CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22745/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E CON:[OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 28 marzo 2022, riformando parzialmente la sentenza pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Latina in data 27 maggio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna per plurimi episodi di ricettazione, falso e truffa, e li assolveva dal reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 per insussistenza del fatto, per l'effetto riducendo la pena inflitta dal primo giudice. Rilevato che il primo motivo di ricorso, presentato nell'interesse di entrambi gli imputati, che contesta l'affermazione della loro penale responsabilità per una serie di reati loro ascritti, risulta del tutto generico, in quanto a fronte di una sentenza impugnata ampia e logicamente corretta non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; Considerato che la seconda doglianza, anch'essa comune ad entrambi gli imputati, che contesta la violazione del divieto di reformatio in peius nella determinazione della sanzione, oltre all'evidente genericità, è manifestamente infondata, avendo comunque il secondo giudice fissato, con congrua motivazione, la pena base (anni quattro di reclusione ed euro 900,00 di multa) in misura inferiore rispetto a quella individuata dal primo giudice (anni sei di reclusione ed euro 26.000,00 di multa) per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990, da cui i prevenuti sono stati assolti in secondo grado, a nulla rilevando la circostanza che la nuova pena base, diversamente dalla precedente, non coincidesse con il minimo edittale (sul punto, Sez. 5, n. 44632 del 06/10/2021, Tabeyk, Rv. 282279); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso