CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 aprile 2022
Cassazione n. 24837/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 1137/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (CF. CLNGPP25D16G2730) re- sidente in [OSCURATO:PERSONA] n.58 90141 rappresenta- to e difeso da sé stesso, giusta art. 86 c.p.c; [OSCURATO:PERSONA] (CF. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) residente in Palermo, [OSCURATO:PERSONA] n.24; [OSCURATO:PERSONA] (CF. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) residente in Palermo, Via G.L. Bernini 59 rappresentati e difesi: giusto mandato in calce al ricorso, come allegato, elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA]- luigi da Palestrina n. 55, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ria Mariano che li rappresenta e difende unitamente all'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (CF. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) residen- te in Palermo, [OSCURATO:PERSONA] n.19; [OSCURATO:PERSONA] (CF. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] renzo n. 74; [OSCURATO:PERSONA] (CF. CLNGRC66A10G2733) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] n.11 tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono elettivamente domiciliati presso lo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.301, giusta procura spe- ciale in calce al controricorso; -controricorrenti e ricorrenti incidentali- avverso la sentenza non definitiva n.751/2016 del 27/04/2016; avverso la sentenza definitiva n. 2309/2016 della CORTE D'APPELLO di Palermo, depositata il 19/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto procu- ratore generale che ha concluso per l'inammissibilità del ri- corso; letta la memoria depositate dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] N. 1137/2017 R.G. Con sentenza non definitiva n. 751 depositata il 27 aprile 2016, seguita dalla sentenza definitiva n. 4179 del 16 dicembre 2016, la Corte d'Appello di Palermo, in parziale ri- forma della sentenza del Tribunale della stessa città, dispo- neva lo scioglimento della comunione sui beni relitti da Giu- seppe Calandra, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], me- diante estrazione a sorte dei lotti indicati, compensando al- tresì le spese processuali dei due gradi. Con atto notificato il 2 gennaio 2017, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale procuratore di Pia ed [OSCURATO:PERSONA]- landra proponeva ricorso per cassazione avverso le predette sentenze, nonché avverso "l'ordinanza-sentenza cron. N. 25800". Si costituivano ritualmente le controparti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ecc:epen- do preliminarmente l'inammissibilità del ricorso avversario e spiegando altresì ricorso incidentale. Il P.G. ha depositato conclusioni scritte, alle quali hanno replicato, con rituale memoria, i ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA]:ETTO La Corte rileva che i controricorrenti, costituendosi, in via preliminare e pregiudiziale, hanno eccepito "l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'avverso ricorso per cassazione per mancanza di procura speciale". Il P.G. ha rassegnato conclusioni scritte per l'accoglimento della predetta eccezione. La questione è stata portata all'attenzione delle Se- zioni Unite con ordinanza interlocutoria della 3 Sezione, n. 6947 depositata il 2 marzo 2022. Occorre pertanto attende- re la relativa decisione. p Q. M Rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della pronun- zia delle Sezioni Unite (S 228/22) IL PRESIDENTE urstionarip R-Et