CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 luglio 1968
Cassazione n. 19155/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/07/1968 avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, attraverso un unico motivo, deduce delle censure, in parte, manifestamente infondate, con riferimento alla indicazione del tempus commissi delicti, e, in altra parte, meramente riproduttive di doglianze relative alla responsabilità del ricorrente già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si veda, in particolare, pagina 6 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale esamina specificamente e in modo esaustivo la questione relativa al trasferimento a Rubino dell'immobile ove si trovavano i beni sequestrati di cui l'imputato era stato nominato custode); ritenuto che, quanto alla prima questione, la sentenza impugnata, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, ha escluso la violazione del diritto di difesa e, soprattutto, ogni profilo di indeterminatezza dell'imputazione, che fa riferimento sia alla data di notifica del provvedimento del Giudice dell'esecuzione che a quella del sopralluogo eseguito dai Carabinieri; ritenuto, peraltro, che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il momento consumativo del reato previsto dall'art. 334 cod. pen. può essere ritenuto, anche sulla base di elementi indiziari, coincidente con quello dell'accertamento, salvo che venga rigorosamente provata l'esistenza di situazioni idonee a confutare la valutazione presuntiva e a rendere almeno dubbia l'epoca di commissione del fatto (così, da ultimo, Sez. 6, n. 5871 del 06/12/2018, dep. 2019, Parisi, Rv. 275030); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 20