Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 8 giugno 1947

Cassazione n. 38032/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/06/1947 avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 12 aprile 2021 la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza pronunciata il 6 marzo 2012 con la quale il Tribunale di Tivoli aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 589 cod. pen., condannandolo, previa concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi quattro di reclusione e subordinando la sospensione condizionale allo svolgimento di attività non retribuita in favore dell'associazione «Oikos».

2. Dalla ricostruzione fornita dai giudici di merito emerge che, il 4 agosto 2007, Antonini si trovava a percorrere la [OSCURATO:PERSONA] diretto a Roma alla guida dell'autovettura targata AY362F3 e urtò con la parte anteriore laterale sinistra il pedone [OSCURATO:PERSONA] che proveniva dalla sinistra dell'auto e aveva già attraversato la corsia di marcia opposta.

Per effetto dell'urto, il corpo di Cossu fu caricato sul cofano e cadde al suolo a poco più di due metri dal veicolo.

L'anziano pedone riportò lesioni cui conseguì la morte.

Le sentenze di merito hanno ritenuto la penale responsabilità dell'imputato ancorché egli procedesse a una velocità moderata (indicata tra i 20 e i 30 km/h), il traffico fosse intenso per entrambe le direzioni di marcia e il pedone avesse attraversato fuori dalle strisce, passando tra i veicoli incolonnati nella direzione di marcia opposta a quella percorsa dall'imputato.

Hanno ritenuto, in particolare, che Antonini non abbia adeguato la velocità alle condizioni del traffico, non abbia prestato la dovuta attenzione alla strada e, per questo, non si sia accorto della presenza del pedone che aveva attraversato un'intera semicarreggiata e, attesa l'età avanzata, non avanzava velocemente.

Hanno sottolineato che la presenza di pedoni sulla carreggiata era prevedibile perché la strada attraversava un centro abitato, ai lati della stessa c'erano case e negozi, alcuni metri prima del punto d'urto c'era un attraversamento pedonale.

Hanno sostenuto che il pedone era visibile, sicché l'investimento avrebbe potuto essere evitato riducendo ulteriormente la velocità e prestando la massima attenzione.

3. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso contro la sentenza articolandolo in due motivi.

Col primo motivo deduce vizio di motivazione e lamenta che la sentenza impugnata non ha individuato la condotta alternativa doverosa.

Non ha indicato, infatti, la velocità che, valutati i tempi di avvistamento e i tempi di reazione, il veicolo avrebbe dovuto tenere. per evitare l'evento.

Secondo il ricorrente, la 2 c3-) sentenza impugnata, non avrebbe considerato che il pedone non attraversò una semicarreggiata libera, ma passò tra i veicoli incolonnati a causa del traffico intenso.

3.1. Col secondo motivo di ricorso la difesa lamenta violazione di legge osservando che la sospensione condizionale è stata subordinata allo svolgimento di attività non retribuita a favore della collettività (della quale non è stata neppure indicata la durata) «in assenza della non opposizione» dell'imputato.

4. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è fondato e il secondo ne risulta assorbito.

2. Le sentenze di merito hanno ricostruito la condotta alternativa doverosa senza identificarla con precisione.

La sentenza impugnata afferma, infatti, che «la velocità adeguata è quella identificata come valevole a garantire una sicura circolazione stradale nelle specifiche condizioni date, idonea ad evitare, tenuto conto delle condizioni di tempo e di luogo, gli eventi prevedibili secondo l'id quod plerumque accidit» (così testualmente pag. 5 della motivazione).

Ignora, dunque, i più recenti arresti giurisprudenziali in materia, secondo i quali «nei reati colposi, qualora si assuma violata una regola cautelare cosiddetta "elastica", che cioè necessiti, per la sua applicazione, di un legame più o meno esteso con le condizioni specifiche in cui l'agente deve operare - al contrario di quelle cosiddette "rigide", che fissano con assoluta precisione lo schema di comportamento - è necessario, ai fini dell'accertamento dell'efficienza causale della condotta antidoverosa, procedere ad una valutazione di tutte le circostanze del caso concreto» sicché un generico riferimento all'inadeguatezza della velocità tenuta dal conducente non è sufficiente, ma occorre individuare «la velocità adeguata ovvero quella che, alla luce di tutte le circostanze del fatto, risultava - non "ex post" ma "ex ante" - ragionevolmente in grado di evitare l'investimento» (Sez. 4, n. 40050 del 29/03/2018.

Lenarduzzi, Rv. 273871; Sez. 4, n. 32899 del 08/01/2021, Castaldo, Rv. 281997).

La motivazione della sentenza impugnata è carente anche nella parte in cui afferma che il traffico intenso avrebbe potuto non consentire l'avvistamento dei pedoni in attraversamento soltanto nella fase iniziale.

Non chiarisce, infatti, perché l'avvistabilità sia stata ritenuta certamente sussistente pur in assenza di indicazioni sulle caratteristiche e sulla altezza dei mezzi che si trovavano sulla corsia attraversata dal pedone, il quale raggiunse la semicarreggiata che Antonelli stava percorrendo passando tra i veicoli incolonnati nella semicarreggiata opposta.

L'argomentazione utilizzata dalla sentenza impugnata, secondo la quale il pedone poté essere visto dalla testimone oculare [OSCURATO:PERSONA] e poteva quindi essere visto anche da Antonini, presenta profili di manifesta illogicità perché la teste si trovava sul marciapiede opposto a quello dal quale era iniziato l'attraversamento, aveva quindi una visuale ben diversa rispetto a quella dell'imputato e, poiché il pedone camminava verso di lei, poté vederlo sia quando scese dal marciapiede che durante l'attraversamento.

3. All'accoglimento del ricorso consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

Nel corso del giudizio di merito, il termine di prescrizione è stato sospeso per complessivi 271 giorni in conseguenza di rinvii disposti per l'astensione dalle udienze del difensore dell'imputato (dal 22 marzo 2011 al 18 aprile 2011; dal 14 novembre 2011 al 23 gennaio 2012; dal 21 ottobre 2019 al 12 aprile 2020).

Pertanto, ancorché il fatto risalga al 4 agosto 2007, la prescrizione non è ancora maturata.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/06/1947 avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12 aprile 2021 la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza pronunciata il 6 marzo 2012 con la quale il Tribunale di Tivoli aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 589 cod. pen., condannandolo, previa concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi quattro di reclusione e subordinando la sospensione condizionale allo svolgimento di attività non retribuita in favore dell'associazione «Oikos». 2. Dalla ricostruzione fornita dai giudici di merito emerge che, il 4 agosto 2007, Antonini si trovava a percorrere la [OSCURATO:PERSONA] diretto a Roma alla guida dell'autovettura targata AY362F3 e urtò con la parte anteriore laterale sinistra il pedone [OSCURATO:PERSONA] che proveniva dalla sinistra dell'auto e aveva già attraversato la corsia di marcia opposta. Per effetto dell'urto, il corpo di Cossu fu caricato sul cofano e cadde al suolo a poco più di due metri dal veicolo. L'anziano pedone riportò lesioni cui conseguì la morte. Le sentenze di merito hanno ritenuto la penale responsabilità dell'imputato ancorché egli procedesse a una velocità moderata (indicata tra i 20 e i 30 km/h), il traffico fosse intenso per entrambe le direzioni di marcia e il pedone avesse attraversato fuori dalle strisce, passando tra i veicoli incolonnati nella direzione di marcia opposta a quella percorsa dall'imputato. Hanno ritenuto, in particolare, che Antonini non abbia adeguato la velocità alle condizioni del traffico, non abbia prestato la dovuta attenzione alla strada e, per questo, non si sia accorto della presenza del pedone che aveva attraversato un'intera semicarreggiata e, attesa l'età avanzata, non avanzava velocemente. Hanno sottolineato che la presenza di pedoni sulla carreggiata era prevedibile perché la strada attraversava un centro abitato, ai lati della stessa c'erano case e negozi, alcuni metri prima del punto d'urto c'era un attraversamento pedonale. Hanno sostenuto che il pedone era visibile, sicché l'investimento avrebbe potuto essere evitato riducendo ulteriormente la velocità e prestando la massima attenzione. 3. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso contro la sentenza articolandolo in due motivi. Col primo motivo deduce vizio di motivazione e lamenta che la sentenza impugnata non ha individuato la condotta alternativa doverosa. Non ha indicato, infatti, la velocità che, valutati i tempi di avvistamento e i tempi di reazione, il veicolo avrebbe dovuto tenere. per evitare l'evento. Secondo il ricorrente, la 2 c3-) sentenza impugnata, non avrebbe considerato che il pedone non attraversò una semicarreggiata libera, ma passò tra i veicoli incolonnati a causa del traffico intenso. 3.1. Col secondo motivo di ricorso la difesa lamenta violazione di legge osservando che la sospensione condizionale è stata subordinata allo svolgimento di attività non retribuita a favore della collettività (della quale non è stata neppure indicata la durata) «in assenza della non opposizione» dell'imputato. 4. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato e il secondo ne risulta assorbito. 2. Le sentenze di merito hanno ricostruito la condotta alternativa doverosa senza identificarla con precisione. La sentenza impugnata afferma, infatti, che «la velocità adeguata è quella identificata come valevole a garantire una sicura circolazione stradale nelle specifiche condizioni date, idonea ad evitare, tenuto conto delle condizioni di tempo e di luogo, gli eventi prevedibili secondo l'id quod plerumque accidit» (così testualmente pag. 5 della motivazione). Ignora, dunque, i più recenti arresti giurisprudenziali in materia, secondo i quali «nei reati colposi, qualora si assuma violata una regola cautelare cosiddetta "elastica", che cioè necessiti, per la sua applicazione, di un legame più o meno esteso con le condizioni specifiche in cui l'agente deve operare - al contrario di quelle cosiddette "rigide", che fissano con assoluta precisione lo schema di comportamento - è necessario, ai fini dell'accertamento dell'efficienza causale della condotta antidoverosa, procedere ad una valutazione di tutte le circostanze del caso concreto» sicché un generico riferimento all'inadeguatezza della velocità tenuta dal conducente non è sufficiente, ma occorre individuare «la velocità adeguata ovvero quella che, alla luce di tutte le circostanze del fatto, risultava - non "ex post" ma "ex ante" - ragionevolmente in grado di evitare l'investimento» (Sez. 4, n. 40050 del 29/03/2018. Lenarduzzi, Rv. 273871; Sez. 4, n. 32899 del 08/01/2021, Castaldo, Rv. 281997). La motivazione della sentenza impugnata è carente anche nella parte in cui afferma che il traffico intenso avrebbe potuto non consentire l'avvistamento dei pedoni in attraversamento soltanto nella fase iniziale. Non chiarisce, infatti, perché l'avvistabilità sia stata ritenuta certamente sussistente pur in assenza di indicazioni sulle caratteristiche e sulla altezza dei mezzi che si trovavano sulla corsia attraversata dal pedone, il quale raggiunse la semicarreggiata che Antonelli stava percorrendo passando tra i veicoli incolonnati nella semicarreggiata opposta. L'argomentazione utilizzata dalla sentenza impugnata, secondo la quale il pedone poté essere visto dalla testimone oculare [OSCURATO:PERSONA] e poteva quindi essere visto anche da Antonini, presenta profili di manifesta illogicità perché la teste si trovava sul marciapiede opposto a quello dal quale era iniziato l'attraversamento, aveva quindi una visuale ben diversa rispetto a quella dell'imputato e, poiché il pedone camminava verso di lei, poté vederlo sia quando scese dal marciapiede che durante l'attraversamento. 3. All'accoglimento del ricorso consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Nel corso del giudizio di merito, il termine di prescrizione è stato sospeso per complessivi 271 giorni in conseguenza di rinvii disposti per l'astensione dalle udienze del difensore dell'imputato (dal 22 marzo 2011 al 18 aprile 2011; dal 14 novembre 2011 al 23 gennaio 2012; dal 21 ottobre 2019 al 12 aprile 2020). Pertanto, ancorché il fatto risalga al 4 agosto 2007, la prescrizione non è ancora maturata. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di
Sentenza Cassazione n. 38032/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris