CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 marzo 2025
Cassazione n. 12961/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di furto con strappo di cui agli artt. 624b1s, comma 2, 99 cod. pen. Considerato che il primo motivo- con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato contestato - non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pagg. 1-2), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; il motivo risulta altresì generico nella sua formulazione. Considerato che il secondo motivo- con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 4 cod. pen. - è manifestamente infondato poiché nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 2 della sentenza impugnata); Considerato che il terzo motivo- con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata concessione della sospensione condizionale - è manifestamente infondato; la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 2) ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio argomentazioni logiche e ineccepibili (la reiterazione nel tempo della condotta illecita/ la commissione di fatti illeciti, pur astrattamente compatibili con l'applicazione del beneficio) esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. c4Così deciso il 12 marzo 2025 Ilsiglier estensore ce-n [OSCURATO:PERSONA] Presidente