Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2021

Cassazione n. 03472/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] L' imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'App lo [OSCURATO:PERSONA] che ha confermato quella emessa in data 18/6/2020 dal locale Tribunale, che iconosciuto l'imputato responsabile dei reati di cui all'art. 337 e 367 c.p., condannandolo a pena di giustizia.

Il ricorrente deduce: violazione di legge e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità del ricorrente non essendovi prova del pericolo volontariamente cagionato dalla condotta del ricorrente/ né che la vettura fosse da lui guidata.

Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al!~ recidiva ed al contenimento dell'incremento per la continuazione.

Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo costituisce generica censura in fatto alle ragioni che giustificano l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 337 c.p. in forza della spericolata condotta di guida tenuta dall'imputato durante la fuga, tanto che per evitare lo scontro frontale gli agenti furono costretti a spostare il veicolo di servizio.

Del pari generica è la contestazione riguardante la individuazione del ricorrente quale conducente della vettura rispetto al personale riconoscimento effettuato dall'ass.

Mautone.

Il secondo motivo costituisce generica censura in fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito sul rilievo delle innumerevoli condanne a carico del ricorrente rispetto alle quali le vicende criminose oggetto del processo si saldano senza apprezzabile soluzione di continuità, come pure dell'incidenza ostativa alle attenuanti in parola dalle successive condanne riportate dallo stesso ricorrente, che non risulta aver dato alcun segno di effettivo ravvedimento.

All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00.

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 22.9.2021 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] L' imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'App lo [OSCURATO:PERSONA] che ha confermato quella emessa in data 18/6/2020 dal locale Tribunale, che iconosciuto l'imputato responsabile dei reati di cui all'art. 337 e 367 c.p., condannandolo a pena di giustizia. Il ricorrente deduce: violazione di legge e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità del ricorrente non essendovi prova del pericolo volontariamente cagionato dalla condotta del ricorrente/ né che la vettura fosse da lui guidata. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al!~ recidiva ed al contenimento dell'incremento per la continuazione. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo costituisce generica censura in fatto alle ragioni che giustificano l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 337 c.p. in forza della spericolata condotta di guida tenuta dall'imputato durante la fuga, tanto che per evitare lo scontro frontale gli agenti furono costretti a spostare il veicolo di servizio. Del pari generica è la contestazione riguardante la individuazione del ricorrente quale conducente della vettura rispetto al personale riconoscimento effettuato dall'ass. Mautone. Il secondo motivo costituisce generica censura in fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito sul rilievo delle innumerevoli condanne a carico del ricorrente rispetto alle quali le vicende criminose oggetto del processo si saldano senza apprezzabile soluzione di continuità, come pure dell'incidenza ostativa alle attenuanti in parola dalle successive condanne riportate dallo stesso ricorrente, che non risulta aver dato alcun segno di effettivo ravvedimento. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22.9.2021 Il Consigliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 03472/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris