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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 maggio 2026

Cassazione n. 17010/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

LANO, depositata il 10/05/2022 R.G.N. 1015/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 08/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte di appello di Milano, con la sentenza n. 344/2022,per quello che interessa in questa sede, in parziale riformaNumero registro generale 27179/2022della pronuncia di prime cure, ha accertato il Numero sezionale 1695/2026Numero di raccolta generale 17010/2026demansionamento patito da [OSCURATO:PERSONA], dipendente Data pubblicazione 30/05/2026del Comune di Desio dal 10.10.2004 e inquadrato nellacategoria B3 del CCNL [OSCURATO:PERSONA], fino al settembre 2015perché adibito a lavori meramente manuali ed esecutivirientranti nella categoria A, condannando l’Ente arisarcirgli il danno in misura pari alla quota del 20% delleretribuzioni maturate dal 6.8.2009 al settembre 2015,oltre interessi e rivalutazione monetaria, atteso che ilprimo atto di costituzione in mora era rappresentato dallanotifica del ricorso di primo grado (depositato il 17.7.2019e notificato il successivo 6.8.2019) per cui i creditianteriori al decennio dovevano considerarsi prescritti.2.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione affidato ad un solo motivo, cui ha resistitocon controricorso il Comune di Desio che ha presentato,altresì, ricorso incidentale sulla base di due motivi.3.

Il Comune di Desio ha depositato memoria.Ragioni della decisione1.

I motivi possono essere così sintetizzati.2.

Con l’unico motivo del ricorso principale il ricorrentedenuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218,2087, 2103, 2935 e 2946 cod. civ, in relazione all’art. 360co. 1 n. 3 c.p.c., relativamente alla decorrenza dellaprescrizione decennale ai fini del risarcimento del dannoda demansionamento che doveva essere calcolata dalladata di cessazione della condotta illecita datoriale(30.9.2015).3.

Il motivo è infondato.Vanno richiamati, sul punto, i principi affermati dallasentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n.Numero registro generale 27179/202223763/2011 secondo cui “In tema di prescrizione del Numero sezionale 1695/2026Numero di raccolta generale 17010/2026diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, nel caso Data pubblicazione 30/05/2026di illecito istantaneo, caratterizzato da un'azione che siesaurisce in un lasso di tempo definitolasciando permanere i suoi effetti, la prescrizioneincomincia a decorrere con la prima manifestazione deldanno, mentre, nel caso di illecito permanente,protraendosi la verificazione dell'evento in ogni momentodella durata del danno e della condotta che lo produce,la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giornosuccessivo a quello in cui il danno si è manifestato per laprima volta, fino alla cessazione della predetta condottadannosa, sicché il diritto al risarcimento sorge in modocontinuo via via che il danno si produce, ed in modocontinuo si prescrive se non esercitato entro cinque annidal momento in cui si verifica”.La circostanza che il demansionamento sia un illecitopermanente comporta che il diritto nella sua interezza nonsi può prescrivere ma non certo che la prescrizione nondecorra (nei rapporti assistiti da stabilità e nell’impiegopubblico) sino a quando il demansionamento è in atto: nonsi prescrive, quindi, il diritto ma la frazione del credito (nelcaso di specie nel termine decennale) che richiede lanecessità di una messa in mora ai fini della interruzionedella prescrizione.4.

Con il primo motivo del ricorso incidentale si obietta,invece, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1363 e 1367 cod. civ. in relazione all’interpretazione delledisposizioni collettive da cui è stata fatta discendere lapretesa sussistenza del demansionamento nel caso dispecie (art. 360 co. 1 n. 3 cpc); si sostiene che leNumero registro generale 27179/2022declaratorie delle due categorie in questione (A e B) sono Numero sezionale 1695/2026Numero di raccolta generale 17010/2026state erroneamente interpretate dalla Corte territoriale in Data pubblicazione 30/05/2026quanto le attività proprie della categoria B postulano ilpossesso di conoscenze di tipo specialistico acquisiteanche mediante appositi corsi di formazione e,conseguentemente la Corte di appello ha erratonell’individuare gli elementi caratterizzanti i profiliprofessionali riconducibili, rispettivamente, alla categoriaA e B del CCNL applicato e sempre erroneamente haritenuto le mansioni svolte dal dipendente proprie dellaprima categoria, e non già della seconda.5.

Il motivo è infondato.La Corte territoriale ha considerato correttamente ledeclaratorie delle due categorie del C.c.n.l. in questione:Categoria A: “Appartengono a questa categoria i lavoratoriche svolgono attività caratterizzate da: ●Conoscenze ditipo operativo generale (la cui base teorica si sviluppa conla scuola dell’obbligo) acquisibile attraverso esperienzadiretta sulla mansione; ● Contenuti di tipo ausiliariorispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi;●Problematiche lavorative di tipo semplice; ●Relazioniorganizzative di tipo prevalentemente interno basate suinterazione tra pochi soggetti; Esemplificazione dei profili:●lavoratore che provvede al trasporto di persone, allamovimentazione di merci, ivi compresa la consegna - ritirodella documentazione amministrativa.

Provvede, inoltre,alla ordinaria manutenzione dell’automezzo segnalandoeventuali interventi di natura complessa. ●lavoratore cheprovvede ad attività prevalentemente esecutive o dicarattere tecnico manuali, comportanti anche gravosità odisagio ovvero uso e manutenzione ordinaria di strumentiNumero registro generale 27179/2022ed arnesi di lavoro.

Appartengono alla categoria, ad Numero sezionale 1695/2026Numero di raccolta generale 17010/2026esempio, i seguenti profili: custode, bidello”; Data pubblicazione 30/05/2026Categoria B: “Appartengono a questa categoria i lavoratoriche svolgono attività caratterizzate da : ●Buoneconoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze èacquisibile con la scuola dell’obbligo generalmenteaccompagnato da corsi di formazione specialistici) ed ungrado di esperienza discreto; ●Contenuto di tipo operativocon responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampiprocessi produttivi/amministrativi; ●Discreta complessitàdei problemi da affrontare e discreta ampiezza dellesoluzioni possibili; ●Relazioni organizzative interne di tiposemplice anche tra più soggetti interagenti, relazioniesterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale.●Relazioni con gli utenti di natura diretta.

Esemplificazionedei profili: ●lavoratore che provvede alla esecuzione dioperazioni tecnico manuali di tipo specialistico qualil’installazione, conduzione e riparazione di impianticomplessi o che richiedono specifica abilitazione o patente.Coordina dal punto di vista operativo altro personaleaddetto all’impianto. ●lavoratore che esegue interventi ditipo risolutivo sull’intera gamma di apparecchiature degliimpianti, effettuando in casi complessi diagnosi,impostazione e preparazione dei lavori.

Appartengono, adesempio, alla categoria i seguenti profili: lavoratoreaddetto alla cucina, addetto all’archivio, operatori CED,conduttore di macchine complesse (scuolabus, macchineoperatrici che richiedono specifiche abilitazioni o patenti),operaio professionale, operatore socio-assistenziale”.La Corte distrettuale, poi, ha individuato, in sostanza,quale elemento che differenzia l’appartenenza all’una oNumero registro generale 27179/2022all’altra categoria, lo svolgimento di mansioni, per la Numero sezionale 1695/2026Numero di raccolta generale 17010/2026categoria B, con un margine di complessità maggiore Data pubblicazione 30/05/2026rispetto a quelle della categoria A.L’interpretazione dei giudici di seconde cure va condivisaed è corretta perché, sotto il profilo letterale,effettivamente, per la categoria A si fa riferimento alocuzioni del tipo: “problematiche lavorative di tiposemplice”, “attività prevalentemente esecutive o dicarattere tecnico-manuali”, “uso e manutenzione ordinariadi strumenti ed arnesi di lavoro”; per la categoria B,invece, si ha riguardo ad espressioni quali: una “discretacomplessità dei problemi da affrontare e discretaampiezza delle soluzioni possibili”; “operazioni tecnico-manuali di tipo specialistico quali installazione, conduzionee riparazione di impianti complessi o che richiedonospecifica abilitazione o patente”; coordinamento dal puntodi vista operativo di altro personale addetto all’impianto.Deve essere, inoltre, evidenziato che il riferimento ai corsidi formazione specialistica, richiesti per la categoria B,unitamente al possesso di conoscenze teoriche acquisibilicon la scuola dell’obbligo, non è richiamato dalladisposizione contrattuale in termini di esclusività, ma èstato usato l’avverbio “generalmente” di talchél’espletamento di tali corsi non può rilevare ai fini dellaconnotazione specifica e caratterizzante nella categoria Bil cui tratto differenziale va, invece individuato, comedetto, unicamente nella complessità delle mansioni svolte.Con un accertamento di fatto, infine, adeguatamentemotivato e, pertanto, insindacabile in questa sede, i giudicidi seconde cure hanno, poi, ritenuto che le mansioni svoltein concreto, per un rilevante lasso temporaleNumero registro generale 27179/2022(dall’assunzione al 2015) e senza alcuna idonea Numero sezionale 1695/2026Numero di raccolta generale 17010/2026giustificazione, dal [OSCURATO:PERSONA], il quale era stato assunto alle Data pubblicazione 30/05/2026dipendenze del Comune quale “Collaboratore ServiziTecnici” di categoria B3, erano di contro sussumibili inquelle della Categoria A e non erano conformi a quelleproprie del livello di formale inquadramento.6.

Con il secondo motivo si censura la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ. nonché degliartt. 112 e 115 c.p.c., in relazione al presunto danno dademansionamento liquidato in favore del [OSCURATO:PERSONA] (art. 360co. 1 n. 3 c.p.c.), per avere la Corte distrettuale liquidatoil danno derivante dall’asserito demansionamento inassenza di prova e ritenendolo, in sostanza, in re ipsa.7.

Il motivo non è meritevole di accoglimento presentandoprofili di inammissibilità e di infondatezza.È inammissibile quanto alla mancata indicazione specificadegli atti processuali sui quali le censure si fondano.È infondato perché la Corte territoriale, richiamandocorrettamente i precedenti di legittimità in tema dirisarcimento del danno da dequalificazione professionale,ha ritenuto lo stesso dimostrabile anche per presunzioni e,sotto questo profilo, ha valorizzato il lasso temporaleoggetto di causa nonché la «elevata conoscibilità siaall’interno che all’esterno dell’ambiente lavorativo».Infatti, questa Corte ha precisato che “In materiadi pubblico impiego privatizzato, ove sia stato accertatoil demansionamento professionale del lavoratore, ilgiudice del merito, con apprezzamento di fattoincensurabile in cassazione se adeguatamente motivato,può desumere l'esistenza del relativo danno,determinandone anche l'entità in via equitativa, conNumero registro generale 27179/2022processo logico - giuridico attinente alla formazione della Numero sezionale 1695/2026Numero di raccolta generale 17010/2026prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto Data pubblicazione 30/05/2026relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativapregressa, alla natura della professionalità coinvolta, alladurata del demansionamento, all'esito finale delladequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto”(per tutte cfr. Cass. n. 28274/2008).In particolare, va poi sottolineato che infondata è laasserita violazione dell’art 2697 cod. civ. che si ha,tecnicamente, solo nell'ipotesi in cui il giudice abbiaquella che ne era gravata in applicazione di detta norma,non anche quando, a seguito di una incongrua valutazionedelle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamenteche la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché inquesto caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito dellaprova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio dicui all'art. 360, n. 5, c.p.c. (Cass. n. 17313/2020).In tema di ricorso per cassazione, poi, una censura relativaalla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione delmateriale istruttorio compiuta dal giudice di merito, masolo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base delladecisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposted'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso,valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delleprove legali, ovvero abbia considerato come facenti pienaprova, recependoli senza apprezzamento critico, elementidi prova soggetti invece a valutazione: ipotesi, queste,non ravvisabili nel caso in esame (Cass. n. 27000/2016;Cass. n. 13960/2014).Numero registro generale 27179/2022Analogamente, non è ravvisabile alcun vizio del Numero sezionale 1695/2026Numero di raccolta generale 17010/2026ragionamento presuntivo posto a base della decisione in Data pubblicazione 30/05/2026quanto, nella prova per presunzioni, ai sensi degli artt.2727 e 2729 cc, non occorre che tra il fatto noto e quelloignoto sussista un legame di assoluta ed esclusivanecessità causale, essendo sufficiente che dal fatto notosia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua diun giudizio di probabilità basato sull’id quod plerumqueaccidit, sicché il giudice può trarre il suo liberoconvincimento dall’apprezzamento discrezionale deglielementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisitilegali della gravità, precisione e concordanza (Cass. n.1163/2020).Il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezionedi merito, infine, che integra una violazione del principiodi corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasidecisione su di un capo di domanda, intendendosi per capodi domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenerel'attuazione in concreto di una volontà di legge chegarantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere,ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato inconclusione specifica, sulla quale deve essereemessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (Cass. n.28308/2017; Cass. n. 7653/2012): nella fattispecie, laCorte territoriale ha comunque valutato la condotta e,come detto, ha indicato gli elementi per riteneresussistente il lamentato danno da demansionamentononché quelli per procedere alla sua quantificazione.8.

Alla stregua di quanto esposto, sia il ricorso principale chequello incidentale devono essere rigettati.Numero registro generale 27179/20229.

La soccombenza reciproca giustifica l’integrale Numero sezionale 1695/2026Numero di raccolta generale 17010/2026compensazione tra le parti delle spese del giudizio di Data pubblicazione 30/05/2026cassazione.La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale.Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Aisensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente principale e di quelloincidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso rispettivamenteper il ricorso principale e per quello incidentale, a norma delcomma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LANO, depositata il 10/05/2022 R.G.N. 1015/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 08/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza n. 344/2022,per quello che interessa in questa sede, in parziale riformaNumero registro generale 27179/2022della pronuncia di prime cure, ha accertato il Numero sezionale 1695/2026Numero di raccolta generale 17010/2026demansionamento patito da [OSCURATO:PERSONA], dipendente Data pubblicazione 30/05/2026del Comune di Desio dal 10.10.2004 e inquadrato nellacategoria B3 del CCNL [OSCURATO:PERSONA], fino al settembre 2015perché adibito a lavori meramente manuali ed esecutivirientranti nella categoria A, condannando l’Ente arisarcirgli il danno in misura pari alla quota del 20% delleretribuzioni maturate dal 6.8.2009 al settembre 2015,oltre interessi e rivalutazione monetaria, atteso che ilprimo atto di costituzione in mora era rappresentato dallanotifica del ricorso di primo grado (depositato il 17.7.2019e notificato il successivo 6.8.2019) per cui i creditianteriori al decennio dovevano considerarsi prescritti.2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione affidato ad un solo motivo, cui ha resistitocon controricorso il Comune di Desio che ha presentato,altresì, ricorso incidentale sulla base di due motivi.3. Il Comune di Desio ha depositato memoria.Ragioni della decisione1. I motivi possono essere così sintetizzati.2. Con l’unico motivo del ricorso principale il ricorrentedenuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218,2087, 2103, 2935 e 2946 cod. civ, in relazione all’art. 360co. 1 n. 3 c.p.c., relativamente alla decorrenza dellaprescrizione decennale ai fini del risarcimento del dannoda demansionamento che doveva essere calcolata dalladata di cessazione della condotta illecita datoriale(30.9.2015).3. Il motivo è infondato.Vanno richiamati, sul punto, i principi affermati dallasentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n.Numero registro generale 27179/202223763/2011 secondo cui “In tema di prescrizione del Numero sezionale 1695/2026Numero di raccolta generale 17010/2026diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, nel caso Data pubblicazione 30/05/2026di illecito istantaneo, caratterizzato da un'azione che siesaurisce in un lasso di tempo definitolasciando permanere i suoi effetti, la prescrizioneincomincia a decorrere con la prima manifestazione deldanno, mentre, nel caso di illecito permanente,protraendosi la verificazione dell'evento in ogni momentodella durata del danno e della condotta che lo produce,la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giornosuccessivo a quello in cui il danno si è manifestato per laprima volta, fino alla cessazione della predetta condottadannosa, sicché il diritto al risarcimento sorge in modocontinuo via via che il danno si produce, ed in modocontinuo si prescrive se non esercitato entro cinque annidal momento in cui si verifica”.La circostanza che il demansionamento sia un illecitopermanente comporta che il diritto nella sua interezza nonsi può prescrivere ma non certo che la prescrizione nondecorra (nei rapporti assistiti da stabilità e nell’impiegopubblico) sino a quando il demansionamento è in atto: nonsi prescrive, quindi, il diritto ma la frazione del credito (nelcaso di specie nel termine decennale) che richiede lanecessità di una messa in mora ai fini della interruzionedella prescrizione.4. Con il primo motivo del ricorso incidentale si obietta,invece, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1363 e 1367 cod. civ. in relazione all’interpretazione delledisposizioni collettive da cui è stata fatta discendere lapretesa sussistenza del demansionamento nel caso dispecie (art. 360 co. 1 n. 3 cpc); si sostiene che leNumero registro generale 27179/2022declaratorie delle due categorie in questione (A e B) sono Numero sezionale 1695/2026Numero di raccolta generale 17010/2026state erroneamente interpretate dalla Corte territoriale in Data pubblicazione 30/05/2026quanto le attività proprie della categoria B postulano ilpossesso di conoscenze di tipo specialistico acquisiteanche mediante appositi corsi di formazione e,conseguentemente la Corte di appello ha erratonell’individuare gli elementi caratterizzanti i profiliprofessionali riconducibili, rispettivamente, alla categoriaA e B del CCNL applicato e sempre erroneamente haritenuto le mansioni svolte dal dipendente proprie dellaprima categoria, e non già della seconda.5. Il motivo è infondato.La Corte territoriale ha considerato correttamente ledeclaratorie delle due categorie del C.c.n.l. in questione:Categoria A: “Appartengono a questa categoria i lavoratoriche svolgono attività caratterizzate da: ●Conoscenze ditipo operativo generale (la cui base teorica si sviluppa conla scuola dell’obbligo) acquisibile attraverso esperienzadiretta sulla mansione; ● Contenuti di tipo ausiliariorispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi;●Problematiche lavorative di tipo semplice; ●Relazioniorganizzative di tipo prevalentemente interno basate suinterazione tra pochi soggetti; Esemplificazione dei profili:●lavoratore che provvede al trasporto di persone, allamovimentazione di merci, ivi compresa la consegna - ritirodella documentazione amministrativa. Provvede, inoltre,alla ordinaria manutenzione dell’automezzo segnalandoeventuali interventi di natura complessa. ●lavoratore cheprovvede ad attività prevalentemente esecutive o dicarattere tecnico manuali, comportanti anche gravosità odisagio ovvero uso e manutenzione ordinaria di strumentiNumero registro generale 27179/2022ed arnesi di lavoro. Appartengono alla categoria, ad Numero sezionale 1695/2026Numero di raccolta generale 17010/2026esempio, i seguenti profili: custode, bidello”; Data pubblicazione 30/05/2026Categoria B: “Appartengono a questa categoria i lavoratoriche svolgono attività caratterizzate da : ●Buoneconoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze èacquisibile con la scuola dell’obbligo generalmenteaccompagnato da corsi di formazione specialistici) ed ungrado di esperienza discreto; ●Contenuto di tipo operativocon responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampiprocessi produttivi/amministrativi; ●Discreta complessitàdei problemi da affrontare e discreta ampiezza dellesoluzioni possibili; ●Relazioni organizzative interne di tiposemplice anche tra più soggetti interagenti, relazioniesterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale.●Relazioni con gli utenti di natura diretta. Esemplificazionedei profili: ●lavoratore che provvede alla esecuzione dioperazioni tecnico manuali di tipo specialistico qualil’installazione, conduzione e riparazione di impianticomplessi o che richiedono specifica abilitazione o patente.Coordina dal punto di vista operativo altro personaleaddetto all’impianto. ●lavoratore che esegue interventi ditipo risolutivo sull’intera gamma di apparecchiature degliimpianti, effettuando in casi complessi diagnosi,impostazione e preparazione dei lavori. Appartengono, adesempio, alla categoria i seguenti profili: lavoratoreaddetto alla cucina, addetto all’archivio, operatori CED,conduttore di macchine complesse (scuolabus, macchineoperatrici che richiedono specifiche abilitazioni o patenti),operaio professionale, operatore socio-assistenziale”.La Corte distrettuale, poi, ha individuato, in sostanza,quale elemento che differenzia l’appartenenza all’una oNumero registro generale 27179/2022all’altra categoria, lo svolgimento di mansioni, per la Numero sezionale 1695/2026Numero di raccolta generale 17010/2026categoria B, con un margine di complessità maggiore Data pubblicazione 30/05/2026rispetto a quelle della categoria A.L’interpretazione dei giudici di seconde cure va condivisaed è corretta perché, sotto il profilo letterale,effettivamente, per la categoria A si fa riferimento alocuzioni del tipo: “problematiche lavorative di tiposemplice”, “attività prevalentemente esecutive o dicarattere tecnico-manuali”, “uso e manutenzione ordinariadi strumenti ed arnesi di lavoro”; per la categoria B,invece, si ha riguardo ad espressioni quali: una “discretacomplessità dei problemi da affrontare e discretaampiezza delle soluzioni possibili”; “operazioni tecnico-manuali di tipo specialistico quali installazione, conduzionee riparazione di impianti complessi o che richiedonospecifica abilitazione o patente”; coordinamento dal puntodi vista operativo di altro personale addetto all’impianto.Deve essere, inoltre, evidenziato che il riferimento ai corsidi formazione specialistica, richiesti per la categoria B,unitamente al possesso di conoscenze teoriche acquisibilicon la scuola dell’obbligo, non è richiamato dalladisposizione contrattuale in termini di esclusività, ma èstato usato l’avverbio “generalmente” di talchél’espletamento di tali corsi non può rilevare ai fini dellaconnotazione specifica e caratterizzante nella categoria Bil cui tratto differenziale va, invece individuato, comedetto, unicamente nella complessità delle mansioni svolte.Con un accertamento di fatto, infine, adeguatamentemotivato e, pertanto, insindacabile in questa sede, i giudicidi seconde cure hanno, poi, ritenuto che le mansioni svoltein concreto, per un rilevante lasso temporaleNumero registro generale 27179/2022(dall’assunzione al 2015) e senza alcuna idonea Numero sezionale 1695/2026Numero di raccolta generale 17010/2026giustificazione, dal [OSCURATO:PERSONA], il quale era stato assunto alle Data pubblicazione 30/05/2026dipendenze del Comune quale “Collaboratore ServiziTecnici” di categoria B3, erano di contro sussumibili inquelle della Categoria A e non erano conformi a quelleproprie del livello di formale inquadramento.6. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ. nonché degliartt. 112 e 115 c.p.c., in relazione al presunto danno dademansionamento liquidato in favore del [OSCURATO:PERSONA] (art. 360co. 1 n. 3 c.p.c.), per avere la Corte distrettuale liquidatoil danno derivante dall’asserito demansionamento inassenza di prova e ritenendolo, in sostanza, in re ipsa.7. Il motivo non è meritevole di accoglimento presentandoprofili di inammissibilità e di infondatezza.È inammissibile quanto alla mancata indicazione specificadegli atti processuali sui quali le censure si fondano.È infondato perché la Corte territoriale, richiamandocorrettamente i precedenti di legittimità in tema dirisarcimento del danno da dequalificazione professionale,ha ritenuto lo stesso dimostrabile anche per presunzioni e,sotto questo profilo, ha valorizzato il lasso temporaleoggetto di causa nonché la «elevata conoscibilità siaall’interno che all’esterno dell’ambiente lavorativo».Infatti, questa Corte ha precisato che “In materiadi pubblico impiego privatizzato, ove sia stato accertatoil demansionamento professionale del lavoratore, ilgiudice del merito, con apprezzamento di fattoincensurabile in cassazione se adeguatamente motivato,può desumere l'esistenza del relativo danno,determinandone anche l'entità in via equitativa, conNumero registro generale 27179/2022processo logico - giuridico attinente alla formazione della Numero sezionale 1695/2026Numero di raccolta generale 17010/2026prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto Data pubblicazione 30/05/2026relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativapregressa, alla natura della professionalità coinvolta, alladurata del demansionamento, all'esito finale delladequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto”(per tutte cfr. Cass. n. 28274/2008).In particolare, va poi sottolineato che infondata è laasserita violazione dell’art 2697 cod. civ. che si ha,tecnicamente, solo nell'ipotesi in cui il giudice abbiaquella che ne era gravata in applicazione di detta norma,non anche quando, a seguito di una incongrua valutazionedelle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamenteche la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché inquesto caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito dellaprova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio dicui all'art. 360, n. 5, c.p.c. (Cass. n. 17313/2020).In tema di ricorso per cassazione, poi, una censura relativaalla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione delmateriale istruttorio compiuta dal giudice di merito, masolo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base delladecisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposted'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso,valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delleprove legali, ovvero abbia considerato come facenti pienaprova, recependoli senza apprezzamento critico, elementidi prova soggetti invece a valutazione: ipotesi, queste,non ravvisabili nel caso in esame (Cass. n. 27000/2016;Cass. n. 13960/2014).Numero registro generale 27179/2022Analogamente, non è ravvisabile alcun vizio del Numero sezionale 1695/2026Numero di raccolta generale 17010/2026ragionamento presuntivo posto a base della decisione in Data pubblicazione 30/05/2026quanto, nella prova per presunzioni, ai sensi degli artt.2727 e 2729 cc, non occorre che tra il fatto noto e quelloignoto sussista un legame di assoluta ed esclusivanecessità causale, essendo sufficiente che dal fatto notosia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua diun giudizio di probabilità basato sull’id quod plerumqueaccidit, sicché il giudice può trarre il suo liberoconvincimento dall’apprezzamento discrezionale deglielementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisitilegali della gravità, precisione e concordanza (Cass. n.1163/2020).Il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezionedi merito, infine, che integra una violazione del principiodi corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasidecisione su di un capo di domanda, intendendosi per capodi domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenerel'attuazione in concreto di una volontà di legge chegarantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere,ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato inconclusione specifica, sulla quale deve essereemessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (Cass. n.28308/2017; Cass. n. 7653/2012): nella fattispecie, laCorte territoriale ha comunque valutato la condotta e,come detto, ha indicato gli elementi per riteneresussistente il lamentato danno da demansionamentononché quelli per procedere alla sua quantificazione.8. Alla stregua di quanto esposto, sia il ricorso principale chequello incidentale devono essere rigettati.Numero registro generale 27179/20229. La soccombenza reciproca giustifica l’integrale Numero sezionale 1695/2026Numero di raccolta generale 17010/2026compensazione tra le parti delle spese del giudizio di Data pubblicazione 30/05/2026cassazione.La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale.Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Aisensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente principale e di quelloincidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso rispettivamenteper il ricorso principale e per quello incidentale, a norma delcomma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17010/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris