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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 18359/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17276/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Padova - A.T.E.R., rappresentata e difes a dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]); –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia , n. 4578 /20 19 , [OSCURATO:PERSONA] popolare ed economica -— Assegnazione per situazioni di emergenza abitativa(art. 11 legge reg.

Veneto n. 10 del 1996)— Contratto di locazione — Risoluzione per scadenza del termine ─ Fattispecie depositatail 5 novem bre 2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 giugno 20 2 3 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso ex art. 447 - bis cod. proc. civ. l'A.T.E.R della Provincia di Padova adì , nel 2017, il Tribunale di Padova esponendo (secondo quanto narrato nella sentenza in questa sede impugnata) quanto segue: ─ il [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Piazzola sul Brenta, con ordinanza del 23 maggio 2007, aveva assegnato in locazione a [OSCURATO:PERSONA], per un periodo di anni due, un alloggio di e.r.p . di proprietà dell'A.T.E.R. per sopperire ad una situazione di emergenza abitativa; ─ l’Azienda sottoscrisse quindi con il predetto, il 1° agosto 2007, un contratto di locazione che per errore ne indicava la scadenza alla data del«1° agosto 4444», invece che a quella del « 31 luglio 2009 », come avrebbe dovuto essere nel rispetto della predetta ordinanza; ─ lo Smenghi, reso edotto dell'errore, era stato invitato a rilasciare l'immobile essendo scaduto il termine dei due anni previsti dall'art. 11 legge reg.

Veneto n. 10 del 2 aprile 19 96 e a versare una indennità di occupazione calcolata, ai sensi di detta legge, nella misura del 250% dell'equo canone, ma senza esito.

L’Ater chiese quindi all’adito Tribunale che fosse dichiarata la nullità di detta clausola o il suo annullamento e fosse conseguentemente dichiarata la cessazione del la locazione alla data del 31 luglio 20 09 con ordine di immediato rilascio dell'immobile e con la condanna dello Smenghi al pagamento delle indennità di occupazione maturate e maturande sino al dì del rilascio dell'immobile.

Nella resistenza dello Smenghi, che sostenne trattarsi di assegnazionedefinitiva, il Tribunale, con sentenza n. 2478 del 2017, in integrale accoglimento delle domande, dichiarò nulla la detta clausola, risolto il contratto alla scadenza dei due anni, ordinò il rilascio dell’immobile e condannò il resistente al pagamento in favore dell’Ater della somma di € 3.692,12 a titolo di indennità di occupazione maturate dal mese di maggio 2016 al mese di febbraio 2017, oltre a quell e successivamente maturande sino al dì della riconsegna dell'alloggio.

2. Con sentenza n. 4578/2019, depositata il 5 novembre 2019, la Corte d’appello di Venezia ha rigettato l’appello interposto dal soccombente confermando integralmente la decisione di primo grado.

Queste,in sintesi, le motivazioni: ─ non sussiste il denunciato difetto di giurisdizione del g.o. poiché la pronuncia non richiedeva il previo annullamento dell'ordinanza sindacale, la sua decadenza o la sua revoca, trattandosi di assegnazione a termine disposta , ai sensi dell'art. 11 legge reg.

Veneto n. 10 del 19 96, come modificata dalla legge reg. n. 14 del 1997, per sopperire ad una situazione di emergenza abitativa provvisoria; ─ è errata l’esegesi proposta dall’appellante secondo cui la norma citata prevedrebbe due distinte ipotesi di assegnazione, una ordinaria non sottoposta a termine biennale(della quale egli avrebbe fruito) e una in deroga, sottoposta ad un limite massimo di due anni; ─ la norma infatti - si afferma in sentenza - « prevede, letteralmente, che il Consiglio Comunale può riservare un'aliquota non superiore al quindici percento degli alloggi da assegnare annualmente per sopperire a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa in favore di soggetti che presentano i requisiti di cui all'art. 2 della legge reg.

Veneto n. 10 del 19 96 .

A fronte di particolari situazioni di emergenza abitativa il Comune, poi, può assegnare i predetti alloggi anche a soggetti che non presentano detti requisiti.

Le assegnazioni avvengono in entrambi i casi in via provvisoria in quanto gli alloggi vengono concessi temporaneamente, in attesa che i soggetti assegnatari superino la fase di emergenza e reperiscano una diversa sistemazione abitativa.

Inoltre, gli assegnatari provvisori devono partecipare successivamente ai bandi per l'assegnazione definitiva, dal momento che, allo scadere dei contratti di locazione stipulati per una durata non superiore ai due anni, gli alloggi devono essere restituiti, trattandosi di contratti di locazione a termine.

Nessuna assegnazione straordinari a non assoggettata a termini di scadenza può ritenersi sussistente. … il presupposto per l'assegnazione di tali alloggi è la situazione di emergenza abitativa la quale, di per sé, non può che comportare una assegnazione in via provvisoria connotata dal limite di due anni»; ─ «ripercorrendo i fatti non oggetto di contestazione», risulta che «allo Smenghi, nel luglio precedente, veniva concesso in locazione un primo alloggio ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 431 del 1998, ossia a canone agevolato per la durata di anni quattro; a seguito di rinuncia dell'alloggio da parte di quest'ultimo il [OSCURATO:PERSONA] del Comune di [OSCURATO:PERSONA] emetteva in (suo) favore …, ai sensi dell'art. 11 legge reg. cit. … , ordinanza di assegnazione n. 43 del 23 maggio 2007.

Pertanto, in base alla normativa menzionata, la durata del contratto di locazione in virtù di detta ordinanza non poteva eccedere i due anni»; ─ «proprio in quanto [OSCURATO:PERSONA] era avvezzo ad usufruire degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, deve ritenersi che questi conoscesse le modalità di accesso e fosse ben conscio del fatto che l'assegnazione della quale aveva beneficiato era stata concessa per sopperire ad una momentanea situazione di emergenza abitativa – fatto, quest’ultimo, in ogni caso, ben precisato nell’ordinanza di assegnazione»; ─ la data di scadenza al 31 dicembre 4444 è dunque evidentemente frutto di errore materiale, «posto che ai sensi della legge di cui sopra non è configurabile alcuna assegnazione permanente».

3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a sei motivi, cui resiste l’Ater di Padova, depositando controricorso.

4. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ..

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.

Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 2, 11 e 26-29 legge reg.

Veneto n. 10 del 1996.

Il motivo investe la sentenza nella parte in cui afferma che il limite di durata di due anni dell’assegnazione, previsto dal comma 6 dell’art. 11 della legge reg.

Veneto n.10 del 19 96, si riferi sc e ad ogni ipotesi di assegnazione per situazioni di emergenza abitativa (e, dunque, anche al contratto de quo).

Sostienedi contro il ricorrente che: A) la norma regionale prevede due distinte ipotesi di assegnazione oltre all’assegnazione ordinaria, ossia: a) l’assegnazione in casi particolari (non sottoposta a termine biennale e solo subordinata alla permanenza delle condizioni di legge e salva revoca, annullamento, decadenza ex art. 26 e ss. legge reg. cit.); b) l’assegnazione in deroga (la quale è provvisoria e sottoposta invece al limite temporale massimo di anni due, ex art. 11 , co mma 6, legge reg. cit.); B) il contratto stipulato in data 1° agosto 2007 con Ater presupponeva la prima ipotesi, ossia l’assegnazione in casi particolari a soggetto in possesso dei requisiti di legge e già assegnatario di alloggio Ater, come tale non soggetta a termine, tanto potendosi desumere anche dal testo dell’ordinanza presupposta.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1324, 1362-1371,1366 cod. civ..

Lamenta che la Corte d’appello ha erroneamente interpretato il contratto di locazione del 1° agosto 2007, prescindendo dai canoni codicistici di interpretazione formo-letterale, d alla reale intenzione delle parti e dal comportamento di queste dopo la conclusione del contratto, adottando piuttosto criteri interpretativi a - logici e, comunque, estraneia quelli legali.

Rileva che, alla luce dei correnti canoni ermeneutici,l’atto depone assolutamente nel senso di un contratto di locazione semplice sottoscritto a tempo indeterminato (solo subordinato al permanere dei requisiti di reddito ex art. 2 legge reg. cit. e previa dichiarazione di decadenza) e non di un una assegnazione provvisoria biennale (la quale non emerge, né espressamente, né implicitamente, in alcuna parte del contratto).

Ciò in particolare in virtù di: a) elementi di forma (si dice nel contratto che l’abitazione «è assegnata in locazione semplice» e non già « è attribuita in via provvisoria per un termine non superiore ai due anni»); b) elementi letterali (il contratto è denominato «locazione per uso abitativo di alloggiodi e. r.p.»; si parla di «concessione in locazione» e non già di «assegnazione provvisoria per ipotesi di urgenza»; si ammette l’ipotesi di cessione del contratto, dato che si dice essere espressamente consentiti «i subentri, gli ampliamenti e le ospitalità temporanee del nucleo familiare dell’assegnatario»; non è previsto alcun termine di durata, l’indicazione del “31.12.4444”esprimendo la palese volontà di non indicare alcuna durata perché trattandosi di locazione ad uso abitativo di alloggio di e.r.p.la durata del contratto è legata alla permanenza nel possesso delle condizioni di legge, venute meno le quali si potrà pronunciare la decadenza, l’annullamento o la risoluzione del contratto; la cessazione del contratto e la riconsegna del bene è collegata alle sole ipotesi di recesso dell’assegnatario -art. 4 contratto- ovvero di annullamento o decadenza dell’assegnazione a norma dell’art. 26 e 27 contratto cit.; in nessuna parte del contratto medesimo è fatto cenno ad una durata massima di due anni, per effetto di una pretesa assegnazione provvisoria a’ sensi dell’ultimo comma dell’art. 11 legge reg. cit.); c) comportamento successivo delle parti anche successivo alla conclusione del contratto: solo dopo dieci anni Ater ha richiesto la restituzione dell’alloggio.

3. La medesima doglianza è proposta, con il terzo motivo, anche come denuncia di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., di fatti storici (l’assegnazione sindacale in locazione semplice e la conclusione di un contratto di locazione e.r.p. a tempo indeterminato) risultante da documenti allegati (contratto di locazione e provvedimento sindacale) e di carattere decisivo , sul rilievo che, se fossero stati considerati , avrebbero determinato il Giudicante a ritenere concluso un contratto di locazione non subordinato al termine biennale, ma alla sola persistenza dei requisiti di legge in capo all’assegnatario.

4. Con il quarto motivo il ricorrente «denuncia nullit à della sentenza o del procedimento, ex art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ., per violazione dell’art. 132, comma secondo, n. 4 c.p.c.; 118 disp. att. cod. proc. civ. in relazione all’art. 111 , comma sesto, Cost.) per "motivazione apparente", ovvero per “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" ovvero "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”».

Ne sarebberoindici rivelatori: ─la posposizione dei correnti canoni interpretativi del contratto ex art. 1362 e ss. c.c. a criteri interpretativi di oscuro significato, di dubbia valenza ed obiettivamente inattingibili e che, comunque, non consentono l’esplicitazione dell’iter logico seguito dal Giudicante; ─ il contrasto tra la premessa secondo cui “il contratto di locazionestipulato fra ATER ed assegnatario ha natura privatistica” ed il successivo ragionamento che prescinde dalle regole legali di interpretazione del contratto per valorizzare elementi di una improbabile patologia (l’errore materiale) o di rappresentazioni soggettive (l’abitualità alla sottoscrizione di contratti di e.r.p.), che – afferma - sono ricavati da circostanze non verificat e sotto il profilo istruttorio.

5. Il ricorrente denuncia, in subordine, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 1, cod. proc. civ., « motivi attinenti alla giurisdizione (in relazione agli artt. 2, 11 legge reg.

Veneto n. 10 del 1996 ed all’art. 7 cod. proc. amm. - d .lgs. 2 luglio 2010, n. 104) ».

Rileva che, ove si potesse ritenere che il giudice di merito abbia rettamente interpretato il contratto, ne seguirebbe che, accertandola scadenza del contratto e l’occupazione sine titulo dell’immobile , egli ha di fatto prescisso dall’ordinanza di assegna zione ─ la quale non dettava alcun termine all’assegnazione (provvisoria) e provvedeva, in effetti, all’assegnazione dell’alloggio in “locazione semplice”─ laddove solo il previo annullamento di tale ordinanza(o la sua decadenza o la sua revoca) avrebbe consentito di pronunciare la risoluzione del contratto di locazione.

Da qui il pure denunciato difetto di giurisdizione del giudice ordinario per avere pronunciato la risoluzione del contratto di locazione, senza prima attendere la revoca o l’annullamento dell’ordinanza di assegnazione dell’alloggio da parte del [OSCURATO:PERSONA] (afferendo l’ordinanza di assegnazione – e lo stesso invocato provvedimento di decadenza dall’assegnazione dell’alloggio - alla fase più propriamente pubblicistica del procedimento di assegnazione degli alloggi di e.r.p.).

6. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia, infine, ex art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. art. 18 e 27 legge reg.

Veneto n. 11 del 19 96 , per avere quantificato l’indennità di occupazione facendo applicazione dei criteri dettati per le ipotesi di decadenza, laddove ─ a tutto concedere ─ appurat a l’illegittimità dell’occupazione, ma in assenza delle condizioni per la pronuncia di decadenza, avrebbe potuto parametrarla agli importi previsti per la categoria reddituale del ricorrente (e salvo il rilascio dell’immobile).

7. Il quinto motivo ripropone questione di giurisdizione e va dunque scrutinato per primo per il suo rilievo pregiudiziale.

Si tratta della medesima questione già sollevata con l’atto d’appello e disattesa dalla Corte veneta sul rilievo che «l'ordinanza citata … non necessitava di essere annullata, trattandosi di atto emesso ai sensi dell'art. 11 legge reg.

Veneto n. 10 del 19 9 6, come modificata dalla legge reg. n. 14 del 19 97, che prevedeva un’assegnazione a termine per sopperire ad una situazione di emergenza abitativa provvisoria, cui seguiva il contratto di locazione 1.8.2007, avente – come da costante giurisprudenza - natur a privatistica, talché quest’ultimo restava assoggettato alla normale disciplina della risoluzione della locazione per le cause previste dal codice civile».

7.1. Occorre rilevare in premessa che il suo esame è consentito anche da questa Sezione Semplice in virtù della norma di cui all'art. 374, comma primo, c.p.c. c he consente alla sezione semplice di decidere le questioni di giurisdizione quando su di esse le Sezioni Unite «si sono già pronunciate»: previsione che, è bene precisare, secondo quanto stabilito da Cass. Sez.

U. n. 1599 del 19/01/2022, deve essere interpretat a « nel senso che, tranne nei casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, i ricorsi che pongono questioni di giurisdizione possono essere trattati dalle sezioni semplici quando sulla regola finale di riparto della giurisdizione «si sono già pronunciate le sezioni unite», nonché quando sussistono ragioni di inammissibilità inerenti alle modalità di formulazione del motivo (ad esempio, per inosservanza dei requisiti di cui all'art. 366 c.p.c., difetto di specificità, di interesse, ecc.) e all'esistenza di un giudicato sulla giurisdizione (esterno o interno, esplicito o implicito), costituendo questione di giurisdizione anche la verifica in ordine alla formazione del giudicato».

Nella specie sussistono ampiamente le condizioni perché questa Sezione Semplice possa pronunciare sulla questione posta, dichiarandone la manifesta infondatezza.

7.2. La giurisprudenza delle Sezioni Unite in materia di riparto di giurisdizione nelle controversie concernenti gli alloggi di edilizia economica e popolare è, invero, ferma nel senso che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo quando si controverta dell'annullamento dell'assegnazione per vizi incidenti sulla fase del procedimento amministrativo, fase strumentale all'assegnazione medesima e caratterizzata dall'assenza di diritti soggettivi in capo all'aspirante al provvedimento, mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o risoluzione del rapporto locatizio, sottratte al discrezionale apprezzamento dell'amministrazione (Cass. Sez.

U 09/10/2013, n. 22957; 21/07/2011, n. 15977; 28/01/2005, n. 1731; 26/02/2004, n. 3946; 11/03/2003, n. 5051; 07/03/ 2002, n. 3389; 10/08/2000, n. 563; 23/02/2001, n. 67; 18/12/1998, n. 12703).

Quale efficace sintesi della materia è utile qui trascrivere la motivazione di Cass. Sez.

U. 15/01/ 2021, n. 621 (testualmente richiamata anche da Cass. Sez.

U. n. 20761 del 20/07/2021): «nella materia degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo ed ordinario trova il suo criterio distintivo nell'essere la controversia relativa alla fase antecedente o successiva al provvedimento di assegnazione dell'alloggio, che segna il momento a partire dal quale l'operare della pubblica amministrazione non è più riconducibile all'esercizio di pubblici poteri, ma ricade invece nell'ambito di un rapporto paritetico (Cass. Sez.

U. 08/03/ 2012, n. 3623; 20/04/ 2018, n. 9918; 26/02/2020, nn. 5252-5253).

Appartiene, pertanto, alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto la legittimità del rifiuto opposto dalla P.A. all'istanza di assegnazione, a titolo di regolarizzazione, di un alloggio già occupato dal richiedente, in quanto relativa alla fase iniziale del procedimento riconducibile all'esercizio di pubblici poteri.

Simmetricamente, la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento della P.A. di rilascio di un immobile di edilizia residenziale pubblica occupato senza titolo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l'ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge e non come esercizio di un potere discrezionale dell'amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse; e ciò vale anche qualora sia dedotta l'illegittimità di provvedimenti amministrativi (diffida a rilasciare l'alloggio e successivo ordine di sgombero), dei quali è eventualmente possibile la disapplicazione da parte del giudice, chiamato a statuire sull'esistenza delle condizioni richieste dalla legge per dare corso forzato al rilascio del bene (Cass. Sez.

U. 07/07/2011, n. 14956; 13/10/2017, n. 24148; 05/04/ 2019, n. 9683; 24/05/2019, n. 14267)».

7.3. Nella specie, si è al di fuori di un procedimento amministrativo di assegnazione cui l'occupante abbia partecipato come titolare di un legittimo interesse pretensivo ad essere utilmente collocato nella relativa graduatoria.

La controversia ha ad oggetto il rilascio dell'immobile di edilizia residenziale pubblica a seguito di (asserita) occupazione abusiva o senza titolo.

L'opponente, per paralizzare la pretesa di rilascio, ha allegato di avere titolo alla detenzione sostenendo che, diversamente da quanto ritenuto dall’ente gestore dell’immobile di e.r.p., nessuna scadenza del contratto si fosse verificata.

La controversia si svolge, dunque , tutta all’interno del rapporto privatistico nascente dal provvedimento di assegnazione, concentrandosi sulla interpretazione del contratto di locazione che, sulla base di tale provvedimento,fu sottoscritto tra le parti.

Se del contenuto e degli effetti del provvedimento presupposto si discute, lo si fa solo ai fini della ricostruzione del contenuto del rapporto ma non certo per dedurne o farne valere l’illeg ittimità; al contrario se ne presuppone la piena validità e la si pone a fondamento della resistenza opposta al provvedimento di rilascio, sulla base ovviamente di una sua lettura diversa da quella postulata dalla controparte.

8. Il primo motivo è fondato.

L’esegesi della norma regionale operata in sentenza non appare invero rispettosa della struttura logico-sintattica della stessa, finendo con il ridurne l’ampio e diversificato intento regolatore e così anche condizionando in modo decisivo la qualificazione della fattispecie all’esame.

La norma ─ rubricata « Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa», abrogata dall'art. 54, comma 1, lettera b), legge reg. 3 novembre 2017, n. 39, a decorrere dal 4 novembre 2017, ma applicabile alla fattispecie ratione temporis ai sensi della norma transitoria di cui all’art. 51 ─ si compone di sei commi, dei quali quelli che vengono in rilievo nella specie sono i primi tre e il sesto.

Tali commi così dispongono: «1.

Il Consiglio comunale può riservare un'aliquota non superiore al quindici per cento degli alloggi da assegnare annualmente con proprio provvedimento per far fronte a specifiche documentate situazioni di emergenza abitativa quali pubbliche calamità, sfratti esecutivi, sgombero di unità abitative da recuperare, o per provvedere a favore di particolari categorie sociali.

Tale limite può essere elevato, previa autorizzazione della Giunta regionale, nei Comuni ad alta tensione abitativa.

«2.

I beneficiari degli alloggi riservati devono possedere i requisiti di cui all'articolo

2. «3.

L'assegnazione degli alloggi di cui al comma 1, è effettuata con ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] con le modalità stabilite dalle deliberazioni comunali di cui all'articolo

30. … «6.

Nelle situazioni di emergenza abitativa di cui al comma 1, il Comune può procedere, in deroga ai commi 2 e 3, a sistemazioni provvisorie che non possono eccedere la durata di due anni».

Il primo comma individua, dunque, due diverse finalità di utilità sociale in funzione delle quali il Consiglio comunale è autorizzato a riservare un'aliquota non superiore al quindici per cento degli alloggi di e.r.p. da assegnare annualmente con proprio provvedimento: a) far fronte a specifiche documentate situazioni di emergenza abitativa quali pubbliche calamità, sfratti esecutivi, sgombero di unità abitative da recuperare; b) provvedere a favore di particolari categorie sociali.

L’attuazione di tali finalità è poi in concreto affidata al [OSCURATO:PERSONA], il quale provvede con ordinanze di assegnazione «con le modalità stabilite dalle deliberazioni comunali di cui all'articolo 30».

9. La norma dell’art. 11, comma 1, con riferimento ad entrambe le fattispecie legittimanti che contempla, cioè sia quella relativa alle emergenze abitative, sia quella di tutela di particolari categorie sociali, prevede che il potere comunale concernente gli alloggi riservati si debba estrinsecare producendo come effetto l’assegnazione.

L’assegnazione è un istituto che è disciplinato dalla legge regionale nell’art. 9 ed è necessariamente ad essa che la norma si riferisce, con la conseguenza che in concreto il provvedimento cui la norma fa riferimento, cioè l’ordinanza sindacale di cui al comma 3, da adottarsi secondo le modalità stabilite dalla deliberazione comunale poi indicata dall’art. 30 e che ne realizza la previsione deve dare luogo ad un’assegnazione secondo il regime di cui al detto articolo.

Ciò, in mancanza di diversa previsione e per l’assorbente ragione che si parla genericamente di assegnazione.

E – si badi – la deliberazione comunale di cui all’art. 30, poiché deve fissare le “modalità”, non può essa stessa dare luogo – per entrambe le categorie – ad un’as segnazione che non si iscriva nell’àmbito della disciplina generale dell’art. 9 e dunque ad un’assegnazione che non sia definitiva.

10. Di tali ordinanze potranno ─ di regola ─ beneficiare soggetti che, oltre a trovarsi in una delle situazioni a fronteggiare le quali sono destinati gli alloggi riservati, risultino in possesso dei requisiti di cui all'articolo

2. Ai sensi del comma 6, da tale ultimo requisito il Comune è autorizzato a prescindere ─ ma solo quando si tratta di far fronte «alle situazioni di emergenza abitativa di cui al comma 1», non dunque anche al fine di «provvedere a favore di particolari categorie sociali» ─ provvedendo, in forme diverse da quelle previste dal comma 3 (ordinanza sindacale rispettosa delle modalità stabilite dalle deliberazioni comunali), a «sistemazioni provvisorie» che, però, non possono eccedere la durata di due anni.

11. Orbene appare e vidente che il rapporto tra tale ultima disposizione (comma 6) e quelle dei primi tre commi non può altrimenti intendersi se non come quello tra una eccezione e una regola e non, invece, come il rapporto tra due regole complementari destinate a integrarsi e operare sempre sullo stesso piano, per l’evidente incompatibilità che le caratterizza e la testuale previsione che la seconda (comma 6) opera in «deroga» a quelle dei commi 2 e 3.

11.1. La regola è quella prevista dai primi tre commi ed è nel senso che l’assegnazione degli alloggi riservati deve avvenire con ordinanza sindacale, nel rispetto delle modalità normalmente previste per le altre assegnazioni, e deve avvenire in favore di soggetti che, bensì versando in situazion i di emergenza abitativa, si trovino pur sempre in possesso dei requisiti ordinari per ottenere l’assegnazione di alloggi di e.r.p. previsti dall’art. 2.

Se l’assegnazione segue tale percorso non è prevista alcuna limitazione di durata; il favor per tali ca tegorie è rappresentato esclusivamente dalla possibilità di accedere all’aliquota riservata di alloggi ma è interamente compensato dal trovarsi i soggetti che ne fanno parte in situazioni di emergenza abitativa qualificate che ne consentano un trattamento, appunto, più favorevole rispetto alla più ampia platea di richiedenti l’assegnazione di alloggi e.r.p..

11.2. L’eccezione è quella prevista dal comma 6 e, fermo il presupposto della situazione di emergenza abitativa che autorizza l’accesso agli alloggi riservati, sta nella possibilità, concessa al Comune alla stregua di un potere discrezionale, di consentire tale accesso anche a soggetti che non siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 e di provvedere anche in forme diverse da quelle dell’ordinanza sindacale regolata dalle delibere comunali.

Il bilanciamento in tal caso è dato dal diverso e temporalmente limitato contenuto del provvedimento, che sa rà non più quello della «assegnazione» a tempo indeterminato ma della «sistemazione provvisoria» non eccedentela durata di due anni.

Appare del resto del tutto evidente che se questi ultim i dovessero ritenersi il contenuto e la durata sempre e in ogni cas o propri dei provvedimenti di assegnazione di alloggi riservati, si perderebbe il senso, sia della diversa denominazione del provvedimento di favore, sia soprattutto della menzionata prevista deroga alle norme di cui ai commi 2 e 3; non si comprenderebbe, infatti,per quale ragione e in vista di quale diversificazione di effetti il Comune potrebbe in taluni casi pretendere il possesso dei requisiti di cui all’art. 2 e in altri no e, analogamente, perché potrebbe in taluni casi considerarsi tenuto a provvedere nei modi di cui al comma 3 e in altri invece autorizzato a non osservarli.

12. C oglie allora nel segno la critica del ricorrente là dove stigmatizza come erronea l’opposta ricostruzione operata in sentenza e, segnatamente, l’errore che chiaramente si insinua nel postulato (esplicito a pag. 13, alla fine del terzo capoverso) secondo cui «la situazione di emergenza abitativa» (presupposto per l’assegnazione degli alloggi riservati) «non può che comportare una assegnazione in via provvisoria connotata dal limite di due anni».

Così in realtà non è: l’assegnazione di alloggi riservati, se fatta in favore di soggetto che, oltre a trovarsi in una delle situazioni di emergenza abitativa, sia anche in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 e sia stata fatta con ordinanza nei modi previsti dal comma 3, non comporta affatto una assegnazione provvisoria connotata dal limite dei due anni ma non si differenza in nulla, quanto a durata ed effetti, da ogni altra (ordinaria) assegnazione di alloggio di e.r.p..

13. Deve dunque affermarsi il seguente principio di diritto: «l’assegnazione di alloggi oggetto di riserva per situazioni di emergenza abitativa ai sensi dell’art. 11 legge reg.

Veneto 2 aprile 1996, n. 10, se operata in favore di soggetti che, oltre a versare in una delle situazioni previste dal comma 1, possiedono i requisiti di cui all’art. 2, è effettuata con ordinanza sindacale e non è soggetta a termine di durata, ferme le eventuali cause di decadenza previste per ogni altra ordinaria ipotesi di assegnazione di alloggi di e.r.p..

La norma di cui al comma 6 di tale disposizione contempla una eccezione a tale disciplina, destinata a far fronte a situazioni di emergenza abitativa in favore di soggetti che non possiedono i requisiti di cui all’art. 2.

Solo a tale ipotesi, nelle quali il [OSCURATO:PERSONA] provvede non all’assegnazione di alloggi ma a «sistemazioni provvisorie» e in forme diverse da quelle dell’assegnazione, è riferibile il limite di durata di due anni previsto dal medesimo comma 6».

14. L’errore in cui sono, dunque , evidentemente incorsi i giudici di merito nella ricognizione della norma regionale ha evidentemente condizionato la qualificazione della fattispecie, mancando nella motivazione della sentenza alcuna parte che dia conto della individuazione, nella fattispecie concreta , dei caratteri dell’una o dell’altra delle distinte ipotesi regolate dalla norma.

Il percorso argomentativo, muovendo da detta erronea esegesi del testo normativo, si è invero concentrato essenzialmente sulla indicazione nel contratto di locazione di una data di scadenza («31/12/4444») priva di significato – e per questo suscettibile di essere letta anche come volta appunto ad escludere alcuna scadenza ─, ma tuttavia considerata in sentenza come frutto di mero errore materialeagevolmente rettificabile in senso sfavorevole al locatario .

Nel seguire tale strada la Corte veneta è stata evidentemente condizionata appunto dal convincimento, per quanto detto erroneo, che, trattandosi di assegnazione destinata a far fronte ad emergenza abitativa, la durata del contratto non potesse eccedere i due anni, con ciò non solo rafforzandosi nell’idea che quella indicazione discendesse da un mero lapsus calami ma che fosse anche agevolmente rettificabile nel senso di intenderla volta a indicare la scadenza biennale.

L’errore evidenziato priva però tale ragionamento del suo unico pilastro portante e rende pertanto la sentenza priva di comprensibile giustificazione.

15. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata, restando assorbito l’esame dei restanti motivi.

La causa va conseguentemente rinviata al giudice a quo, al quale va anche demandato il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17276/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Padova - A.T.E.R., rappresentata e difes a dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]); –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia , n. 4578 /20 19 , [OSCURATO:PERSONA] popolare ed economica -— Assegnazione per situazioni di emergenza abitativa(art. 11 legge reg. Veneto n. 10 del 1996)— Contratto di locazione — Risoluzione per scadenza del termine ─ Fattispecie depositatail 5 novem bre 2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 giugno 20 2 3 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex art. 447 - bis cod. proc. civ. l'A.T.E.R della Provincia di Padova adì , nel 2017, il Tribunale di Padova esponendo (secondo quanto narrato nella sentenza in questa sede impugnata) quanto segue: ─ il [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Piazzola sul Brenta, con ordinanza del 23 maggio 2007, aveva assegnato in locazione a [OSCURATO:PERSONA], per un periodo di anni due, un alloggio di e.r.p . di proprietà dell'A.T.E.R. per sopperire ad una situazione di emergenza abitativa; ─ l’Azienda sottoscrisse quindi con il predetto, il 1° agosto 2007, un contratto di locazione che per errore ne indicava la scadenza alla data del«1° agosto 4444», invece che a quella del « 31 luglio 2009 », come avrebbe dovuto essere nel rispetto della predetta ordinanza; ─ lo Smenghi, reso edotto dell'errore, era stato invitato a rilasciare l'immobile essendo scaduto il termine dei due anni previsti dall'art. 11 legge reg. Veneto n. 10 del 2 aprile 19 96 e a versare una indennità di occupazione calcolata, ai sensi di detta legge, nella misura del 250% dell'equo canone, ma senza esito. L’Ater chiese quindi all’adito Tribunale che fosse dichiarata la nullità di detta clausola o il suo annullamento e fosse conseguentemente dichiarata la cessazione del la locazione alla data del 31 luglio 20 09 con ordine di immediato rilascio dell'immobile e con la condanna dello Smenghi al pagamento delle indennità di occupazione maturate e maturande sino al dì del rilascio dell'immobile. Nella resistenza dello Smenghi, che sostenne trattarsi di assegnazionedefinitiva, il Tribunale, con sentenza n. 2478 del 2017, in integrale accoglimento delle domande, dichiarò nulla la detta clausola, risolto il contratto alla scadenza dei due anni, ordinò il rilascio dell’immobile e condannò il resistente al pagamento in favore dell’Ater della somma di € 3.692,12 a titolo di indennità di occupazione maturate dal mese di maggio 2016 al mese di febbraio 2017, oltre a quell e successivamente maturande sino al dì della riconsegna dell'alloggio. 2. Con sentenza n. 4578/2019, depositata il 5 novembre 2019, la Corte d’appello di Venezia ha rigettato l’appello interposto dal soccombente confermando integralmente la decisione di primo grado. Queste,in sintesi, le motivazioni: ─ non sussiste il denunciato difetto di giurisdizione del g.o. poiché la pronuncia non richiedeva il previo annullamento dell'ordinanza sindacale, la sua decadenza o la sua revoca, trattandosi di assegnazione a termine disposta , ai sensi dell'art. 11 legge reg. Veneto n. 10 del 19 96, come modificata dalla legge reg. n. 14 del 1997, per sopperire ad una situazione di emergenza abitativa provvisoria; ─ è errata l’esegesi proposta dall’appellante secondo cui la norma citata prevedrebbe due distinte ipotesi di assegnazione, una ordinaria non sottoposta a termine biennale(della quale egli avrebbe fruito) e una in deroga, sottoposta ad un limite massimo di due anni; ─ la norma infatti - si afferma in sentenza - « prevede, letteralmente, che il Consiglio Comunale può riservare un'aliquota non superiore al quindici percento degli alloggi da assegnare annualmente per sopperire a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa in favore di soggetti che presentano i requisiti di cui all'art. 2 della legge reg. Veneto n. 10 del 19 96 . A fronte di particolari situazioni di emergenza abitativa il Comune, poi, può assegnare i predetti alloggi anche a soggetti che non presentano detti requisiti. Le assegnazioni avvengono in entrambi i casi in via provvisoria in quanto gli alloggi vengono concessi temporaneamente, in attesa che i soggetti assegnatari superino la fase di emergenza e reperiscano una diversa sistemazione abitativa. Inoltre, gli assegnatari provvisori devono partecipare successivamente ai bandi per l'assegnazione definitiva, dal momento che, allo scadere dei contratti di locazione stipulati per una durata non superiore ai due anni, gli alloggi devono essere restituiti, trattandosi di contratti di locazione a termine. Nessuna assegnazione straordinari a non assoggettata a termini di scadenza può ritenersi sussistente. … il presupposto per l'assegnazione di tali alloggi è la situazione di emergenza abitativa la quale, di per sé, non può che comportare una assegnazione in via provvisoria connotata dal limite di due anni»; ─ «ripercorrendo i fatti non oggetto di contestazione», risulta che «allo Smenghi, nel luglio precedente, veniva concesso in locazione un primo alloggio ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 431 del 1998, ossia a canone agevolato per la durata di anni quattro; a seguito di rinuncia dell'alloggio da parte di quest'ultimo il [OSCURATO:PERSONA] del Comune di [OSCURATO:PERSONA] emetteva in (suo) favore …, ai sensi dell'art. 11 legge reg. cit. … , ordinanza di assegnazione n. 43 del 23 maggio 2007. Pertanto, in base alla normativa menzionata, la durata del contratto di locazione in virtù di detta ordinanza non poteva eccedere i due anni»; ─ «proprio in quanto [OSCURATO:PERSONA] era avvezzo ad usufruire degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, deve ritenersi che questi conoscesse le modalità di accesso e fosse ben conscio del fatto che l'assegnazione della quale aveva beneficiato era stata concessa per sopperire ad una momentanea situazione di emergenza abitativa – fatto, quest’ultimo, in ogni caso, ben precisato nell’ordinanza di assegnazione»; ─ la data di scadenza al 31 dicembre 4444 è dunque evidentemente frutto di errore materiale, «posto che ai sensi della legge di cui sopra non è configurabile alcuna assegnazione permanente». 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a sei motivi, cui resiste l’Ater di Padova, depositando controricorso. 4. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ.. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 2, 11 e 26-29 legge reg. Veneto n. 10 del 1996. Il motivo investe la sentenza nella parte in cui afferma che il limite di durata di due anni dell’assegnazione, previsto dal comma 6 dell’art. 11 della legge reg. Veneto n.10 del 19 96, si riferi sc e ad ogni ipotesi di assegnazione per situazioni di emergenza abitativa (e, dunque, anche al contratto de quo). Sostienedi contro il ricorrente che: A) la norma regionale prevede due distinte ipotesi di assegnazione oltre all’assegnazione ordinaria, ossia: a) l’assegnazione in casi particolari (non sottoposta a termine biennale e solo subordinata alla permanenza delle condizioni di legge e salva revoca, annullamento, decadenza ex art. 26 e ss. legge reg. cit.); b) l’assegnazione in deroga (la quale è provvisoria e sottoposta invece al limite temporale massimo di anni due, ex art. 11 , co mma 6, legge reg. cit.); B) il contratto stipulato in data 1° agosto 2007 con Ater presupponeva la prima ipotesi, ossia l’assegnazione in casi particolari a soggetto in possesso dei requisiti di legge e già assegnatario di alloggio Ater, come tale non soggetta a termine, tanto potendosi desumere anche dal testo dell’ordinanza presupposta. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1324, 1362-1371,1366 cod. civ.. Lamenta che la Corte d’appello ha erroneamente interpretato il contratto di locazione del 1° agosto 2007, prescindendo dai canoni codicistici di interpretazione formo-letterale, d alla reale intenzione delle parti e dal comportamento di queste dopo la conclusione del contratto, adottando piuttosto criteri interpretativi a - logici e, comunque, estraneia quelli legali. Rileva che, alla luce dei correnti canoni ermeneutici,l’atto depone assolutamente nel senso di un contratto di locazione semplice sottoscritto a tempo indeterminato (solo subordinato al permanere dei requisiti di reddito ex art. 2 legge reg. cit. e previa dichiarazione di decadenza) e non di un una assegnazione provvisoria biennale (la quale non emerge, né espressamente, né implicitamente, in alcuna parte del contratto). Ciò in particolare in virtù di: a) elementi di forma (si dice nel contratto che l’abitazione «è assegnata in locazione semplice» e non già « è attribuita in via provvisoria per un termine non superiore ai due anni»); b) elementi letterali (il contratto è denominato «locazione per uso abitativo di alloggiodi e. r.p.»; si parla di «concessione in locazione» e non già di «assegnazione provvisoria per ipotesi di urgenza»; si ammette l’ipotesi di cessione del contratto, dato che si dice essere espressamente consentiti «i subentri, gli ampliamenti e le ospitalità temporanee del nucleo familiare dell’assegnatario»; non è previsto alcun termine di durata, l’indicazione del “31.12.4444”esprimendo la palese volontà di non indicare alcuna durata perché trattandosi di locazione ad uso abitativo di alloggio di e.r.p.la durata del contratto è legata alla permanenza nel possesso delle condizioni di legge, venute meno le quali si potrà pronunciare la decadenza, l’annullamento o la risoluzione del contratto; la cessazione del contratto e la riconsegna del bene è collegata alle sole ipotesi di recesso dell’assegnatario -art. 4 contratto- ovvero di annullamento o decadenza dell’assegnazione a norma dell’art. 26 e 27 contratto cit.; in nessuna parte del contratto medesimo è fatto cenno ad una durata massima di due anni, per effetto di una pretesa assegnazione provvisoria a’ sensi dell’ultimo comma dell’art. 11 legge reg. cit.); c) comportamento successivo delle parti anche successivo alla conclusione del contratto: solo dopo dieci anni Ater ha richiesto la restituzione dell’alloggio. 3. La medesima doglianza è proposta, con il terzo motivo, anche come denuncia di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., di fatti storici (l’assegnazione sindacale in locazione semplice e la conclusione di un contratto di locazione e.r.p. a tempo indeterminato) risultante da documenti allegati (contratto di locazione e provvedimento sindacale) e di carattere decisivo , sul rilievo che, se fossero stati considerati , avrebbero determinato il Giudicante a ritenere concluso un contratto di locazione non subordinato al termine biennale, ma alla sola persistenza dei requisiti di legge in capo all’assegnatario. 4. Con il quarto motivo il ricorrente «denuncia nullit à della sentenza o del procedimento, ex art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ., per violazione dell’art. 132, comma secondo, n. 4 c.p.c.; 118 disp. att. cod. proc. civ. in relazione all’art. 111 , comma sesto, Cost.) per "motivazione apparente", ovvero per “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" ovvero "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”». Ne sarebberoindici rivelatori: ─la posposizione dei correnti canoni interpretativi del contratto ex art. 1362 e ss. c.c. a criteri interpretativi di oscuro significato, di dubbia valenza ed obiettivamente inattingibili e che, comunque, non consentono l’esplicitazione dell’iter logico seguito dal Giudicante; ─ il contrasto tra la premessa secondo cui “il contratto di locazionestipulato fra ATER ed assegnatario ha natura privatistica” ed il successivo ragionamento che prescinde dalle regole legali di interpretazione del contratto per valorizzare elementi di una improbabile patologia (l’errore materiale) o di rappresentazioni soggettive (l’abitualità alla sottoscrizione di contratti di e.r.p.), che – afferma - sono ricavati da circostanze non verificat e sotto il profilo istruttorio. 5. Il ricorrente denuncia, in subordine, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 1, cod. proc. civ., « motivi attinenti alla giurisdizione (in relazione agli artt. 2, 11 legge reg. Veneto n. 10 del 1996 ed all’art. 7 cod. proc. amm. - d .lgs. 2 luglio 2010, n. 104) ». Rileva che, ove si potesse ritenere che il giudice di merito abbia rettamente interpretato il contratto, ne seguirebbe che, accertandola scadenza del contratto e l’occupazione sine titulo dell’immobile , egli ha di fatto prescisso dall’ordinanza di assegna zione ─ la quale non dettava alcun termine all’assegnazione (provvisoria) e provvedeva, in effetti, all’assegnazione dell’alloggio in “locazione semplice”─ laddove solo il previo annullamento di tale ordinanza(o la sua decadenza o la sua revoca) avrebbe consentito di pronunciare la risoluzione del contratto di locazione. Da qui il pure denunciato difetto di giurisdizione del giudice ordinario per avere pronunciato la risoluzione del contratto di locazione, senza prima attendere la revoca o l’annullamento dell’ordinanza di assegnazione dell’alloggio da parte del [OSCURATO:PERSONA] (afferendo l’ordinanza di assegnazione – e lo stesso invocato provvedimento di decadenza dall’assegnazione dell’alloggio - alla fase più propriamente pubblicistica del procedimento di assegnazione degli alloggi di e.r.p.). 6. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia, infine, ex art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. art. 18 e 27 legge reg. Veneto n. 11 del 19 96 , per avere quantificato l’indennità di occupazione facendo applicazione dei criteri dettati per le ipotesi di decadenza, laddove ─ a tutto concedere ─ appurat a l’illegittimità dell’occupazione, ma in assenza delle condizioni per la pronuncia di decadenza, avrebbe potuto parametrarla agli importi previsti per la categoria reddituale del ricorrente (e salvo il rilascio dell’immobile). 7. Il quinto motivo ripropone questione di giurisdizione e va dunque scrutinato per primo per il suo rilievo pregiudiziale. Si tratta della medesima questione già sollevata con l’atto d’appello e disattesa dalla Corte veneta sul rilievo che «l'ordinanza citata … non necessitava di essere annullata, trattandosi di atto emesso ai sensi dell'art. 11 legge reg. Veneto n. 10 del 19 9 6, come modificata dalla legge reg. n. 14 del 19 97, che prevedeva un’assegnazione a termine per sopperire ad una situazione di emergenza abitativa provvisoria, cui seguiva il contratto di locazione 1.8.2007, avente – come da costante giurisprudenza - natur a privatistica, talché quest’ultimo restava assoggettato alla normale disciplina della risoluzione della locazione per le cause previste dal codice civile». 7.1. Occorre rilevare in premessa che il suo esame è consentito anche da questa Sezione Semplice in virtù della norma di cui all'art. 374, comma primo, c.p.c. c he consente alla sezione semplice di decidere le questioni di giurisdizione quando su di esse le Sezioni Unite «si sono già pronunciate»: previsione che, è bene precisare, secondo quanto stabilito da Cass. Sez. U. n. 1599 del 19/01/2022, deve essere interpretat a « nel senso che, tranne nei casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, i ricorsi che pongono questioni di giurisdizione possono essere trattati dalle sezioni semplici quando sulla regola finale di riparto della giurisdizione «si sono già pronunciate le sezioni unite», nonché quando sussistono ragioni di inammissibilità inerenti alle modalità di formulazione del motivo (ad esempio, per inosservanza dei requisiti di cui all'art. 366 c.p.c., difetto di specificità, di interesse, ecc.) e all'esistenza di un giudicato sulla giurisdizione (esterno o interno, esplicito o implicito), costituendo questione di giurisdizione anche la verifica in ordine alla formazione del giudicato». Nella specie sussistono ampiamente le condizioni perché questa Sezione Semplice possa pronunciare sulla questione posta, dichiarandone la manifesta infondatezza. 7.2. La giurisprudenza delle Sezioni Unite in materia di riparto di giurisdizione nelle controversie concernenti gli alloggi di edilizia economica e popolare è, invero, ferma nel senso che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo quando si controverta dell'annullamento dell'assegnazione per vizi incidenti sulla fase del procedimento amministrativo, fase strumentale all'assegnazione medesima e caratterizzata dall'assenza di diritti soggettivi in capo all'aspirante al provvedimento, mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o risoluzione del rapporto locatizio, sottratte al discrezionale apprezzamento dell'amministrazione (Cass. Sez. U 09/10/2013, n. 22957; 21/07/2011, n. 15977; 28/01/2005, n. 1731; 26/02/2004, n. 3946; 11/03/2003, n. 5051; 07/03/ 2002, n. 3389; 10/08/2000, n. 563; 23/02/2001, n. 67; 18/12/1998, n. 12703). Quale efficace sintesi della materia è utile qui trascrivere la motivazione di Cass. Sez. U. 15/01/ 2021, n. 621 (testualmente richiamata anche da Cass. Sez. U. n. 20761 del 20/07/2021): «nella materia degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo ed ordinario trova il suo criterio distintivo nell'essere la controversia relativa alla fase antecedente o successiva al provvedimento di assegnazione dell'alloggio, che segna il momento a partire dal quale l'operare della pubblica amministrazione non è più riconducibile all'esercizio di pubblici poteri, ma ricade invece nell'ambito di un rapporto paritetico (Cass. Sez. U. 08/03/ 2012, n. 3623; 20/04/ 2018, n. 9918; 26/02/2020, nn. 5252-5253). Appartiene, pertanto, alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto la legittimità del rifiuto opposto dalla P.A. all'istanza di assegnazione, a titolo di regolarizzazione, di un alloggio già occupato dal richiedente, in quanto relativa alla fase iniziale del procedimento riconducibile all'esercizio di pubblici poteri. Simmetricamente, la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento della P.A. di rilascio di un immobile di edilizia residenziale pubblica occupato senza titolo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l'ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge e non come esercizio di un potere discrezionale dell'amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse; e ciò vale anche qualora sia dedotta l'illegittimità di provvedimenti amministrativi (diffida a rilasciare l'alloggio e successivo ordine di sgombero), dei quali è eventualmente possibile la disapplicazione da parte del giudice, chiamato a statuire sull'esistenza delle condizioni richieste dalla legge per dare corso forzato al rilascio del bene (Cass. Sez. U. 07/07/2011, n. 14956; 13/10/2017, n. 24148; 05/04/ 2019, n. 9683; 24/05/2019, n. 14267)». 7.3. Nella specie, si è al di fuori di un procedimento amministrativo di assegnazione cui l'occupante abbia partecipato come titolare di un legittimo interesse pretensivo ad essere utilmente collocato nella relativa graduatoria. La controversia ha ad oggetto il rilascio dell'immobile di edilizia residenziale pubblica a seguito di (asserita) occupazione abusiva o senza titolo. L'opponente, per paralizzare la pretesa di rilascio, ha allegato di avere titolo alla detenzione sostenendo che, diversamente da quanto ritenuto dall’ente gestore dell’immobile di e.r.p., nessuna scadenza del contratto si fosse verificata. La controversia si svolge, dunque , tutta all’interno del rapporto privatistico nascente dal provvedimento di assegnazione, concentrandosi sulla interpretazione del contratto di locazione che, sulla base di tale provvedimento,fu sottoscritto tra le parti. Se del contenuto e degli effetti del provvedimento presupposto si discute, lo si fa solo ai fini della ricostruzione del contenuto del rapporto ma non certo per dedurne o farne valere l’illeg ittimità; al contrario se ne presuppone la piena validità e la si pone a fondamento della resistenza opposta al provvedimento di rilascio, sulla base ovviamente di una sua lettura diversa da quella postulata dalla controparte. 8. Il primo motivo è fondato. L’esegesi della norma regionale operata in sentenza non appare invero rispettosa della struttura logico-sintattica della stessa, finendo con il ridurne l’ampio e diversificato intento regolatore e così anche condizionando in modo decisivo la qualificazione della fattispecie all’esame. La norma ─ rubricata « Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa», abrogata dall'art. 54, comma 1, lettera b), legge reg. 3 novembre 2017, n. 39, a decorrere dal 4 novembre 2017, ma applicabile alla fattispecie ratione temporis ai sensi della norma transitoria di cui all’art. 51 ─ si compone di sei commi, dei quali quelli che vengono in rilievo nella specie sono i primi tre e il sesto. Tali commi così dispongono: «1. Il Consiglio comunale può riservare un'aliquota non superiore al quindici per cento degli alloggi da assegnare annualmente con proprio provvedimento per far fronte a specifiche documentate situazioni di emergenza abitativa quali pubbliche calamità, sfratti esecutivi, sgombero di unità abitative da recuperare, o per provvedere a favore di particolari categorie sociali. Tale limite può essere elevato, previa autorizzazione della Giunta regionale, nei Comuni ad alta tensione abitativa. «2. I beneficiari degli alloggi riservati devono possedere i requisiti di cui all'articolo 2. «3. L'assegnazione degli alloggi di cui al comma 1, è effettuata con ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] con le modalità stabilite dalle deliberazioni comunali di cui all'articolo 30. … «6. Nelle situazioni di emergenza abitativa di cui al comma 1, il Comune può procedere, in deroga ai commi 2 e 3, a sistemazioni provvisorie che non possono eccedere la durata di due anni». Il primo comma individua, dunque, due diverse finalità di utilità sociale in funzione delle quali il Consiglio comunale è autorizzato a riservare un'aliquota non superiore al quindici per cento degli alloggi di e.r.p. da assegnare annualmente con proprio provvedimento: a) far fronte a specifiche documentate situazioni di emergenza abitativa quali pubbliche calamità, sfratti esecutivi, sgombero di unità abitative da recuperare; b) provvedere a favore di particolari categorie sociali. L’attuazione di tali finalità è poi in concreto affidata al [OSCURATO:PERSONA], il quale provvede con ordinanze di assegnazione «con le modalità stabilite dalle deliberazioni comunali di cui all'articolo 30». 9. La norma dell’art. 11, comma 1, con riferimento ad entrambe le fattispecie legittimanti che contempla, cioè sia quella relativa alle emergenze abitative, sia quella di tutela di particolari categorie sociali, prevede che il potere comunale concernente gli alloggi riservati si debba estrinsecare producendo come effetto l’assegnazione. L’assegnazione è un istituto che è disciplinato dalla legge regionale nell’art. 9 ed è necessariamente ad essa che la norma si riferisce, con la conseguenza che in concreto il provvedimento cui la norma fa riferimento, cioè l’ordinanza sindacale di cui al comma 3, da adottarsi secondo le modalità stabilite dalla deliberazione comunale poi indicata dall’art. 30 e che ne realizza la previsione deve dare luogo ad un’assegnazione secondo il regime di cui al detto articolo. Ciò, in mancanza di diversa previsione e per l’assorbente ragione che si parla genericamente di assegnazione. E – si badi – la deliberazione comunale di cui all’art. 30, poiché deve fissare le “modalità”, non può essa stessa dare luogo – per entrambe le categorie – ad un’as segnazione che non si iscriva nell’àmbito della disciplina generale dell’art. 9 e dunque ad un’assegnazione che non sia definitiva. 10. Di tali ordinanze potranno ─ di regola ─ beneficiare soggetti che, oltre a trovarsi in una delle situazioni a fronteggiare le quali sono destinati gli alloggi riservati, risultino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2. Ai sensi del comma 6, da tale ultimo requisito il Comune è autorizzato a prescindere ─ ma solo quando si tratta di far fronte «alle situazioni di emergenza abitativa di cui al comma 1», non dunque anche al fine di «provvedere a favore di particolari categorie sociali» ─ provvedendo, in forme diverse da quelle previste dal comma 3 (ordinanza sindacale rispettosa delle modalità stabilite dalle deliberazioni comunali), a «sistemazioni provvisorie» che, però, non possono eccedere la durata di due anni. 11. Orbene appare e vidente che il rapporto tra tale ultima disposizione (comma 6) e quelle dei primi tre commi non può altrimenti intendersi se non come quello tra una eccezione e una regola e non, invece, come il rapporto tra due regole complementari destinate a integrarsi e operare sempre sullo stesso piano, per l’evidente incompatibilità che le caratterizza e la testuale previsione che la seconda (comma 6) opera in «deroga» a quelle dei commi 2 e 3. 11.1. La regola è quella prevista dai primi tre commi ed è nel senso che l’assegnazione degli alloggi riservati deve avvenire con ordinanza sindacale, nel rispetto delle modalità normalmente previste per le altre assegnazioni, e deve avvenire in favore di soggetti che, bensì versando in situazion i di emergenza abitativa, si trovino pur sempre in possesso dei requisiti ordinari per ottenere l’assegnazione di alloggi di e.r.p. previsti dall’art. 2. Se l’assegnazione segue tale percorso non è prevista alcuna limitazione di durata; il favor per tali ca tegorie è rappresentato esclusivamente dalla possibilità di accedere all’aliquota riservata di alloggi ma è interamente compensato dal trovarsi i soggetti che ne fanno parte in situazioni di emergenza abitativa qualificate che ne consentano un trattamento, appunto, più favorevole rispetto alla più ampia platea di richiedenti l’assegnazione di alloggi e.r.p.. 11.2. L’eccezione è quella prevista dal comma 6 e, fermo il presupposto della situazione di emergenza abitativa che autorizza l’accesso agli alloggi riservati, sta nella possibilità, concessa al Comune alla stregua di un potere discrezionale, di consentire tale accesso anche a soggetti che non siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 e di provvedere anche in forme diverse da quelle dell’ordinanza sindacale regolata dalle delibere comunali. Il bilanciamento in tal caso è dato dal diverso e temporalmente limitato contenuto del provvedimento, che sa rà non più quello della «assegnazione» a tempo indeterminato ma della «sistemazione provvisoria» non eccedentela durata di due anni. Appare del resto del tutto evidente che se questi ultim i dovessero ritenersi il contenuto e la durata sempre e in ogni cas o propri dei provvedimenti di assegnazione di alloggi riservati, si perderebbe il senso, sia della diversa denominazione del provvedimento di favore, sia soprattutto della menzionata prevista deroga alle norme di cui ai commi 2 e 3; non si comprenderebbe, infatti,per quale ragione e in vista di quale diversificazione di effetti il Comune potrebbe in taluni casi pretendere il possesso dei requisiti di cui all’art. 2 e in altri no e, analogamente, perché potrebbe in taluni casi considerarsi tenuto a provvedere nei modi di cui al comma 3 e in altri invece autorizzato a non osservarli. 12. C oglie allora nel segno la critica del ricorrente là dove stigmatizza come erronea l’opposta ricostruzione operata in sentenza e, segnatamente, l’errore che chiaramente si insinua nel postulato (esplicito a pag. 13, alla fine del terzo capoverso) secondo cui «la situazione di emergenza abitativa» (presupposto per l’assegnazione degli alloggi riservati) «non può che comportare una assegnazione in via provvisoria connotata dal limite di due anni». Così in realtà non è: l’assegnazione di alloggi riservati, se fatta in favore di soggetto che, oltre a trovarsi in una delle situazioni di emergenza abitativa, sia anche in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 e sia stata fatta con ordinanza nei modi previsti dal comma 3, non comporta affatto una assegnazione provvisoria connotata dal limite dei due anni ma non si differenza in nulla, quanto a durata ed effetti, da ogni altra (ordinaria) assegnazione di alloggio di e.r.p.. 13. Deve dunque affermarsi il seguente principio di diritto: «l’assegnazione di alloggi oggetto di riserva per situazioni di emergenza abitativa ai sensi dell’art. 11 legge reg. Veneto 2 aprile 1996, n. 10, se operata in favore di soggetti che, oltre a versare in una delle situazioni previste dal comma 1, possiedono i requisiti di cui all’art. 2, è effettuata con ordinanza sindacale e non è soggetta a termine di durata, ferme le eventuali cause di decadenza previste per ogni altra ordinaria ipotesi di assegnazione di alloggi di e.r.p.. La norma di cui al comma 6 di tale disposizione contempla una eccezione a tale disciplina, destinata a far fronte a situazioni di emergenza abitativa in favore di soggetti che non possiedono i requisiti di cui all’art. 2. Solo a tale ipotesi, nelle quali il [OSCURATO:PERSONA] provvede non all’assegnazione di alloggi ma a «sistemazioni provvisorie» e in forme diverse da quelle dell’assegnazione, è riferibile il limite di durata di due anni previsto dal medesimo comma 6». 14. L’errore in cui sono, dunque , evidentemente incorsi i giudici di merito nella ricognizione della norma regionale ha evidentemente condizionato la qualificazione della fattispecie, mancando nella motivazione della sentenza alcuna parte che dia conto della individuazione, nella fattispecie concreta , dei caratteri dell’una o dell’altra delle distinte ipotesi regolate dalla norma. Il percorso argomentativo, muovendo da detta erronea esegesi del testo normativo, si è invero concentrato essenzialmente sulla indicazione nel contratto di locazione di una data di scadenza («31/12/4444») priva di significato – e per questo suscettibile di essere letta anche come volta appunto ad escludere alcuna scadenza ─, ma tuttavia considerata in sentenza come frutto di mero errore materialeagevolmente rettificabile in senso sfavorevole al locatario . Nel seguire tale strada la Corte veneta è stata evidentemente condizionata appunto dal convincimento, per quanto detto erroneo, che, trattandosi di assegnazione destinata a far fronte ad emergenza abitativa, la durata del contratto non potesse eccedere i due anni, con ciò non solo rafforzandosi nell’idea che quella indicazione discendesse da un mero lapsus calami ma che fosse anche agevolmente rettificabile nel senso di intenderla volta a indicare la scadenza biennale. L’errore evidenziato priva però tale ragionamento del suo unico pilastro portante e rende pertanto la sentenza priva di comprensibile giustificazione. 15. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata, restando assorbito l’esame dei restanti motivi. La causa va conseguentemente rinviata al giudice a quo, al quale va anche demandato il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
Sentenza Cassazione n. 18359/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris