CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 gennaio 2022
Cassazione n. 30431/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, AVV. [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo raccoglimento del ricorso. v [OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento della sentenza del 14/01/2022 della Corte di appello di Napoli che, rigettando la sua impugnazione, ha confermato la condanna alla pena (principale) di nove mesi di reclusione (oltre pene accessorie) irrogata con sentenza del 10/04/2018 del Tribunale di Avellino per il reato di cui all'art. 10-ter, d.lgs. n. 74 del 2000, a lui ascritto perché, quale legale rappresentante della società «[OSCURATO:SOCIETA].», aveva omesso di versare, entro il 27/12/2013, la somma di 2.410.847,00, dovuta a titolo di imposta sul valore aggiunto per l'anno 2012. 1.1.Con il primo motivo deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 10-ter, d.lgs. n. 74 del 2000, nonché la violazione del principio di correlazione tra imputazione e condanna. Sostiene di essere stato condannato dalla Corte di appello non già in base alla carica formalmente (non più) rivestita alla data di scadenza del termine per il versamento dell'IVA ed agli obblighi ad essa connessi, come aveva affermato il primo Giudice, bensì in virtù di un presunto accordo (e dunque concorso) con l'amministratore subentrante e sulla base della natura artificiosa delle proprie dimissioni, natura sulla quale non è stata espletata alcuna istruttoria. E' evidente, afferma, il mutamento del fatto e la diversa ipotesi di colpevolezza mai prima contestata. 1.2.Con il secondo motivo deduce la violazione del principio di colpevolezza, l'inesigibilità della condotta materiale, la mancanza di prova dell'elemento soggettivo, il travisamento delle risultanze processuali. Lamenta, in particolare, la totale pretermissione dei motivi di appello con i quali era stato evidenziato che, con delibera del 16/12/2013, il CdA della società, alla presenza dell'intero collegio sindacale, aveva approvato la proposta del presidente (e dunque non propria) di rimodulazione dell'assetto organizzativo interno deliberando la nomina dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore - ex pluribus - delegato agli adempimenti fiscali e tributari della società. Dell'omesso versamento dell'imposta avrebbe dovuto quindi rispondere solo quest'ultimo, conclusione condivisa dalla stessa Corte di appello che, però, ha travisato il chiaro dato probatorio affermando apoditticamente la natura "decettiva" della delibera approvata in prossimità della scadenza del termine previsto per il pagamento. Frutto di travisamento della prova - aggiunge - è altresì l'affermazione della Corte di appello secondo la quale la propria responsabilità discende dal mancato accantonamento della provvista necessaria al pagamento dell'imposta, argomento - chiosa - anch'esso nuovo e mai valutato in primo grado. Non vi è alcuna prova, conclude, della distrazione delle somme che i. avrebbe impedito al subentrate [OSCURATO:PERSONA] di provvedere al pagamento dell'imposta. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 2.11 primo motivo è manifestamente infondato. 2.1.11 Tribunale di Avellino aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato sul rilievo che alla data di scadenza del termine "lungo" di cui all'art. 10-ter, d.lgs. n. 74 del 2000, egli risultava, all'Agenzia delle Entrate, l'unico legale rappresentante della società, in carica dall'anno 2002. Il primo Giudice aveva ritenuto ininfluente la delibera del CdA del 16/12/2013 che, come ripetuto dal ricorrente anche in questa sede, aveva attribuito all'amministratore delegato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il potere esclusivo di curare ed eseguire a nome della società tutti gli adempimenti obbligatori fiscali e tributari, nonché i relativi pagamenti. 2.2.Secondo il Tribunale, tale limitazione dei poteri dell'odierno imputato non era opponibile all'Agenzia delle Entrate giusta la regola sancita dall'art. 2384, comma secondo, cod. civ., secondo cui tali limitazioni non sono opponibili ai terzi in buona fede nemmeno se pubblicate. Il Tribunale aveva infatti evidenziato che il ricorrente era legale rappresentante della società dal 2002 ed amministratore delegato dal 19/12/2012, rivestendo tale carica anche alla data del 27/12/2013. Aveva altresì aggiunto che, secondo quanto aveva riferito il funzionario dell'Agenzia, l'informazione che il ricorrente fosse ancora il legale rappresentante della società risultava dall'anagrafe tributaria che, a sua volta, aveva attinto le sue informazioni anche dalla Camera di Commercio. Il Tribunale aveva inoltre aggiunto che «l'odierno imputato, atteso che rivestiva la carica di amministratore, senza alcuna limitazione dei suoi poteri, sia nell'anno di imposta in cui è maturato il debito Iva, sia all'epoca della presentazione della dichiarazione fiscale ed aveva la carica di amministratore delegato e quindi legale rappresentante della società anche all'atto della scadenza del termine ultimo per il versamento, era certamente a conoscenza del debito Iva da lui dichiarato ed artificiosamente dismetteva, pochi giorni prima della scadenza del termine ultimo per il pagamento dell'Iva (fissato al 27 dicembre 2013), il solo potere di pagamento degli obblighi tributari, conferendo in via esclusiva all'altro amministratore delegato, come si legge nella delibera del Cda acquisita in atti, adottata il 16 dicembre 2013, alla quale l'odierno imputato partecipava come componente del Cda. Pertanto, la condotta tenuta dall'imputato è da ritenersi preordinata all'omesso versamento Iva ed è quindi caratterizzata dal dolo intenzionale del reato contestato». 2.3.La Corte di appello, nel richiamare e far propri, "per relationem", gli argomenti del primo Giudice, ha stigmatizzato anch'essa la natura decettiva della citata delibera consiliare, sottolineando, in ogni caso, che l'imputato avrebbe dovuto comunque "accantonare" la provvista necessaria a consentire il pagamento dell'Iva, come peraltro aveva già affermato il Tribunale (pag. 7 della sentenza di primo grado). 2.4.Non vi è stata, all'evidenza, alcuna "correzione" della sentenza di primo grado (così nel ricorso), né violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., sia perché, la rubrica attribuisce al ricorrente la condotta incriminata in quanto "legale rappresentante" della società (e non quale amministratore delegato), sia perché gli argomenti d'accusa utilizzati dai Giudici di merito sono identici e maturati sulla condivisa valutazione della medesima platea probatoria. Il fatto oggetto di condanna è sempre rimasto uguale a se stesso e coerente con quello descritto dalla rubrica che fa carico al ricorrente della violazione di un obbligo ricadente sulla sua persona (nella predetta qualità), senza ipotizzare concorrenti o altre forme di responsabilità per fatto altrui. 3.Anche il secondo motivo è manifestamente infondato e proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità. 3.1.Trattandosi di "doppia conforme" valutazione del medesimo commedio probatorio (non risulta che la Corte di appello abbia disatteso le istanze difensive utilizzando prove diverse da quelle a disposizione del primo Giudice), sarebbe stato onere del ricorrente spiegare se e in che modo il "travisamento" del dato fosse stato dedotto in appello. Poiché il travisamento riguarda la ricostruzione del fatto effettuata utilizzando la prova travisata, se l'errore è imputabile al giudice di primo grado la relativa questione deve essere devoluta al giudice dell'appello, pena la sua preclusione nel giudizio di legittimità, non potendo essere dedotto con ricorso per cassazione, in caso di c.d "doppia conforme", il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice di secondo grado se il travisamento non gli era stato rappresentato (Sez. 5, n. 48703 del 24/09/2014, Biondetti, Rv. 261438; Sez. 6, n. 5146 del 2014, cit.), a meno che, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, il giudice di secondo grado abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (nel qual caso il vizio può essere eccepito in sede di legittimità, Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi, Rv. 258438). A tale onere egli si è sottratto. 3.2.Va peraltro aggiunto che il travisamento consiste in un errore percettivo della prova, non in una sua (in tesi) non condivisa valutazione. Nel caso di specie appare evidente che i Giudici di merito hanno ben compreso quale fosse il contenuto della delibera (momento percettivo della prova) salvo escluderne la rilevanza ai fini della affermazione di penale responsabilità (momento valutativo della prova). Il dissenso rispetto al momento valutativo non legittima deduzioni fattuali in sede di legittimità, non potendo questa Corte conoscere del contenuto del documento in questione, ma dovendo fare affidamento a quel che risulta dalle sentenze di merito ed, in particolare, dalla testimonianza del funzionario dell'Agenzia delle Entrate, non contestata nella sua corrispondenza a vero (la persistente legale rappresentanza dell'imputato, unico interlocutore nei confronti dell'Ente pubblico, alla data di scadenza del termine penalmente rilevante). Ciò che conta è il dato probatorio che, alla data di scadenza del termine per il versamento dell'imposta, la modifica degli assetti societari non risultava esser stata comunicata né ad uno degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia, né al registro delle imprese, ai sensi dell'art. 35, d.P.R. n. 633 del 1972. Il ricorrente non ha mai dedotto, né in questa sede, né in appello, quando tale comunicazione era stata fatta, laddove il primo Giudice aveva affermato con chiarezza che la sua legale rappresentanza alla data del 27/12/2013 risultava dalla «visura camerale in atti», documento del quale non è mai stato dedotto il travisamento. 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. —7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro