CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 04421/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2085/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]' MARIANNA, rappresentata e difesa d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la SENTENZA dellaCORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n.4193/2023, depositata il 08/06/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/11/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Tivoli l’emissione di un decreto ingiuntivo, con il quale veniva sollecitato a [OSCURATO:PERSONA] il pagamento a parte istante della somma di €. 90.000,00, sulla base di una scrittura privata del 26.05.2015 avente data certa, e con oggetto la restituzione di somme consegnate dalla creditrice alla Mattu a titolo di prestito personale in sei rate, corrispostele tra il 20.11.2001 e il 30.12.2005. Avverso detto decreto ingiuntivo proponeva opposizione l’ingiunta, chiedendo che fosse accertata e dichiarata la nullità del contratto di mutuo. A sostegno della sua richiesta, esponeva l’opponente che la suddetta scrittura privata simulava un contratto autonomo di garanzia atipico, con il quale ella si impegnava formalmente nei confronti della Berkesovà, simulando di aver ottenuto il prestito di €. 90.000,00, al solo fine di garantire una diversa operazione che aveva preso avvio nel 2012, allorquando [OSCURATO:PERSONA], coniuge di [OSCURATO:PERSONA], aveva corrisposto ad una terza persona, [OSCURATO:PERSONA], la somma in contestazione in tre diverse rate, affinché quest’ultima effettuasse per conto del Mancini operazioni di trading online . L’intervento della Mattu a garanzia dei versamenti si sarebbe reso necessario per il cattivo esito delle operazioni di trading a valle dei primi due versamenti effettuati da Mancini (rispettivamente di €. 40.000,00 e di €. 20.000,00), sicché la [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto a Mancini un’ulteriore somma di €. 30.000,00 per recuperare l’investimento perduto; somma che il Mancini avrebbe versato solo dietro intervento della Mattuin qualità di garante, nel timore di un altro insuccesso ma anche in considerazione del fatto che l’esperta finanziaria era stata indagata per truffa. Il Tribunale di Tivoli ammetteva prova per testi della simulazione ex art. 1417 cod. civ. , in quanto diretta a far valere l’illiceità del contratto dissimulato, atteso che l’intermediaria finanziaria esercitava abusivamente tale professione; rigettava l’opposizione e confermava il decreto ingiuntivo, ritenendo che l’opponente non avesse fornito prova dei fatti modificativi o estintivi del credito risultante inequivocabilmente dalle prove documentali. La sentenza di prime cure veniva impugnata innanzi alla Corte d’Appello di Roma che rigettava il gravame, confermando integralmente la pronuncia impugnata sulla base delle seguenti argomentazioni: - il primo giudice aveva correttamente ricostruito la vicenda in esame, in applicazione dei principi che regolano il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sulla base della documentazione versata in atti e della istruttoria orale, pervenendo al riconoscimento della fondatezza della pretesa dell’opposta; - nella distribuzione degli oneri di prova, la creditrice Berkesovà aveva fornito prova documentale del titolo, ossia lascrittura privata del 25.06.2015 sottoscritta dalla Berkesovà e dalla Mattu (espressamente denominata «accordo per la restituzione di prestito personale»), oltre alle singole ricevute di consegna del danaro a titolo di prestito personale non fruttifero, nel periodo intercorrente tra il 2001 ed il 2005, per un totale di €. 90.000,00, a firma della Mattu (che non ha contestato questi fatti, né ha disconosciuto la firma sulle ricevute). Inoltre, con la detta scrittura privata, che disciplina le modalità della restituzione rateale, sono stati rilasciati dalla Mattu, a garanzia del puntuale adempimento dell'obbligazione restitutoria, anche due assegni non trasferibili; - di contro, la debitrice non ha dimostrato quale sarebbe il collegamento tra la vicenda dell’investimento per operazioni finanziarie di trading onlineda parte del marito dell’opposta e la vicenda oggetto di causa, tenendo conto che il prestito erogato alla Mattu dalla Berkesovà risale ad anni ben precedenti rispetto alla prospettata operazione finanziaria. Collegamento che risulta, già a livello di prospettazione, confuso e fumoso, e comunque non chiarito dai due testi principali, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno reso dichiarazioni di segno opposto: il primo ha negato sia il versamento della terza rata di €. 30.000,00 a favore dell’intermediaria finanziaria, sia l’esistenza di un accordo tra la Mattu e la moglie a fini di garanzia per il recupero delle somme versate; la seconda, invece, ha addirittura riferito di aver predisposto ella stessa la scrittura privata intercorsa tra Berkesovà e Mattu a garanzia dell’operazione di trading online, - il contrasto tra i testi, correttamente rilevato in sentenza, appariva evidente e in sostanza il quadro probatorio offerto a sostegno della prospettazione di parte opponente era rimasto equivoco, contraddittorio, a tratti oscuro e non idoneo a contrastare le solide e univoche prove documentali fornite dall’opposta; -che pur avendo il primo giudice valutato in maniera sintetica le risultanze testimoniali, corretta e immune da censure è la conclusione cui è pervenuto. Avverso tale decisione promuove ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. A seguito della proposta di definizione accelerata del Consigliere [OSCURATO:PERSONA] dal Presidente di Sezione, la ricorrente ha chiesto la decisione ex art. 380 - bis , comma 2, cod. proc. civ. e ha quindi depositato una memoria. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente, è opportuno precisare che, alla luce della decisione di questa Corte resa a Sezioni Unite (Cass. Sez. U., n. 9611 del 10.04.2024), e per le ragioni ivi chiarite, la partecipazione - quale componente del Collegio che definisce il giudizio - del Consigliere [OSCURATO:PERSONA] proponente, ex art. 380 - bis cod. proc. civ., non rileva quale ragione di incompatibilità, ai sensi dell’art. 51, comma 1, n. 4 e dell’art.52 cod. proc. civ. Passando all’esame dell’unico motivo di ricorso osserva la Corte che con esso la ricorrente - denunziando l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 comma 1 n. 5 cpc - si duole del fatto che il Tribunale, prima, e la Corte di Appello, poi, non abbiano mai sostanzialmente considerato le risultanze dell’istruttoria, soprattutto le risultanze della prova testimoniale resa dal teste [OSCURATO:PERSONA], che risulta essere chiara e non contraddittoria circa lo svolgimento dei fatti. Il motivo è inammissibile in quanto ricorre l’ipotesi di «doppia conforme», ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4 dell’art. 360, comma 1,cod. proc. civ. (applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dal 01.01.2023, exart. 35, comma 5, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, e quindi applicabile al caso di specie, essendo stato il ricorso notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]): disposizione che preclude la proposizione della doglianza di omesso esame di fatti decisivi, formulata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (Cass. n. 8775/2024; Cass. n. 5074/2024; Cass. n. 5947/2023; Cass. n. 11439/2018; Cass. n. 26774/2016; Cass. n. 26860/2014). Ed allora, per evitare l’inammissibilità di tale motivo di impugnazione in sede di legittimità, la ricorrente avrebbe dovuto indicare le ragioni di fatto poste a fondamento della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto/ordinanza di inammissibilità dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (ex multis: Cass. Sez. 3, n.5947 del 28.02.2023; Cass., Sez. 2, Ordinanza 09.08.2022, n. 24508; Cass. Sez. L., n. 24643 del 10.08.2022). E tale indicazione avrebbe dovuto ovviamente fornirla nel ricorso e non già in memoria che, come noto ha una funzione meramente integrativa delle difese e non certo sanante delle carenze del ricorso per cassazione (tra le varie, cfr. Sez. 2 -, Ordinanza n. 30760 del 28/11/2018). Inoltre, ma solo per completezza, va richiamato il principio secondo cui ricorre l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Sez. 6 -2, Ordinanza n. 7724 del 09/03/2022). Nel caso in esame, il ricorso non evidenzia alcuna diversità delle ragioni di fatto poste a base delle rispettive decisioni, limitandosi a censurare la valutazione delle risultanze istruttorie operata dai giudici di merito (v. pagg. 11 e 12 della sentenza), mentre invece la sentenza impugnata, come si è esposto anche in narrativa, mostra inequivocabilmente di condivide re l’operato del primo giudice (v. tra l’altro le chiarissime affermazioni a pag. 11: “ il primo giudice ha correttamente ricostruito la vicenda in esame…”; pag. 13: “…..corretta e immune da censure è la conclusione cui è pervenuto”). In definitiva, il Collegio dichiara inammissibileil ricorso. Le spese sono liquidate in dispositivo secondo la regola della soccombenza. Essendo la decisione resa nel procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ. (novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell’ultimo comma della norma citata, e il giudizio definito in conformità alla proposta, parte ricorrente deve essere, inoltre, condannata al pagamento delle ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4 cod. proc. civ., sempre come liquidate indispositivo. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in €. 4.000,00 per compensi, oltre ad €. 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%; condanna altresì parte ricorrente, ai sensi dell'art. 96, comma 3 cod. proc. civ., al pagamento a favore della parte controricorrente di una somma ulteriore di €. 4.000,00 equitativamente determinata, nonché –ai sensi dell’art. 96, comma 4 cod. proc. civ. - al pagamento della somma di €. 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,