CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2022
Cassazione n. 36483/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; mq. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza del 25/01/2022, ha confermato decisione del Tribunale di Torino, in data 13/05/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 640 e 56 - 640 cod. pen.. Considerato che i motivi di ricorso, con i quali si censura l'erronea applicazione ed il vizio di motivazione in relazione all'art. 61, numero 5), cod. pen., sono manifestamente infondati perché i giudici del merito hanno correttamente applicato la legge penale, in conformità dei consolidati orientamenti interpretativi della Suprema Corte (Sez. 1, n. 39349 del 11/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276876) e con argomentazione non viziata da contraddittorietà o manifesta illogicità (si veda pag. 4, ove la Corte territoriale ritiene integrata l'aggravante contestata non solo in relazione all'età della vittima, ma anche in ragione della situazione di isolamento sostanziale correlato alla clausura delle persone offese nonché chiarendo come la circostanza che i contatti fossero stati esclusivamente telefonici non rilevasse ad escludere la consapevolezza delle condizioni di minorata difesa delle vittime); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 s