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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 17 febbraio 2022

Cassazione n. 46115/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di ANCONA, in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro dì MILANO come da delega ex art. 102 cod. proc. pen., che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 15 ottobre 2021 il Tribunale del riesame di Genova respinse l'istanza con la quale [OSCURATO:PERSONA]() [OSCURATO:PERSONA] de Marzo chiedeva la revoca del decreto di sequestro preventivo del dipinto ad olio su tavola denominato «Trittico della Crocifissione e Santi» attribuito ad [OSCURATO:PERSONA], nonché della cornice, delle colonne e della base del dipinto medesimo.

Contro l'ordinanza, che aveva confermato il sequestro disposto dal G.i.p. del Tribunale di Genova in data 11 agosto 2021, Orsini propose ricorso per Cessazione.

Con sentenza del 17 febbraio 2022, la terza sezione penale di questa Corte accolse il ricorso, con rinvio per nuovo esame al Tribunale competente.

Investito della richiesta quale giudice di rinvio, con ordinanza del 1° aprile 2022, oggetto del presente ricorso, il Tribunale per il riesame di Genova ha confermato il decreto di sequestro preventivo.

2. Per meglio comprendere i termini della questione, è utile chiarire che il sequestro preventivo è stato disposto nel procedimento aperto a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 173 d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e la richiesta di riesame è stata proposta da [OSCURATO:PERSONA] quale terzo proprietario del bene ai sensi dell'art. 322, comma 1, cod. proc. pen.

I profili oggettivi della vicenda non sono controversi.

L'opera d'arte in questione era posta sopra l'altare della cappella del castello di Camino in provincia di Alessandria, immobile di origine medioevale, dichiarato bene culturale di particolare interesse storico e artistico ai sensi della legge 10 giugno 1939 n. 1089 (poi sostituita dal d.lgs. n. 42/04).

All'inizio degli anni '50, la Soprintendenza alle gallerie per la provincia di Alessandria aveva dichiarato che il vincolo gravante sul castello si estendeva anche al Trittico in quanto destinato in modo durevole ad ornamento della cappella presente nel castello e quindi pertinenza dell'immobile.

Nel 1953, infatti, i padri Somaschi cercarono di vendere l'opera, ma la Soprintendenza di Alessandria comunicò loro che il contratto era nullo perché in contrasto col vincolo apposto sul quadro.

Secondo l'ipotesi accusatoria, poiché soggetto a vincolo pertinenziale con un immobile di interesse «particolarmente importante» ai sensi dell'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 42/2004, il Trittico non poteva essere spostato dal castello né essere venduto senza autorizzazione.

Alla proprietaria, [OSCURATO:PERSONA] e, in concorso con lei, alle figlie [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è stata contestata quindi la violazione dell'art. 173 d.lgs. n. 42/2004 per aver posto in vendita l'opera senza la prescritta autorizzazione, tramite la casa d'aste genovese "Wannenes", e per averla poi venduta all'odierno ricorrente.

Il fumus del reato è stato ritenuto esistente sulla base dell'orientamento giurisprudenziale per cui la tutela prevista dalla legge n. 1089/39 (e poi dal d.lgs. n. 42/2004) non riguarda soltanto i beni immobili, ma anche le cose che ne costituiscono pertinenza e contribuiscono a salvaguardare l'interesse storico e artistico degli stessi (Sez. 3, n. 45149 del 08/10/2015, Pisu, Rv. 265445; Sez. 3, n. 6295 del 10/04/1997, Franceschetti, Rv. 208692).

È doveroso precisare che la fattispecie incriminatrice in parola è stata abrogata dalla legge 9 marzo 2022 n. 22, ma la condotta che vi era descritta è punita oggi dall'art. 518-novies cod. pen.

Poiché tra le due disposizioni vi è piena continuità, il tema della successione di leggi nel tempo può influire solo sul trattamento sanzionatorio e non rileva in questa sede.

3. La sentenza di annullamento, cui il giudice di rinvio si doveva attenere, ha ritenuto che la prima ordinanza di conferma del decreto di sequestro preventivo fosse viziata da una carenza di motivazione di tale gravità da integrare violazione di legge.

Al giudice di rinvio è stato chiesto di precisare se il sequestro preventivo dovesse intendersi disposto ai sensi dell'art. 321, comma 1, o dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. o ad entrambi i fini (impeditivi e di confisca).

Gli è stato chiesto, inoltre: di verificare se, pur avendo acquistato attraverso una casa d'aste, Orsini potesse non essere estraneo al reato contestato perché consapevole che l'autorizzazione alla vendita era necessaria; di valutare e motivare la sussistenza del periculum in mora.

L'ordinanza impugnata ha confermato il sequestro sia a fini di confisca che a fini impeditivi.

3.1. L'applicazione dell'art. 321 comma 2 cod. proc. pen. presuppone la confisca obbligatoria del bene e richiede perciò che lo stesso non appartenga a persona ictu °cuti «estranea al reato».

Proprio per questo la Corte di legittimità aveva chiesto al Tribunale di approfondire il tema della possibile buona fede del ricorrente, il quale aveva acquistato il dipinto avvalendosi di un intermediario e, in specie, di una rinomata casa d'aste.

Nel confermare il sequestro a fini di confisca il Tribunale ha osservato: - che Orsini non era un acquirente "qualsiasi", privo di esperienza nel settore, ma era «oltremodo informato riguardo alle caratteristiche intrinseche e alla stessa storia dell'opera d'arte in questione»; - che, infatti, quando la Soprintendenza alle [OSCURATO:PERSONA] di Genova avviò una procedura per il riconoscimento della particolare importanza storico artistica dell'opera, fu in grado di interloquire col soprintendente e di opporsi al riconoscimento del vincolo con argomentazioni dalle quali si evince una profonda conoscenza «della storia, della provenienza e del valore del Trittico»; - che la Soprintendenza di Genova avviò la procedura per il riconoscimento della particolare importanza storico artistica dell'opera il 24 novembre 2017 e ne informò !a casa d'aste, la quale, a sua volta, ne informò Orsini; - che il ricorrente era pertanto «pienamente avvertito di quel vincolo "preliminare"», ma si risolse ugualmente all'acquisto, adoperandosi poi per far sì che la procedura fosse archiviata (come avvenne il 21 marzo 2018); - che, per ottenere l'archiviazione della procedura, Orsini giunse fino «a svilire l'opera per dimostrarne l'interesse soltanto locale» pur avendo versato per l'acquisto la non modica somma di 100.000 euro; - che, se avesse acquistato in buona fede, Orsini «non si sarebbe curato di "legittimare" l'acquisto opponendosi all'imposizione del vincolo in sede genovese, ma avrebbe manifestato [...] le proprie doglianze contro la casa d'aste, chiamandola a rispondere in ogni sede per il correlato danno economico sofferto»; - che la qualità di terzo, da riconoscersi in capo all'Orsini rispetto al reato per il quale si procede a carico della Olmo e delle due figlie, «non preclude la potenziale configurazione nei suoi confronti - naturalmente rimessa alla futura ed eventuale iniziativa del Pubblico ministero - degli estremi di una diversa condotta penalmente illecita», consistente nell'aver ricevuto, al fine di procurarsi profitto, «una cosa proveniente da un delitto, quello di cui all'art. 173 d.lgs. 42/2004, del quale sono chiamate a rispondere le sole tre imputate»; - che pur non essendo possibile configurare «già in oggi» il fumus del delitto di ricettazione, il comportamento di Orsini è «sovrapponibile a quello di un soggetto che abbia agito nella consapevolezza di realizzare un "affare", acquistando all'asta [...] un bene inalienabile senza la dovuta autorizzazione amministrativa», e tanto basta ad escludere «quell'estraneità "sostanziale" rispetto al reato che, sola, può giustificare l'applicazione dello statuto di favore previsto dall'art. 240, comma 3, cod. proc. pen.».

3.2. Con riferimento al periculum in mora l'ordinanza impugnata osserva: - che il pericolo di dispersione del bene è pienamente configurabile nei confronti di un soggetto che «versa in una situazione di malafede» e, per quanto già esposto, Orsini non era estraneo al reato oggetto del procedimento, quantunque da altri consumato; - che, avendo agito in malafede, Orsini potrebbe cedere l'opera d'arte «ad altro soggetto che versi, esso sì, in buona fede»; - che, nel 2018, Orsini aveva chiesto il rilascio di un attestato di libera circolazione del Trittico (annullato dopo l'avvio delle indagini) e da ciò può inferirsi che aveva intenzione di trasportare l'opera «presso la propria residenza gita in Sivizzera, come è normale che sia per chiunque acquisti un'opera d'arte»; - che il non aver trasferito subito il bene all'estero è ulteriore indice di malafede atteso che la sola spiegazione di questa scelta è la volontà di non incorrere nella violazione dell'art. 174 d.lgs. 42/2004; - che, avendo proposto querela nei confronti della casa d'aste, Orsini ha sostenuto di essere stato ingannato; ha riconosciuto, quindi, di non aver diritto a trattenere il bene, avendolo «acquistato ai danni» del patrimonio storico-artistico nazionale, e tuttavia ne ha chiesto ugualmente la restituzione.

4. Contro l'ordinanza del 10 aprile 2022 Orsini ha proposto tempestivo ricorso articolandolo in tre motivi che di seguito si riportano nei limiti strettamente necessari alla decisione come previsto dall'ad. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271

4.1. Col primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge per mancanza di motivazione e violazione dell'ad. 627 cod. proc. pen.

Secondo la difesa, il giudice di rinvio non si sarebbe attenuto ai principi di diritto enunciati nella sentenza di annullamento che aveva censurato la prima ordinanza anche perché aveva argomentato la mancanza di buona fede facendo riferimento alla condotta prevista dall'ad. 174 d.lgs. n. 42/04 (esportazione illecita di cose di interesse artistico) non contestata alle venditrici né all'acquirente.

La difesa osserva che il giudice di rinvio ha reiterato l'errore sostenendo, con argomentazione congetturale, che Orsini, pur avendo avuto la possibilità di portare l'opera in Svizzera sulla base di un regolare attestato di libera circolazione, non agì in tal senso per non consumare il delitto di cui all'ad. 174 d.lgs. n. 42/2004 e giungendo ad affermare che egli potrebbe essere chiamato a rispondere del reato di ricettazione.

Sostiene inoltre che, nel verificare se, pur avendo acquistato attraverso una casa d'aste, Orsini potesse essere consapevole che l'autorizzazione alla vendita era necessaria, il Tribunale è incorso in così gravi errori di ricostruzione dei fatti e di interpretazione della normativa di riferimento da aver fornito una motivazione solo apparente.

La difesa sottolinea che l'essere esperti d'arte, e quindi consapevoli del pregio di un'opera, della sua storia e della sua provenienza geografica (tale è indubbiamente l'odierno ricorrente), non comporta la conoscenza della storia amministrativa di quell'opera e, proprio per cautelarsi in tal senso, le case d'aste, prima della data fissata per la vendita inviano il catalogo alla Soprintendenza e al [OSCURATO:PERSONA] per la tutela del patrimonio artistico competenti per territorio (così fece, infatti, la casa d'aste "Wannenes").

Il ricorrente espone: - che il castello di Camino è bene immobile particolarmente importante dal punto di vista storico culturale ai sensi dell'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 42/04 e tale dato non è controverso; - che, secondo l'ipotesi accusatoria, tale qualifica si estendeva di diritto al Trittico sottoposto a sequestro, perché si trattava di una pertinenza del castello, stabilmente destinata ad ornamento della cappella ivi esistente; - che tate vincolo di pertinenzialità, ritenuto sussistente nel 1953 dalla Soprintendenza della provincia di Alessandria, era ignoto perfino alla Soprintendenza di Genova la quale, avendo ricevuto comunicazione dalla casa d'aste "Wannenes" che il 29 novembre 2017 il Trittico sarebbe stato posto in vendita, decise di avviare un procedimento per valutare se dichiarare il particolare interesse storico e artistico del bene sottoponendolo a vincolo; - che una tale iniziativa non avrebbe avuto ragion d'essere se la Soprintendenza ligure avesse saputo della ritenuta pertinenzialità dell'opera ad un immobile già sottoposto a vincolo ai sensi del citato art. 10; - che, infatti, la dichiarazione di particolare interesse storico artistico di un bene mobile costituente pertinenza di un immobile di particolare interesse storico artistico non è necessaria, ma consegue di diritto all'accertamento della pertinenzialità.

4.2. Col secondo motivo, la difesa deduce assoluta carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata.

Sostiene che il Tribunale del riesame di Genova ha fondato la propria decisione su una erronea ricostruzione della normativa in materia di tutela dei beni culturali.

Osserva, in particolare, che vi è differenza tra il vincolo gravante su un bene mobile quale pertinenza di un immobile di particolare interesse storico artistico (e tale sarebbe il vincolo che, in ipotesi accusatoria, graverebbe sul Trittico) e il vincolo direttamente apposto su un bene mobile del quale sia riconosciuto il particolare interesse storico culturale.

Rileva che la Soprintendenza di Genova avviò la procedura per valutare se apporre il vincolo sul Trittico in quanto tale e non quale pertinenza di un immobile vincolato.

Sottolinea che l'apposizione di un simile vincolo su un'opera d'arte, poiché ne limita la commerciabilità, ne riduce il valore e, per questo, l'avvio del procedimento fu comunicato alla casa d'aste che ne informò OfSiRi.

Pur consapevole dell'avvio della procedura, Orsini decise ugualmente di procedere all'acquisto. [OSCURATO:PERSONA] di Genova fu comunicato quindi che egli era il nuovo proprietario dell'opera e, quale proprietario, egli interloquì con i funzionari competenti argomentando sulle ragioni per le quali l'opera, pur di indubbio valore, non aveva interesse storico artistico a livello nazionale e perciò poteva non essere dichiarata di interesse culturale ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 42/04.

La procedura avviata dalla Soprintendenza si chiuse, infatti, nel senso auspicato da Orsini e il 21 marzo 2018 la pratica fu archiviata.

Conseguentemente, il 26 giugno 2018, fu rilasciato un attestato di libera circolazione dell'opera che è stato revocato a seguito dell'apertura delle indagini dalle quali è emersa la pregressa esistenza di un vincolo pertinenziale tra il Trittico e il castello dì Camino, immobile di interesse artistico e storico «particolarmente importante».

Il ricorrente ricorda che, ai sensi dell'art. 3 legge 1089/1939 (vigente nel 1953 quando fu ritenuta la pertinenzialità del Trittico al castello), la dichiarazione dell'interesse artistico e storico particolarmente importante di un immobile doveva essere notificata al proprietario a cura del Ministero dell'istruzione e così avvenne il 28 aprile 1953 per il castello di Camino.

Rileva che, ai sensi del comma 2 del citato art. 3, in caso di vincolo apposto su «immobili per natura» o «pertinenze» doveva applicarsi la disposizione di cui all'art. 2 comma 2 e, perciò, su richiesta del Ministro, la notifica doveva essere «trascritta nei registri delle conservatorie delle ipoteche».

Osserva che, nel caso di specie, il vincolo sul Trittico non risulta essere stato trascritto e tale dato, di indubbio rilievo ai fini della valutazione della buona fede dell'acquirente, è stato ignorato dall'ordinanza impugnata.

Secondo la difesa, il Tribunale avrebbe omesso di considerare anche il dato obiettivo che il procedimento avviato dalla Soprintendenza genovese riguardava il Trittico in quanto tale, prescindeva dal legame tra l'opera e il castello, ed anzi presupponeva che non vi fosse alcun vincolo di pertinenzialità tra il bene mobile e l'immobile, dichiarato di particolare interesse storico culturale con atto regolarmente notificato e trascritto.

La difesa si duole che l'ordinanza impugnata abbia tratto argomenti a sostegno della malafede di Orsini dal fatto che, dopo l'acquisto, egli presentò una memoria in opposizione alla proposta di vincolo.

Sottolinea che tale argomentazione è frutto di una errata lettura delle disposizioni di legge in materia.

Secondo il Tribunale il vincolo che la Soprintendenza genovese aveva pensato di apporre sull'opera si sarebbe aggiunto al vincolo esistente in territorio piemontese che Orsini sapeva di aver eluso.

La difesa obietta che Orsini si adoperò per evitare che l'opera fosse vincolata così da mantenerne intatto il valore commerciale e ciò presuppone l'inconsapevolezza del preesistente (e peraltro controverso) vincolo di pertinenzialità.

Il ricorrente sottolinea che la memoria in opposizione era volta a difendere l'opera da una dichiarazione di vincolo di interesse storico artistico e non - come sostiene il Tribunale - dall'affermazione di un vincolo di appartenenza o pertinenzialità della stessa al castello di Camino del quale, infatti, nella memoria stessa non v'è alcuna traccia.

Rileva che la decisione assunta dalla Sovrintendenza genovese di non porre sull'opera un vincolo di interesse storico artistico non fu determinata dal mancato riconoscimento del valore artistico della stessa, bensì dal fatto che ne fu riconosciuto l'interesse meramente locale e, soprattutto, dal fatto che fu riconosciuto non trattarsi di opera di «particolare rarità e pregio» in ragione dell'esistenza di altre più pregevoli opere della bottega Volpi presenti sul territorio nazionale.

La difesa sostiene, in sintesi, che il Tribunale avrebbe riconosciuto la malafede del ricorrente sulla base di una interpretazione non corretta della normativa in materia e che dalla corrispondenza intercorsa tra Orsini e la Soprintendenza di Genova non emerge affatto che egli sapesse (o potesse sapere) dell'apposizione del vincolo di pertinenzialità che legava il Trittico al castello.

Ricorda, inoltre, che l'esistenza di un tale legame emefse solo in epoca successiva all'acquisto dell'opera, quando furono avviate le indagini che hanno condotto al sequestro e furono reperiti i documenti presenti negli archivi della Soprintendenza di Alessandria.

4.3. Col terzo motivo, la difesa si duole del fatto che l'ordinanza impugnata non abbia motivato in ordine alla sussistenza del periculum in mora e abbia tratto argomenti in tal senso esclusivamente dall'ipotizzata malafede del ricorrente, sostenuta - come già detto - da argomentazioni fallaci.

Osserva che il pericolo del trasferimento del bene a terzi di buona fede è in concreto inesistente atteso che da più di tre anni l'opera è sottoposta a sequestro e l'attestato di libera circolazione rilasciato il 26 giugno 2018 è stato annullato.

Rileva, infine, che nella sentenza di annullamento, la Cassazione aveva già sottolineato come l'affermazione del presunto allontanamento del Trittico dal territorio italiano non trovasse «fondamento in alcun elemento investigativo» e l'argomento è stato invece reiterato, senza approfondimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

2. L'ordinanza impugnata desume la malafede del ricorrente dal fatto che egli è un esperto d'arte, così esperto da poter interloquire con la Soprintendenza alle [OSCURATO:PERSONA] di Genova per dissuaderla dall'appore un vincolo di particolare importanza storico artistica sul Trittico che aveva acquistato.

Per giungere a tale conclusione, però, l'ordinanza trascura alcuni dati di rilevante interesse ai fini della decisione sui quali è necessario soffermarsi.

Dopo aver ricevuto dalla "Wannenes" il catalogo dell'asta che si sarebbe tenuta il 29 novembre 2017, la Soprintendenza genovese avviò una procedura per il riconoscimento della particolare importanza storico artistica del Trittico.

La procedura fu avviata ai sensi dell'ad. 14 d.igs. 42/04; comportava quindi, come stabilito dal comma 4, l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del Titolo I del medesimo decreto legislativo.

Dell'avvio della procedura fu dunque doverosamente informata la casa d'aste, che in quel momento deteneva il bene, e alla stessa fu chiesto di darne comunicazione ai potenziali acquirenti.

Il riconoscimento della particolare importanza storico artistica dell'opera non precludeva la vendita, che sarebbe stata preclusa, invece, dal vincolo di pertinenzialità tra l'opera e il castello; in tal caso, infatti, il bene mobile avrebbe potuto essere venduto solo insieme al bene immobile di cui era pertinenza e solo questa vendita avrebbe potuto essere autorizzata dalle autorità competenti.

Dalla comunicazione dell'avvio della procedura alla casa d'aste - e dal fatto che della stessa sia stato chiesto di dare comunicazione ai potenziali acquirenti - si desume, dunque, che il vincolo di pertinenzialità sulla cui sussistenza si fonda l'ipotesi accusatoria non era noto alla Soprintendenza di Genova che neppure io ipotizzò, tanto da non aver ritenuto di compiere alcun accertamento in proposito.

Depone nel senso della apparente piena legittimità della vendita (e dunque della ritenuta assenza di vincoli sul bene nel momento in cui l'asta fu battuta) anche la constatazione che la Soprintendenza di Genova chiese di essere informata sulle generalità dell'acquirente.

Ai sensi dell'art. 14 commi 1 e 2 d.lgs. n. 42/04, infatti, il «proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo» del bene in relazione al quale la procedura è stata avviata, ha un termine, «comunque non inferiore a trenta giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni».

Alla luce delle circostanze di fatto sopra evidenziate si deve concludere che l'affermazione contenuta nell'ordinanza impugnata, secondo la quale Orsini interloquì con la Soprintendenza di Genova quale delegato della casa d'aste Wannenes, unica destinataria della comunicazione quale detentrice pro tempore del bene, è frutto di un equivoco.

L'avvio della procedura prevista dall'art. 14 d.lgs. 42/04 dimostra inoltre - ma l'ordinanza impugnata trascura completamente questo dato - che l'esistenza di un vincolo di pertinenzialità tra l'opera posta all'asta e il castello di Camino era ignota alla Soprintendenza di Genova.

Ed invero, atteso che il castello di Camino è, pacificamente, un bene immobile particolarmente importante dal punto di vista storico culturale ai sensi dell'art. 10 comma 3 d.lgs. n. 42/04, il fatto che il Trittico fosse pertinenza di quell'immobile avrebbe esteso di diritto il vincolo dal castello alla sua pertinenza e, se la Soprintendenza ne fosse stata consapevole, avrebbe semplicemente bloccato la vendita evidenziando che la stessa non era autorizzata e, comunque, non era consentito separare l'opera dal bene immobile al cui ornamento era destinata.

In tale situazione, attenendosi ai principi di diritto enunciati dalla sentenza di annullamento del 17 febbraio 2022, il Tribunale avrebbe dovuto spiegare perché Orsini potesse essere consapevole dell'esistenza del vincolo di pertinenzialità tra il dipinto e il castello, non essendo sufficiente in tal senso la constatazione che egli è esperto d'arte.

Il Tribunale ha tratto argomenti a sostegno di tale consapevolezza dalla lettura della memoria con la quale, dopo aver acquistato il Trittico, Orsini chiese che lo stesso non fosse sottoposto a vincolo, ma la motivazione fornita è incongrua.

Se è vero, infatti, che l'odierno ricorrente dimostra dì essere informato della storia e delle caratteristiche dell'opera, è pur vero che, nella memoria, egli sottolinea che, secondo fonti autorevoli, il Trittico sarebbe stato realizzato per una chiesa di [OSCURATO:PERSONA] e trasportato al castello di Camino in epoca successiva e che una tale ricostruzione storica non consentiva di ipotizzare un vincolo strutturale (e quindi un legame di tipo pertinenziale) tra l'opera e il castello.

A ciò deve aggiungersi che la memoria fu depositata alla soprintendenza il 14 febbraio 2018, in epoca successiva all'acquisto (avvenuto il 29 novembre 2017).

Pertanto, Orsini agì quale acquirente e proprietario dell'opera e non v'è alcuna anomalia nel fatto che l'acquirente di un'opera d'arte tenti di evitare l'apposizione di vincoli sulla stessa così da poterla far circolare liberamente ed evitare che possano esservi limiti alla sua commercializzazione.

Basta rilevare in proposito che, proprio per questo, l'art. 14 d.lgs. n. 42/04 consente «al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa» oggetto di un «procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale» di formulare osservazioni a riguardo.

3. La motivazione del provvedimento impugnato è gravemente viziata, ed anzi apodittica, anche nella parte in cui associa il rilievo della mancanza di buona fede alla possibilità di ipotizzare la responsabilità del ricorrente per fattispecie incriminatrici, come la ricettazione, estranee al giudizio e mai neppure ipotizzate dal Pubblico ministero.

Si tratta di argomentazioni analoghe a quelle censurate dalla sentenza di annullamento del 17 febbraio 2022, secondo la quale il richiamo a fattispecie incriminatrici diverse rispetto a quella oggetto di imputazione era privo di giustificazione e «foriero di possibile confusione».

4. Quanto alla sussistenza del periculum in mora che - secondo le precise indicazioni della sentenza di annullamento - consentirebbe di mantenere comunque il vincolo sull'opera ai sensi dell'art. 321 comma 1 cod. proc. pen., l'ordinanza impugnata ne motiva la sussistenza con esclusivo riferimento alla malafede dell'Orsini che trova fondamento però, come già evidenziato, in una motivazione così fallace da essere, nella sostanza, inesistente.

5. Per quanto esposto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di ANCONA, in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro dì MILANO come da delega ex art. 102 cod. proc. pen., che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 15 ottobre 2021 il Tribunale del riesame di Genova respinse l'istanza con la quale [OSCURATO:PERSONA]() [OSCURATO:PERSONA] de Marzo chiedeva la revoca del decreto di sequestro preventivo del dipinto ad olio su tavola denominato «Trittico della Crocifissione e Santi» attribuito ad [OSCURATO:PERSONA], nonché della cornice, delle colonne e della base del dipinto medesimo. Contro l'ordinanza, che aveva confermato il sequestro disposto dal G.i.p. del Tribunale di Genova in data 11 agosto 2021, Orsini propose ricorso per Cessazione. Con sentenza del 17 febbraio 2022, la terza sezione penale di questa Corte accolse il ricorso, con rinvio per nuovo esame al Tribunale competente. Investito della richiesta quale giudice di rinvio, con ordinanza del 1° aprile 2022, oggetto del presente ricorso, il Tribunale per il riesame di Genova ha confermato il decreto di sequestro preventivo. 2. Per meglio comprendere i termini della questione, è utile chiarire che il sequestro preventivo è stato disposto nel procedimento aperto a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 173 d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e la richiesta di riesame è stata proposta da [OSCURATO:PERSONA] quale terzo proprietario del bene ai sensi dell'art. 322, comma 1, cod. proc. pen. I profili oggettivi della vicenda non sono controversi. L'opera d'arte in questione era posta sopra l'altare della cappella del castello di Camino in provincia di Alessandria, immobile di origine medioevale, dichiarato bene culturale di particolare interesse storico e artistico ai sensi della legge 10 giugno 1939 n. 1089 (poi sostituita dal d.lgs. n. 42/04). All'inizio degli anni '50, la Soprintendenza alle gallerie per la provincia di Alessandria aveva dichiarato che il vincolo gravante sul castello si estendeva anche al Trittico in quanto destinato in modo durevole ad ornamento della cappella presente nel castello e quindi pertinenza dell'immobile. Nel 1953, infatti, i padri Somaschi cercarono di vendere l'opera, ma la Soprintendenza di Alessandria comunicò loro che il contratto era nullo perché in contrasto col vincolo apposto sul quadro. Secondo l'ipotesi accusatoria, poiché soggetto a vincolo pertinenziale con un immobile di interesse «particolarmente importante» ai sensi dell'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 42/2004, il Trittico non poteva essere spostato dal castello né essere venduto senza autorizzazione. Alla proprietaria, [OSCURATO:PERSONA] e, in concorso con lei, alle figlie [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è stata contestata quindi la violazione dell'art. 173 d.lgs. n. 42/2004 per aver posto in vendita l'opera senza la prescritta autorizzazione, tramite la casa d'aste genovese "Wannenes", e per averla poi venduta all'odierno ricorrente. Il fumus del reato è stato ritenuto esistente sulla base dell'orientamento giurisprudenziale per cui la tutela prevista dalla legge n. 1089/39 (e poi dal d.lgs. n. 42/2004) non riguarda soltanto i beni immobili, ma anche le cose che ne costituiscono pertinenza e contribuiscono a salvaguardare l'interesse storico e artistico degli stessi (Sez. 3, n. 45149 del 08/10/2015, Pisu, Rv. 265445; Sez. 3, n. 6295 del 10/04/1997, Franceschetti, Rv. 208692). È doveroso precisare che la fattispecie incriminatrice in parola è stata abrogata dalla legge 9 marzo 2022 n. 22, ma la condotta che vi era descritta è punita oggi dall'art. 518-novies cod. pen. Poiché tra le due disposizioni vi è piena continuità, il tema della successione di leggi nel tempo può influire solo sul trattamento sanzionatorio e non rileva in questa sede. 3. La sentenza di annullamento, cui il giudice di rinvio si doveva attenere, ha ritenuto che la prima ordinanza di conferma del decreto di sequestro preventivo fosse viziata da una carenza di motivazione di tale gravità da integrare violazione di legge. Al giudice di rinvio è stato chiesto di precisare se il sequestro preventivo dovesse intendersi disposto ai sensi dell'art. 321, comma 1, o dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. o ad entrambi i fini (impeditivi e di confisca). Gli è stato chiesto, inoltre: di verificare se, pur avendo acquistato attraverso una casa d'aste, Orsini potesse non essere estraneo al reato contestato perché consapevole che l'autorizzazione alla vendita era necessaria; di valutare e motivare la sussistenza del periculum in mora. L'ordinanza impugnata ha confermato il sequestro sia a fini di confisca che a fini impeditivi. 3.1. L'applicazione dell'art. 321 comma 2 cod. proc. pen. presuppone la confisca obbligatoria del bene e richiede perciò che lo stesso non appartenga a persona ictu °cuti «estranea al reato». Proprio per questo la Corte di legittimità aveva chiesto al Tribunale di approfondire il tema della possibile buona fede del ricorrente, il quale aveva acquistato il dipinto avvalendosi di un intermediario e, in specie, di una rinomata casa d'aste. Nel confermare il sequestro a fini di confisca il Tribunale ha osservato: - che Orsini non era un acquirente "qualsiasi", privo di esperienza nel settore, ma era «oltremodo informato riguardo alle caratteristiche intrinseche e alla stessa storia dell'opera d'arte in questione»; - che, infatti, quando la Soprintendenza alle [OSCURATO:PERSONA] di Genova avviò una procedura per il riconoscimento della particolare importanza storico artistica dell'opera, fu in grado di interloquire col soprintendente e di opporsi al riconoscimento del vincolo con argomentazioni dalle quali si evince una profonda conoscenza «della storia, della provenienza e del valore del Trittico»; - che la Soprintendenza di Genova avviò la procedura per il riconoscimento della particolare importanza storico artistica dell'opera il 24 novembre 2017 e ne informò !a casa d'aste, la quale, a sua volta, ne informò Orsini; - che il ricorrente era pertanto «pienamente avvertito di quel vincolo "preliminare"», ma si risolse ugualmente all'acquisto, adoperandosi poi per far sì che la procedura fosse archiviata (come avvenne il 21 marzo 2018); - che, per ottenere l'archiviazione della procedura, Orsini giunse fino «a svilire l'opera per dimostrarne l'interesse soltanto locale» pur avendo versato per l'acquisto la non modica somma di 100.000 euro; - che, se avesse acquistato in buona fede, Orsini «non si sarebbe curato di "legittimare" l'acquisto opponendosi all'imposizione del vincolo in sede genovese, ma avrebbe manifestato [...] le proprie doglianze contro la casa d'aste, chiamandola a rispondere in ogni sede per il correlato danno economico sofferto»; - che la qualità di terzo, da riconoscersi in capo all'Orsini rispetto al reato per il quale si procede a carico della Olmo e delle due figlie, «non preclude la potenziale configurazione nei suoi confronti - naturalmente rimessa alla futura ed eventuale iniziativa del Pubblico ministero - degli estremi di una diversa condotta penalmente illecita», consistente nell'aver ricevuto, al fine di procurarsi profitto, «una cosa proveniente da un delitto, quello di cui all'art. 173 d.lgs. 42/2004, del quale sono chiamate a rispondere le sole tre imputate»; - che pur non essendo possibile configurare «già in oggi» il fumus del delitto di ricettazione, il comportamento di Orsini è «sovrapponibile a quello di un soggetto che abbia agito nella consapevolezza di realizzare un "affare", acquistando all'asta [...] un bene inalienabile senza la dovuta autorizzazione amministrativa», e tanto basta ad escludere «quell'estraneità "sostanziale" rispetto al reato che, sola, può giustificare l'applicazione dello statuto di favore previsto dall'art. 240, comma 3, cod. proc. pen.». 3.2. Con riferimento al periculum in mora l'ordinanza impugnata osserva: - che il pericolo di dispersione del bene è pienamente configurabile nei confronti di un soggetto che «versa in una situazione di malafede» e, per quanto già esposto, Orsini non era estraneo al reato oggetto del procedimento, quantunque da altri consumato; - che, avendo agito in malafede, Orsini potrebbe cedere l'opera d'arte «ad altro soggetto che versi, esso sì, in buona fede»; - che, nel 2018, Orsini aveva chiesto il rilascio di un attestato di libera circolazione del Trittico (annullato dopo l'avvio delle indagini) e da ciò può inferirsi che aveva intenzione di trasportare l'opera «presso la propria residenza gita in Sivizzera, come è normale che sia per chiunque acquisti un'opera d'arte»; - che il non aver trasferito subito il bene all'estero è ulteriore indice di malafede atteso che la sola spiegazione di questa scelta è la volontà di non incorrere nella violazione dell'art. 174 d.lgs. 42/2004; - che, avendo proposto querela nei confronti della casa d'aste, Orsini ha sostenuto di essere stato ingannato; ha riconosciuto, quindi, di non aver diritto a trattenere il bene, avendolo «acquistato ai danni» del patrimonio storico-artistico nazionale, e tuttavia ne ha chiesto ugualmente la restituzione. 4. Contro l'ordinanza del 10 aprile 2022 Orsini ha proposto tempestivo ricorso articolandolo in tre motivi che di seguito si riportano nei limiti strettamente necessari alla decisione come previsto dall'ad. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271 4.1. Col primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge per mancanza di motivazione e violazione dell'ad. 627 cod. proc. pen. Secondo la difesa, il giudice di rinvio non si sarebbe attenuto ai principi di diritto enunciati nella sentenza di annullamento che aveva censurato la prima ordinanza anche perché aveva argomentato la mancanza di buona fede facendo riferimento alla condotta prevista dall'ad. 174 d.lgs. n. 42/04 (esportazione illecita di cose di interesse artistico) non contestata alle venditrici né all'acquirente. La difesa osserva che il giudice di rinvio ha reiterato l'errore sostenendo, con argomentazione congetturale, che Orsini, pur avendo avuto la possibilità di portare l'opera in Svizzera sulla base di un regolare attestato di libera circolazione, non agì in tal senso per non consumare il delitto di cui all'ad. 174 d.lgs. n. 42/2004 e giungendo ad affermare che egli potrebbe essere chiamato a rispondere del reato di ricettazione. Sostiene inoltre che, nel verificare se, pur avendo acquistato attraverso una casa d'aste, Orsini potesse essere consapevole che l'autorizzazione alla vendita era necessaria, il Tribunale è incorso in così gravi errori di ricostruzione dei fatti e di interpretazione della normativa di riferimento da aver fornito una motivazione solo apparente. La difesa sottolinea che l'essere esperti d'arte, e quindi consapevoli del pregio di un'opera, della sua storia e della sua provenienza geografica (tale è indubbiamente l'odierno ricorrente), non comporta la conoscenza della storia amministrativa di quell'opera e, proprio per cautelarsi in tal senso, le case d'aste, prima della data fissata per la vendita inviano il catalogo alla Soprintendenza e al [OSCURATO:PERSONA] per la tutela del patrimonio artistico competenti per territorio (così fece, infatti, la casa d'aste "Wannenes"). Il ricorrente espone: - che il castello di Camino è bene immobile particolarmente importante dal punto di vista storico culturale ai sensi dell'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 42/04 e tale dato non è controverso; - che, secondo l'ipotesi accusatoria, tale qualifica si estendeva di diritto al Trittico sottoposto a sequestro, perché si trattava di una pertinenza del castello, stabilmente destinata ad ornamento della cappella ivi esistente; - che tate vincolo di pertinenzialità, ritenuto sussistente nel 1953 dalla Soprintendenza della provincia di Alessandria, era ignoto perfino alla Soprintendenza di Genova la quale, avendo ricevuto comunicazione dalla casa d'aste "Wannenes" che il 29 novembre 2017 il Trittico sarebbe stato posto in vendita, decise di avviare un procedimento per valutare se dichiarare il particolare interesse storico e artistico del bene sottoponendolo a vincolo; - che una tale iniziativa non avrebbe avuto ragion d'essere se la Soprintendenza ligure avesse saputo della ritenuta pertinenzialità dell'opera ad un immobile già sottoposto a vincolo ai sensi del citato art. 10; - che, infatti, la dichiarazione di particolare interesse storico artistico di un bene mobile costituente pertinenza di un immobile di particolare interesse storico artistico non è necessaria, ma consegue di diritto all'accertamento della pertinenzialità. 4.2. Col secondo motivo, la difesa deduce assoluta carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata. Sostiene che il Tribunale del riesame di Genova ha fondato la propria decisione su una erronea ricostruzione della normativa in materia di tutela dei beni culturali. Osserva, in particolare, che vi è differenza tra il vincolo gravante su un bene mobile quale pertinenza di un immobile di particolare interesse storico artistico (e tale sarebbe il vincolo che, in ipotesi accusatoria, graverebbe sul Trittico) e il vincolo direttamente apposto su un bene mobile del quale sia riconosciuto il particolare interesse storico culturale. Rileva che la Soprintendenza di Genova avviò la procedura per valutare se apporre il vincolo sul Trittico in quanto tale e non quale pertinenza di un immobile vincolato. Sottolinea che l'apposizione di un simile vincolo su un'opera d'arte, poiché ne limita la commerciabilità, ne riduce il valore e, per questo, l'avvio del procedimento fu comunicato alla casa d'aste che ne informò OfSiRi. Pur consapevole dell'avvio della procedura, Orsini decise ugualmente di procedere all'acquisto. [OSCURATO:PERSONA] di Genova fu comunicato quindi che egli era il nuovo proprietario dell'opera e, quale proprietario, egli interloquì con i funzionari competenti argomentando sulle ragioni per le quali l'opera, pur di indubbio valore, non aveva interesse storico artistico a livello nazionale e perciò poteva non essere dichiarata di interesse culturale ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 42/04. La procedura avviata dalla Soprintendenza si chiuse, infatti, nel senso auspicato da Orsini e il 21 marzo 2018 la pratica fu archiviata. Conseguentemente, il 26 giugno 2018, fu rilasciato un attestato di libera circolazione dell'opera che è stato revocato a seguito dell'apertura delle indagini dalle quali è emersa la pregressa esistenza di un vincolo pertinenziale tra il Trittico e il castello dì Camino, immobile di interesse artistico e storico «particolarmente importante». Il ricorrente ricorda che, ai sensi dell'art. 3 legge 1089/1939 (vigente nel 1953 quando fu ritenuta la pertinenzialità del Trittico al castello), la dichiarazione dell'interesse artistico e storico particolarmente importante di un immobile doveva essere notificata al proprietario a cura del Ministero dell'istruzione e così avvenne il 28 aprile 1953 per il castello di Camino. Rileva che, ai sensi del comma 2 del citato art. 3, in caso di vincolo apposto su «immobili per natura» o «pertinenze» doveva applicarsi la disposizione di cui all'art. 2 comma 2 e, perciò, su richiesta del Ministro, la notifica doveva essere «trascritta nei registri delle conservatorie delle ipoteche». Osserva che, nel caso di specie, il vincolo sul Trittico non risulta essere stato trascritto e tale dato, di indubbio rilievo ai fini della valutazione della buona fede dell'acquirente, è stato ignorato dall'ordinanza impugnata. Secondo la difesa, il Tribunale avrebbe omesso di considerare anche il dato obiettivo che il procedimento avviato dalla Soprintendenza genovese riguardava il Trittico in quanto tale, prescindeva dal legame tra l'opera e il castello, ed anzi presupponeva che non vi fosse alcun vincolo di pertinenzialità tra il bene mobile e l'immobile, dichiarato di particolare interesse storico culturale con atto regolarmente notificato e trascritto. La difesa si duole che l'ordinanza impugnata abbia tratto argomenti a sostegno della malafede di Orsini dal fatto che, dopo l'acquisto, egli presentò una memoria in opposizione alla proposta di vincolo. Sottolinea che tale argomentazione è frutto di una errata lettura delle disposizioni di legge in materia. Secondo il Tribunale il vincolo che la Soprintendenza genovese aveva pensato di apporre sull'opera si sarebbe aggiunto al vincolo esistente in territorio piemontese che Orsini sapeva di aver eluso. La difesa obietta che Orsini si adoperò per evitare che l'opera fosse vincolata così da mantenerne intatto il valore commerciale e ciò presuppone l'inconsapevolezza del preesistente (e peraltro controverso) vincolo di pertinenzialità. Il ricorrente sottolinea che la memoria in opposizione era volta a difendere l'opera da una dichiarazione di vincolo di interesse storico artistico e non - come sostiene il Tribunale - dall'affermazione di un vincolo di appartenenza o pertinenzialità della stessa al castello di Camino del quale, infatti, nella memoria stessa non v'è alcuna traccia. Rileva che la decisione assunta dalla Sovrintendenza genovese di non porre sull'opera un vincolo di interesse storico artistico non fu determinata dal mancato riconoscimento del valore artistico della stessa, bensì dal fatto che ne fu riconosciuto l'interesse meramente locale e, soprattutto, dal fatto che fu riconosciuto non trattarsi di opera di «particolare rarità e pregio» in ragione dell'esistenza di altre più pregevoli opere della bottega Volpi presenti sul territorio nazionale. La difesa sostiene, in sintesi, che il Tribunale avrebbe riconosciuto la malafede del ricorrente sulla base di una interpretazione non corretta della normativa in materia e che dalla corrispondenza intercorsa tra Orsini e la Soprintendenza di Genova non emerge affatto che egli sapesse (o potesse sapere) dell'apposizione del vincolo di pertinenzialità che legava il Trittico al castello. Ricorda, inoltre, che l'esistenza di un tale legame emefse solo in epoca successiva all'acquisto dell'opera, quando furono avviate le indagini che hanno condotto al sequestro e furono reperiti i documenti presenti negli archivi della Soprintendenza di Alessandria. 4.3. Col terzo motivo, la difesa si duole del fatto che l'ordinanza impugnata non abbia motivato in ordine alla sussistenza del periculum in mora e abbia tratto argomenti in tal senso esclusivamente dall'ipotizzata malafede del ricorrente, sostenuta - come già detto - da argomentazioni fallaci. Osserva che il pericolo del trasferimento del bene a terzi di buona fede è in concreto inesistente atteso che da più di tre anni l'opera è sottoposta a sequestro e l'attestato di libera circolazione rilasciato il 26 giugno 2018 è stato annullato. Rileva, infine, che nella sentenza di annullamento, la Cassazione aveva già sottolineato come l'affermazione del presunto allontanamento del Trittico dal territorio italiano non trovasse «fondamento in alcun elemento investigativo» e l'argomento è stato invece reiterato, senza approfondimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 2. L'ordinanza impugnata desume la malafede del ricorrente dal fatto che egli è un esperto d'arte, così esperto da poter interloquire con la Soprintendenza alle [OSCURATO:PERSONA] di Genova per dissuaderla dall'appore un vincolo di particolare importanza storico artistica sul Trittico che aveva acquistato. Per giungere a tale conclusione, però, l'ordinanza trascura alcuni dati di rilevante interesse ai fini della decisione sui quali è necessario soffermarsi. Dopo aver ricevuto dalla "Wannenes" il catalogo dell'asta che si sarebbe tenuta il 29 novembre 2017, la Soprintendenza genovese avviò una procedura per il riconoscimento della particolare importanza storico artistica del Trittico. La procedura fu avviata ai sensi dell'ad. 14 d.igs. 42/04; comportava quindi, come stabilito dal comma 4, l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del Titolo I del medesimo decreto legislativo. Dell'avvio della procedura fu dunque doverosamente informata la casa d'aste, che in quel momento deteneva il bene, e alla stessa fu chiesto di darne comunicazione ai potenziali acquirenti. Il riconoscimento della particolare importanza storico artistica dell'opera non precludeva la vendita, che sarebbe stata preclusa, invece, dal vincolo di pertinenzialità tra l'opera e il castello; in tal caso, infatti, il bene mobile avrebbe potuto essere venduto solo insieme al bene immobile di cui era pertinenza e solo questa vendita avrebbe potuto essere autorizzata dalle autorità competenti. Dalla comunicazione dell'avvio della procedura alla casa d'aste - e dal fatto che della stessa sia stato chiesto di dare comunicazione ai potenziali acquirenti - si desume, dunque, che il vincolo di pertinenzialità sulla cui sussistenza si fonda l'ipotesi accusatoria non era noto alla Soprintendenza di Genova che neppure io ipotizzò, tanto da non aver ritenuto di compiere alcun accertamento in proposito. Depone nel senso della apparente piena legittimità della vendita (e dunque della ritenuta assenza di vincoli sul bene nel momento in cui l'asta fu battuta) anche la constatazione che la Soprintendenza di Genova chiese di essere informata sulle generalità dell'acquirente. Ai sensi dell'art. 14 commi 1 e 2 d.lgs. n. 42/04, infatti, il «proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo» del bene in relazione al quale la procedura è stata avviata, ha un termine, «comunque non inferiore a trenta giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni». Alla luce delle circostanze di fatto sopra evidenziate si deve concludere che l'affermazione contenuta nell'ordinanza impugnata, secondo la quale Orsini interloquì con la Soprintendenza di Genova quale delegato della casa d'aste Wannenes, unica destinataria della comunicazione quale detentrice pro tempore del bene, è frutto di un equivoco. L'avvio della procedura prevista dall'art. 14 d.lgs. 42/04 dimostra inoltre - ma l'ordinanza impugnata trascura completamente questo dato - che l'esistenza di un vincolo di pertinenzialità tra l'opera posta all'asta e il castello di Camino era ignota alla Soprintendenza di Genova. Ed invero, atteso che il castello di Camino è, pacificamente, un bene immobile particolarmente importante dal punto di vista storico culturale ai sensi dell'art. 10 comma 3 d.lgs. n. 42/04, il fatto che il Trittico fosse pertinenza di quell'immobile avrebbe esteso di diritto il vincolo dal castello alla sua pertinenza e, se la Soprintendenza ne fosse stata consapevole, avrebbe semplicemente bloccato la vendita evidenziando che la stessa non era autorizzata e, comunque, non era consentito separare l'opera dal bene immobile al cui ornamento era destinata. In tale situazione, attenendosi ai principi di diritto enunciati dalla sentenza di annullamento del 17 febbraio 2022, il Tribunale avrebbe dovuto spiegare perché Orsini potesse essere consapevole dell'esistenza del vincolo di pertinenzialità tra il dipinto e il castello, non essendo sufficiente in tal senso la constatazione che egli è esperto d'arte. Il Tribunale ha tratto argomenti a sostegno di tale consapevolezza dalla lettura della memoria con la quale, dopo aver acquistato il Trittico, Orsini chiese che lo stesso non fosse sottoposto a vincolo, ma la motivazione fornita è incongrua. Se è vero, infatti, che l'odierno ricorrente dimostra dì essere informato della storia e delle caratteristiche dell'opera, è pur vero che, nella memoria, egli sottolinea che, secondo fonti autorevoli, il Trittico sarebbe stato realizzato per una chiesa di [OSCURATO:PERSONA] e trasportato al castello di Camino in epoca successiva e che una tale ricostruzione storica non consentiva di ipotizzare un vincolo strutturale (e quindi un legame di tipo pertinenziale) tra l'opera e il castello. A ciò deve aggiungersi che la memoria fu depositata alla soprintendenza il 14 febbraio 2018, in epoca successiva all'acquisto (avvenuto il 29 novembre 2017). Pertanto, Orsini agì quale acquirente e proprietario dell'opera e non v'è alcuna anomalia nel fatto che l'acquirente di un'opera d'arte tenti di evitare l'apposizione di vincoli sulla stessa così da poterla far circolare liberamente ed evitare che possano esservi limiti alla sua commercializzazione. Basta rilevare in proposito che, proprio per questo, l'art. 14 d.lgs. n. 42/04 consente «al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa» oggetto di un «procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale» di formulare osservazioni a riguardo. 3. La motivazione del provvedimento impugnato è gravemente viziata, ed anzi apodittica, anche nella parte in cui associa il rilievo della mancanza di buona fede alla possibilità di ipotizzare la responsabilità del ricorrente per fattispecie incriminatrici, come la ricettazione, estranee al giudizio e mai neppure ipotizzate dal Pubblico ministero. Si tratta di argomentazioni analoghe a quelle censurate dalla sentenza di annullamento del 17 febbraio 2022, secondo la quale il richiamo a fattispecie incriminatrici diverse rispetto a quella oggetto di imputazione era privo di giustificazione e «foriero di possibile confusione». 4. Quanto alla sussistenza del periculum in mora che - secondo le precise indicazioni della sentenza di annullamento - consentirebbe di mantenere comunque il vincolo sull'opera ai sensi dell'art. 321 comma 1 cod. proc. pen., l'ordinanza impugnata ne motiva la sussistenza con esclusivo riferimento alla malafede dell'Orsini che trova fondamento però, come già evidenziato, in una motivazione così fallace da essere, nella sostanza, inesistente. 5. Per quanto esposto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata,
Decreto Cassazione n. 46115/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris