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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 33700/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 6640-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 1866/7/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che la parte contribuente, in qualità di dipendente dell'ENEL, subiva nel 1999 delle ritenute per euro 8.021,55 a titolo di IRPEF su una somma percepita a titolo di incentivo volontario all'esodo per la cessazione del rapporto di lavoro avvenuto il 31 dicembre 1998; la parte contribuente proponeva ricorso avverso il diniego di rimborso delle suddette agevolazioni relative all'incentivo all'esodo volontario per la cessazione del rapporto di lavoro quanto all'IRPEF relativo all'anno d'imposta 1998; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello dell'Ufficio affermando che è infondata la tesi di quest'ultimo secondo cui l'istanza per il rimborso dell'incentivo all'esodo doveva essere presentata a pena di decadenza entro 18 mesi dalla data in cui la ritenuta era stata operata e l'istanza di rimborso non doveva rispettare i termini di cui agli artt. 37 e 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 in quanto il diritto al rimborso è stato accertato quando il detto termine era già stato esteso a 48 mesi.

L'Agenzia delle entrate propone ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituisce con controricorso.

Considerato che Con il motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che Ric. 2021 n. 06640 sez.

MT - ud. 12-10-2022 -2- il diritto al rimborso decorrerebbe non già dalla data del versamento ma dal momento in cui è stata modificata la normativa che prevede un più favorevole regime agevolativo per il contribuente.

Il motivo di impugnazione è fondato.

Infatti, secondo questa Corte: «in tema di rimborso delle imposte, il termine di decadenza, previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, ha portata generale, riferendosi a qualsiasi ipotesi di indebito correlato all'adempimento dell'obbligazione tributaria, qualunque sia la ragione per cui il versamento è in tutto o in parte non dovuto, e quindi ad errori tanto connessi ai versamenti quanto riferibili all'an o al quantum del tributo (Sez. 5, Sentenza n. 16617 del 07/08/2015, Rv. 636607 - 01).

Il principio vale qualunque sia la ragione della non debenza, come l'erronea interpretazione o applicazione della legge fiscale, il contrasto con norme di diritto comunitario, ovvero lo jus superveniens con applicabilità retroattiva.

A tal riguardo, il diritto al rimborso di un tributo non dovuto si qualifica come indebito oggettivo di diritto comune soltanto quando venga espunta dall'ordinamento o non debba essere applicata (per dichiarazione d'incostituzionalità o per contrasto col diritto comunitario) l'intera fattispecie del tributo (Sez. 5, Sentenza n. 12269 del 17/05/2017, Rv. 644136 - 01).

In particolare, l'Amministrazione finanziaria è carente di potere impositivo soltanto ove la pretesa sia manifestamente insuscettibile di ricollegarsi a un rapporto di natura tributaria, sia perchè la legge non prevede il tributo in via generale, sia perchè le norme che istituiscono il tributo sono state dichiarate incostituzionali ovvero sono stata disapplicate perchè contrarie al diritto comunitario.

Ne consegue che la previsione di un più breve termine di prescrizione o decadenza Ric. 2021 n. 06640 sez.

MT - ud. 12-10-2022 -3- per l'azione di ripetizione di tributi riscossi in conseguenza della detta pretesa non contrasta con i principi del diritto interno e comunitario (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3150 del 17/02/2015, Rv. 634923 - 01; principio enunciato proprio con riferimento alla abrogazione del comma 4 bis del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 19, con D.L. n. 223 del 2006, riguardante la disciplina fiscale applicabile agli incentivi erogati ai lavoratori dipendenti per la cessazione anticipata del rapporto di lavoro; Sez. 5, n. 15108 del 09/10/2003; Sez. 5, n. 526 del 12/01/2007).

Questa Corte, nella massima espressione nomofilattica, ha recentemente ribadito, con specifico riferimento alla questione sostanziale qui controversa, che il predetto termine, di decadenza, previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38 decorrente dalla "data del versamento", quanto ai versamenti diretti, o da quella in cui "la ritenuta è stata operata", quanto alle somme assoggettate a ritenuta alla fonte, come nella fattispecie, opera anche nel caso in cui l'imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell'Unione Europea da una sentenza della Corte di giustizia; infatti l'efficacia retroattiva di detta pronuncia - come quella che assiste la declaratoria di illegittimità costituzionale - incontra il limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorchè sia maturata una causa di prescrizione o decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche. (Sez.

U, Sentenza n. 13676 del 16/06/2014, Rv. 631442 - 01).

In particolare, il termine per l'esercizio, attraverso la presentazione di apposita istanza, del diritto al rimborso di un'imposta che sia stata dichiarata, in epoca successiva all'indebito versamento, incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte di giustizia, decorre dalla data del Ric. 2021 n. 06640 sez.

MT - ud. 12-10-2022 -4- detto versamento, e non da quella in cui è intervenuta la pronuncia che ne ha sancito la contrarietà all'ordinamento comunitario; nella vicenda qui in discussione, poi, non si è affatto verificata l'espunzione di una norma impositiva dall'ordinamento, bensì il diverso caso di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea che, con effetto retroattivo analogo a quello di una sentenza di illegittimità costituzionale, ha dichiarato in contrasto con una direttiva comunitaria self executing una norma nazionale di agevolazione fiscale, ampliandone la portata soggettiva.

Mancano perciò gli stessi presupposti in ragione dei quali la parte ricorrente ha supposto che il rimborso a cui aspira possa essere qualificato come indebito oggettivo di diritto comune.

Nè possono essere validamente invocati i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di overruling per giustificare la decorrenza del termine decadenzíale del diritto al rimborso dalla data della pronuncia della Corte di giustizia, piuttosto che da quella in cui venne effettuato il versamento o venne operata la ritenuta, sia perchè non si vede nella specifica materia delle regole processuali, in cui può trovare esplicazione siffatta disciplina protettiva dell'affidamento, sia alla luce delle esigenze di certezza delle situazioni giuridiche, tanto più cogenti nella materia delle entrate tributarie, che resterebbero vulnerate dalla sostanziale protrazione a tempo indeterminato dei relativi rapporti» (Cass. n. 22345 del 2018); in tema di rimborso delle imposte, il termine di decadenza previsto dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ha portata generale, riferendosi a qualsiasi ipotesi di indebito correlato all'adempimento dell'obbligazione tributaria, qualunque sia la ragione per cui il versamento è in tutto o in parte non dovuto, e quindi ad errori tanto connessi ai versamenti, Ric. 2021 n. 06640 sez.

MT - ud. 12-10-2022 -5- quanto riferibili alran" o al "quantum" del tributo, ovvero a ritenute alla fonte, mentre il termine ordinario di cui all'art. 37 del d.P.R. citato è applicabile alle sole ipotesi di ritenuta diretta, operata dalle Amministrazioni dello Stato nei confronti dei propri dipendenti. (In applicazione del principio, la

5. C. ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, che non aveva rilevato la decadenza ex art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 della pretesa restitutoria relativa ad IRPEF versata mediante ritenuta alla fonte effettuata dal datore di lavoro in occasione dell'erogazione di un incentivo all'esodo: Cass. n. 111 del 2015). [OSCURATO:PERSONA] non si è attenuta ai suddetti principi laddove ha erroneamente ritenuto che il diritto al rimborso decorrerebbe non già dalla data del versamento delle somme versate a titolo di IRPEF con una aliquota maggiore rispetto a quella prevista dalla norma agevolativa di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, ma dal momento in cui è stata modificata la normativa che prevede un più favorevole regime agevolativo per il contribuente: nella specie l'istanza di rimborso è stata presentata dal contribuente il 16 febbraio 2010 con riguardo a ritenute d'imposta operate nel mese di febbraio 1999 cosicché doveva considerarsi ormai esaurito il rapporto tributario stante il decorso del termine di 48 mesi di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 per la proposizione dell'istanza di rimborso.

Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Ric. 2021 n. 06640 sez.

MT - ud. 12-10-2022 -6- accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 6640-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 1866/7/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che la parte contribuente, in qualità di dipendente dell'ENEL, subiva nel 1999 delle ritenute per euro 8.021,55 a titolo di IRPEF su una somma percepita a titolo di incentivo volontario all'esodo per la cessazione del rapporto di lavoro avvenuto il 31 dicembre 1998; la parte contribuente proponeva ricorso avverso il diniego di rimborso delle suddette agevolazioni relative all'incentivo all'esodo volontario per la cessazione del rapporto di lavoro quanto all'IRPEF relativo all'anno d'imposta 1998; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello dell'Ufficio affermando che è infondata la tesi di quest'ultimo secondo cui l'istanza per il rimborso dell'incentivo all'esodo doveva essere presentata a pena di decadenza entro 18 mesi dalla data in cui la ritenuta era stata operata e l'istanza di rimborso non doveva rispettare i termini di cui agli artt. 37 e 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 in quanto il diritto al rimborso è stato accertato quando il detto termine era già stato esteso a 48 mesi. L'Agenzia delle entrate propone ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituisce con controricorso. Considerato che Con il motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che Ric. 2021 n. 06640 sez. MT - ud. 12-10-2022 -2- il diritto al rimborso decorrerebbe non già dalla data del versamento ma dal momento in cui è stata modificata la normativa che prevede un più favorevole regime agevolativo per il contribuente. Il motivo di impugnazione è fondato. Infatti, secondo questa Corte: «in tema di rimborso delle imposte, il termine di decadenza, previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, ha portata generale, riferendosi a qualsiasi ipotesi di indebito correlato all'adempimento dell'obbligazione tributaria, qualunque sia la ragione per cui il versamento è in tutto o in parte non dovuto, e quindi ad errori tanto connessi ai versamenti quanto riferibili all'an o al quantum del tributo (Sez. 5, Sentenza n. 16617 del 07/08/2015, Rv. 636607 - 01). Il principio vale qualunque sia la ragione della non debenza, come l'erronea interpretazione o applicazione della legge fiscale, il contrasto con norme di diritto comunitario, ovvero lo jus superveniens con applicabilità retroattiva. A tal riguardo, il diritto al rimborso di un tributo non dovuto si qualifica come indebito oggettivo di diritto comune soltanto quando venga espunta dall'ordinamento o non debba essere applicata (per dichiarazione d'incostituzionalità o per contrasto col diritto comunitario) l'intera fattispecie del tributo (Sez. 5, Sentenza n. 12269 del 17/05/2017, Rv. 644136 - 01). In particolare, l'Amministrazione finanziaria è carente di potere impositivo soltanto ove la pretesa sia manifestamente insuscettibile di ricollegarsi a un rapporto di natura tributaria, sia perchè la legge non prevede il tributo in via generale, sia perchè le norme che istituiscono il tributo sono state dichiarate incostituzionali ovvero sono stata disapplicate perchè contrarie al diritto comunitario. Ne consegue che la previsione di un più breve termine di prescrizione o decadenza Ric. 2021 n. 06640 sez. MT - ud. 12-10-2022 -3- per l'azione di ripetizione di tributi riscossi in conseguenza della detta pretesa non contrasta con i principi del diritto interno e comunitario (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3150 del 17/02/2015, Rv. 634923 - 01; principio enunciato proprio con riferimento alla abrogazione del comma 4 bis del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 19, con D.L. n. 223 del 2006, riguardante la disciplina fiscale applicabile agli incentivi erogati ai lavoratori dipendenti per la cessazione anticipata del rapporto di lavoro; Sez. 5, n. 15108 del 09/10/2003; Sez. 5, n. 526 del 12/01/2007). Questa Corte, nella massima espressione nomofilattica, ha recentemente ribadito, con specifico riferimento alla questione sostanziale qui controversa, che il predetto termine, di decadenza, previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38 decorrente dalla "data del versamento", quanto ai versamenti diretti, o da quella in cui "la ritenuta è stata operata", quanto alle somme assoggettate a ritenuta alla fonte, come nella fattispecie, opera anche nel caso in cui l'imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell'Unione Europea da una sentenza della Corte di giustizia; infatti l'efficacia retroattiva di detta pronuncia - come quella che assiste la declaratoria di illegittimità costituzionale - incontra il limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorchè sia maturata una causa di prescrizione o decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche. (Sez. U, Sentenza n. 13676 del 16/06/2014, Rv. 631442 - 01). In particolare, il termine per l'esercizio, attraverso la presentazione di apposita istanza, del diritto al rimborso di un'imposta che sia stata dichiarata, in epoca successiva all'indebito versamento, incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte di giustizia, decorre dalla data del Ric. 2021 n. 06640 sez. MT - ud. 12-10-2022 -4- detto versamento, e non da quella in cui è intervenuta la pronuncia che ne ha sancito la contrarietà all'ordinamento comunitario; nella vicenda qui in discussione, poi, non si è affatto verificata l'espunzione di una norma impositiva dall'ordinamento, bensì il diverso caso di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea che, con effetto retroattivo analogo a quello di una sentenza di illegittimità costituzionale, ha dichiarato in contrasto con una direttiva comunitaria self executing una norma nazionale di agevolazione fiscale, ampliandone la portata soggettiva. Mancano perciò gli stessi presupposti in ragione dei quali la parte ricorrente ha supposto che il rimborso a cui aspira possa essere qualificato come indebito oggettivo di diritto comune. Nè possono essere validamente invocati i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di overruling per giustificare la decorrenza del termine decadenzíale del diritto al rimborso dalla data della pronuncia della Corte di giustizia, piuttosto che da quella in cui venne effettuato il versamento o venne operata la ritenuta, sia perchè non si vede nella specifica materia delle regole processuali, in cui può trovare esplicazione siffatta disciplina protettiva dell'affidamento, sia alla luce delle esigenze di certezza delle situazioni giuridiche, tanto più cogenti nella materia delle entrate tributarie, che resterebbero vulnerate dalla sostanziale protrazione a tempo indeterminato dei relativi rapporti» (Cass. n. 22345 del 2018); in tema di rimborso delle imposte, il termine di decadenza previsto dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ha portata generale, riferendosi a qualsiasi ipotesi di indebito correlato all'adempimento dell'obbligazione tributaria, qualunque sia la ragione per cui il versamento è in tutto o in parte non dovuto, e quindi ad errori tanto connessi ai versamenti, Ric. 2021 n. 06640 sez. MT - ud. 12-10-2022 -5- quanto riferibili alran" o al "quantum" del tributo, ovvero a ritenute alla fonte, mentre il termine ordinario di cui all'art. 37 del d.P.R. citato è applicabile alle sole ipotesi di ritenuta diretta, operata dalle Amministrazioni dello Stato nei confronti dei propri dipendenti. (In applicazione del principio, la 5. C. ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, che non aveva rilevato la decadenza ex art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 della pretesa restitutoria relativa ad IRPEF versata mediante ritenuta alla fonte effettuata dal datore di lavoro in occasione dell'erogazione di un incentivo all'esodo: Cass. n. 111 del 2015). [OSCURATO:PERSONA] non si è attenuta ai suddetti principi laddove ha erroneamente ritenuto che il diritto al rimborso decorrerebbe non già dalla data del versamento delle somme versate a titolo di IRPEF con una aliquota maggiore rispetto a quella prevista dalla norma agevolativa di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, ma dal momento in cui è stata modificata la normativa che prevede un più favorevole regime agevolativo per il contribuente: nella specie l'istanza di rimborso è stata presentata dal contribuente il 16 febbraio 2010 con riguardo a ritenute d'imposta operate nel mese di febbraio 1999 cosicché doveva considerarsi ormai esaurito il rapporto tributario stante il decorso del termine di 48 mesi di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 per la proposizione dell'istanza di rimborso. Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Ric. 2021 n. 06640 sez. MT - ud. 12-10-2022 -6- accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo g
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