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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 5 ottobre 2021

Cassazione n. 38632/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2020 del TRIBUNALE di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha così concluso: Voglia annullare senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente alla statuizione della sospensione della patente di guida, che si chiede di eliminare, e con nuova statuizione sul punto da parte di codesta Corte [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo, indicata in epigrafe, nei confronti di EI [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di cui all'art. 489 cod. pen. (capo 1) e in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 186, comma 2 lett.b) e comma 2-bis, d.

Igs. 30 aprile 1992, n. 285 (capo 2) commessi in Mozzo il 2 febbraio 2014.

2. Il Procuratore ricorrente deduce erronea applicazione dell'art. 186, comma 2 lett.b), cod. strada in quanto il giudice ha applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in misura pari alla pena irrogata, ossia per la durata di mesi quattro, laddove la norma che si assume violata prevede la misura minima di sei mesi.

3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha così concluso «Voglia annullare senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente alla statuizione della sospensione della patente di guida, che si chiede di eliminare, e con nuova statuizione sul punto da parte di codesta Corte».

4. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.

5. [OSCURATO:PERSONA] rileva che la sentenza qui impugnata ha accertato che l'imputato aveva fatto uso di una patente contraffatta e che (pag.4 della sentenza) non risulta aver mai conseguito la patente di guida.

6. Difetta, per tale ragione, ogni interesse della parte pubblica ricorrente alla determinazione in misura legale di una sanzione amministrativa accessoria irrogata in difetto del presupposto fondante dall'avvenuto conseguimento di un titolo abilitativo alla guida; misura che, per tale motivo, è da considerare tamquam non esset (Sez.

U, n. 12316 del 30/01/2002, Fugger, Rv. 221039; Sez. 4, n. 49184 del 12/09/2019, Toti, Rv. 277904).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 5 ottobre 2021 Il lier estensore [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATO 4 CAKELLERlit 2 8 OTT. 2021 enia S irr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2020 del TRIBUNALE di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha così concluso: Voglia annullare senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente alla statuizione della sospensione della patente di guida, che si chiede di eliminare, e con nuova statuizione sul punto da parte di codesta Corte [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo, indicata in epigrafe, nei confronti di EI [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di cui all'art. 489 cod. pen. (capo 1) e in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 186, comma 2 lett.b) e comma 2-bis, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285 (capo 2) commessi in Mozzo il 2 febbraio 2014. 2. Il Procuratore ricorrente deduce erronea applicazione dell'art. 186, comma 2 lett.b), cod. strada in quanto il giudice ha applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in misura pari alla pena irrogata, ossia per la durata di mesi quattro, laddove la norma che si assume violata prevede la misura minima di sei mesi. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha così concluso «Voglia annullare senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente alla statuizione della sospensione della patente di guida, che si chiede di eliminare, e con nuova statuizione sul punto da parte di codesta Corte». 4. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse. 5. [OSCURATO:PERSONA] rileva che la sentenza qui impugnata ha accertato che l'imputato aveva fatto uso di una patente contraffatta e che (pag.4 della sentenza) non risulta aver mai conseguito la patente di guida. 6. Difetta, per tale ragione, ogni interesse della parte pubblica ricorrente alla determinazione in misura legale di una sanzione amministrativa accessoria irrogata in difetto del presupposto fondante dall'avvenuto conseguimento di un titolo abilitativo alla guida; misura che, per tale motivo, è da considerare tamquam non esset (Sez. U, n. 12316 del 30/01/2002, Fugger, Rv. 221039; Sez. 4, n. 49184 del 12/09/2019, Toti, Rv. 277904). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 5 ottobre 2021 Il lier estensore [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATO 4 CAKELLERlit 2 8 OTT. 2021 enia S irr