CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 ottobre 2021
Cassazione n. 43067/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e per il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. uditi i [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa delle parti civili: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si riporta alle conclusioni scritte, che deposita insieme alla nota spese. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di: [OSCURATO:PERSONA], insiste per l'accoglimento del ricorso. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di: [OSCURATO:PERSONA], insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Napoli in data 4/5/2020 che, in parziale riforma di quella del GUP del Tribunale di Napoli, ha rideterminato la pena inflitta ai ricorrenti in ordine ai delitti di concorso in estorsione consumata (capo A), violenza privata e riciclaggio, così rispettivamente riqualificati i fatti di tentata estorsione (capo A) e di tentato autoriciclaggio (capo B). Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione in ordine al concorso del ricorrente nell'estorsione consumata consistente nel c.d. "regalo ai carcerati": il ricorrente — per come precisato dalle pp.00. - era presente solo alla discussione sulle false fatturazioni e non anche alla richiesta di denaro per i detenuti che era stata avanzata dal solo [OSCURATO:PERSONA] dopo avere fatto uscire tutti i presenti dalla stanza ove si teneva l'incontro con le persone offese e per richiedere "un favore personale" (nessun elemento dimostrava che in quel frangente il ricorrente avesse aspettato fuori). La riscossione di tale "regalo" veniva curata dal solo [OSCURATO:PERSONA] a differenza di quanto accadeva per le false fatturazioni che venivano invece delegate dal [OSCURATO:PERSONA] al ricorrente. 1.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei delitti di violenza privata. Nella narrazione della p.o. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente compare quale soggetto che su incarico del [OSCURATO:PERSONA] si reca a Parma a consegnargli il denaro da riciclare. Tuttavia, la narrazione del [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva descritto il meccanismo di false fatturazioni in termini estorsivi (laddove, a detta del denunciante lo stesso avrebbe dovuto corrispondere al [OSCURATO:PERSONA] un bonifico pari all'importo ricevuto in denaro contante al netto della quota d'IVA, la qualeFiu~tfmajavrebbe rappresentato la porzione di denaro estorta con minaccia), viene smentita dalla consegna di una somma che corrispondeva perfettamente all'importo della falsa fattura comprensiva dell'IVA che l'imprenditore ha emesso in esecuzione dell'accordo illecito intervenuto con il [OSCURATO:PERSONA]. Un'operazione, dunque, che non avrebbe apportato alcun danno economico al [OSCURATO:PERSONA], smentendo in radice il narrato della p.o., la quale non avrebbe risentito di alcun pregiudizio economico ed, anzi i avrebbe lucrato un notevole importo IVA da portare in detrazione su altre operazioni finanziarie. L'intera vicenda illecita si era, dunque, svolta con la compartecipazione consapevole del [OSCURATO:PERSONA] e in assenza di qualsiasi coartazione, per come anche avvalorato dal contenuto degli snns estrapolato dal cellulare di quest'ultimo e dalla registrazione ambientale che lo vedeva coinvolto, prodotti dalla difesa ed allegati ai motivi di appello, che la Corte aveva omesso di apprezzare. Infine, si sostiene: che le condotte di violenza privata avrebbero dovuto ritenersi assorbite dalla contestazione del delitto di tentato riciclaggio cui al capo B) che alle stesse fa espresso riferimento nella contestazione dell'aggravante; che ci si troverebbe al cospetto di una sola condotta di violenza privata, posto che la seconda, relativa alla consegna dei C 35.000,00, sarebbe la prosecuzione dell'unico ed originario accordo preso a casa del [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con motivi aggiunti, la difesa del ricorrente ha allegato, a sostegno delle cesure mosse con il ricorso principale, la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli nel "parallelo" procedimento svoltosi con rito ordinario in relazione agli stessi fatti a carico dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e dello stesso [OSCURATO:PERSONA]. Al riguardo, precisa come il [OSCURATO:PERSONA] - la cui posizione è analoga a quella del ricorrente nell'ambito della vicenda estorsiva c.d. "del regalo ai carcerati" - fosse stato assolto essendosi ricondotta la richiesta estorsiva ad un'autonoma iniziativa del [OSCURATO:PERSONA]; inoltre, come gli stessi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fossero stati assolti, seppur con formula dubitativa, dalle ulteriori ipotesi di tentata estorsione - che la sentenza impugnata aveva invece riqualificato come violenza privata - stante l'assenza di danno economico e di alcuna costrizione ai danni della p.o., la quale aveva utilizzato le due operazioni (i 35 mila euro e il bonifico al [OSCURATO:PERSONA]) per ottenere benefici fiscali, nell'ambito di un disegno criminoso il cui intento era di sottrarre VIVA allo Stato e non al [OSCURATO:PERSONA]. 3. Con nota in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la difesa del ricorrente ha allegato la sentenza della Corte di appello di Napoli del 16/3/2021 (dep. 22/3/2021), resa nel processo svoltosi con rito ordinario nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], da cui risulta che il P.M. non ebbe a proporre impugnazione avverso l'assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] con riferimento all'ipotesi di concorso nel tentativo dell'estorsione c.d. "del regalo ai carcerati". Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 1. Con il primo motivo deduce la mancata assunzione di una prova decisiva, avente ad oggetto l'esame del [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 210 del codice di rito, che era stata avanzata nel corso del giudizio di impugnazione stante il carattere dell'assoluta indispensabilità del mezzo di prova richiesto. Si sostiene la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione con cui la Corte di appello, pur riconoscendo la natura illecita dei pregressi rapporti tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA], nonché il carattere incompleto ed intrinsecamente contrastante dei fatti narrati dal denunciante, aveva finito per escludere la necessità di procedere alla riassunzione del richiesto mezzo di prova. L'istanza istruttoria risultava per lo più fondata se si teneva conto dell'esito del giudizio ordinario per cui avevano optato gli altri coimputati ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) che era pervenuto ad esiti logicamente inconciliabili con quelli posti a fondamento della sentenza resa nel giudizio abbreviato, con particolare riguardo all'esclusione del concorso del [OSCURATO:PERSONA] - la cui posizione era sovrapponibile a quella del [OSCURATO:PERSONA] e in favore del quale militavano le stesse identiche ragioni che avevano portato il Tribunale ordinario di Napoli al proscioglimento - nell'ipotesi estorsiva commessa dal [OSCURATO:PERSONA] e relativa alla consegna di C 2.000,00 per il c.d. "regalo ai carcerati". Peraltro, l'esigenza di una rinnovazione istruttoria era anche dettata dalla necessità di colmare gli evidenti vuoti dichiarativi della persona offesa sia con riferimento all'episodio estorsivo sopra indicato sia in ordine al meccanismo fraudolento organizzato al fine di comprendere l'esatta portata della narrazione accusatoria, tanto che la stessa sentenza impugnata era giunta a qualificare l'episodio estorsivo verificatosi in Parma come tentata violenza privata per assenza dell'elemento oggettivo dell'evento di danno subito dalla persona offesa, a fronte, invece, di un esito completamente assolutorio raggiunto dal giudice del rito ordinario. 2. Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 210 e 192, comma 3, cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione con riguardo al giudizio di attendibilità intrinseca del [OSCURATO:PERSONA] quale chiamante in realtà e del contenuto delle sue dichiarazioni, nonché con riguardo all'individuazione ed alla valutazione dei riscontri esterni e della loro portata individualizzante. In particolare, la censura evidenzia che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto essere escusso come soggetto imputato in un procedimento connesso ex art. 210 cod. proc. pen. (in tal senso infatti era stata avanzata anche la richiesta di rinnovazione istruttoria) e che, in ogni caso, le sue dichiarazioni avrebbero dovuto essere valutate in tale veste e dunque secondo i parametri di cui all'articolo 192, comma 3, del codice di rito, poiché questi aveva reso una versione dei fatti che non rispecchiava i reali accadimenti come emersi dalle attività processuali acquisite; in realtà il [OSCURATO:PERSONA], nello sporgere denuncia per una presunta condotta estorsiva subita, si era accreditato come imprenditore onesto avulso dai contesti illeciti di riciclaggio, dichiarazioni non veritiere, essendo di palmare evidenza che la presunta p.o. doveva ritenersi concorrente nell'attività di emissione di false fatture per operazioni inesistenti unitamente al [OSCURATO:PERSONA], profilo rilevabile sin dalle fasi iniziali del procedimento e comunque risultante dal tenore dei messaggi e dal contenuto delle conversazioni intercorse con il [OSCURATO:PERSONA] (che il ricorrente si premunisce di passare in rassegna nel corpo del motivo). Ciò doveva ingenerare un obbligo da parte della Corte di merito di verificare l'effettiva sussistenza di una potenziale contestazione in termini di penale responsabilità a carico del [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni avrebbero dovuto costruire oggetto di valutazione alla stregua dei parametri di cui all'art. 192, comma 3, del codice di rito. Delle operazioni di riciclaggio il [OSCURATO:PERSONA] non solo nel era perfettamente consapevole - tanto che si poteva parlare in termini di volontaria adesione ad un accordo di carattere evasivo - ma per il tramite delle quali lucrava, nella veste di dominus, somme di denaro a danno dell'Erario (per come confermato anche dal contenuto di un file audio trascritto dalla stessa P.G.). 3. Con il terzo motivo deduce - con censure sovrapponibili a quelle sviluppate del coimputato ricorrente - la violazione degli artt. 629 e 416.bis.1 cod. pen. in relazione al ritenuto concorso del [OSCURATO:PERSONA] nella fattispecie estorsiva aggravata consumata presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA]. 4. Con il quarto motivo lamenta l'erronea applicazione della legge penale con riferimento alla riconosciuta aggravante di cui all'art. 629, comma 2 in relazione all'art. 628, comma 3 n. 1, cod. pen. nonché il vizio di motivazione, avendo ritenuto la Corte di appello non necessaria, ai fini della sussistenza dell'aggravante in oggetto, la contemporanea presenza dei correi nel momento e nel luogo di esecuzione della minaccia, ritenendo invece sufficiente che i soggetti passivi avessero percezione della provenienza di tale condotta da più persone pronte se del caso ad intervenire. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi fondati con riguardo ai motivi relativi alla compartecipazione dei ricorrenti nell'estorsione consumata ai danni del [OSCURATO:PERSONA], consistente nel c.d. "regalo ai carcerati" (con conseguente assorbimento delle censure, anche di carattere processuale, che ne sono dipendenti); sono, invece, inammissibili con riguardo a tutte le altre censure svolte. 2. Anzitutto, occorre precisare che gli esiti fisiologici del giudizio relativo agli stessi fatti svoltosi nei confronti di altri coimputati che, a differenza dei ricorrenti, abbiano optato, anziché per il rito abbreviato, per quello ordinario, non assumono, di per sé e fermo il principio del ne bis in idem, efficacia vincolante in ordine alle valutazioni da compiersi ad opera del "diverso" giudice che proceda con il rito differente, tanto che si è anche affermato che l'acquisizione della sentenza irrevocabile di assoluzione del coimputato del medesimo reato non vincola il giudice, che può rivalutare anche il comportamento dell'assolto, al fine di accertare la sussistenza ed il grado di responsabilità dell'imputato da giudicare (ex multis v. Sez. 2, n. 9693 del 2016, Rv. 266656). Tale precisazione si impone poiché entrambi i ricorrenti fondano parte delle loro censure (vedi anche i motivi aggiunti) proprio sugli esiti del processo svoltosi con rito ordinario nei confronti dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], definito dal Tribunale di Napoli con sentenza del 10/7/2020 (confermata nel merito e riformata solo in punto di rideterminazione della pena dalla Corte di appello), la cui decisione viene richiamata a fondamento delle doglianze ovvero a corredo rafforzativo delle stesse. Tali diverse argomentazioni non solo sono prive di alcuna efficacia di "giudicato" con riguardo alla decisione presa dalla sentenza impugnata, ma neppure possono introdursi nel presente giudizio, seppur con funzione "integrativa" delle doglianze svolte, in quanto successive alla stessa decisione della Corte territoriale che qui si impugna e, dunque, non sottoposte al contraddittorio ed all'esame di merito. 3. La vicenda estorsiva del c.d. "regalo ai carcerati". Il motivo di ricorso spiegato da entrambi i ricorrenti è fondato sotto il profilo del vizio di carenza di motivazione. Invero, considerato che dalle sentenze di merito risulta che gli imputati non erano presenti al momento in cui il [OSCURATO:PERSONA] rivolse alle persone offese la richiesta estorsiva, essendo stati appositamente allontanati e che nessun ruolo svolsero nella successiva riscossione della somma, il tema che il giudice del merito doveva affrontare - ai fini dell'affermazione della responsabilità concorsuale - era quello di indicare idonei elementi dimostrativi dell'esistenza di una previa intesa che potesse ascrivere - tanto sul piano oggettivo che soggettivo - la condotta estorsiva del [OSCURATO:PERSONA] ai due ricorrenti. Secondo la sentenza impugnata, l'allontanamento dei due imputati dalla stanza ove si teneva l'incontro con i due imprenditori - lungi dal costituire un indice dimostrativo dell'autonomia dell'azione estorsiva che il [OSCURATO:PERSONA] si apprestava a compiere - costituiva un preciso espediente del correo (una sorta di messa in scena al fine di suggestionare, in termini di metus, le persone offese), di cui i ricorrenti erano consapevoli "in ragione della conoscenza della caratura criminale del [OSCURATO:PERSONA] e della comune consapevolezza delle finalità di quell'incontro". In sostanza, la presenza, certamente non casuale dei due ricorrenti nell'abitazione bunker del [OSCURATO:PERSONA], quali soggetti ai suoi ordini che lo spalleggiavano nell'incontro con i due imprenditori al fine di costringerli a riciclare denaro per suo conto, è stata ritenuta espressiva di una piena adesione, materiale e morale, all'azione estorsiva compiuta dal correo. E ciò anche sulla scorta del fatto che gli imputati "restavano nell'appartamento pronti ad accorrere laddove il predetto li avesse chiamati". Tanto premesso, osserva il Collegio che, dalle stesse sentenze di merito, risulta in punto di fatto: che la "convocazione" delle persone offese al cospetto del [OSCURATO:PERSONA] avvenne al fine di prestarsi, quali imprenditori, a riciclare il denaro di provenienza illecita riconducibile alle attività delittuose del clan [OSCURATO:PERSONA]; che entrambi gli imputati - per come precisato dal [OSCURATO:PERSONA] in loro presenza e al cospetto delle persone offese - avrebbero svolto un ruolo nella realizzazione delle operazioni di riciclaggio, secondo i compiti agli stessi affidati dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]; che la richiesta estorsiva venne rivolta dal [OSCURATO:PERSONA] dopo avere fatto allontanare dalla stanza gli imputati e presentata alle persone offese come "un piacere personale" che al medesimo queste avrebbero dovuto fare; che nessun ruolo - a differenza di quanto accadde per la vicenda del riciclaggio - venne svolto dai ricorrenti nella riscossione di quanto preteso dal [OSCURATO:PERSONA] a titolo di "regalia per i carcerati", tanto che in seguito fu questo imputato a contattare personalmente una delle persone offese affinché si presentasse all'appuntamento convenuto per il pagamento. Alla luce degli elementi di fatto sopra indicati, anche laddove si ritenga non manifestamente illogico attribuire alla presenza degli imputati nell'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] una valenza intimidatoria, idonea ad ingenerare nelle persone offese quel senso di diffuso pericolo che le ha poi indotte a sottostare alla richiesta estorsiva, trattandosi di antecedente causale su cui si è innestata la pretesa del [OSCURATO:PERSONA], altrettanto non può dirsi con riferimento all'affermazione che gli imputati fossero ben consapevoli del proposito estorsivo del [OSCURATO:PERSONA]. Invero, la presenza delle persone offese all'interno dell'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] rinviene una precisa causale, distinta da quella di carattere estorsivo legata al "regalo" da farsi ai carcerati ed inerente ai termini di svolgimento delle operazioni di dissimulazione del denaro. La richiesta afferente al contributo per i carcerati avviene allorché è chiuso l'argomento per il quale era stato fissato l'incontro, tanto che dopo che le persone offese assumono l'impegno di pagare, lasciano l'abitazione. Pertanto, legare anche sul piano soggettivo il "dispiegamento di forze" anche ad un reato in relazione al quale quella presenza non era preventivata, facendo leva sulla conoscenza della "caratura criminale" del [OSCURATO:PERSONA], si traduce in una non consentita "spersonalizzazione" dell'accertamento della responsabilità personale del concorrente, operandosi un'impropria traslazione dell'habitus criminale del [OSCURATO:PERSONA], peraltro solo genericamente enunciato, su un versante - quale quello relativo all'accertamento del dolo di concorso - che deve necessariamente rinvenire elementi "volitivi" di tipo individualizzante e che non può farsi discendere da una sorta di colpa di autore "per conoscenza" derivata di taluno degli altri concorrenti. Non si tratta, dunque, di sostituire alla valutazione del giudice di merito quella del Collegio di legittimità, ma di evidenziare come l'insufficienza dimostrativa, sul piano della necessaria interferenza causale-soggettiva, della qualità di cui è additato il [OSCURATO:PERSONA] trascenda necessariamente nel vizio di motivazione denunciato. E ciò a prescindere dall'alternativa di merito, pur evidenziata nelle sentenze ma non compiutamente esplorata, che la presenza tanto del Cirullo che del [OSCURATO:PERSONA] si giustificasse in considerazione della partecipazione degli stessi al meccanismo fraudolento programmato. Del resto, si è già osservato come il Cirullo sia stato presentato come referente per gli accordi presi in materia di riciclaggio; il [OSCURATO:PERSONA] come colui il quale aveva presentato il [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA]; e che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] abbia poi partecipato alla operazione verificatasi in Parma. Si è, dunque, al cospetto di soggetti che prendevano parte alle operazioni pianificate di riciclaggio. La stessa espressione pronunciata dal [OSCURATO:PERSONA] e riportata dalle sentenze di merito "noi a Parma ci arriviamo lo stesso, con te o senza di te, ma è meglio se ci arriviamo insieme", fa chiaramente riferimento all'accordo relativo alla programmazione delle false fatturazioni finalizzato al riciclaggio di somme di denaro e in ciò si esaurisce, per l'effetto, la partecipazione a titolo concorsuale del ricorrente. In altri termini, risulta privo di conseguenzialità logica ritenere che tale condotta potesse dirsi evocativa di una offensività tale da trasmodare a sua volta in un contributo penalmente rilevante rispetto ad una pretesa estorsiva avanzata dal [OSCURATO:PERSONA] a titolo di "favore personale" allorquando chiedeva ai presenti di lasciare la stanza. Sempre con riferimento alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], non può non sottolinearsi che secondo il paradigma della causalità agevolatrice e la connessa valutazione con approccio da effettuarsi ex ante, non sarebbe nemmeno in astratto configurabile l'esistenza di un nesso eziologico tra quelle parole pronunciate dal ricorrente, riferibili a tutt'altra vicenda delittuosa, e l'evento hit et nunc inteso nelle sue concrete peculiarità significative, atteso che viceversa dovrebbe immaginarsi che proprio tale condotta avesse contribuito a determinare l'imprenditore alla dazioni della somma estorta, circostanza però esclusa dal fatto che il ricorrente, al pari del Cirullo, durante l'intero arco temporale in cui si è sviluppata la fattispecie estorsiva, mai aveva preso parte all'imposizione indebita o all'esazione del denaro.In tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate ed atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso, ecc.) non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere la tipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'articolo 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà (SU. n. 45276 del 30/10/2003, rv. 226094; conforme Sez. 6, n. 39030 del 2017, Pagano). Con la conseguenza che, non ricavandosi dalle sentenza di merito altri e pregnanti elementi idonei a sorreggere il giudizio di riferibilità soggettiva del reato (e ciò anche a prescindere dal denunziato travisamento in ordine alla circostanza che i ricorrenti si collocarono fuori della porta dopo la fine dell'incontro destinato alle operazioni di riciclaggio), si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata stante l'insufficienza degli elementi di prova comunque declinati dal giudice del merito a fondare la prova che i due imputati abbiano concorso nel tentativo di estorsione relativo al c.d. "regalo ai carcerati" commesso dal [OSCURATO:PERSONA]. 4. Gli altri motivi di ricorso. 4.1. Sulla rinnovazione istruttoria. Il motivo è manifestamente infondato. Sul punto, infatti, la censura fonda la necessità della rinnovazione sull'esito "contrastante" che le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] hanno rinvenuto, per un verso, nella sentenza del Tribunale emessa nel rito ordinario, di cui indirettamente se ne richiama il contenuto, e, per altro, nel relativo processo di appello che è pervenuto ad esiti divergenti rispetto all'originaria ipotesi di accusa formulata sulla base delle dichiarazioni rese dalla p.o. nel corso delle indagini. La rinnovazione, quindi, finisce per investire il mezzo di prova in sé (esigenza a cui fa fronte proprio il diverso rito ordinario, mediante l'esame dibattimentale) ovvero il suo contenuto che, però, si contesta in forza di emergenze per lo più di carattere postumo. La circostanza che la Corte territoriale abbia poi ravvisato delle incongruenze tra le dichiarazioni rese e le emergenze probatorie acquisite non determina, di per sé, la necessità della rinnovazione, avendo il giudice del merito di tale discrasia tenuto conto, ritenendola superabile in ragione dell'assenza di decisività delle divergenze ovvero dell'esistenza di altri elementi confermativi sul nucleo centrale delle affermazioni rese. Deve, al riguardo, evidenziarsi che nel giudizio d'appello la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale è, infatti, subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale e alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti e tale accertamento comporta una valutazione rimessa al giudice di merito che, se correttamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità (Sez. 4 n. 18660 del 2004, Montanari, Rv. 228353; Sez. 3 n. 35372 del 2007, Panozzo, Rv. 237410; Sez. 3 n. 8382 del 2008, Finazzo, Rv. 239341). Di tale principio la Corte di merito risulta avere fatto corretta applicazione. 4.2. Sulla posizione del dichiarante [OSCURATO:PERSONA] e sulla sua attendibilità. Il motivo è manifestamente infondato. Invero, a parte il decisivo rilievo che il ricorrente, nel formulare la doglianza, finisce per sollecitare alla Corte di legittimità una rivalutazione di merito delle emergenze processuali non consentita in questa sede, va al contempo evidenziato che la sentenza impugnata ha espressamente precisato che, anche laddove al [OSCURATO:PERSONA] si riconoscesse la qualità di imputato di reato connesso o probatoriamente collegato a quello per cui si procede e, dunque, si sarebbe dovuta applicare la regola di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (anche in relazione al comma 4 dello stesso articolo), le indagini svolte hanno consentito di acquisire "in misura ampiamente tranquillizzante" i necessari riscontri. 5. Sull'aggravante delle persone riunite. Il motivo di ricorso che investe la corretta qualificazione giuridica dell'estorsione commessa ai danni del [OSCURATO:PERSONA] e consistente nel c.d. "regalo ai carcerati", va ritenuto assorbito essendosi, sul punto, annullata senza rinvio la sentenza impugnata per non avere i ricorrenti commesso il fatto. 6. Sull'ulteriore ipotesi delle originarie condotte di tentata estorsione ai danni del [OSCURATO:PERSONA] riferite al versamento dell'IVA e riqualificate dalla sentenza impugnata come violenza privata (ricorso di [OSCURATO:PERSONA]). Il motivo di ricorso, proposto dal Cirullo ma estensibile al coimputato [OSCURATO:PERSONA], è manifestamente infondato. Anzitutto, sul punto, va ribadita l'inammissibilità delle doglianze - di cui in particolare ai motivi aggiunti - volte surrettiziamente ad introdurre gli esiti della sentenza assolutoria dei coimputati pronunciata nel rito ordinario nei confronti dell'imputazione "analoga" di tentata estorsione. Inoltre, va escluso qualunque vizio di omessa valutazione della prova, in quanto il file audio "cantata [OSCURATO:PERSONA]" rinvenuto sul telefonino della p.o. - che dimostrerebbe l'assenza di coartazione del [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe consapevolmente contrattato con il [OSCURATO:PERSONA] la somma al- riciclare - risulta essere stato valutato dalla Corte di merito, il cui contenuto è stato specificamente apprezzato a proposito della posizione del coimputato ricorrente, alla quale sul punto la sentenza impugnata ha specificamente rinviato. Infine, il motivo è costituito da mere doglianze in punto di fatto, riproduttivo di profili di censura già adeguatamente valutati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito. La circostanza che non vi fu tentativo di estorsione, difettando lo strutturale requisito del danno patrimoniale per la persona offesa, non esclude la violenza privata, delitto contro la libertà morale, in relazione alla sussistenza del quale la sentenza impugnata non sconta alcun vizio di motivazione, né tantonneno risulta risentire degli esiti del differente processo, tutto imperniato su una valutazione a valle degli esiti della condotta (assenza di danno in ragione della congruità della fattura emessa rispetto a quanto ricevuto), mentre la Corte di merito, attraverso un percorso logico pienamente aderente alle risultanze di fatto, ha sussunto le condotte nella minor grave ipotesi di cui all'art. 610 cod. pen. sulla scorta di una lettura non parcellizzata delle evenienze processuali che tiene conto della genesi e del contenuto della pattuizione, delle successive modifiche intervenute, della riconducibilità di quest'ultinne ad un preciso disegno del tutto coerente con gli obiettivi di criminalità organizzata perseguiti dal [OSCURATO:PERSONA] ed in cui si inseriscono le programmate operazioni di riciclaggio, tenuto anche conto delle minacce ricevute dai familiari del [OSCURATO:PERSONA] allorché non effettuerà il bonifico concordato con il [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, quanto alla sussistenza - ai fini di pena - di una pluralità delle violazioni dell'art. 610 cod. pen., la Corte di merito si è premunita di specificare - in punto di fatto - quali condotte vadano qualificate come violenza privata: la prima che si consuma nella casa di D'[OSCURATO:PERSONA] allorquando le parti offese sono costrette ad accondiscendere ad una pattuizione che prevedeva l'emissione da parte del [OSCURATO:PERSONA] della somma di C 7.000,00 e la seconda commessa presso il bar Elvis quando [OSCURATO:PERSONA] è costretto ad accettare la somma ben maggiore di C 35.000,00. Si tratta di due fatti distinti, non solo per modalità, tempo e luogo, ma anche per oggetto. Non vi è dunque assorbimento, semmai continuazione. Infine, nessuna duplicazione di condotte con i fatti di cui al capo B) è dato ravvisarsi in ragione della differente oggettività giuridica tra la violenza privata ed il tentativo di riciclaggio aggravato dall'art. 416-bis.1 cod. pen. 7. In conclusione, in accoglimento parziale dei motivi di ricorso, va annullata la sentenza impugnata limitatamente al delitto di estorsione consumata di cui al capo A) perché i ricorrenti non hanno commesso il fatto. Va, altresì, annullata la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli limitatamente al trattamento sanzionatorio in ordine ai delitti di violenza privata (capo A) e riciclaggio (capo B) per i quali va dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Vanno poi dichiarati inammissibili i ricorsi nel resto. Infine, i ricorrenti debbono essere condannati in solido alla rifusione delle spese di costituzione e lite in favore delle parti civili costituite [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] liquidate come in dispositivo, con esclusione di quanto richiesto per la "fase" di trattazione della causa (essendo compresa in quella di discussione in pubblica udienza) e dell'indennità di trasferta (a tale ultimo riguardo va richiamato quanto affermato da Sez. 2, n. 23098 del 2018, dep. 2019, Rv. 275423, secondo cui in tema di rifusione delle spese processuali sopportate dalla parte civile nel giudizio di legittimità, non può essere accolta la richiesta di liquidazione della indennità di trasferta e del rimborso spese avanzata dal difensore, sul presupposto che egli svolge la professione in modo prevalente non in Roma, in quanto l'esercizio della professione di avvocato innanzi alla Corte di cassazione è consentito ai soli soggetti iscritti nell'albo speciale e può svolgersi esclusivamente in Roma. in quanto l'esercizio della professione di avvocato innanzi alla Corte di cassazione è consentito ai soli soggetti iscritti nell'albo speciale e può svolgersi esclusivamente in Roma). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al delitto di estorsione consumata di cui al capo A) per non avere commesso il fatto. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli limitatamente al trattamento sanzionatorio in ordine ai delitti di violenza privata (capo A) e riciclaggio (capo B) per i quali dichiara irrevocabile l'affermazione di respons