CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 gennaio 2025
Cassazione n. 23826/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (SENEGAL) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza; vista la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; vista la requisitoria del Sost. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; in procedura a trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 9 gennaio 2025 il Giudice di Pace di Cosenza – quale giudice della esecuzione – ha revocato la pena sospesa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in riferimento a due decisioni emesse dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e dalla Corte di Appello di Catanzaro. Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il provvedimento impugnato va annullato per incompetenza funzionale, non potendo essere adottato il provvedimento di revoca della pena sospesa dal Giudice di Pace. Ed invero, ai sensi dell’art. 40 comma 3 del d.lgs. n.274 del 2000 in caso di esecuzione che coinvolge – come nel caso in esame - decisioni del giudice ordinario e del giudice di pace è competente in ogni caso il giudice ordinario. Va pertanto annullata la decisione di revoca della pena sospesa, con trasmissione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per l’ulteriore corso. P.Q.M Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per l'ulteriore corso. Così è deciso, 28/03/2025