CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43334/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29 ottobre 2021 emessa dalla Corte d'appello cli Messina; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] P OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si contesta l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione, in relazione alla configurabilità dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 337 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto riproduttivo di profilo di censura già vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha rilevato come la condotta minacciosa fosse proprio diretta ad impedire un atto d'ufficio, cioè l'azione di ripristino dell'ordine da parte degli operanti, su richiesta del titolare dei Bar; Considerato che alla medesima censura si espone il secondo motivo di ricorso, afferente alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, rispetto alle quali la Corte d'appello, con sufficiente e non illogica motivazione, ha dato conto, da un lato, dell'irrilevanza degli elementi prospettati dalla difesa a sostegno della concessione di dette attenuanti - nello specifico la missiva di scuse intervenuta tre anni dopo il fatto e la documentazione attestante i programmi terapeutici e riabilitativi affrontati dal ricorrente - e, dall'altro lato, dell'assenza di elementi positivi a tal fine valorizzabili; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04