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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2022

Cassazione n. 47247/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce sezione distaccata di Taranto del 2 marzo 2022 che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna del Tribunale di Taranto dichiarando estinto il reato di truffa per intervenuta prescrizione e condannando i ricorrenti per i reati di detenzione e spendita di monete falsificate; Considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso con i quali si deduce vizio della motivazione e violazione di legge in relazione alla affermazione di responsabilità per i reati ascritti ai ricorrenti e alla determinazione del trattamento sanzionatorio, risultano generici in quanto non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono peraltro privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma 1'8 novembre 2022 Il co igliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce sezione distaccata di Taranto del 2 marzo 2022 che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna del Tribunale di Taranto dichiarando estinto il reato di truffa per intervenuta prescrizione e condannando i ricorrenti per i reati di detenzione e spendita di monete falsificate; Considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso con i quali si deduce vizio della motivazione e violazione di legge in relazione alla affermazione di responsabilità per i reati ascritti ai ricorrenti e alla determinazione del trattamento sanzionatorio, risultano generici in quanto non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono peraltro privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 novembre 2022 Il co igliere
Sentenza Cassazione n. 47247/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris