CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12925/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
igliere ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 8220/2022proposto da: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nella persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. - ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, con facoltà anche disgiunte, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, piazza Gondar, n. 22, giusta procura speciale in calce al controricorso. -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d el la LIGURIA, n. 899, depositata in data22 novembre 2021, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 aprile 2023dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.La società ricorrente, sulla base del regolamento istitutivo del dazio antidumping avente ad oggetto i prodotti di cui alla voce doganale 2933698070 provenienti dalla Cina, aveva chiesto l'applicazione dell'aliquota individuale del 3,2% (prevista dal Codice addizionale Taric per alcune società produttrici cinesi espressamente indicate nel Regolamento UR n. 1389/2001), poiché le merci importate venivano prodotte da uno dei soggetti elencati dal regolamento stesso ( [OSCURATO:PERSONA]). 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinc iale di Genova, con la sentenza n.541/18,depositata in data 11 maggio 2018, aveva accolto il ricorso, annullando l'avviso di accertamento impugnato. 3.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, adita da entrambe le parti, ha rigettato gli appelli, ritenendo che la società contribuente aveva documentato la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell'aliquota individuale del 3,2% CADD A629, sul fatto che il prodotto importato erastato acquistato da [OSCURATO:PERSONA], agente di [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo soggetto produttore della merce in questione (inserito nell'elenco di cui al Reg. UE 1389/2011 e quindi soggetto beneficiario del dazio agevolato), come dimostrato dal certificato di origine e la fattura commerciale con relativa dichiarazione e che doveva, d i conseguente, ritenersi sussistente l'agevolazione anche nella fattispecie di vendita attuata da un soggetto diverso (agente venditore/esportatore) dal produttore/fabbricante della merce, in presenza di documentazione attestante che il produttore, della merce medesima, eraun soggetto elencato art. 1 del Reg. UE 1389/2011.4.I giudici di secondo grado, in particolare, hanno evidenziato che per ottenere il trattamento agevolato venivano in rilievo sia la fattura emessa da SFG International(intermediario/agente/importatore), sia la fattura pro forma emess a da [OSCURATO:PERSONA] (produttore), che, oltre ad individuare la medesima merce oggetto di vendita, erano documentiidonei ad attestare la produzione della merce stessa. 5. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato adue motivi. 6. La societàAzelis Italia [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va disattesa, in via preliminare, l'eccezione di improcedibilità del ricorso per cassazione sollevata nel controricorso ai sensi dell'art. 369, secondo comma, cod. proc. civ., avendo l'Agenzia ricorrente depositato, in atti , la copia analogica della sentenza impugnata, unitamente all'attestazione di conformità all'originale. 1.1 Si impone, al riguardo, precisare, che il potere di attestare la conformità della copia analogica della sentenza all'originale digitale depositato nel fascicolo telematico è previsto dall'art. 16-bis, comma 9-bis, del decreto legge n. 179 del 2012, che stabilisce espressamente che «Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice, nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico» (in tal senso, Cass., Sez. U., 25 marzo 2019, n. 8312). 2.In via gradatamente preliminare, va rigettata l'ul teriore eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione, formulata ai sensi degli artt. 366, comma primo, n. 1, cod. proc. civ. e 164, comma primo, cod. proc. civ., per omessa indicazione del codice fiscale del soggetto convenuto, dovendosi richiamare l'orientamento di questa Corte, applicabile anche al caso in esame, secondo cui «La violazione della previsione contenuta nell'art. 125, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 4, comma 8, lett. a), del d.l. n. 193 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 24 del 2010, secondo la quale "il difensore indica il proprio codice fiscale", non è causa di nullità del ricorso, non essendo, tale conseguenza, espressamente comminata dalla legge, e non potendo ritenersi che siffatta omissione integri la mancanza di uno dei requisiti formali indispensabili all'atto per il raggiungimento dello scopo cui è preposto»(Cass., 19 gennaio 2016, n. 767). 3.Il primo mezzo deducela violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 del Reg. (UE) n. 1389/2011, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., non avendo il giudice tributario fatto corretta applicazione dell'art. 1 richiamato, poiché il dazio antidumping era modulato secondo il fabbricante e non secondo il venditore, con ruolo di agente, e l'esatto importo andava calcolato secondo una dichiarazione di fabbricazione non allegata a una fattura non fiscale pro forma del preteso fabbricante o alla fattura dell'agente, nessuna delle quali indicava il codice Taric e la quantità. 4. Il secondo mezzo deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art.2697 cod. civ. e dei principi afferenti all'onere probatorio, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., in quanto spettava all'importatore provare la ricorrenza delle condizioni per giovarsi di dazio antidumping minimo secondo la dichiarazione allegata al Reg.(UE) n. 1389/2011 e non una dichiarazione priva di codice Taric e della quantità di prodotto esportata e che la società contribuente non aveva fornito la prova richiesta per potere usufruire dell'agevolazione daziaria; la fattura commerciale del fornitore/esportatore SFG [OSCURATO:PERSONA] risultava essere la fattura effettiva di vendita, priva della prescritta dichiarazione e la seconda fattura era una semplice fattura pro forma emessa dalla Heze, soggetto beneficiario del dazio agevolato. 4.1 I motivi, che vanno trattati unitariamente perché connessi, sono infondati ed anche inammissibili. 4.2Deve premettersi che i dazi antidumping sono quelli che mirano a scoraggiare la pratica del dumping, ovvero l'esportazione di beni ad un prezzo inferiore rispetto a quello praticato nel Paese d'origine e sono misure che hanno lo scopo di evitare turbative nella concorrenza derivanti dall'immissione nel mercato europeo di merci ad un presso ritenuto eccessivamente basso rispetto a quello praticato nelle normali transazioni all'interno di tale mercato (Cass., 14 novembre 2019, n. 29649). 4.3 Questa Corte ha stabilito che « Ai fini dell'applicazione di un dazio "antidumping" -nella specie quello provvisorio istituito con la decisione n. 67/94/CECA della Commissione CEE, sulle importazioni di ghisa ematite originaria del Brasile, della Russia e dell'Ucraina - le autorità doganali, ai sensi dell'art. 31 del Reg. CE n. 2913 del 1992 (cod. doganale comunitario), secondo quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Giustizia CE del 28 febbraio 2008, resa nel procedimento C- 263/06, possono determinare il valore doganale sulla base del prezzo fissato per le merci in una vendita precedente a quella per la quale è stata resa la dichiarazione in dogana solo se abbiano fondati dubbi sulla veridicità del valore dichiarato e tali dubbi persistano dopo che siano state richieste informazioni complementari e sia stata data all'interessato una ragionevole possibilità di far valere il proprio punto di vista riguardo ai motivi alla base di detti dubbi» (Cass., 4 novembre 2009, n. 23381). 4.4Ciò posto, il Reg . ( UE ) 19/12/2011, n. 1389/2011 , che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009, recita: «1.È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico e suoi preparati, chiamato anche «simclosene» nella denominazione comune internazionale (DCI), attualmente classificato ai codici NC ex 2933 69 80 ed ex 3808 94 20 (codici TARIC 2933 69 80 70 e 3808 94 20 20) e originario della Repubblica popolare cinese. 2.Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dalle società sotto elencate sono le seguenti: [OSCURATO:PERSONA] del dazio antidumping Codice addizionale TARIC [OSCURATO:PERSONA]. Limited 8,1% A604 [OSCURATO:PERSONA] 7,3% A628 [OSCURATO:PERSONA]. Limited 3,2% A629 [OSCURATO:PERSONA]. Limited 40,5% A627 [OSCURATO:PERSONA]. Ltd 32,8% A998 Tutte le altre società 42,6% A999 3.L'applicazione delle aliquote di dazio individuali stabilite per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti indicati nell'allegato. In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l'aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società». 4.5L'allegato prevede: «Una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale deve figurare sulla fattura commerciale valida di cui all'articolo 1, paragrafo 3. Essa va redatta secondo il seguente modello: 1) nome e funzione del responsabile del soggetto giuridico che ha emesso la fattura commerciale;2) la seguente dichiarazione: «Il sottoscritto certifica che il quantitativo di (volume) di acido tricloroisocianurico venduto per l'esportazione nell'Unione europea e coperto dalla presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.Data e firma». 4.6Ciò premesso, quello che emerge dagli atti, è che la merce oggetto di accertamento era stata prodotta dalla società [OSCURATO:PERSONA], ma era stata acquistata dalla società SGF [OSCURATO:PERSONA], che la società Heze utilizzava per la vendita e la fatturazione dei suoi prodotti;vi erano due fatture perchè quella della SFG International era quella di effettiva vendita, mentre quella di Heze, che era uguale nella lista dei prodotti e nei prezzi, era solo una fattura pro forma , che serviva per indicare chi era il produttore della merce e per dimostrare che la società SFG International non ricaricava nulla sul prezzo del prodotto concordato con Heze (cfr. pag. 3 del ricorso per cassazione e pag. 2 del controricorso). 4.7Orbene, tenuto conto dei principi statuiti da questa Corte in tema di dazi antidumping e dalle norme di riferimento, non sembra potersi accogliere la prospettazione erariale secondo cui il legislatore comunitario ha voluto dettare una procedura dettagliata al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione della normativa antidumping; già si è detto che la normativa in esame non ha natura sanzionatoria e, per quel che rileva in questa sede, ha lo scopo di evitare turbative nella concorrenza derivanti dall'immissione nel mercato europeo di merci ad un prezzo ritenuto eccessivamente basso rispetto a quello praticato nelle normali transazioni all'interno di tale mercato; la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenutoche l'agevolazione sussisteva anche nella fattispecie di vendita attuata da un soggetto diverso dal produttore/fabbricante della merce, in presenza di documentazione attestante che il produttore, della merce medesima, era un soggetto elencato nell'art. 1 Reg. UE 1389/2011 e che rilevava, ai fini del riconoscimento del trattamento agevolato, la fattura emessa dalla società intermediaria/agente/importatore (SFG International) (oltre che la fatturapro forma emess a dalla società [OSCURATO:PERSONA], società produttore di cui all'art. 1 del Reg. UE n. 1389/2011) , ritenendolaelemento idoneo ad individuare la merce oggetto di vendita e ad attestare la produzione della merce, appare conforme ai principi sopra esposti, dovendosi precisare che, peraltro, la stessa Agenzia ricorrente riconosce che non rilevava chi fosse il venditore, poiché il dazio antidumpingsi riferiva ai prodotti fabbricati dalle società inserite nell'elenco (cfr. pagine 7 e 8 del ricorso per cassazione). 4.8Ciò senza prescindere dallo specifico profilo di inammissibilità del secondo motivo, perché censura di merito non sindacabile in questa sede, in quanto la valutazione delle prove costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito. 4.9 Ed invero, « Con la proposi zione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione» (Cass., 26 ottobre 2021, n. 30042). 4.10 Nel caso in esame, i giudici di secondo grado hanno affermato che la società contribuente aveva documentato la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell'aliquota individuale del 3,2% CADD A629, con il certificato di origine e la fattura commerciale, con relativa dichiarazione, che avevano riscontrato che il prodotto importato era stato acquistato da [OSCURATO:PERSONA], agente di [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo soggetto produttore della merce in questione, inserito nell'elenco di cui al Reg. UE n. 1389/20 11 e , quindi , soggetto beneficiario del dazio agevolato; peraltro, come emerge a pag. 4 del controricorso (che trascrivela pagina 3 della sentenza di primo grado), la Commissione tributaria provinciale ha precisato che la documentazione prodotta dalla ricorrente conteneva il nome e la funzione del responsabile del soggetto giuridico che aveva emesso la fattura commerciale, la dichiarazione con la quale il venditore/esportatore certificava che i prodotti esportati erano stati fabbricati da una delle societàaventi diritto al dazio agevolato e la data e la firma. 5.Per le ragioni di cui sopra, il ricorso va rigettato e l'Agenzia ricorrente va condannata alpagamento delle spese processuali, sostenute da lla società controricorrent e e liqui date come in dispositivo, nonché al pagamento dell'ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo. 5.1Non vi è luogo a pronuncia sul raddoppio del contributo unificato, perché il provvedimento con cui il giudice dell'impugnazione, nel respingere integralmente la stessa (ovvero nel dichiararla inammissibile o improcedibile), disponga, a carico della parte che l'abbia proposta, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 bis del medesimo art. 13, non può aver luogo nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass., Sez. U., 25 novembre 2013, n. 26280 ; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna l'Agenzia ricorre nte al pagame