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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33216/2026

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o di Barivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La sentenza impugnata è stata pronunziata il 7 novembre 2025 dalla Cortedi appello di Bari, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani che avevacondannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e dibancarotta fraudolenta documentale, in relazione alla società “[OSCURATO:PERSONA].r.l.”, fallita il 27 giugno 2017.Secondo l’ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato– amministratore unico della società – avrebbe distratto «attività aziendali per unvalore complessivo pari ad euro 171.571.20».

Avrebbe, inoltre, tenuto i libri e lescritture contabili «in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonioe degli affari della società».2.

Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorsoper cassazione a mezzo del difensore di fiducia.2.1.

Con un primo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della leggepenale, in relazione agli artt. 64 cod. pen. e 219 legge fall.Il ricorrente lamenta l’applicazione dell’aggravante prevista dall’art. 219,comma 2, n. 1, legge fall., in assenza di un’espressa contestazione dellacircostanza.

Sotto altro profilo, sostiene che, nel caso in esame, l’aggravante nonpotrebbe applicarsi, atteso che i più fatti di bancarotta sono «riferibili allo stessofallimento».2.2.

Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione all’art.62-bis cod. pen.Il ricorrente lamenta «l’assoluta mancanza di motivazione» della sentenzaimpugnata, in ordine al motivo di gravame con il quale la difesa avevaspecificamente chiesto alla Corte di appello di ritenere le attenuanti genericheprevalenti «sull'aggravante contestata in fatto».3.

Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto didichiarare inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

La sentenza impugnata, limitatamente al giudizio di bilanciamento tracircostanze di segno opposto, deve essere annullata con rinvio per nuovo giudiziosul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bari.

Nel resto, il ricorso deveessere rigettato.1.1.

Il primo motivo di ricorso, in entrambe le censure nelle quali si articola,è infondato.La giurisprudenza di legittimità, invero, ha precisato che, in tema di reatifallimentari, nel caso in cui all'imputato siano contestati più fatti di bancarotta, lamancata contestazione esplicita della circostanza aggravante speciale di cui all’art.219, comma 2, n. 1, legge fall. non integra alcuna violazione dell'art. 522 cod.proc. pen., non solo perché il riferimento alla predetta circostanza aggravante, intutti i suoi elementi costitutivi, è implicitamente contenuto nella descrizione dellapluralità dei reati, la cui contestazione pone l'imputato in condizione di conoscereil significato dell'accusa e di esercitare il diritto di difesa (cfr. Sez. 5, n. 33123 del19/10/2020, Martini, Rv. 279840), ma anche perché la cd. continuazionefallimentare «si risolve esclusivamente nell'applicazione di una disciplina piùfavorevole di quella che deriverebbe dalle regole generali in tema dideterminazione della pena nel caso di pluralità di reati» (Sez. 5, n. 17799 del01/04/2022, Rizzo, Rv. 283253).Risulta, inoltre, pacifico che «la circostanza aggravante di cui all'art. 219,comma secondo, n. 1, legge fall., è applicabile qualora una pluralità di fatti dibancarotta sia contestata nell'ambito della stessa procedura concorsuale, potendoinvece trovare applicazione l'istituto della continuazione in caso di concorso di reatidi bancarotta relativi a procedure concorsuali diverse» (Sez. 5, n. 1137 del17/12/2008, Vianello, Rv. 242547; Sez. 5, n. 6471 del 01/12/2004, Lodi, Rv.231401; Sez. 5, n. 10423 del 22/05/2000, Piana, Rv. 218384).1.2.

Il secondo motivo è fondato.La difesa, invero, con l’atto di appello, aveva specificamente chiesto alla Corteterritoriale di ritenere le attenuanti generiche prevalenti «sull'aggravantecontestata in fatto».

Ebbene, la Corte di appello ha omesso completamente dirispondere a tale motivo di gravame.

Sussiste, pertanto, il vizio di mancanza dimotivazione, di cui all’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen.2.

La sentenza impugnata, pertanto, limitatamente al giudizio dibilanciamento tra circostanze di segno opposto, deve essere annullata con rinvioper nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bari.

Nelresto, il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al bilanciamento tra circostanzedi segno opposto, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione dellaCorte di appello di Bari.

Rigetta nel resto il ricorso.Così deciso, il 26 giugno 2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePierangelo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o di Barivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 7 novembre 2025 dalla Cortedi appello di Bari, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani che avevacondannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e dibancarotta fraudolenta documentale, in relazione alla società “[OSCURATO:PERSONA].r.l.”, fallita il 27 giugno 2017.Secondo l’ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato– amministratore unico della società – avrebbe distratto «attività aziendali per unvalore complessivo pari ad euro 171.571.20». Avrebbe, inoltre, tenuto i libri e lescritture contabili «in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonioe degli affari della società».2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorsoper cassazione a mezzo del difensore di fiducia.2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della leggepenale, in relazione agli artt. 64 cod. pen. e 219 legge fall.Il ricorrente lamenta l’applicazione dell’aggravante prevista dall’art. 219,comma 2, n. 1, legge fall., in assenza di un’espressa contestazione dellacircostanza. Sotto altro profilo, sostiene che, nel caso in esame, l’aggravante nonpotrebbe applicarsi, atteso che i più fatti di bancarotta sono «riferibili allo stessofallimento».2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione all’art.62-bis cod. pen.Il ricorrente lamenta «l’assoluta mancanza di motivazione» della sentenzaimpugnata, in ordine al motivo di gravame con il quale la difesa avevaspecificamente chiesto alla Corte di appello di ritenere le attenuanti genericheprevalenti «sull'aggravante contestata in fatto».3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto didichiarare inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La sentenza impugnata, limitatamente al giudizio di bilanciamento tracircostanze di segno opposto, deve essere annullata con rinvio per nuovo giudiziosul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Nel resto, il ricorso deveessere rigettato.1.1. Il primo motivo di ricorso, in entrambe le censure nelle quali si articola,è infondato.La giurisprudenza di legittimità, invero, ha precisato che, in tema di reatifallimentari, nel caso in cui all'imputato siano contestati più fatti di bancarotta, lamancata contestazione esplicita della circostanza aggravante speciale di cui all’art.219, comma 2, n. 1, legge fall. non integra alcuna violazione dell'art. 522 cod.proc. pen., non solo perché il riferimento alla predetta circostanza aggravante, intutti i suoi elementi costitutivi, è implicitamente contenuto nella descrizione dellapluralità dei reati, la cui contestazione pone l'imputato in condizione di conoscereil significato dell'accusa e di esercitare il diritto di difesa (cfr. Sez. 5, n. 33123 del19/10/2020, Martini, Rv. 279840), ma anche perché la cd. continuazionefallimentare «si risolve esclusivamente nell'applicazione di una disciplina piùfavorevole di quella che deriverebbe dalle regole generali in tema dideterminazione della pena nel caso di pluralità di reati» (Sez. 5, n. 17799 del01/04/2022, Rizzo, Rv. 283253).Risulta, inoltre, pacifico che «la circostanza aggravante di cui all'art. 219,comma secondo, n. 1, legge fall., è applicabile qualora una pluralità di fatti dibancarotta sia contestata nell'ambito della stessa procedura concorsuale, potendoinvece trovare applicazione l'istituto della continuazione in caso di concorso di reatidi bancarotta relativi a procedure concorsuali diverse» (Sez. 5, n. 1137 del17/12/2008, Vianello, Rv. 242547; Sez. 5, n. 6471 del 01/12/2004, Lodi, Rv.231401; Sez. 5, n. 10423 del 22/05/2000, Piana, Rv. 218384).1.2. Il secondo motivo è fondato.La difesa, invero, con l’atto di appello, aveva specificamente chiesto alla Corteterritoriale di ritenere le attenuanti generiche prevalenti «sull'aggravantecontestata in fatto». Ebbene, la Corte di appello ha omesso completamente dirispondere a tale motivo di gravame. Sussiste, pertanto, il vizio di mancanza dimotivazione, di cui all’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen.2. La sentenza impugnata, pertanto, limitatamente al giudizio dibilanciamento tra circostanze di segno opposto, deve essere annullata con rinvioper nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Nelresto, il ricorso deve essere rigettato. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al bilanciamento tra circostanzedi segno opposto, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione dellaCorte di appello di Bari. Rigetta nel resto il ricorso.Così deciso, il 26 giugno 2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePierangelo [OSCURATO:PERSONA]
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