CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 51076/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CANCELLO 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. Lette le conclusioni della difesa che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello dell'Aquila, con sentenza in data 21 novembre 2022, confermava la sentenza del tribunale di Pescara del 16-3-2022 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del delitto di rapina. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione dell'articolo 606 lettera b) codice procedura penale, inosservanza od erronea applicazione della legge penale ed in particolare dell'articolo 420 bis del codice di procedura penale; lamentava al proposito la grave violazione del diritto di difesa nel corso del giudizio di primo grado posto che l'imputato, detenuto per altra causa, era stato dichiarato assente benché non fosse stata disposta la sua traduzione e quindi risultava impossibilitato ad essere presente in udienza; deduceva poi che la domiciliazione presso il difensore non poteva assicurare che lo stesso avesse avuto notizia del processo di cui era sempre rimasto all'oscuro stante che il difensore di fiducia aveva successivamente rinunciato al mandato con nomina di un difensore di ufficio; in ogni caso lo stato di detenzione doveva risultare al giudice procedente alla luce del contenuto delle dichiarazioni rese in stato di arresto acquisite al fascicolo dibattimentale; - violazione dell'articolo 606 comma uno lettera c) codice procedura penale quanto alla inutilizzabilità delle dichiarazioni resa dall'imputato nel corso dell'attività di indagine; aveva errato il giudice nel ritenere utilizzabili le dichiarazioni del ricorrente alla polizia giudiziaria sul presupposto del consenso prestato dal suo difensore all'acquisizione agli atti del dibattimento; al proposito deduceva doversi ritenere sussistere una ipotesi di inutilizzabilità patologica; - difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'articolo 62 n. 4 codice penale e violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della continuazione con fatti oggetto di condanna in altre sentenze indicate nei motivi di appello; - travisamento della prova ed in particolare delle dichiarazioni rese dalla persona offesa dovendosi applicare il principio dell'affermazione di responsabilità solo al di là di ogni ragionevole dubbio. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 n ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati ovvero non proposti in sede di appello e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, quanto al primo motivo, alcun dubbio sussiste circa la ritualità della notifica del decreto che dispone il giudizio posto che la stessa veniva effettuata al Manzi presso il difensore ove lo stesso aveva eletto domicilio. In particolare, risulta dagli stessi motivi di ricorso oltre che dalla pronuncia di appello, che all'apertura del dibattimento di primo grado (udienza 25-6-2019) Manzi avesse come difensore l'avv.to [OSCURATO:PERSONA] presso il quale aveva eletto domicilio e che aveva ricevuto la notifica anche per l'imputato; lo stesso avv.to Iannacci rinunciava al mandato ed all'udienza di rinvio del 25 maggio 2021 il Tribunale di Pescara nominava un difensore di ufficio. Tuttavia che l'imputato sia comunque venuto a conoscenza del procedimento nei suoi confronti risulta inequivocabilmente dalla successiva nomina di fiducia dell'avv.to Aloè nello stesso procedimento di primo grado e dalla rinuncia a comparire che risulta dalla scansione degli atti processuali che verrà di seguito esposta. Pertanto, la contestazione circa la qualità della difesa dell'avv.to Iannacci, se d'ufficio o di fiducia, esposta nel primo motivo, non assume alcun rilievo posto che la notifica presso lo stesso anche per l'imputato si era comunque perfezionata, la dichiarazione di assenza appariva a quel momento regolare, e la successiva conoscenza del processo resa palese dalla nomina dell'avv.to Aloè che partecipava al giudizio dinanzi al tribunale esclude la sussistenza di qualsiasi nullità. Quanto alla ulteriore doglianza pure contenuta nel primo motivo e relativa alla omessa traduzione dell'imputato la stessa si fonda su una errata ricostruzione dei dati processuali; al proposito va innanzi tutto premesso come sia stato affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte che la restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone il rinvio del procedimento ad una nuova udienza e la traduzione dell'imputato stesso (Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021 (dep. 03/03/2022 ) Rv. 282806 - 01, Costantini). Dalla lettura del suddetto precedente risulta pertanto corretto affermare che a seguito di rituale citazione a comparire l'imputato detenuto per altra causa che non abbia comunicato al giudice che procede personalmente od a mezzo del proprio difensore il proprio status può essere dichiarato legittimamente assente. Invero la condizione per la pronuncia di nullità della sentenza è costituita sempre dall'omessa traduzione pur a fronte di una formale comunicazione al giudice che procede anche se formalizzata in limine litis ma comunque resa nota. Nel caso in esame, tale particolare condizione non pare proprio sussistere, poiché dalla consultazione degli atti che questa corte è legittimata ad operare in presenza di una eccezione di nullità risulta che: alla prima udienza del 25 giugno 2019 a fronte della regolarità della notifica il Manzi veniva dichiarato assente; alla successiva udienza del 25 maggio 2021 veniva acquisito un verbale di dichiarazioni rese dal Manzi alla P.G. il 12 febbraio 2018 dall'analisi del quale non risulta però alcuno stato di restrizione dello stesso né l'applicazione di misure cautelari; venuto a conoscenza dello stato di detenzione il giudice disponeva la traduzione del Manzi per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; con dichiarazione resa alla casa circondariale il 15 marzo 2022 il Manzi rinunciava a comparire. Ne deriva la totale infondatezza del primo motivo non potendo ravvisarsi la lamentata violazione del diritto di difesa stante che da alcun preciso elemento era risultato lo stato di detenzione del Manzi e che, una volta conosciuta tale condizione, il giudice ne disponeva la traduzione cui seguiva la rinuncia dell'imputato, perfettamente quindi a conoscenza del procedimento. Peraltro, come risulterà anche dall'esposizione del secondo motivo, l'unica attività svolta prima dell'intervento del difensore di fiducia avv.to Aloè, consistita nell'acquisizione delle S.I.T. rese dal Manzi presso gli uffici di Polizia non ha avuto alcuna incidenza determinante nella affermazione di responsabilità. 2.2 In relazione al secondo motivo va ricordato come secondo il costante orientamento di questa Corte allorché con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Rv. 259452); occorre ricordare ancora come in tema di inutilizzabilità della prova e deduzione del vizio nel giudizio di impugnazione il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dichiarare preventivamente l'inutilizzabilità della prova contestata qualora ritenga di poterne prescindere per la decisione, ricorrendo al cosiddetto "criterio di resistenza", applicabile anche nel giudizio di legittimità (Sez. 2, n. 41396 del 16/09/2014, Rv. 260678). L'applicazione del suddetto principio al caso in esame comporta proprio l'inammissibilità del motivo di ricorso posto che la prova di cui il ricorrente lamenta l'inutilizzabilità non ha avuto alcuna incidenza determinante nel giudizio di colpevolezza affermato concordemente dai giudici di merito sulla base delle dichiarazioni della vittima e della teste [OSCURATO:PERSONA] la quale ultima riconosceva proprio Manzi, soggetto conosciuto personalmente, quale autore del fatto. 2.3 Quanto agli altri motivi gli stessi appaiono tutti reiterativi o manifestamente infondati posto che: - il motivo in punto omessa concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. non risulta formulato con l'appello; - totalmente generica appare la doglianza in punto riconoscimento della continuazione esterna così come pure lo era l'analoga istanza formulata con l'appello; - alcun travisamento della prova decisivo appare sussistere nella valutazione conforme dei giudici di merito; peraltro va ricordato che la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, Rv. 270108 - 01). In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 13 ottobre 2023