CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2022
Cassazione n. 14093/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza in data 09/10/2020, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Andrea, in relazione al reato di rapina aggravata a lui ascritto. Propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge con riferimento alla mancata partecipazione all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], trovandosi in stato detentivo, nonché in relazione alla mancata acquisizione di una prova decisiva con riferimento alle modalità con cui era stata espletata la individuazione fotografica ritenuta attendibile. Il ricorso è inammissibile. È opportuno ricordare il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). Tale principio appare certamente applicabile nella fattispecie in esame, quanto al primo motivo, in cui il ricorrente reitera la doglianza concernente la mancata partecipazione all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] senza minimamente confrontarsi con la diffusa motivazione della Corte territoriale, in cui si evidenzia che il [OSCURATO:PERSONA], dopo la notifica a mani proprie del decreto introduttivo del giudizio, aveva successivamente avuto avviso della prima udienza utile che si sarebbe tenuta, dopo svariati rinvii, in una data successiva di oltre un anno dalla cessazione dello stato detentivo. Anche con riferimento alla residua doglianza, deve osservarsi che la difesa reitera la richiesta di rinnovazione istruttoria senza adeguatamente confrontarsi con le ragioni a sostegno del rigetto del corrispondente motivo, imperniate sulla certa omogeneità dei fotogrammi estratti rispetto alla descrizione fornita dalla vittima, sull'immediatezza del riconoscimento (effettuato solo dopo 20 minuti), sul rafforzamento dell'attendibilità dell'individuazione desunto dal mancato riconoscimento del complice. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/02/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]