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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 6 ottobre 2025

Cassazione n. 26834/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 19176/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] D'ORO 201, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (-) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] MARCHE n.104/2024 depositata il 31/01/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 19176/2024 Numero sezionale 3003/2025 Numero di raccolta generale 26834/2025 Data pubblicazione 06/10/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, delle spese del giudizio di legittimità, che liquidano in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 29/09/2025 Il Consigliere delegato [OSCURATO:PERSONA] registro generale 19176/2024 Numero sezionale 3003/2025 Numero di raccolta generale 26834/2025 Data pubblicazione 06/10/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 19176/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] D'ORO 201, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (-) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] MARCHE n.104/2024 depositata il 31/01/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 19176/2024 Numero sezionale 3003/2025 Numero di raccolta generale 26834/2025 Data pubblicazione 06/10/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, delle spese del giudizio di legittimità, che liquidano in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 29/09/2025 Il Consigliere delegato [OSCURATO:PERSONA] registro generale 19176/2024 Numero sezionale 3003/2025 Numero di raccolta generale 26834/2025 Data pubblicazione 06/10/2025
Decreto Cassazione n. 26834/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris