Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36321/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 034AKUB) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso con cui si censura la responsabilità, a titolo di concorso, nei delitti di cui agli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e 337 cod. pen. sono declinati in fatto in quanto prospettano una ricostruzione degli eventi adeguatamente effettuata, sulla base degli atti processuali utilizzabili, con logicità e senza lacune dalla Corte di appello (pag. 3 sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 06/10/2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 034AKUB) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso con cui si censura la responsabilità, a titolo di concorso, nei delitti di cui agli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e 337 cod. pen. sono declinati in fatto in quanto prospettano una ricostruzione degli eventi adeguatamente effettuata, sulla base degli atti processuali utilizzabili, con logicità e senza lacune dalla Corte di appello (pag. 3 sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/10/2
Sentenza Cassazione n. 36321/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris