CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02031/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale dì Napoli del 12 gennaio 2019, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. 110, 73 comma 5 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, limitandosi a disporre il dissequestro e la restituzione all'avente diritto del denaro sequestrato e confermando nel resto la sentenza. 2. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per cassazione articolato in un unico motivo con cui deduce la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità della prevenuta ed all'esclusione dei benefici di legge. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Il primo profilo di censura attinge un aspetto che è stato già censurato in appello e su cui la Corte, sia pure con motivazione succinta, ha adeguatamente risposto ritenendo che la Bellomonte abbia concorso nella detenzione dello stupefacente valutando una serie di elementi, ovvero che la stessa era stata vista con certezza dagli operanti calare un paniere prelevato poi dal marito, che il Liguori accortosi degli operanti aveva cercato di darsi alla fuga e che infine nel loro appartamento era stato rinvenuta la sostanza stupefacente del tipo cocaina che per la quantità e la modalità di confezionamento era destinata alla cessione a terzi. Del pari la Corte territoriale ha adeguatamente motivato il diniego dei benefici di legge in ragione dei precedenti dell'imputata a loro volta indicativi di spiccata capacità a delinquere. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 2 novemb