CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39024/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA]-0 E IN DIRITTO Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], osservato che il motivo di ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA], che contesta l'affermazione della penale responsabilità, non è consentito perché fondato su motivi, peraltro tutti in fatto, che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito a pag. 2 e 3 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, inoltre, la doglianza denuncia la illogicità della motivazione sulla base di una diversa lettura dei dati processuali e di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, che non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che, come si è sopra evidenziato, la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 2 e 3 della sentenza impugnata), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; che, analoghe considerazioni devono essere svolte in relazione alla richiesta derubricazione del reato per cui è intervenuta condanna (si veda sul punto pag. 4 della sentenza impugnata); ritenuto che la doglianza in tema di dosimetria della pena e di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 -bis cod. pen. è del tutto generica, atteso che non indica la correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. Va, in proposito, rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l'inammissibilità; che, in proposito, la Corte territoriale a pag. 4 ha congruamente indicato le ragioni per le quali non ha inteso ridurre la pena irrogata in primo grado e per le quali non ha riconosciuto all'imputato le circostanze attenuanti generiche; osservato, quanto al ricorso proposto dallo Schiavone, che i primi due motivi non sono consentiti, in quanto reiterativi delle stesse doglianze avanzate in appello e disattese con motivazione scevra da vizi logici (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) e che la questione relativa alla non corretta interpretazione del contenuto delle intercettazioni era stata posta in maniera del tutto generica con i motivi di appello (si veda pag. 5 del provvedimento impugnato); che, a tale ultimo proposito, la giurisprudenza di legittimità, con un orientamento cui il Collegio intende dar seguito, ritiene inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306 - 01; Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01). In altri termini, il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia in concreto pronunciato tale sanzione (Sez. 5, n. 44201 del 29/9/2022, Testa, Rv. 283808 - 01; Sez. 6, n. 20522 del 8/3/2022, Palumbo, Rv. 283268 - 01). Del resto, non avrebbe senso l'annullamento della sentenza di appello con rinvio al giudice di secondo grado a causa dell'omesso esame di un motivo di gravame, che in sede di rinvio per il suo esame sarebbe comunque destinato alla declaratoria di inammissibilità; ritenuto che il terzo motivo, inerente il trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata, che evidenzia l'entità del danno cagionato e l'intensità del dolo) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,