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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 19 luglio 1979

Cassazione n. 46193/2021

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/07/1979 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/11/1981 avverso l'ordinanza del 03/12/2019 del Tribunale di Pistoia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 3 dicembre 2019, il Tribunale di Pistoia ha respinto la richiesta di riesame proposta dagli odierni ricorrenti avverso il decreto di sequestro preventivo di un autoveicolo utilizzato per il trasporto e lo smaltimento non autorizzato, nei cassonetti della nettezza urbana, di cinque sacchi contenenti rifiuti non pericolosi costituiti da scarti tessili, reato agli stessi provvisoriamente ascritto e rubricato come violazione dell'art. 256, comma 1, lett. a), e comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

2. Avverso detta ordinanza, gli indagati hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore fiduciario, deducendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 127 e 420 ter cod. proc. pen. per non essere stata rinviata l'udienza fissata per la discussione del riesame, nonostante la dichiarazione del difensore di adesione all'astensione dalle udienze proclamata dall'associazione di categoria, dichiarazione trasmessa all'ufficio giudicante via pec.

L'ordinanza, inoltre, nel dare atto del fatto che il difensore era stato "sentito" in udienza, sarebbe in tale parte nulla, essendo sconfessata anche dal verbale del procedimento, nel quale si attesta che nessuno era comparso.

3. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione di legge per insussistenza del fumus commissi delicti e del periculum.

Sotto il primo profilo, si lamenta che il testimone oculare che aveva assistito allo scarico dei sacchi dall'autoveicolo ed al loro smaltimento nel cassonetto dell'immondizia non aveva effettuato il riconoscimento degli indagati, sicché non era certo che il fatto fosse loro ascrivibile e difettava quindi ictu oculi anche l'elemento soggettivo ben potendo gli stessi essere all'oscuro dell'illecito da terzi commesso.

Non essendo stato effettuato alcun accertamento, non era certa nemmeno la provenienza dei rifiuti dall'attività tessile intestata all'indagata.

Si lamenta, inoltre, l'insussistenza del periculum, avendo l'indagata Wan cessato l'attività tessile il 23 settembre 2019, con conseguente impossibilità di reiterazione del reato, circostanza, questa, che, benché segnalata nell'istanza di riesame, non era stata valutata dal Tribunale.

4. Il cumulativo ricorso, a suo tempo già fissato per la discussione, è stato in prima battuta rinviato a nuovo ruolo al fine di attendere il deposito della sentenza della Sezioni unite di cui di seguito immediatamente si dirà, rilevante ai fini della decisione sulla formale ammissibilità dell'impugnazione.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con riguardo alla questione di cui da ultimo si è detto, va innanzitutto rilevato che il cumulativo ricorso è stato tempestivamente proposto.

Ed invero, l'atto contenente i due ricorsi è stato depositato presso l'Ufficio G.I.P. del Tribunale di Prato il 14 febbraio 2020 e quindi trasmesso al Tribunale di Pistoia, dove è pervenuto il successivo 21 febbraio, nel termine di quindici giorni dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento, avvenuta il precedente 10 febbraio.

Com'è noto, risolvendo un contrasto di giurisprudenza insorto sul punto, le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo (Sez.

U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167).

Pur affermando, dunque, che la disposizione in via generale prevista dall'art. 582, comma 2, cod. proc. pen. non vale per le impugnazioni dei provvedimenti resi dal giudice del riesame, essendo derogata dalla specifica previsione contenuta nell'art. 311, comma 3, cod. proc. pen. - richiamata, quanto al ricorso per cassazione proposto avverso i provvedimenti in materia di misure cautelari reali, dal successivo art. 325, comma 3, cod. proc. pen. - sicché, pena l'inammissibilità, il ricorso deve necessariamente essere presentato «nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione», con decisione qui condivisa le Sezioni unite hanno avallato l'orientamento che reputa ammissibile il ricorso per cassazione presentato nella cancelleria di giudice diverso da quello che ha emesso il provvedimento cautelare impugnato soltanto ove esso sia pervenuto tempestivamente anche alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (cfr. Sez. 3, n. 14774 del 05/03/2020.

Maniero, Rv. 278776; Sez. 2, n. 3261 del 30/11/2018, dep. 2019, Bossi, Rv. 274894).

Ciò che nella specie si è verificato, con conseguente tempestività delle impugnazioni.2.

Passando, dunque, all'esame del merito, reputa il Collegio che il primo motivo del cumulativo ricorso sia inammissibile perché generico e manifestamente inf ondato.

I ricorrenti, difatti, si sono limitati a rilevare, allegando al ricorso prova documentale, che il difensore aveva mandato via pec al Tribunale del riesame la comunicazione di adesione all'astensione dalle udienze proclamata per il giorno in cui era stata fissata la discussione del riesame, ma non hanno argomentato che detta comunicazione - peraltro trasmessa all'indirizzo del tribunale dibattimentale (dibattimento.tribuna le.pistoia ©giustiz iacertit) - fosse stata tempestivamente trasmessa al collegio del riesame e da questo non presa in considerazione.

La doglianza, dunque, non vale a far ritenere integrata alcuna nullità, alla luce dell'oramai consolidato principio, condiviso dal Collegio, secondo cui - al di fuori del campo di applicazione della successiva disciplina dettata in ragione dell'emergenza sanitaria da Covid-19, qui inapplicabile ratione temporis - le parti private non possono effettuare comunicazioni, notificazioni ed istanze mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata (Sez. 1, n. 26877 del 20/03/2019, Antille, Rv. 276915; Sez. 5, n. 48911 del 01/10/2018, N., Rv. 274160; Sez. 2, n. 31314 del 16/05/2017, P., Rv. 270702; Sez. 3, n. 7058 del 11/02/2014, Vacante, Rv. 258443), fermo restando che, non essendo le stesse irricevibili, possono essere prese in considerazione dal giudice se poste alla sua attenzione (Sez. 6, n. 2951 del 25/09/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278127; Sez. 2, n. 3436 del 01/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280520, entrambe relative a casi di istanze di rinvio per legittimo impedimento avanzate dal difensore a mezzo pec).

Quanto al verbale di udienza nella parte in cui attesta la presenza della parte privata, nella stessa prospettiva dei ricorrenti lo stesso è frutto di mero errore materiale, ciò che dunque non determina alcuna nullità.

3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato e generico sotto entrambi i profili dedotti.

3.1. La genericità è causa di inammissibilità che ricorre non solo quando i motivi risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568).

In particolare, i motivi del ricorso per cassazione - che non possono risolversi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti con il gravame e puntualmente disattesi dal giudice di merito - si devono considerare non specifici, ma soltanto apparenti, quando omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e aa., Rv. 243838), sicché è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).

3.2. Ciò premesso, va rilevato come l'ordinanza impugnata, innanzitutto, abbia esattamente osservato che dagli elementi di prova acquisiti - non contestati dai ricorrenti - si ricava l'avvenuta effettuazione, con l'autoveicolo intestato a [OSCURATO:PERSONA], titolare di azienda di lavorazioni tessili e a ciò non autorizzata, di un'attività di trasporto e smaltimento di rifiuti consistenti in scarti di lavorazione tessile.

L'ordinanza ha dunque esattamente ricavato il fumus del reato contestato e ciò vale indipendentemente da chi ne sia stato l'autore materiale, essendo peraltro del tutto congetturale la possibilità, indicata in ricorso, che la titolare della ditta, proprietaria del mezzo, non fosse a conoscenza del fatto quand'anche da terzi materialmente commesso, sì che non giova il richiamo al principio secondo cui anche in sede cautelare deve rilevarsi l'insussistenza del fumus quando l'elemento soggettivo sia ictu ocull evidente (cfr. Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016, Iommi e a., Rv. 266896; Sez. 6, n. 16153 del 06/02/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259337; Sez. 4, Sentenza n. 23944 del 21/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240521).

Poiché il ricorso per cassazione proposto contro provvedimenti adottati in sede di impugnazione in materia di sequestri è consentito - a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. - soltanto per violazione di legge e, quanto alla giustificazione della decisione, costituisce violazione di legge deducibile mediante ricorso per cassazione soltanto l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione, ma non anche la sua illogicità manifesta, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129), a fronte di questa effettiva motivazione, il Collegio non può compiere un più penetrante esame circa la logicità delle argomentazioni addotte a sostegno della conclusione.

3.3. Quanto, poi, alla ritenuta sussistenza del periculum, l'ordinanza impugnata ha confermato il sequestro preventivo dell'autoveicolo anche nell'ottica, prevista dall'art. 321, comma 1-bis, cod. proc. pen. della confisca obbligatoria del mezzo utilizzato per il trasporto illecito, quale prevista dall'art. 259, comma 2, d.lgs. 152 del 2006.

I ricorrenti non si confrontano con questa argomentazione, di per sé sufficiente al mantenimento in sequestro del mezzo, sicché vale il principio, da questa Corte ripetutamente affermato, circa il difetto di specificità, con violazione dell'art. 581 cod. proc. pen., del ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove siano entrambe autonome ed autosufficienti (Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, dep. 2018, Bimonte, Rv. 272448; Sez. 3, n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972; Sez. 3, n. 30013 del 14/07/2011, Melis e Bimonte, non massimata) e, sotto altro angolo visuale, negli stessi casi, il difetto di concreto interesse ad impugnare, in quanto l'eventuale apprezzamento favorevole della doglianza non condurrebbe comunque all'accoglimento del ricorso (Sez. 6, n. 7200 del 08/02/2013, Koci, Rv. 254506).

4. Si aggiunga che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] risulta anche in radice inammissibile per difetto di interesse, posto che l'ordinanza impugnata dà atto che il mezzo appartiene a [OSCURATO:PERSONA] e il suddetto ricorrente non ha in alcun modo specificato - neppure nell'istanza di riesame allegata al ricorso, in cui pure si dà atto che la proprietà è della donna - quale sarebbe il suo interesse alla restituzione.

Va di fatti ribadito che l'indagato è legittimato ad impugnare il provvedimento che disponga una misura cautelare reale ovvero che ne confermi l'applicazione solo in quanto vanti un interesse concreto ed attuale all'impugnazione stessa, che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 5, n. 52060 del 30/10/2019, Angeli, Rv. 277753; Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Solinas, Rv. 276545; Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, Ruan e aa., Rv. 271231).

5. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/07/1979 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/11/1981 avverso l'ordinanza del 03/12/2019 del Tribunale di Pistoia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 3 dicembre 2019, il Tribunale di Pistoia ha respinto la richiesta di riesame proposta dagli odierni ricorrenti avverso il decreto di sequestro preventivo di un autoveicolo utilizzato per il trasporto e lo smaltimento non autorizzato, nei cassonetti della nettezza urbana, di cinque sacchi contenenti rifiuti non pericolosi costituiti da scarti tessili, reato agli stessi provvisoriamente ascritto e rubricato come violazione dell'art. 256, comma 1, lett. a), e comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. 2. Avverso detta ordinanza, gli indagati hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore fiduciario, deducendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 127 e 420 ter cod. proc. pen. per non essere stata rinviata l'udienza fissata per la discussione del riesame, nonostante la dichiarazione del difensore di adesione all'astensione dalle udienze proclamata dall'associazione di categoria, dichiarazione trasmessa all'ufficio giudicante via pec. L'ordinanza, inoltre, nel dare atto del fatto che il difensore era stato "sentito" in udienza, sarebbe in tale parte nulla, essendo sconfessata anche dal verbale del procedimento, nel quale si attesta che nessuno era comparso. 3. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione di legge per insussistenza del fumus commissi delicti e del periculum. Sotto il primo profilo, si lamenta che il testimone oculare che aveva assistito allo scarico dei sacchi dall'autoveicolo ed al loro smaltimento nel cassonetto dell'immondizia non aveva effettuato il riconoscimento degli indagati, sicché non era certo che il fatto fosse loro ascrivibile e difettava quindi ictu oculi anche l'elemento soggettivo ben potendo gli stessi essere all'oscuro dell'illecito da terzi commesso. Non essendo stato effettuato alcun accertamento, non era certa nemmeno la provenienza dei rifiuti dall'attività tessile intestata all'indagata. Si lamenta, inoltre, l'insussistenza del periculum, avendo l'indagata Wan cessato l'attività tessile il 23 settembre 2019, con conseguente impossibilità di reiterazione del reato, circostanza, questa, che, benché segnalata nell'istanza di riesame, non era stata valutata dal Tribunale. 4. Il cumulativo ricorso, a suo tempo già fissato per la discussione, è stato in prima battuta rinviato a nuovo ruolo al fine di attendere il deposito della sentenza della Sezioni unite di cui di seguito immediatamente si dirà, rilevante ai fini della decisione sulla formale ammissibilità dell'impugnazione.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con riguardo alla questione di cui da ultimo si è detto, va innanzitutto rilevato che il cumulativo ricorso è stato tempestivamente proposto. Ed invero, l'atto contenente i due ricorsi è stato depositato presso l'Ufficio G.I.P. del Tribunale di Prato il 14 febbraio 2020 e quindi trasmesso al Tribunale di Pistoia, dove è pervenuto il successivo 21 febbraio, nel termine di quindici giorni dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento, avvenuta il precedente 10 febbraio. Com'è noto, risolvendo un contrasto di giurisprudenza insorto sul punto, le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo (Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167). Pur affermando, dunque, che la disposizione in via generale prevista dall'art. 582, comma 2, cod. proc. pen. non vale per le impugnazioni dei provvedimenti resi dal giudice del riesame, essendo derogata dalla specifica previsione contenuta nell'art. 311, comma 3, cod. proc. pen. - richiamata, quanto al ricorso per cassazione proposto avverso i provvedimenti in materia di misure cautelari reali, dal successivo art. 325, comma 3, cod. proc. pen. - sicché, pena l'inammissibilità, il ricorso deve necessariamente essere presentato «nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione», con decisione qui condivisa le Sezioni unite hanno avallato l'orientamento che reputa ammissibile il ricorso per cassazione presentato nella cancelleria di giudice diverso da quello che ha emesso il provvedimento cautelare impugnato soltanto ove esso sia pervenuto tempestivamente anche alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (cfr. Sez. 3, n. 14774 del 05/03/2020. Maniero, Rv. 278776; Sez. 2, n. 3261 del 30/11/2018, dep. 2019, Bossi, Rv. 274894). Ciò che nella specie si è verificato, con conseguente tempestività delle impugnazioni.2. Passando, dunque, all'esame del merito, reputa il Collegio che il primo motivo del cumulativo ricorso sia inammissibile perché generico e manifestamente inf ondato. I ricorrenti, difatti, si sono limitati a rilevare, allegando al ricorso prova documentale, che il difensore aveva mandato via pec al Tribunale del riesame la comunicazione di adesione all'astensione dalle udienze proclamata per il giorno in cui era stata fissata la discussione del riesame, ma non hanno argomentato che detta comunicazione - peraltro trasmessa all'indirizzo del tribunale dibattimentale (dibattimento.tribuna le.pistoia ©giustiz iacertit) - fosse stata tempestivamente trasmessa al collegio del riesame e da questo non presa in considerazione. La doglianza, dunque, non vale a far ritenere integrata alcuna nullità, alla luce dell'oramai consolidato principio, condiviso dal Collegio, secondo cui - al di fuori del campo di applicazione della successiva disciplina dettata in ragione dell'emergenza sanitaria da Covid-19, qui inapplicabile ratione temporis - le parti private non possono effettuare comunicazioni, notificazioni ed istanze mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata (Sez. 1, n. 26877 del 20/03/2019, Antille, Rv. 276915; Sez. 5, n. 48911 del 01/10/2018, N., Rv. 274160; Sez. 2, n. 31314 del 16/05/2017, P., Rv. 270702; Sez. 3, n. 7058 del 11/02/2014, Vacante, Rv. 258443), fermo restando che, non essendo le stesse irricevibili, possono essere prese in considerazione dal giudice se poste alla sua attenzione (Sez. 6, n. 2951 del 25/09/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278127; Sez. 2, n. 3436 del 01/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280520, entrambe relative a casi di istanze di rinvio per legittimo impedimento avanzate dal difensore a mezzo pec). Quanto al verbale di udienza nella parte in cui attesta la presenza della parte privata, nella stessa prospettiva dei ricorrenti lo stesso è frutto di mero errore materiale, ciò che dunque non determina alcuna nullità. 3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato e generico sotto entrambi i profili dedotti. 3.1. La genericità è causa di inammissibilità che ricorre non solo quando i motivi risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). In particolare, i motivi del ricorso per cassazione - che non possono risolversi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti con il gravame e puntualmente disattesi dal giudice di merito - si devono considerare non specifici, ma soltanto apparenti, quando omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e aa., Rv. 243838), sicché è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). 3.2. Ciò premesso, va rilevato come l'ordinanza impugnata, innanzitutto, abbia esattamente osservato che dagli elementi di prova acquisiti - non contestati dai ricorrenti - si ricava l'avvenuta effettuazione, con l'autoveicolo intestato a [OSCURATO:PERSONA], titolare di azienda di lavorazioni tessili e a ciò non autorizzata, di un'attività di trasporto e smaltimento di rifiuti consistenti in scarti di lavorazione tessile. L'ordinanza ha dunque esattamente ricavato il fumus del reato contestato e ciò vale indipendentemente da chi ne sia stato l'autore materiale, essendo peraltro del tutto congetturale la possibilità, indicata in ricorso, che la titolare della ditta, proprietaria del mezzo, non fosse a conoscenza del fatto quand'anche da terzi materialmente commesso, sì che non giova il richiamo al principio secondo cui anche in sede cautelare deve rilevarsi l'insussistenza del fumus quando l'elemento soggettivo sia ictu ocull evidente (cfr. Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016, Iommi e a., Rv. 266896; Sez. 6, n. 16153 del 06/02/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259337; Sez. 4, Sentenza n. 23944 del 21/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240521). Poiché il ricorso per cassazione proposto contro provvedimenti adottati in sede di impugnazione in materia di sequestri è consentito - a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. - soltanto per violazione di legge e, quanto alla giustificazione della decisione, costituisce violazione di legge deducibile mediante ricorso per cassazione soltanto l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione, ma non anche la sua illogicità manifesta, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129), a fronte di questa effettiva motivazione, il Collegio non può compiere un più penetrante esame circa la logicità delle argomentazioni addotte a sostegno della conclusione. 3.3. Quanto, poi, alla ritenuta sussistenza del periculum, l'ordinanza impugnata ha confermato il sequestro preventivo dell'autoveicolo anche nell'ottica, prevista dall'art. 321, comma 1-bis, cod. proc. pen. della confisca obbligatoria del mezzo utilizzato per il trasporto illecito, quale prevista dall'art. 259, comma 2, d.lgs. 152 del 2006. I ricorrenti non si confrontano con questa argomentazione, di per sé sufficiente al mantenimento in sequestro del mezzo, sicché vale il principio, da questa Corte ripetutamente affermato, circa il difetto di specificità, con violazione dell'art. 581 cod. proc. pen., del ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove siano entrambe autonome ed autosufficienti (Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, dep. 2018, Bimonte, Rv. 272448; Sez. 3, n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972; Sez. 3, n. 30013 del 14/07/2011, Melis e Bimonte, non massimata) e, sotto altro angolo visuale, negli stessi casi, il difetto di concreto interesse ad impugnare, in quanto l'eventuale apprezzamento favorevole della doglianza non condurrebbe comunque all'accoglimento del ricorso (Sez. 6, n. 7200 del 08/02/2013, Koci, Rv. 254506). 4. Si aggiunga che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] risulta anche in radice inammissibile per difetto di interesse, posto che l'ordinanza impugnata dà atto che il mezzo appartiene a [OSCURATO:PERSONA] e il suddetto ricorrente non ha in alcun modo specificato - neppure nell'istanza di riesame allegata al ricorso, in cui pure si dà atto che la proprietà è della donna - quale sarebbe il suo interesse alla restituzione. Va di fatti ribadito che l'indagato è legittimato ad impugnare il provvedimento che disponga una misura cautelare reale ovvero che ne confermi l'applicazione solo in quanto vanti un interesse concreto ed attuale all'impugnazione stessa, che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 5, n. 52060 del 30/10/2019, Angeli, Rv. 277753; Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Solinas, Rv. 276545; Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, Ruan e aa., Rv. 271231). 5. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00 per ciascun ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somm
Decreto Cassazione n. 46193/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris