CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 giugno 2025
Cassazione n. 17435/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21037/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N 177, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Campania SEZ.DIST.SALERNO n. 1251/2016 depositata il 12/02/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/6/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La CTR Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l’appello della [OSCURATO:PERSONA] srl contro la sentenza della CTP di Salerno che aveva respinto il ricorso della contribuente avverso cartella di pagamento per IVA 2008 a seguito di indebita compensazione. La società ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza fondato su due motivi e ha depositato memoria. Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate. Con ordinanza interlocutoria n. 35405 del 2023, pubblicata il 18.12.2023, si è disposto rinvio a nuovo ruolo, ad esito della quale sono state depositate ulteriori memorie. [OSCURATO:PERSONA]: Nelle more la società aveva depositato domanda di adesione alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 193/2016, conv. con modif. dalla l.n. 225 del 2016, riguardante anche la cartella di pagamento n. 10020120022328439000, indicata come oggetto del presente giudizio, allegando comunicazione di Equitalia relativa alle somme dovute e documentazione comprovante i pagamenti effettuati. Peraltro, la ricorrente aveva anche depositato memoria in cui, senza alcun cenno alla precedente domanda di definizione agevolata, aveva illustrato i motivi di ricorso insistendo per il loro accoglimento. Con la sopra citata ordinanza interlocutoria si è disposto che parte ricorrente fornisse chiarimenti in quanto, da un lato, il numero della cartella di pagamento indicata in sentenza non corrispondeva a quello riportato in ricorso nonché nella domanda di definizione e, d’altro lato, il contenuto della memoria della ricorrente non confermava la volontà di definire la lite. Con le successive memorie la contribuente ha chiarito che nella sentenza oggetto di ricorso per cassazione la cartella impugnata era indicata con il numero 10020120022326439 , in luogo di 10020120022328439, per mero errore materiale, come confermato dalla coincidenza di oggetto (IVA 2008) e importo con quanto indicato in atti e, in particolare, nella comunicazione di accoglimento dell’istanza di rateazione protocollo n. 131220 del 30/10/2014. Ha altresì insistito per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Va rammentato che «In tema di definizione agevolata ai sensi dell'art.6 del d.l n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 225 del2016, l'impegno del debitore a rinunciare al giudizio in corso dev'essere seguito, dopo la comunicazione dell'adesione dell'agente della riscossione, dalla presentazione di una rinuncia formale o, comunque, da una richiesta che, ancorché non espressa in forma di rinuncia ma con altre formule, costituisce adempimento del suddetto impegno, alla quale consegue, per diretto disposto legislativo, l'estinzione del giudizio, senza che sia necessaria, per l'effetto estintivo, una successiva attestazione dell'Ufficio sulla regolarità del pagamento» (Cass. n. 28602 del 2024). Essendo stati forniti i chiarimenti richiesti e sussistendo i presupposti per l’estinzione del giudizio, deve provvedersi di conseguenza. Le spese devono essere compensate. P.Q.M Dichiara