Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 28867/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e il decreto impugnato; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso è manifestamente infondato, sotto plurimi profili; che infatti, e anzitutto, l'indulto è stato già revocato con ordinanza 16 luglio 2014 del G.i.p. del Tribunale di Palmi, divenuta definitiva, e non risultano elementi nuovi in grado di superare la preclusione da giudicato esecutivo, posto che la data di consumazione del reato, che funzionò da fattore revocante, è questione oggetto di necessaria considerazione implicita da parte del giudice già pronunciatosi, come tale deducibile solo mediante impugnazione (v.

Sez. 1, n. 7877 del 21/01/2015, Conti, Rv. 262596-01); che la pronuncia già adottata dal G.i.p. è comunque corretta, giacché, ai fini della determinazione della data di consumazione anzidetta, vale in ogni caso, trattandosi di bancarotta, la data della sentenza dichiarativa del fallimento; e, in effetti, anche l'orientamento ermeneutico, irrobustitosi in tempi recenti, che individua - rispetto alla bancarotta fraudolenta per distrazione prefallimentare - la dichiarazione di fallimento come condizione obiettiva di punibilità, fa derivare da tale premessa il corollario che il luogo e il tempo della commissione del reato, non solo ai fini della determinazione della competenza territoriale e dei tempi di prescrizione, ma anche ai fini del calcolo del termine di efficacia dell'amnistia e dell'indulto, coincidono con quelli della sentenza dichiarativa (Sez. 1, n. 50685 del 18/09/2018; Sez. 5, n. 13910 del 08/02/2017, Santoro, Rv. 269389-01); che il decreto impugnato evidenzia, infine, l'esistenza di condanne ulteriori, in grado di giustificare la revoca dell'indulto e sul punto il ricorso è silente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e il decreto impugnato; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso è manifestamente infondato, sotto plurimi profili; che infatti, e anzitutto, l'indulto è stato già revocato con ordinanza 16 luglio 2014 del G.i.p. del Tribunale di Palmi, divenuta definitiva, e non risultano elementi nuovi in grado di superare la preclusione da giudicato esecutivo, posto che la data di consumazione del reato, che funzionò da fattore revocante, è questione oggetto di necessaria considerazione implicita da parte del giudice già pronunciatosi, come tale deducibile solo mediante impugnazione (v. Sez. 1, n. 7877 del 21/01/2015, Conti, Rv. 262596-01); che la pronuncia già adottata dal G.i.p. è comunque corretta, giacché, ai fini della determinazione della data di consumazione anzidetta, vale in ogni caso, trattandosi di bancarotta, la data della sentenza dichiarativa del fallimento; e, in effetti, anche l'orientamento ermeneutico, irrobustitosi in tempi recenti, che individua - rispetto alla bancarotta fraudolenta per distrazione prefallimentare - la dichiarazione di fallimento come condizione obiettiva di punibilità, fa derivare da tale premessa il corollario che il luogo e il tempo della commissione del reato, non solo ai fini della determinazione della competenza territoriale e dei tempi di prescrizione, ma anche ai fini del calcolo del termine di efficacia dell'amnistia e dell'indulto, coincidono con quelli della sentenza dichiarativa (Sez. 1, n. 50685 del 18/09/2018; Sez. 5, n. 13910 del 08/02/2017, Santoro, Rv. 269389-01); che il decreto impugnato evidenzia, infine, l'esistenza di condanne ulteriori, in grado di giustificare la revoca dell'indulto e sul punto il ricorso è silente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos
Decreto Cassazione n. 28867/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris