Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 aprile 2023

Cassazione n. 22606/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.36483/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 78, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],che lo rappresenta e difendeunitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di LECCE n. 460/2018,depositata il 30/04/2 018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha citato in giudizio la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la restituzione della somma di euro 7.000,00 nonché il risarcimento del danno subito nella misura di euro 5.000,00.

L’attore deduceva: - di avere sottoscritto con Versienti, collaboratore dell’agenzia [OSCURATO:PERSONA], nei locali di questa, un contratto preliminare di compravendita di un immobile di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], contratto che garantiva che l’immobile era libero da pesi, vincoli, ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli; -che Versienti si era impegnato a effettuare le relative indagini ipocatastali; - che, quale promissario acquirente, aveva versato euro 53.000,00a titolo di caparra confirmatoria; -che le parti sottoscrissero, sempre nei locali della [OSCURATO:PERSONA], una scrittura preliminare integrativa che prevedeva la restituzione della caparra in alternativa alla stipula del definitivo - che aveva corrisposto a Versienti euro 7.000 ,00 a mezzo di quattro assegni all’ordine del medesimo e da questi incassati - di avere poi appreso che l’immobile non era di proprietà esclusiva di Latino e era stato sottoposto ad esecuzione forzata - che le parti avevano allora consensualmente risolto il contratto preliminare e che la caparra era stata restituita, mentre non era stata restituita la somma di euro 7.000,00 corrisposta a titolo di provvigione. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva e chiedeva di rigettare le domande dell’attore.

Versienti rimaneva contumace.

Interveniva volontariamente [OSCURATO:PERSONA], chiedendo di condannare [OSCURATO:PERSONA] a risarcirgli il danno subito, quantificato in euro 26.000,00(di cui 11.000,00per provvigioni trattenute dall’agenzia [OSCURATO:PERSONA]).

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 2653/2013, ha rigettato sia le domande dell’attore che la domanda dell’intervenuto, condannandoli in solido al pagamento delle spese.

2. La sentenza è stata impugnata in via principale da Casilli e in via incidentale da Latino.

La Corte d’appello di Lecce –con la sentenza n. 460/2018 – ha parzialmente accolto il gravame principale e rigettato quello incidentale; ha così accolto la domanda di Casilli di restituzione della somma versata a Versienti, condannando quest’ultimo a restituire a Casilli la somma di euro 7.000,00.

3. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. non ha proposto difese. [OSCURATO:PERSONA]

I. Il ricorso è articolato in tre motivi. 1) Il primo motivo denuncia “violazione di legge costituzionale, artt. 102, 106, 108 e 116 della Costituzione in relazione all’art. 72 della legge n. 98/2013; nullità della sentenza per difetto di composizione del collegio giudicante per violazione degli artt. 158 e 161 c.p.c.”: l’istituzione dei giudici ausiliari d’appello, incardinati in un ufficio non monocratico e al di fuori della supplenza, deve ritenersi in contrasto col disposto della Costituzione, con conseguente vizio di costituzione del giudice e, conseguentemente, nullità della sentenza.

Il motivo è infondato.

È vero che la Corte costituzionale – con la pronuncia n. 41/2021 –ha ritenuto che l’introduzione, da parte del d.l. n. 69 del 2013, della nuova e inedita figura di magistrato onorario, il giudice ausiliario d’appello, con la previsione dello svolgimento di funzioni (nient’affatto di giudici singoli, ma) di giudici collegiali presso le corti d’appello, dove i giudici ausiliari sono strutturalmente inseriti, risulta essere del tutto fuori sistema e si pone in radicale contrasto con tale parametro, congiuntamente all’art. 106, primo comma, Cost.Il giudice delle leggi, tuttavia, ha ritenuto legittima la costituzione dei collegi delle corti d’appello con la partecipazione di non più di un giudice ausiliario a collegiofino al completamento del riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi contemplati dall’art. 32 del d.lgs. n. 116 del 2017.

La partecipazione, quale giudice relatore ed estensore, di un giudice ausiliario non ha quindi viziato la costituzione del collegio e non ha determinato la nullità della sentenza impugnata. 2) Il secondo motivo contesta violazione degli artt. 228 e 229 c.p.c., 2730 c.c., 116 c.p.c.

Il motivo è inammissibile.

Non è anzitutto chiara la censura rivolta alla sentenza impugnata.

Prima si sostiene che la Corte d’appello avrebbe errato nel negare alle ammissioni contenute nella comparsa d’appello di Versienti il valore di confessione (valore peraltro riconosciuto dalla Corte d’appello, v. la p. 8 della sentenza), dato che la comparsa era sottoscritta personalmente dalla parte; poi si dice che l’art. 229 c.pc. pone una esigenza di specificità della firma che non era affatto soddisfatta dalla sottoscrizione della procura e al riguardo si fa riferimento all’apprezzamento del Tribunale.

In ogni caso, non si specifica – dato che la domanda è stata proposta dal ricorrente nel suo atto di intervento esclusivamente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e non di Versienti – quali dichiarazioni di Versienti valessero come prova della domanda del ricorrente, i cui fatti costitutivi non sono peraltro neppure compiutamente precisati nel ricorso. 3) Il terzo motivo è rubricato “violazione di legge, art. 2487 c.c., responsabilità della società per le obbligazioni assunte in carenza di poteri gestori dal rappresentante; violazione dell’art. 2048 e dell’art. 2043 c.c. per responsabilità del padrone e committente per i danni arrecati dai fatti illeciti dei loro commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti”.

Il motivo è inammissibile.

Le violazioni di legge enunciate in rubrica non trovano sviluppo alcuno nel motivo, ove viene unicamente accennata la vicenda che ha dato luogo al processo ed è riassunto il medesimo, peraltro in modo lacunoso e poco chiaro (si dice a p. 14 del ricorso che Casilli aveva ottenuto dal ricorrente la restituzione della caparra, pari euro 53.000,00per poi, sempre a p. 14, sostenere che [OSCURATO:PERSONA] non aveva trasferito la somma di euro 53.000,00avendo trattenuto euro 11.000,00a titolo di provvigioni).

II. Il ricorso va pertanto rigettato.

Non vi è provvedimento sulle spese, non essendosi l’intimata difesa nel presente giudizio.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Sussistono, exart. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.36483/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 78, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],che lo rappresenta e difendeunitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di LECCE n. 460/2018,depositata il 30/04/2 018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha citato in giudizio la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la restituzione della somma di euro 7.000,00 nonché il risarcimento del danno subito nella misura di euro 5.000,00. L’attore deduceva: - di avere sottoscritto con Versienti, collaboratore dell’agenzia [OSCURATO:PERSONA], nei locali di questa, un contratto preliminare di compravendita di un immobile di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], contratto che garantiva che l’immobile era libero da pesi, vincoli, ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli; -che Versienti si era impegnato a effettuare le relative indagini ipocatastali; - che, quale promissario acquirente, aveva versato euro 53.000,00a titolo di caparra confirmatoria; -che le parti sottoscrissero, sempre nei locali della [OSCURATO:PERSONA], una scrittura preliminare integrativa che prevedeva la restituzione della caparra in alternativa alla stipula del definitivo - che aveva corrisposto a Versienti euro 7.000 ,00 a mezzo di quattro assegni all’ordine del medesimo e da questi incassati - di avere poi appreso che l’immobile non era di proprietà esclusiva di Latino e era stato sottoposto ad esecuzione forzata - che le parti avevano allora consensualmente risolto il contratto preliminare e che la caparra era stata restituita, mentre non era stata restituita la somma di euro 7.000,00 corrisposta a titolo di provvigione. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva e chiedeva di rigettare le domande dell’attore. Versienti rimaneva contumace. Interveniva volontariamente [OSCURATO:PERSONA], chiedendo di condannare [OSCURATO:PERSONA] a risarcirgli il danno subito, quantificato in euro 26.000,00(di cui 11.000,00per provvigioni trattenute dall’agenzia [OSCURATO:PERSONA]). Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 2653/2013, ha rigettato sia le domande dell’attore che la domanda dell’intervenuto, condannandoli in solido al pagamento delle spese. 2. La sentenza è stata impugnata in via principale da Casilli e in via incidentale da Latino. La Corte d’appello di Lecce –con la sentenza n. 460/2018 – ha parzialmente accolto il gravame principale e rigettato quello incidentale; ha così accolto la domanda di Casilli di restituzione della somma versata a Versienti, condannando quest’ultimo a restituire a Casilli la somma di euro 7.000,00. 3. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. non ha proposto difese. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in tre motivi. 1) Il primo motivo denuncia “violazione di legge costituzionale, artt. 102, 106, 108 e 116 della Costituzione in relazione all’art. 72 della legge n. 98/2013; nullità della sentenza per difetto di composizione del collegio giudicante per violazione degli artt. 158 e 161 c.p.c.”: l’istituzione dei giudici ausiliari d’appello, incardinati in un ufficio non monocratico e al di fuori della supplenza, deve ritenersi in contrasto col disposto della Costituzione, con conseguente vizio di costituzione del giudice e, conseguentemente, nullità della sentenza. Il motivo è infondato. È vero che la Corte costituzionale – con la pronuncia n. 41/2021 –ha ritenuto che l’introduzione, da parte del d.l. n. 69 del 2013, della nuova e inedita figura di magistrato onorario, il giudice ausiliario d’appello, con la previsione dello svolgimento di funzioni (nient’affatto di giudici singoli, ma) di giudici collegiali presso le corti d’appello, dove i giudici ausiliari sono strutturalmente inseriti, risulta essere del tutto fuori sistema e si pone in radicale contrasto con tale parametro, congiuntamente all’art. 106, primo comma, Cost.Il giudice delle leggi, tuttavia, ha ritenuto legittima la costituzione dei collegi delle corti d’appello con la partecipazione di non più di un giudice ausiliario a collegiofino al completamento del riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi contemplati dall’art. 32 del d.lgs. n. 116 del 2017. La partecipazione, quale giudice relatore ed estensore, di un giudice ausiliario non ha quindi viziato la costituzione del collegio e non ha determinato la nullità della sentenza impugnata. 2) Il secondo motivo contesta violazione degli artt. 228 e 229 c.p.c., 2730 c.c., 116 c.p.c. Il motivo è inammissibile. Non è anzitutto chiara la censura rivolta alla sentenza impugnata. Prima si sostiene che la Corte d’appello avrebbe errato nel negare alle ammissioni contenute nella comparsa d’appello di Versienti il valore di confessione (valore peraltro riconosciuto dalla Corte d’appello, v. la p. 8 della sentenza), dato che la comparsa era sottoscritta personalmente dalla parte; poi si dice che l’art. 229 c.pc. pone una esigenza di specificità della firma che non era affatto soddisfatta dalla sottoscrizione della procura e al riguardo si fa riferimento all’apprezzamento del Tribunale. In ogni caso, non si specifica – dato che la domanda è stata proposta dal ricorrente nel suo atto di intervento esclusivamente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e non di Versienti – quali dichiarazioni di Versienti valessero come prova della domanda del ricorrente, i cui fatti costitutivi non sono peraltro neppure compiutamente precisati nel ricorso. 3) Il terzo motivo è rubricato “violazione di legge, art. 2487 c.c., responsabilità della società per le obbligazioni assunte in carenza di poteri gestori dal rappresentante; violazione dell’art. 2048 e dell’art. 2043 c.c. per responsabilità del padrone e committente per i danni arrecati dai fatti illeciti dei loro commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti”. Il motivo è inammissibile. Le violazioni di legge enunciate in rubrica non trovano sviluppo alcuno nel motivo, ove viene unicamente accennata la vicenda che ha dato luogo al processo ed è riassunto il medesimo, peraltro in modo lacunoso e poco chiaro (si dice a p. 14 del ricorso che Casilli aveva ottenuto dal ricorrente la restituzione della caparra, pari euro 53.000,00per poi, sempre a p. 14, sostenere che [OSCURATO:PERSONA] non aveva trasferito la somma di euro 53.000,00avendo trattenuto euro 11.000,00a titolo di provvigioni). II. Il ricorso va pertanto rigettato. Non vi è provvedimento sulle spese, non essendosi l’intimata difesa nel presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Sussistono, exart. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a
Sentenza Cassazione n. 22606/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris