CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39918/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 17625/23 Abbate OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si censura l'omesso assorbimento del reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. in quello di resistenza è meramente riproduttivo delle censure svolte con l'atto di appello, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità; Ritenuto altresì che, quanto al secondo motivo di ricorso, il ricorrente non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa la ritenuta sussistenza della recidiva là dove ha rappresentato che il reato si aggiunge a condotte criminose precedentemente poste in essere, con ciò indicando la pericolosità sociale dell'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i