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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15755/2026

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ato il 29/05/1977 avverso la sentenza del 15/07/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di TRIESTE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che, con sentenza del 15 luglio; il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] la pena di quattro anni e due mesi di reclusione e 60.000 euro di multa in relazione a reati in materia di immigrazione clandestina; che l'imputata ha proposto, tramite il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi, con i quali lamenta, con specifico riferimento al reato a lei ascritto al capo b) , che il giudice non sia pervenuto a sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. né, in subordine, abbia escluso la circostanza aggravante dell'essere stato il fatto commesso da tre o più persone; che il ricorso verte su motivi manifestamente infondati; che, invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen.

«solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza», sicché è testualmente esclusa la possibilità di far valere vizi che attengano alla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati oggetto di addebito, potendo il controllo giudiziale esercitarsi esclusivamente sulla manifestazione dell'intento dell'imputato di accedere al rito, sul contenuto dell'accordo tra le parti come recepito in sentenza, sulla correttezza delle norme cui sono riferite le fattispecie concrete e sul rispetto del canone della legalità della pena e delle misure di sicurezza eventualmente applicate; che, nel caso in esame, il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, nell'avallare l'accordo raggiunto tra le parti, ha congruamente motivato in ordine: all'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; all'attitudine degli elementi istruttori versati in atti a comprovare la penale responsabilità dell'imputata in ordine ai reati a lei ascritti; alla qualificazione giuridica delle condotte; all'applicazione delle circostanze attenuanti; alla commisurazione della pena; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; 2 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato il 29/05/1977 avverso la sentenza del 15/07/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di TRIESTE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che, con sentenza del 15 luglio; il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] la pena di quattro anni e due mesi di reclusione e 60.000 euro di multa in relazione a reati in materia di immigrazione clandestina; che l'imputata ha proposto, tramite il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi, con i quali lamenta, con specifico riferimento al reato a lei ascritto al capo b) , che il giudice non sia pervenuto a sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. né, in subordine, abbia escluso la circostanza aggravante dell'essere stato il fatto commesso da tre o più persone; che il ricorso verte su motivi manifestamente infondati; che, invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza», sicché è testualmente esclusa la possibilità di far valere vizi che attengano alla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati oggetto di addebito, potendo il controllo giudiziale esercitarsi esclusivamente sulla manifestazione dell'intento dell'imputato di accedere al rito, sul contenuto dell'accordo tra le parti come recepito in sentenza, sulla correttezza delle norme cui sono riferite le fattispecie concrete e sul rispetto del canone della legalità della pena e delle misure di sicurezza eventualmente applicate; che, nel caso in esame, il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, nell'avallare l'accordo raggiunto tra le parti, ha congruamente motivato in ordine: all'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; all'attitudine degli elementi istruttori versati in atti a comprovare la penale responsabilità dell'imputata in ordine ai reati a lei ascritti; alla qualificazione giuridica delle condotte; all'applicazione delle circostanze attenuanti; alla commisurazione della pena; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; 2 P.Q.M
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