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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2022

Cassazione n. 12431/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 2ee [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'Appello di Napoli, in data 5.5.2021, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], all'esito di giudizio abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione, oltre 800 euro di multa, per il reato di furto aggravato in abitazione di un'autovettura di proprietà di [OSCURATO:PERSONA].

All'imputato sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti della recidiva reiterata specifica e della violenza sulle cose.

2. Ricorre l'imputato, tramite il difensore, deducendo vizio di motivazione carente e manifestamente illogica: - in relazione all'affermazione di responsabilità del ricorrente, basata su argomenti inconferenti rispetto alle prove emerse in dibattimento; - quanto alla dosimetria sanzionatoria, ritenuta eccessiva: si invoca il minimo della pena anche in ragione del comportamento processuale di ammissione piena del reato; - in relazione alla mancanza di qualsiasi giustificazione rispetto alla richiesta di esclusione dell'aggravante della violenza sulle cose: la tesi del ricorrente è che la manomissione del solo lampeggiante non acustico del cancello automatico posto a presidio dell'autovettura sottratta non integri l'aggravante, poiché il danneggiamento non ha interessato l'intero cancello. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per ragioni che si pongono fuori dal perimetro di quelle consentite dal legislatore al fine di ricorrere per cassazione, oltre ad essere del tutto genericamente formulate, sia intrinsecamente che per il mancato confronto con gli argomenti della sentenza impugnata.

Ed infatti, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez.

U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944).

Tutti i motivi proposti dal ricorrente, peraltro, sono pedissequamente reiterativi delle ragioni di appello, già ampiamente trattate e risolte, con motivazione logica e priva di aporie, dal giudice di secondo grado.

Ed è noto che vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823).

2. In particolare, le censure relative all'affermazione di responsabilità del ricorrente non indicano neppure le ragioni specifiche nei dettagli ricostruttivi della dinamica del delitto, del tutto omessa dal ricorso, ma si limitano ad enunciare un'oltremodo generica incoerenza tra le conclusioni della sentenza impugnata e le risultanze processuali.

Il motivo attinente all'esclusione dell'aggravante è manifestamente infondato, poiché il lampeggiante è parte integrante del cancello automatico, sicchè il suo danneggiamento determina il danneggiamento dell'intero cancello.

Si versa, pertanto, in un'ipotesi di pacifica applicazione del consolidato principio interpretativo secondo cui, in tema di furto, sussiste l'aggravante della violenza sulle cose ogniqualvolta il soggetto, per commettere il reato, fa uso di energia fisica diretta a vincere, anche solo immutandone la destinazione, la resistenza che la natura o la mano dell'uomo hanno posto a riparo o difesa della cosa altrui (cfr., tra le tante, Sez. 5, n. 53984 del 26/10/2017, Amoroso, Rv. 271889).

Ed infatti, sussiste l'aggravante della violenza sulle cose anche qualora l'energia fisica sia rivolta dal soggetto non sulla "res" oggetto dell'azione predatoria, ma verso lo strumento posto a sua protezione, purché sia stata prodotta una qualche conseguenze su di esso, provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione della cosa altrui o determinandone il mutamento di destinazione (Sez. 5, n. 20476 del 17/1/2018, Sforzato, Rv. 272705).

Infine, quanto al motivo dedicato alla dosimetria sanzionatoria, esso si rivela del tutto apodittico, non tenendo in conto della adeguata risposta già fornita dal giudice d'appello, che ha ritenuto congrua la pena, peraltro attestata già in misura prossima ai minimi edittali.

3. Alla declaratoria d'inammissibilità segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro

3.000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 febbraio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 2ee [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'Appello di Napoli, in data 5.5.2021, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], all'esito di giudizio abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione, oltre 800 euro di multa, per il reato di furto aggravato in abitazione di un'autovettura di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]. All'imputato sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti della recidiva reiterata specifica e della violenza sulle cose. 2. Ricorre l'imputato, tramite il difensore, deducendo vizio di motivazione carente e manifestamente illogica: - in relazione all'affermazione di responsabilità del ricorrente, basata su argomenti inconferenti rispetto alle prove emerse in dibattimento; - quanto alla dosimetria sanzionatoria, ritenuta eccessiva: si invoca il minimo della pena anche in ragione del comportamento processuale di ammissione piena del reato; - in relazione alla mancanza di qualsiasi giustificazione rispetto alla richiesta di esclusione dell'aggravante della violenza sulle cose: la tesi del ricorrente è che la manomissione del solo lampeggiante non acustico del cancello automatico posto a presidio dell'autovettura sottratta non integri l'aggravante, poiché il danneggiamento non ha interessato l'intero cancello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per ragioni che si pongono fuori dal perimetro di quelle consentite dal legislatore al fine di ricorrere per cassazione, oltre ad essere del tutto genericamente formulate, sia intrinsecamente che per il mancato confronto con gli argomenti della sentenza impugnata. Ed infatti, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). Tutti i motivi proposti dal ricorrente, peraltro, sono pedissequamente reiterativi delle ragioni di appello, già ampiamente trattate e risolte, con motivazione logica e priva di aporie, dal giudice di secondo grado. Ed è noto che vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). 2. In particolare, le censure relative all'affermazione di responsabilità del ricorrente non indicano neppure le ragioni specifiche nei dettagli ricostruttivi della dinamica del delitto, del tutto omessa dal ricorso, ma si limitano ad enunciare un'oltremodo generica incoerenza tra le conclusioni della sentenza impugnata e le risultanze processuali. Il motivo attinente all'esclusione dell'aggravante è manifestamente infondato, poiché il lampeggiante è parte integrante del cancello automatico, sicchè il suo danneggiamento determina il danneggiamento dell'intero cancello. Si versa, pertanto, in un'ipotesi di pacifica applicazione del consolidato principio interpretativo secondo cui, in tema di furto, sussiste l'aggravante della violenza sulle cose ogniqualvolta il soggetto, per commettere il reato, fa uso di energia fisica diretta a vincere, anche solo immutandone la destinazione, la resistenza che la natura o la mano dell'uomo hanno posto a riparo o difesa della cosa altrui (cfr., tra le tante, Sez. 5, n. 53984 del 26/10/2017, Amoroso, Rv. 271889). Ed infatti, sussiste l'aggravante della violenza sulle cose anche qualora l'energia fisica sia rivolta dal soggetto non sulla "res" oggetto dell'azione predatoria, ma verso lo strumento posto a sua protezione, purché sia stata prodotta una qualche conseguenze su di esso, provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione della cosa altrui o determinandone il mutamento di destinazione (Sez. 5, n. 20476 del 17/1/2018, Sforzato, Rv. 272705). Infine, quanto al motivo dedicato alla dosimetria sanzionatoria, esso si rivela del tutto apodittico, non tenendo in conto della adeguata risposta già fornita dal giudice d'appello, che ha ritenuto congrua la pena, peraltro attestata già in misura prossima ai minimi edittali. 3. Alla declaratoria d'inammissibilità segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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