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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29693/2026

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ato a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG. 2688/26 Ritenuto il motivo unico dedotto dal ricorrente è manifestamente infondato rispetto alla motivazione della Corte di appello di Milano che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, seguendo pedissequamente quanto disposto dalla Corte di Cassazione in sede di annullamento, ha proceduto a rivalutare le risultanze istruttorie, pervenendo all'accertamento dell'aggravante prevista dall'art. 628 co.3 n.1 c.p. con motivazione coerente alla rilevata partecipazione alla estorsione di [OSCURATO:PERSONA], presente insieme al ricorrente in occasione dell'estorsione consumata il giorno 17 gennaio 2019 ai danni di [OSCURATO:PERSONA], essendo del tutto irrilevante ai fini della predetta aggravante delle più persone riunite che tale episodio rappresenti solo un segmento della condotta estorsiva posta in essere nei confronti della predetta persona offesa, considerato che il predetto concorrente non è stato assolto ma è stato anche condannato in separato giudizio abbreviato per tale episodio (come allegato dallo stesso ricorrente e tenuto conto anche di quanto emerso dalla deposizione della persona offesa é dalla telefonata riportate alle pagine 28,29 della sentenza di primo grado, attestante il ruolo attivo del [OSCURATO:PERSONA], evidenziato a pag. 14 della sentenza di rinvio impugnata in questa sede); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

D P.Q.MPOSIDECANce.LLERIA fli Penate Sezione 5 - AGO zo 1„..;bLo sitoneito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG. 2688/26 Ritenuto il motivo unico dedotto dal ricorrente è manifestamente infondato rispetto alla motivazione della Corte di appello di Milano che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, seguendo pedissequamente quanto disposto dalla Corte di Cassazione in sede di annullamento, ha proceduto a rivalutare le risultanze istruttorie, pervenendo all'accertamento dell'aggravante prevista dall'art. 628 co.3 n.1 c.p. con motivazione coerente alla rilevata partecipazione alla estorsione di [OSCURATO:PERSONA], presente insieme al ricorrente in occasione dell'estorsione consumata il giorno 17 gennaio 2019 ai danni di [OSCURATO:PERSONA], essendo del tutto irrilevante ai fini della predetta aggravante delle più persone riunite che tale episodio rappresenti solo un segmento della condotta estorsiva posta in essere nei confronti della predetta persona offesa, considerato che il predetto concorrente non è stato assolto ma è stato anche condannato in separato giudizio abbreviato per tale episodio (come allegato dallo stesso ricorrente e tenuto conto anche di quanto emerso dalla deposizione della persona offesa é dalla telefonata riportate alle pagine 28,29 della sentenza di primo grado, attestante il ruolo attivo del [OSCURATO:PERSONA], evidenziato a pag. 14 della sentenza di rinvio impugnata in questa sede); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. D P.Q.MPOSIDECANce.LLERIA fli Penate Sezione 5 - AGO zo 1„..;bLo sitoneito
Sentenza Cassazione n. 29693/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris