CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17140/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha parzialmente riformato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ragusa del 28/10/2022, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui agli artt. 2 e 7 legge 02 ottobre 1967, n. 895 e 697 cod. pen. - per aver detenuto, presso la propria abitazione, un fucile doppietta cal. 12 e relativo munizionamento - e, concesse le circostanze attenuanti generiche computate con il criterio dell'equivalenza, rispetto alla contestata recidiva, ha rideterminato la pena inflitta nella misura di mesi otto di reclusione, già operata la riduzione per il rito prescelto. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967, 697 cod. pen., nonché degli artt. 192, 530, 125 e 603 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 606, comma 1, lett. b) e d) cod. proc. pen. e mancanza della motivazione, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. La difesa ha anche depositato memoria, a mezzo della quale ha avversato la preliminare valutazione di inammissibilità e si è integralmente richiamata alle ragioni poste a fondamento dell'impugnazione. 3. Le doglianze difensive sono generiche e tendono a far emergere inesistenti difetti di illogicità o contraddittorietà, nonché a prospettare enunciati ermeneutici contrastanti sia con il dato normativo che con la consolidata giurisprudenza di questa Corte. 4. Il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 03 aprile 202