, ovvero, per l’appunto, li contestioltre il momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito(Cass., 27 giugno 2018, n. 16904).8.3. - Infine, quanto al profilo di censura veicolato con il quinto,esso non solo è infondato alla luce delle considerazioni che precedono,ma ancor prima si palesa inammissibile, giacché la censura di omessoesame ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storicoe nel paradigma dell’evocato vizio non è inquadrabile la censuraconcernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass., 14giugno 2017, n. 14802; Cass., 3 ottobre 2018, n. 24035).9. – Il ricorso va, dunque, rigettato e la parte ricorrentecondannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, comeliquidate in dispositivo. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, infavore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in euro 10.200,00, per compensi, oltre alle spese forfettarieNumero registro generale 10129/2019Numero sezionale 359/2022Numero di raccolta generale 11247/2022nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, eData pubblicazione 06/04/2022agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citatoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della SezioneTerza civile della Corte suprema di Cassazione, in data 24 febbraio2022.Il Consigliere estensore Il Presidente([OSCURATO:PERSONA]) ([OSCURATO:PERSONA])