CassazionedecretoSezione 2Decisione del 1 dicembre 2025
Cassazione n. 18852/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Riesame di Lecce in data 01/12/2025 visti gli atti,il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigettodel ricorso;udite le conclusioni del difensore di [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l’accoglimento del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza in data 01/12/2025, il Tribunale del riesame di Lecce, nel giudizio di rinvioa seguito di annullamento disposto dalla Suprema Corte con sentenza del 06/11/2025, haconfermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Lecce neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], della somma denaro di euro 56.635.24 e dell’immobile diproprietà dell’indagato per un valore di euro 65.971.34, per un importo complessivo di euro122.606,58, costituente la quota di profitto a lui imputabile quale concorrente nel delitto ditruffa aggravata ex art. 640 bis cod. pen., di cui al capo 4).2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con il primomotivo, la mancanza di motivazione in relazione al profilo del fumus del reato di truffaavendo il Tribunale rigettato la doglianza difensiva con la quale si lamentava la carenza diautonoma valutazione da parte del GIP, rispetto alla richiesta di sequestro avanzata dal P.M.Assume il ricorrente che il Tribunale avrebbe motivato facendo ricorso ad affermazionigeneriche e richiamando la gravità indiziaria posta a sostegno di misure cautelari personalirelative ad altri indagati.3. Con il secondo motivo contesta la mancata declaratoria di prescrizione del reato avendo ilTribunale ritenuto sussistente un’unica fattispecie di truffa a consumazione prolungata,anziché singole condotte truffaldine (reati istantanei) corrispondenti alla falsarappresentazione degli stati di avanzamento dei lavori che hanno dato luogo alla erogazionedei contributi, in pagamento delle fatture emesse ogni singolo anno, così che le fattispecieriferibili al 14/07/2016 e 20/09/2017, avrebbero dovuto essere dichiarate estinte perprescrizione e l’importo complessivo del profitto ingiusto del reato, pari 321.904,23 avrebbedovuto essere ridotto, così come anche della quota imputabile a ciascun indagato, conconseguente incidenza sul periculum in mora.4. Con il terzo motivo lamenta la mancanza di motivazione in relazione ai presupposti delsequestro preventivo funzionale alla confisca diretta, non avendo il Tribunale individuato ilnesso di pertinenzialità del bene con il reato contestato, non assumendo alcun rilievo, a finiqualificatori, la natura fungibile del denaro, (come spiegato dalle Sez. Unite “Massini”) e nonavendo il giudice esplicitato se ci si trova di fronte ad una confisca diretta o per equivalente;il Tribunale, poi, non avrebbe individuato il profitto conseguito dal ricorrente posto che nelreato contestato al capo 4) il beneficiario della frode viene individuato in [OSCURATO:PERSONA].5. Con il quarto motivo si duole della mancanza di motivazione in ordine al requisito delpericulum in mora. Il Tribunale avrebbe supplito al vuoto motivazionale del decreto del GIP,ravvisando il periculum in mora in ragione dell’inettitudine del patrimonio del [OSCURATO:PERSONA] agarantire la restituzione del profitto, pur ammettendo che il patrimonio complessivodell’indagato fosse capiente ed avrebbe ravvisato il pericolo di dispersione della garanziavalorizzando comportamenti asseritamente riciclatori che, in realtà, avrebbero incrementatoil patrimonio di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è basato su motivi in parte generici, in parte manifestamente infondati e vadichiarato inammissibile.2. È necessario anzitutto ribadire che avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge.Come più volte affermato da questa Corte, “in tema di riesame delle misure cautelari reali,nella nozione di "violazione di legge” per cui soltanto può essere proposto ricorso percassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assolutadi motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlateall'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale puòdenunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo diricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice” (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Rv.226710 - 01; si vedano, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Rv. 224611-01, e, in motivazione, Sez. U, n. 5 del 26/02/1991; tra le più recenti, Sez. 2, n. 5807 del18/01/2017, Rv. 269119 - 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Rv. 257007-01; Sez. 1, n.6821 del 31/01/2012, Rv.252430-01; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129 - 01).Motivazione assente è quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, n.m.;Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, cit.) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del19/01/2012, Rv. 252898-01); motivazione apparente, invece è solo quella che “non rispondaai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si èfondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione allecritiche pertinenti dedotte dalle parti” (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Rv. 196361 - 01),come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del22/04/1994, Rv. 197465-01; Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Rv. 213486-01; Sez. 1, n. 43433dell’8/11/2005, Rv. 233270-01; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, Rv. 250482-01) o di ricorsoa clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Rv. 190883-01; Sez. 6, n. 25631 del24/05/2012, Rv. 254161 - 01) e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totalemancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fondala decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza equindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n.25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 – 01; Sez. 3, n. 34481 del 16/09/2025,Rv.288779 – 01).3. Nel caso in esame il Tribunale ha preso in carico la doglianza difensiva concernente ildifetto di autonoma valutazione, nel decreto del GIP, sul fumus del reato ed ha rigettato lacensura congruamente rilevando che il provvedimento applicativo aveva operato unaapprofondita analisi delle evidenze investigative, selezionando quelle di rilevante significatoai fini della gravità indiziaria del reato di cui al capo 4) (intercettazioni e comunicazioniriscontrate dalla informativa della Guardia di Finanza) rimarcando che la loro pregnanza eragià stata positivamente valutata ai fini della applicazione delle misure cautelari personali neiconfronti di altri indagati.Si tratta di una motivazione ineccepibile che dà conto della conoscenza degli atti delprocedimento da parte del Gip, il quale pur riproducendo la richiesta del P.M., ha dimostratodi avere elaborato un giudizio autonomo, posto che l’autonoma valutazione è da ritenersicompatibile con la tecnica di redazione "per incorporazione" allorquando dal contenutocomplessivo del provvedimento emerga una conoscenza degli atti del procedimento e, ovenecessario, una rielaborazione critica o un vaglio degli elementi sottoposti all'esamegiurisdizionale, eventualmente anche sotto il profilo della graduazione delle misure o delrigetto parziale di alcune richieste (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018 dep. 2019, Rv. 274403 –01).A ciò deve aggiungersi che il Tribunale del Riesame ha pertinentemente osservato come ilvaglio effettuato in sede di applicazione delle misure cautelari personali in relazione ad altriindagati, non fosse irrilevante perché, sebbene diversi siano i presupposti di applicazionedella misura cautelare personale (ancorata ai gravi indizi di colpevolezza) e quella reale(ancorata al fumus commissi delicti), una pronuncia che intervenga sulla cautela personale,non può essere ignorata dal giudice chiamato a pronunciarsi successivamente nell’ambitodella medesima vicenda, per l'applicazione di misure reali, dal momento che la ritenutasussistenza dei gravi indizi di colpevolezza implica un giudizio positivo circa la astrattaconfigurabilità della fattispecie criminosa che costituisce requisito essenziale perl'applicabilità della misura cautelare reale (Sez. 5, n. 21525 del 08/02/2018, Rv. 273127 –01; Sez. 2, n. 19657 del 17/04/2007, Rv. 236590 – 01).4. Reiterativo e manifestamente infondato è poi il secondo motivo di ricorso che rimette indiscussione la qualificazione giuridica del fatto in termini di truffa a consumazioneprolungata.Il Tribunale, richiamate significative intercettazioni, ha ricostruito la vicenda truffaldinaindividuando la sua genesi nel progetto fraudolento originario (ossia la falsarappresentazione della Microbiotech come start up innovativa meritevole di finanziamentopubblico: pagg. 8- 12 del provvedimento impugnato), considerando le successive erogazionidi denaro, corrispondenti alla falsa rappresentazione degli stati di avanzamento del progetto,in assenza di variazioni, come forme di attuazione del programma inziale.Ed invero, con riferimento alla identificazione della data di consumazione del reato siribadisce che il delitto di truffa contrattuale è reato istantaneo e di danno, il momento dellacui consumazione - che segna il "dies a quo" della prescrizione - va determinato alla lucedelle peculiarità del singolo accordo, avuto riguardo alle modalità ed ai tempi delle condotte,onde individuare, in concreto, quando si è prodotto l'effettivo pregiudizio del raggirato incorrelazione al conseguimento dell'ingiusto profitto da parte dell'agente (Sez. 2, n. 11102 del14/02/2017 , Rv. 269688). Con specifico riguardo alla truffa a consumazione prolungata,ovvero al caso in cui la percezione dei singoli emolumenti sia riconducibile ad un originarioed unico comportamento fraudolento, si è deciso invece che il momento della consumazionedel reato - dal quale far decorrere il termine iniziale di maturazione della prescrizione - èquello in cui cessa la situazione di illegittimità (Sez. 2, n. 57287 del 30/11/2017 - dep.22/12/2017, Rv. 272250)".A questi principi si è uniformata la pronuncia impugnata sicchè le censure difensiveappaiono inammissibili, sia perché manifestamente infondate, sia perché tendenti adintrodurre una nuova non consentita valutazione dei fatti (cfr. pagg. 7 – 13 delprovvedimento impugnato in cui la vicenda truffaldina, correttamente è stata ricostruita intermini unitari)5. Quanto poi al terzo motivo concernente la qualificazione del sequestro di somme didenaro, se funzionale alla confisca diretta o per equivalente, il Tribunale, contrariamente aquanto dedotto nel ricorso, non si è limitato a disporre la confisca (diretta) del profitto delreato in ragione della natura fungibile del denaro ma, in ossequio al principio affermato dalleSez. Unite “Massini” (Rv. 287756 – 02) secondo cui : “La confisca di somme di danaro hanatura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto alreato, mentre, qualora tale nesso di pertinenzialità non sussista, la stessa deve essereconsiderata come confisca per equivalente, non potendosi far discendere la qualificazionedell'ablazione dalla natura del bene che ne costituisce l'oggetto”, ha precisato che, nellaspecie, oggetto della confisca era il profitto del reato e cioè l’importo del finanziamentoavvinto da un vincolo di pertinenzialità con la condotta truffaldina pari, nel complesso, adeuro 1.119.027,09, di cui euro 122.606,58 riferibile, pro quota, a [OSCURATO:PERSONA], concorrentenella predisposizione del piano truffaldino (cfr. pagg. 9 e segg. dell’ordinanza impugnata).Come affermato da Sez. Unite “Massini” cit. :“In caso di concorso di persone nel reato,esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca deve essere disposta nei confronti diciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, il cui accertamentocostituisce oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti e, solo in caso di mancataindividuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, è legittima la ripartizionein parti uguali; in motivazione, la Corte ha affermato che il medesimo principio opera in casodi sequestro finalizzato alla confisca, per il quale l'obbligo motivazionale del giudice vamodulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti.Ciò posto, il Tribunale ha precisato che (solo) la somma di euro 56.635,24 rinvenuta sulconto corrente dell’indagato, costituiva oggetto della confisca diretta, mentre l’ulterioresomma di euro 65.971,34 era suscettibile di sequestro in vista della confisca per equivalentepoiché, essendo il conto di [OSCURATO:PERSONA] incapiente, la garanzia doveva essere assicurataaliunde mediante l’apposizione di un vincolo di indisponibilità dell’immobile di Boscotrecase,per un importo corrispondente.Anche in questo caso il Tribunale ha applicato l’insegnamento delle Sez. U. “Massini”secondo cui per confiscare in via diretta, il prezzo o il profitto del reato devono esistere edevono essere stati conseguiti.Il tema non attiene alla quantificazione del prezzo o del profitto - e quindi, ad esempio, allaclausola sussidiaria di cui all'art. 322- ter, quarto comma, cod. pen.- quanto, piuttosto, allaloro esistenza e alla necessità che siano "entrati" nella sfera economico patrimoniale del reo(Sez. 6, n. 23203 del 05/03/2024, Petrini, non massimata sul punto).I requisiti di materialità e pertinenzialità, di cui si è detto, hanno decisivo rilievo, anche nellaconfisca per equivalente, al fine di indentificare - sia nell'an che nel quantum - il prezzo e,soprattutto, il profitto confiscabile; in questo secondo modello, la verifica da parte del giudiceassume, diversamente da quanto accade per la confisca diretta, natura bifasica: a una primafase di identificazione di quanto confiscabile, segue, infatti, una seconda fase in cui, sullabase dell'accertato presupposto della indisponibilità attuale del bene da confiscare in viadiretta, si procede all'apprensione del tantundem in una sede economica diversa, comeavvenuto nel caso di specie.6. Manifestamente infondato è il rilievo concernente il difetto di motivazione in relazione alpericulum in mora.Il Tribunale ha richiamato tanto le condotte riciclatorie contestate al capo 14) quanto leoperazioni di bonifico, nonché le fatture emesse dalla Italservice per giustificare la necessitàdi evitare la dispersione del denaro oggetto del finanziamento fraudolento (cfr. pagg. 14 e 15del provvedimento impugnato).7. Per tutte le osservazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 10/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLUCIA [OSCURATO:PERSONA]