CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07661/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 30932/2020R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], non costituito, –intimato – avverso la sentenza della Commissione T ributaria R egionale del Lazio n. 1080/15/2020,depositata il 25 febbraio 2020 ; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 17 dicembre 2024 dal consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] – IRPEF 2003-2004- 2005. R.G. N.30932/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 11 febbraio 2015 l’Agente della riscossione notificava a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 097-2013-2090001130008, relativa al mancato pagamento di quattro cartelle di pagamento pregresse, notificate e non onorate. Successivamente, in data 11 febbraio 2016, l’Agente della riscossione notificava al contribuente avviso di iscrizione ipotecaria sui beni dello stesso. 2. Avverso tale avviso di iscrizione ipotecaria [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma la quale, con sentenza n. 26091/28/2017, depositata il 1° dicembre 2017, lo rigettava, compensando le spese di lite. 3. Interposto gravame dal contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, con sentenza n. 1080/15/2020, pronunciata il 27 gennaio 2020 e depositata in segreteria il 25 febbraio 2020, accoglieva l’appello ed il ricorso originario proposto dal contribuente, con compensazione delle spese di giudizio. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate - Riscossione , sulla base di un unico motivo(ricorso notificato il 17 novembre 2020). Non si è costituito in [OSCURATO:PERSONA], rimasto intimato. 5. Con decreto del 1 ° agosto 2024 è stata fissata l a discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza incamera di consiglio del 17 dic embre 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che: R.G. N.30932/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate - Riscossione eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art.2909 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 4), c.p.c. Deduce, in particolare, la ricorrente che erroneamente la C.T.R. aveva ritenuto che la C.T.P. di Roma, con sentenza resa in altro giudizio, avesse annullato le cartelle di pagamento presupposte rispetto all’avviso di iscrizione ipotecaria impugnato, in quanto, nella specie, non poteva essere invocato il c.d. giudicato esterno, laddove la pronuncia divenuta irrevocabile fosse di natura processuale. 2. In via preliminare, ritiene la Corte che, al fine di valutare la natura dell’asserito giudicato esterno posto a fondamento della decisione impugnata, sia necessaria l’acquisizione dei fascicoli di merito. Deve quindi disporsi l’acquisizione suddetta, con rinvio della causa a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria per l’acquisizione del fascicolo