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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 settembre 2021

Cassazione n. 47161/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino in data 25/6/2019 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, all'esito di giudizio abbreviato, alla pena di 6 mesi e 15 giorni di arresto, inflitta per i reati di cui agli artt. 707 cod. pen. e 4, secondo comma, legge n. 110 del 1975, perché, essendo stato condannato per delitti contro il patrimonio o comunque determinati da motivi di lucro, era stato colto in possesso una serie di strumenti atti ad aprire o a forzare serrature, dei quali non aveva giustificato l'attuale destinazione (capo A), nonché per avere, senza giustificato motivo, portato fuori della propria abitazione un coltello di cm. 14 e un coltello in acciaio: fatti accertati in Cambiano, il 24/3/2017.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la mancanza della motivazione in relazione al motivo di appello con cui era stata richiesta l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

In particolare, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che nonostante la formulazione di un motivo di appello relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità del fatto di particolare tenuità, fondato sulla esiguità del pericolo o del danno e sulla mancanza di abitualità, nessuna parola sarebbe stata spesa, nella sentenza di secondo grado, in relazione a tale profilo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Preliminarmente, osserva il Collegio che in tema di particolare tenuità del fatto, la motivazione può risultare anche implicitamente dal corpo del provvedimento (Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo, Rv. 268499 - 01; (Sez. 5, n. 24780 del 8/3/2017, Tempera, Rv. 270033 - 01), ad esempio quando il giudice di appello abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. pen., per stabilire la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado (Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018, dep. 2019, D., Rv. 275635 - 02).

3. Tanto premesso, deve rilevarsi che, nel caso in esame, le ragioni della mancata applicazione della causa di non punibilità sono stata implicitamente indicate attraverso il riferimento, nella motivazione della sentenza di appello, al numero di oggetti da scasso rinvenuti, alla pluralità dei precedenti penali dell'imputato per reati contro il patrimonio, nonché alla pericolosità della condotta in rapporto alla commissione di reati della stessa specie di quelli per cui aveva riportato numerose condanne.

Profilo, questo, che non è stato in alcun modo preso in considerazione dal ricorso, il quale, dunque, non può ritenersi scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso in data 8/9/2021 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] Manc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino in data 25/6/2019 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, all'esito di giudizio abbreviato, alla pena di 6 mesi e 15 giorni di arresto, inflitta per i reati di cui agli artt. 707 cod. pen. e 4, secondo comma, legge n. 110 del 1975, perché, essendo stato condannato per delitti contro il patrimonio o comunque determinati da motivi di lucro, era stato colto in possesso una serie di strumenti atti ad aprire o a forzare serrature, dei quali non aveva giustificato l'attuale destinazione (capo A), nonché per avere, senza giustificato motivo, portato fuori della propria abitazione un coltello di cm. 14 e un coltello in acciaio: fatti accertati in Cambiano, il 24/3/2017. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la mancanza della motivazione in relazione al motivo di appello con cui era stata richiesta l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. In particolare, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che nonostante la formulazione di un motivo di appello relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità del fatto di particolare tenuità, fondato sulla esiguità del pericolo o del danno e sulla mancanza di abitualità, nessuna parola sarebbe stata spesa, nella sentenza di secondo grado, in relazione a tale profilo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Preliminarmente, osserva il Collegio che in tema di particolare tenuità del fatto, la motivazione può risultare anche implicitamente dal corpo del provvedimento (Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo, Rv. 268499 - 01; (Sez. 5, n. 24780 del 8/3/2017, Tempera, Rv. 270033 - 01), ad esempio quando il giudice di appello abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. pen., per stabilire la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado (Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018, dep. 2019, D., Rv. 275635 - 02). 3. Tanto premesso, deve rilevarsi che, nel caso in esame, le ragioni della mancata applicazione della causa di non punibilità sono stata implicitamente indicate attraverso il riferimento, nella motivazione della sentenza di appello, al numero di oggetti da scasso rinvenuti, alla pluralità dei precedenti penali dell'imputato per reati contro il patrimonio, nonché alla pericolosità della condotta in rapporto alla commissione di reati della stessa specie di quelli per cui aveva riportato numerose condanne. Profilo, questo, che non è stato in alcun modo preso in considerazione dal ricorso, il quale, dunque, non può ritenersi scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in data 8/9/2021 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] Manc