CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 aprile 1971
Cassazione n. 28315/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/04/1971 avverso la sentenza del 18/10/2023 del TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Taranto che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art.595 cod. pen.; Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che deducono vizi di motivazione in riferimento - rispettivamente - all'attendibilità del teste indicato dalla parte civile e dal pubblico ministero e alla ritenuta superfluità dell'accertamento grafico richiesto, non sono consentiti in sede di legittimità perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 03