CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 34740/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ostituto [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per il rigetto del ricorso;uditi, per il ricorrente, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato ai motivi diricorso chiedendone l'accoglimento, e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 21 ottobre 2025 la Corte d'appello di Caltanissetta,in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Caltanissetta che avevaritenuto XXXXXXXXXXXXXXXXX, colpevole del reato di cui agli artt. 81 cpv, 609-bis e 609 -septies, comma 4, n 4, 61, comma 1, n. 11, cod. pen. commesso indanno di XXXXXXXXXXXXXX (capo A), del reato di cui agli artt. 81 cpv, 609-bis e609-septies, comma 4, n 4, 61, comma 1, n. 11, cod. pen. commesso in dannodi XXXXXXXXXXXXXXX (capo B), del reato di cui agli artt. 81 cpv, 56, 609-bis e609-septies, comma 4, n 1, 61, comma 1, n. 11, cod. pen., così riqualificato ilfatto ed esclusa l'aggravante di cui all'articolo 609-ter comma 1, n. 5, commessoin danno della minore XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (capo C), del reato di cuiagli artt. 81 cpv, 609-bis, 609-ter, comma 1, n. 5, e 609-septies, comma 4, n 4,61, comma 1, n. 11, cod. pen. commesso in danno della minoreXXXXXXXXXXXXX (capo D), con l’attenuante della minore gravità del fatto,prevalente sul contestate aggravanti, limitatamente ai reati di cui ai capi B), C) eD), ha ulteriormente riconosciuto al ricorrente le circostanze attenuanti genericheequivalenti all’aggravante contestata al capo A) e, previa riduzione dellacontinuazione interna calcolata per il medesimo capo, ha rideterminato la penacomplessiva in cinque anni e otto mesi di reclusione, confermando nel resto econdannando altresì il ricorrente alle spese di assistenza delle parti civilicostituite (XXXXXXX e XXXXX) nel secondo grado del giudizio.2. XXXXXXXXXXXXXXXXX, a mezzo dei difensori di fiducia AvvocatiDavide [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha proposto tempestivo ricorso perl'annullamento della sentenza, affidato a nove motivi di seguito enunciati.2.1. Col primo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b),c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 81, comma 2, e 609-septies,comma 4, n. 4, cod. pen., la erronea applicazione di norme processuali, in speciegli artt. 530, comma 2, e 546, comma 1, lettera e) cod. proc. pen., e il correlatovizio di motivazione, mancante o manifestamente illogica, in relazione alladedotta improcedibilità dei reati di cui ai capi A), B) e C).Premesso che l'unico reato procedibile d'ufficio è quello di cui al capo D)la cui persona offesa, all'epoca dei fatti, non aveva ancora raggiunto la maggioreetà, lamenta, con riferimento agli ulteriori reati, l'erronea applicazione deldisposto di cui all'art 609-septies, comma 4, n. 4, cod. pen., che prevede laestensione della procedibilità d'ufficio ai fatti connessi, da individuarsi pertanto aisensi dell'art. 12, cod. proc. pen.; in quanto nel caso in esame, da una parte,non risulta configurabile la continuazione ex art. 81, comma 2, cod. pen. (ipotesidi cui all'art. 12, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.), istituto peraltro sorretto dalprincipio del favor rei e preordinato a mitigare le conseguenze del cumulomateriale, mancando la prova rigorosa dell'effettiva natura programmatica delladecisione adottata a monte; l'affermazione della natura unitaria delladeterminazione a delinquere, collegata alla ritenuta consuetudine di molestaresessualmente giovani ragazze a lui legate da contratti di lavoro precari, essendoal più indicativa di una inclinazione nel delitto, e, comunque, non ricorrendo nelcaso in esame né l'omogeneità delle condotte, né la loro continuità cronologica,trattandosi di fatti distanti tra loro fino a tre anni (nel 2017 i fatti di cui al capo Dai danni della minorenne, nel 2020 quelli di cui ai capi A e C). Dall’altra, risultaconcretamente insussistente sia l'ulteriore ipotesi di connessione processualedelineata dall'art. 12, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. che il collegamentoprobatorio di cui all'art. 371, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., affermato daigiudici di merito sul presupposto che la prova dei fatti derivi in parte dalla stessafonte, individuata nelle dichiarazioni di alcuni dipendenti del XXXXXXXXXXXXXdove lavoravano le persone offese, considerato che non risulta individuato ilrilevante apporto narrativo degli stessi e che anzi, dalla sentenza di primo grado(pagine da 42 a 47), risulta che gli stessi avessero escluso, per quanto a loroconoscenza, che l'imputato arrecasse molestie o vessazioni o tenessecomportamenti sessualmente impropri.Oltretutto, rimarcato che il disposto di cui all'art. 609-septies, comma 4,n. 4, cod. pen., non fa affatto riferimento al collegamento investigativo, la Corteavrebbe fatto, in ogni caso, malgoverno dei principi espressi da questa Corte dilegittimità, che ha esteso l'operatività della norma, ma solo ai casi in cuil' indagine sul reato perseguibile d'ufficio comporti necessariamentel'accertamento di quello punibile a querela (si citano Sez. 3, n. 37.166 del 1maggio 2016, RV 268313- 0 1; Sez. 3, n. 3272 del 24 gennaio 2018 e moltealtre), esclusa quindi l'ipotesi che tra i fatti emerga solo una interferenzaprobatoria occasionale, come invece risulta, al più, nel caso in esame,considerato che l'indagine per il reato di cui al capo A) ha avuto origine da unadenuncia tardiva, peraltro sporta da un soggetto non legittimato, e che nella faseinvestigativa come in quella dibattimentale, non è sorta affatto la necessità didimostrare la condotta perseguibile ex officio di cui al capo D), e ciò neanche conriguardo agli ulteriori episodi di cui ai capi B) e C).2.2. Con il secondo, articolato, motivo, inerente al reato di cui al capoA), denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., laviolazione degli artt. 125, comma 3, 516, 519, 521 e 522 cod. proc. pen., 24 e11 Cost., 6 CEDU e 2 Prot. Add. n. 7 CEDU, e il correlato vizio di motivazione,impropriamente strutturata con ampi riferimenti de relato alla sentenza di primogrado nonostante non ricorra un'ipotesi di “doppia conforme”, in relazione allamodifica degli elementi descrittivi del reato, tale da importare una violazione delprincipio di correlazione tra accusa e sentenza.Si assume che dallo stesso testo del provvedimento impugnato emergel'illogicità della motivazione in quanto, mentre il Tribunale ha affermato che lapersona offesa si era limitata a subire e, quando l'imputato l'aveva cinta suifianchi aveva iniziato a baciarla, si era divincolata e aveva cercato di spostarsi,ma questi l'aveva fisicamente condotta verso il divano letto dove avevaconsumato un rapporto sessuale, per cui poteva certamente concludersi che lacondotta dell'imputato fosse stata connotata da violenza, diversamente la Corte,nel concedere le attenuanti generiche (si veda a pag. 14 della sentenza) havalorizzato il fatto che non fossero emersi aspetti di coartazione violenta o dimaltrattamento, in altro passaggio chiarendo che il materiale probatorio deveessere valutato esclusivamente nella prospettiva dell'esistenza o meno di unconsenso alla congiunzione carnale (pag. 5). In definitiva, nonostante lapremessa e il rinvio per relationem, non vi è alcuna adesione al ragionamento delprimo giudice e invece risulta valorizzato, attraverso una ricostruzione diversa ealternativa, un diverso elemento, costituito dall'assenza di consenso, conconseguente vizio di motivazione e violazione delle garanzie del doppio grado digiudizio quali sancite dalla CEDU e dalla Costituzione.Inoltre, tale mutamento della ricostruzione del fatto, in quanto altresìincompatibile con l'originaria contestazione, che rimandava ad una ipotesi tipicadi coercizione assoluta, determina un difetto di correlazione tra accusa esentenza, dunque una violazione degli artt. 516 e seguenti cod. proc. pen., invirtù dell’art. 598 cod. proc. pen. applicabili anche al giudizio d'appello, tanto piùche la nuova formulazione dell'art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen. imponeuna rigida e specifica e enunciazione dei motivi di appello, con conseguenteimpossibilità di confutare la sola ipotesi ricostruttiva esplicitata nella sentenza diprimo grado e non anche ipotesi alternative quali quella ritenuta dalla Corte dimerito.2.3. Con il terzo motivo, anch’esso inerente al solo reato di cui al capoA), denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l'illogicitàdella motivazione in quanto, con riferimento al più grave degli episodicontestato, ha contraddittoriamente richiamato per relationem la sentenza diprimo grado, che accreditava una condotta dell'imputato connotata da violenza,per poi successivamente giungere a conclusioni opposte negando che la vittimafosse stata sottoposta a violenza o costrizione.Lamenta in proposito che nel caso un discorso è emersa, soltantol'assenza di partecipazione attiva da parte della vittima al rapporto sessuale,tuttavia, se è pur vero che il delitto in contestazione è configurabile anche inassenza di violenza, ciò si verifica solo in ipotesi particolari, del tutto aliene alcaso in esame, quale quella normativamente prevista dell'induzione, estranea alcaso in esame, o di un consenso prestato nell'ambito di attività medica dai cuilimiti abbia trasmodato l'autore.2.4. Con il quarto, articolato, motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606,comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., l'omessa valutazione degli interessisottostanti le deposizioni delle parti civili, nonché l'omesso confronto con lespecifiche deduzioni difensive relative alla valutazione delle prove dichiarative.Nello specifico, si evidenziano contraddizioni e incongruenze del narratodella teste XXXXXXX, persona offesa del delitto contestato al capo A), costituitaparte civile, evidenziate nell'atto d'appello e richiamate dalla Corte di merito, cheha tuttavia ritenuto di superarle, solo sulla base della avvenuta conferma daparte dell'imputato della consumazione del rapporto sessuale, senza una previaverifica della credibilità soggettiva e in ogni caso senza una valutazione delleobiezioni e argomentazioni poste anche con riguardo alla lettura alternativaproposta dalle difese, che, tra l'altro, rappresentarono la concreta eventualitàche la persona offesa fosse stata in qualche modo costretta a giustificarsi neiconfronti del nuovo finanziato, cui aveva confessato il rapporto intimo conl'imputato, invocando la mancanza di consenso.Si deduce ancora che, attraverso il richiamo generico alla teoria dellaconvergenza del molteplice, sono state ignorate le doglianze difensive inerenti idelitti contestati ai capi B), C) e D), che escludono qualsiasi reale convergenzatra i dati indiziari, riflettendo al più il tratto di personalità goliardicadell'imputato, considerate le significative differenze tra gli approcci sessuali inverifica, trattandosi: per il capo C) di un mero tentativo senza alcun prodromodella condotta tipica; per il capo D) di una condotta scevra da contatti fisici,come si apprezza dalle dichiarazioni della minore persona offesa (verbaledell'udienza celebratasi il 25 ottobre 2021; per il capo B) essendo esclusaqualsiasi stimolazione delle zone erogene, come riportato alla pag. 85 nellasentenza di primo grado.2.5. Con il quinto motivo, anch’esso inerente al solo reato di cui al capoA), denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio dimotivazione in merito all'individuazione dell'esatto momento in cui sarebbevenuto meno il consenso e dunque del tempus commisi delicti, cui rapportare lavalutazione della sussistenza dell'elemento soggettivo.Si assume che, come ampiamente sottolineato dai difensori nell'attod'appello, la persona offesa non avrebbe mai manifestato all'imputato alcunrifiuto né esplicito né evidente, accettando l'invito ad accompagnarsi con lui fuoridall'orario di servizio, prendendo posto nella sua autovettura, scendendo contranquillità all'arrivo in un luogo isolato, esplorando il giardino, accedendo poialla casa di campagna, inoltre, su domanda del difensore, aveva chiarito chel'imputato non le aveva strappato i vestiti di dosso ma si era limitato a sfilarglieli,dato emblematico della serenità dell'azione, che non aveva gridato o spintol'imputato, ma solo versato qualche lacrima nella fase più intensa del rapporto(si richiamano le pagine da 89 a 97 della trascrizione dell'esame testimonialereso all'udienza del 18 febbraio 2022).A fronte di questi dati, che descrivevano una situazione connotata da uniniziale consenso, la ricostruzione della Corte di merito, pur escludendo ogniforma di violenza e di costruzione fisica, non si è data cura di individuare daquale momento era intervenuto il dissenso e come l'imputato avrebbe potutoapprezzarlo, non essendo desumibile dalla sola mancanza di reazioni dellavittima.2.6. Con il sesto motivo, anch’esso relativo al solo reato di cui al capo A)denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la manifestaillogicità della motivazione in merito al dissenso della persona offesa.Il ricorso critica la conclusione della Corte di merito in ordine allaricorrenza del dissenso della vittima, laddove invece sussisterebbe unragionevole dubbio che la stessa avesse acconsentito al rapporto sessuale ovveroche l'imputato non ne avesse percepito l'eventuale dissenso. Si evidenzia, sottoquesto profilo, l'illogicità della motivazione che, a fronte della ammissionedell'imputato circa la consumazione di un rapporto sessuale consensuale, haritenuto di archiviare le discrasie del racconto rilevate con l'appello; senzaspecificare la ragioni per cui tali antinomie, che attengono alla narrazione dellapersona offesa XXXXXXX come della teste de relatoXXXXXXXX, che avevaraccolto le confidenze della prima nell'immediatezza dei fatti, debbano ritenersisuperate, considerato, in particolare, che l'affermazione della decisiva forzaprobatoria di siffatta risalente confidenza costituisce una mera petizione diprincipio.2.7. Con il settimo, articolato, motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606,comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 27 e 111 Cost., 192,533 e 546 cod. proc. pen. in relazione all'erroneo utilizzo della teoria dellaconvergenza del molteplice in violazione del principio del ragionevole dubbio.Si critica l'affermazione della Corte di merito in ordine al contenutoasseritamente analogo delle accuse avanzate dalle persone offese, caratterizzateda modalità esecutive affini e dall'essere tutte provenienti da giovani donnelegate, al momento del fatto, da un rapporto di collaborazione lavorativa conl'imputato, laddove invece, al di là del dato generico costituito dal modo direlazionarsi dell'imputato con le dipendenti, come con gli avventori, la singolaritàdella condotta ipotizzata al capo A), sfociata in un rapporto sessuale penetrativoconsumato, e le significative differenze, anche fra loro, degli altri fatti incontestazione, evidenzia l'infondatezza e l'illogicità del ragionamento.Il ricorso inoltre lamenta la violazione del principio del ragionevoledubbio, in virtù di quanto detto sopra non risulta adeguatamente assolto l'oneredi individuare gli elementi di conferma dell'ipotesi accusatoria accolta, in mododa far risultare la non razionalità del dubbio derivante dalla prospettazionealternativa (si citano Sez. 6, n. 10093 del 05/12/2018, dep. 2019, RV 275290;Sez. 4, n. 22.257 del 25/03/2014, RV 259204); in definitiva non è affattoriscontrabile quella convergenza di dati indiziari specifici di contorno, chesecondo l'insegnamento del giudice di legittimità consente di superare i vuoti e idubbi lasciati scoperti da un impianto accusatorio parzialmente vago eincompleto (si citano Sez. U, n. 6682 del 4 Febbraio 1992, Musumeci, RV191231; Sez. 6, n. 7329 del 10 ottobre 2024; Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020,dep 2021, RV 280605- 02).2.8. Con l’ottavo motivo, anch’esso inerente al solo reato di cui al capoA), denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., iltravisamento della deposizione del teste XXXXXXXX, psicologo che aveva haavuto in cura la persona offesa XXXXXXX, che si assume aver confermato lapaziente versasse in uno stato emotivo di stress ed ansia compatibile con laviolenza subita, nonostante questi, nell'esame dibattimentale, si fosse espressoin termini ambigui, quali risultano dalla trascrizione del verbale dell'udienza del13 maggio 2023.Si contesta altresì alla Corte di non aver considerato che il percorsoterapeutico era stato iniziato solo anni dopo i fatti, successivamente all'avvio delprocedimento penale, e interrotto dopo poche sedute.2.9. Con un nono, articolato, motivo, che investe le contestazioni di cuiai capi B), C) e D), denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc. pen., la violazione degli artt. 56 e 609-bis cod. pen., e correlato vizio dimotivazione mancante illogica o apparente, in difetto di una autonomavalutazione e trattazione dei singoli reati, considerate le significative differenzefra i vari episodi.Il ricorso lamenta una carenza motivazionale con riferimento all'episodiodi cui al capo C), trattato indistintamente rispetto a quello di cui al capo D), inrelazione al quesito principale formulato con l'atto introduttivo, concernente ildifetto di idoneità e la equivocità degli atti compiuti al fine di coartare la volontàdella persona offesa, dovendo la condotta dell'imputato ricondursi nell'alveo diun mero approccio galante (si citano, Sez. 6, n. 46.796 del 18 ottobre 23, RV285566; Sez. 3, n. 21.577 del 24 aprile 2001, RV 218833 Sez. 2, n. 9638 del 7gennaio 2025, RV 287849- 01).Si censura altresì la ritenuta configurabilità dell'elemento materiale conriferimento alla contestazione di cui al capo D), che sotto il profilo dellaprocedibilità sostiene l'intero impianto accusatorio, atteso che anche in tal caso èemersa l'assenza di contatto fisico con la vittima e la dubbia natura di condottavolta all'appagamento degli appetiti sessuali, essendo comprovato soltantol'avvicinamento del naso in una zona non erogena della vittima, peraltroavvenuta da tergo quindi soltanto vagamente percepita.3. Le parti civili XXXXXXX e XXXXX con memoria del 7 maggio 2026hanno sollecitato il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è, nel suo complesso, infondato.2. Occorre, innanzitutto, premettere alcune osservazioni sul metodo dianalisi della sentenza impugnata.2.1. Tale sentenza va, infatti, considerata come una "doppia conforme"della decisione di primo grado, cosicché ai fini del controllo di legittimità sulvizio di motivazione, le due sentenze possono essere lette congiuntamentecostituendo un unico complessivo corpo argomentativo. Secondo un principioormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ricorre la cd. "doppiaconforme" quando - come nel caso in esame - i giudici dell'appello, esaminandole censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primogiudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della primasentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di provaposti a fondamento della decisione (Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv.277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595).2.2. Deve, poi, alla luce del contenuto dei motivi di ricorso dell’imputato,rammentarsi che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione ècircoscritto alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettivatenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando invece preclusa la riletturadegli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonomaadozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (trale tante, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01; Sez.6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01; Sez. 3, n. 12110 del19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247 - 01). Si richiama, sul punto, ilcostante indirizzo di questa Corte, in forza del quale l'illogicità dellamotivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen., è soltanto quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibileictu oculi; ciò in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo delladecisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato allaCorte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrarel'esistenza di un logico apparato argomentativo (Sez. U., n. 47289 del24/9/2003, Petrella, Rv. 226074 - 01).Il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene perciò né allaricostruzione dei fatti, né all'apprezzamento del giudice di merito, ma è limitatoalla verifica della rispondenza dell'atto impugnato a due requisiti, che lorendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significativeche lo hanno determinato in guisa tale da consentire di comprendere il percorsologico seguito; b) l'assenza di difetti o contraddittorietà della motivazione o diillogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al finegiustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv.269438 - 01; Sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, Badagliacca, massimata su altro;Sez. 2, n. 56 del 7/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv, 251760 - 01).2.3. Inoltre, deve essere ricordato che, nella motivazione della sentenza,il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfonditadi tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte lerisultanze processuali, essendo, invece, sufficiente che, anche attraverso unaloro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suoconvincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Neconsegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese lededuzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, sianologicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 6, n. 34532 del22/06/2021, Rv. 281935 - 01; Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv.254107).2.4. In ordine poi al richiamo contenuto nel ricorso alle provedichiarative, in specie alle deposizioni delle persone offese, in alcuni brevipassaggi frammentariamente trascritte, di cui, in sostanza, si lamenta a tratti iltravisamento, osserva la Corte che, in base al principio di autosufficienza, èonere della parte, a pena di inammissibilità, indicare specificamente l'atto che siritiene affetto dal vizio denunciato come degli atti che si assumono travisati edei quali si ritiene necessaria l'allegazione, cui si accompagna l'ulteriore oneredi curare la produzione dell'atto e delle risultanze documentali addotte afondamento del vizio processuale curando che l'atto - di cui eventualmente siastato chiesto, ai sensi dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdottodall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, l'inserimento nel fascicolo acura della cancelleria - sia effettivamente acquisito al fascicolo o provvedendo aprodurlo in copia (Sez. 4, Sentenza n. 18335 del 28/06/2017 Ud., dep. 2018,Rv. 273261 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 20677 del 11/04/2017 Ud., Rv. 270071 -01; per una riaffermazione del principio susseguente all'entrata in vigoredell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., si vedano Sez. 3, n. 32093 del04/04/2023, Rv. 284901 - 01 e Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Rv.280419 - 01), laddove nel caso in esame il ricorrente si è invece limitato allaproduzione di alcune pagine selezionate dei verbali richiamati, omettendonel'allegazione integrale.3. Il primo motivo di ricorso col quale si denuncia, sotto vari profili,l'improcedibilità dei reati di cui ai capi A), B) e C), già oggetto di specificomotivo d'appello, è infondato.3.1. Secondo il costante insegnamento di questa Corte,in materia didelitti di violenza sessuale, la procedibilità d'ufficio determinata dalla ipotesi diconnessione prevista dall'art. 609-septies, comma 4, n. 4 cod. pen. si verificanon solo quando vi è connessione in senso processuale (art. 12 cod. proc.pen.), ma anche quando vi è connessione in senso materiale, cioè ogniqualvolta l'indagine sul reato perseguibile di ufficio comporti necessariamentel'accertamento di quello punibile a querela, in quanto siano investigati fatticommessi l'uno in occasione dell'altro, oppure l'uno per occultare l'altro oppureancora quando ricorrono i presupposti di uno degli altri collegamentiinvestigativi indicati nell'art. 371 cod. proc. pen. (così, da ultimo, Sez. 2, n.24547 del 09/05/2024, Rv. 286676 - 01; Sez. 3, n. 37166 del 18/05/2016, B,Rv. 268313-01, e Sez. 3, n. 2856 del 16/10/2013, dep. 2014, B., Rv. 258583-01). Con riguardo altro profilo, poi, è diffusa anche la precisazione secondo cui,ai fini della perseguibilità senza querela dei delitti di violenza sessuale inragione della connessione con un reato procedibile d'ufficio, non è necessarioche quest'ultimo sia stato contestato all'autore della violenza, operando ilcriterio di cui all'art. 609-septies, comma 4, n. 4 cod. pen. tutte le volte in cui ilpubblico ministero, indagando comunque su altri fatti perseguibili d'ufficio,debba esaminare anche quello sessuale procedibile a querela (v., in particolare,Sez. 3, n. 27068 del 20/05/2008, B., Rv. 240260, e Sez. 4, n. 2371 del25/10/2000, dep. 2001, Lauceri, Rv. 218475-01).3.2. Inoltre, va rimarcato che fra le ipotesi di connessione chedeterminano la procedibilità d'ufficio ai sensi dell'art. 609-septies, comma 4, n.4, cod. pen., è ricompresa quella in cui il fatto sia legato ad altro delitto, per ilquale si deve procedere d'ufficio, in ragione del vincolo della continuazione,previsto dall'art. 12, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 31512 del14/09/2020, Rv. 280267 - 01).Sotto quest'ultimo profilo deve considerarsi che, se è vero, secondoquanto stabilito, da ultimo, nella pronuncia delle Sezioni Unite Elian (n. 27059del 27/02/2025),che il reato continuato, particolare figura di concorso materialedi reati, unificati dall'identità del disegno criminoso e assoggettati - inconseguenza di ciò - al cumulo giuridico delle pene, non esclude che, da unpunto di vista strutturale, si tratti pur sempre di singoli reati, con ciòrespingendosi l'affermazione di una struttura unitaria quale criterio generale,dove invece la considerazione unitaria del reato continuato richiede duecondizioni, alternative: «deve essere espressamente prevista da "appositadisposizione" o, comunque, deve garantire un risultato favorevole al reo». Diconseguenza il reato continuato può considerarsi un fenomeno unitario solo ailimitati fini previsti espressamente dalla legge (Sez. 5, n. 23369 del21/05/2026, Rv. 290212 - 01), che nel caso in esame,all'art. 609-septies,comma 4, n. 4 cod. pen., prevede testualmente la procedibilità d'ufficio per idelitti di cui agli artt. 609-bis e 609-ter cod. pen. in tutti i casi di connessionecon altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio, e, all’art. 12, lett. b),cod. proc. pen., individua certamente tra i casi di connessione anche quelli direati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso.3.3. Da ciò deriva l'infondatezza dell'argomentazione difensiva chelamenta l'effetto contra reo della ritenuta continuazione, nel caso in esame,come detto, vertendosi in un'ipotesi in cui gli effetti della continuazione sullaprocedibilità discendono da una specifica previsione normativa.Né merita miglior sorte l'ulteriore argomentazione tesa a contestare laritenuta unicità del disegno criminoso in virtù del tempo decorso tra il reatoprocedibile esclusivamente a querela di parte, trattandosi di una vittimamaggiorenne, contestato al capo A) dell'imputazione - episodio collocato nelperiodo di luglio-agosto 2017 - e i fatti ai danni di una vittima minorenne,pertanto procedibili d'ufficio, contestati al capo D), realizzati tra il dicembre2019 e il 4 gennaio 2020; al di là del comune modus operandi adottatodall'imputato, dalla Corte individuato, con valutazione logica e coerente,dunque insindacabile in questa sede, nel sistematico approfittamento delcontesto lavorativo e della posizione datore di lavoro per importunare e abusaredelle giovani dipendenti a tempo determinato, elementi complessivamente ingrado di delineare una seppur generica programmazione criminosa, si rileva,come del vero già considerato dal Tribunale, che risultano commessi neiconfronti di persona minore degli anni 18 non solo i fatti oggetto del capo D)dell'imputazione, ma anche quelli di cui al capo C) - oltre che F) dal quale ilricorrente è stato assolto sin dal primo grado di giudizio - episodio risalenteall'aprile del 2017 (in relazione al quale è stata esclusa l'aggravante di cuiall’art. 609-ter cod. pen., ma solo in quanto la norma richiamatanell'imputazione era stata introdotta con legge n. 69 del 2019, successiva aifatti) con ciò escludendosi in radice la base fattuale dell'argomentazionedifensiva tesa a valorizzare la ricorrenza di un significativo iato temporale inchiave negatoria della ritenuta programmazione (circa la decisiva rilevanza deldecorso del tempo ai fini della valutazione delle condizioni previste dall'art. 81cod. pen., si veda da ultimo, Sez. 2, n. 43745 del 03/10/2024, Rv. 287193 -01). Analoghe considerazioni valgono con riferimento all'episodio contestato alcapo B), commesso nei mesi di luglio ed agosto 2020, dopo pochi mesi dai fattidi cui al capo C), commessi ai danni di vittima minorenne.3.4. Il motivo di ricorso, in disparte la problematica del collegamentoprobatorioai sensiall'art. 371, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., non sottaciutoperaltro, sotto quest'ultimo profilo, che la convergenza delle dichiarazioni deivari testi assunti verso le abitudini dell'imputato costituisce un dato rilevante inquanto volto a dimostrare la credibilità delle vittime, dunque, ad escludere lanatura consensuale anche del rapporto oggetto del più grave episodio di cui alcapo A), risulta complessivamente infondato essendo stata correttamenteaffermata la procedibilità d'ufficio per tutti gli episodi in contestazione.4. Il secondo, il terzo, il quinto e il sesto motivo, che possono esseretrattati unitariamente afferendo tutti alla ricostruzione dell'episodio di cui alcapo A) operata dalla Corte di merito e alla lamentata modifica degli elementidescrittivi del fatto, in specie la sottoposizione della vittima a violenza ocostrizione, con conseguente violazione del principio di correlazione fra accusae sentenza, ovvero la ricorrenza di un ragionevole dubbio in ordine al consensodella persona offesa, come in ordine alla percezione di un'eventuale dissenso,sono generici per aspecificità estrinseca e comunque manifestamente infondati.4.1. Richiamati i principi ampiamente esposti ai §§ 2.1. e 2.2. va altresìrammentato che il ricorso per cassazione è, altresì, inammissibile (perdifetto di specificità "estrinseca") quando manchi l'indicazione della correlazionetra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste afondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorarele affermazioni del provvedimento censurato o soltanto formalmenteevidenziarle senza realmente confrontarsi con esse poiché in tal caso i motiviomettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso lasentenza oggetto di ricorso (Sez. 4, n. 19634 del 14/3/2024, Delle Fazio, Rv.286468; Sez. 2, n. 42046 del 17/7/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 2, n.11951 del 29/1/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013,Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv.240109).4.2. Ebbene, la prospettazione difensiva presuppone sia stata esclusa laconnotazione costrittiva della condotta laddove la Corte di merito si è limitata,in specie nell'esaminare il trattamento sanzionatorio ed al fine di riconoscere alprevenuto le circostanze attenuanti generiche, ad escludere l'esercizio di unaviolenza significativa e non già la modalità costrittiva del rapporto,precedentemente acclarata; mentre, nel momento in cui si è concentrata, comedalla stessa dichiarato, sul vaglio della sussistenza o meno del consenso, nonha affatto escluso o rivisto la concreta ricostruzione dei fatti, ma si è limitataalla valutazione degli stessi in relazione alla sussistenza o meno dellafattispecie, evidenziando come dal complesso delle modalità emergesse, anchevolendosi assecondare le edulcorata versione difensiva, una totale e nettacarenza di consenso, atteso che l’esplicito dissenso a qualsiasi approcciosessuale già inequivocabilmente espresso una settimana prima, in occasionedel primo episodio avvenuto all'interno del bar, non poteva dirsi superatodall'atteggiamento della persona offesa nella specifica occasione, posto che lastessa non aveva prestato alcun consenso esplicito, che aveva tentato unablandissima resistenza, che, considerata la particolare situazione - i due sitrovavano da soli, in un edificio in aperta campagna - a fronte dell'urgenzadell'imputato era rimasta sostanzialmente imbambolata e piangente, elementitutti perfettamente percepibili dall'imputato, che dunque nemmeno potevanegare di non avere realizzato la mancanza di consenso.4.3. Sotto quest'ultimo profilo, al di là del principio generale in virtù delquale integra l'elemento oggettivo del reato di violenza sessuale non soltanto lacondotta invasiva della sfera della libertà ed integrità sessuale altrui realizzatain presenza di una manifestazione di dissenso della vittima, ma anche quellaposta in essere in assenza del consenso, non espresso neppure in forma tacita,della persona offesa (Sez. 3, n. 22127 del 23/06/2016 dep. 08, Rv. 270500 -01), va altresì considerato che l'esplicita e iniziale manifestazione di dissensoall'intrusione altrui nella propria sfera sessuale da parte della persona offesanon può ritenersi superata dai suoi successivi e impliciti comportamenticoncludenti di segno contrario (Sez. 3, n. 29356 del 18/04/2024, Rv. 286620 -01). In altri termini la manifestazione esplicita del dissenso non può mairitenersi superata da comportamenti concludenti ed impliciti contrari, ovveronon può mai ritenersi consentito fare affidamento sulla mancata veridicità di undissenso esplicito.In applicazione di tali principi, lungi dal fornire una diversa versione deifatti in contestazione, i giudici di merito hanno vagliato, in modo logico ecoerente, dunque inattaccabile in questa sede di legittimità, sia il tema delpregresso dissenso che quello della, presunta, equivocità dei comportamentitenuti dalla XXXXXXX, nei momenti immediatamente precedenti e in quelliconcomitanti alla violenza sessuale avvenuta nella casa di campagna,comprensibili alla luce della dinamica complessiva della vicenda e dellacollocazione logistica del luogo dell'abuso.4.4. Va rimarcato in proposito che, secondo l'orientamento ampiamenteprevalente della giurisprudenza, ai fini della sussistenza dell'elementosoggettivo del reato di violenza sessuale, è sufficiente che l'agente abbia laconsapevolezza dell'assenza di una chiara manifestazione del consenso da partedel soggetto passivo al compimento degli atti sessuali a suo carico, conconseguente irrilevanza dell'eventuale errore sull'espressione del dissensoanche ove questo non sia stato esplicitato, potendo semmai fondarsi il dubbiosulla ricorrenza di un valido elemento soggettivo solamente nel caso in cuil'errore si fondi sul contenuto espressivo, in ipotesi equivoco, di precise epositive manifestazioni di volontà promananti dalla parte offesa (cfr., tra letante, Sez. 3, n. 49597 del 09/03/2016, S., Rv. 268186-01, e Sez. 3, n. 22127del 23/06/2016, dep. 2017, S. Rv. 270500-01; nonché, con specificoriferimento alla materia degli atti incidenti sulla libertà sessuale compiuti nellosvolgimento della professione sanitaria, Sez. 3, n. 18864 del 22/02/2019, Rv.275743 - 02).4.5. Tanto premesso, in disparte il fatto e non risulta minimamenteallegato sotto quale profilo l'imputato non avrebbe avuto modo di esercitare leproprie prerogative difensive (Sez. 6, n. 38061 del 17/04/2019, Rv. 277365 -01), discende altresì da quanto sopra esposto la manifesta infondatezza delladedotta violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, nonrisultando che il fatto ritenuto in sentenza - peraltro, come detto, in terminiperfettamente sovrapponibili nei due gradi di merito - presenti connotatimateriali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria di unaviolenza sessuale commessa con violenza nonché mediante l'abuso di autorità.5. Anche il quarto e il nono motivo di ricorso, da trattare unitariamentein quanto con gli stessi si lamentano, rispettivamente, l'omesso vaglio ad operadella Corte di merito delle deduzioni difensive in ordine alla valutazione delleprove dichiarative, sia con riguardo al delitto di cui al capo A), in specie ladeposizione testimoniale della persona offesa XXXXXXX, che relativamente agliulteriori delitti contestati ai capi B), C) e D), condotte al più espressive dellapersonalità goliardica dell'imputato, in alcun modo integranti la condotta tipicadi cui all’art. 609-bis cod. pen., nonché il difetto di una autonoma motivazionein ordine alle singole condotte oggetto di contestazione, non superano il vagliodi ammissibilità.5.1. Nella misura in cui il motivo investe le deposizioni testimonianzedelle giovani vittime, occorre richiamare l'orientamento, ormai consolidato inseno alla giurisprudenza di legittimità, concernente i criteri di valutazione dellatestimonianza della persona offesa nella materia dei reati sessuali. Inargomento, questa Corte ha ripetutamente affermato che la deposizione dellapersona offesa si configura, nel vigente ordinamento processuale, come "provapiena", come tale non necessitante di alcun elemento di riscontro. Tuttavia,proprio in ragione del particolare regime che caratterizza lo statuto dichiarativodella vittima di reati sessuali, la giurisprudenza di questa Corte ha sempreribadito la necessità di riservare una spiccata attenzione, da parte del giudice,ai racconti della persona offesa, vagliandone scrupolosamente la credibilitàsoggettiva e l'attendibilità del narrato, in specie quando vi sia stata lacostituzione di parte civile e, dunque, l'astratta possibilità di uno specificointeresse al riconoscimento della responsabilità dell'imputato (Sez. 2, n. 43278del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104 - 01; Sez. 5, n. 1666 del 8/07/2014,Pirajno, Rv. 261730 - 01; Sez. Un., n. 41461 del 19/07/2012, dep.24/10/2012, Bell'Arte, Rv. 253214). Per comprendere il perimetro del sindacatoriservato a questa Corte, va, infine, ribadito che l'attendibilità della personaoffesa dal reato è una questione di fatto, la quale ha la sua chiave di letturanell'insieme di una motivazione logica, che non può essere rivalutata in sede dilegittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 5,n. 1322 del 26/09/2025, dep. 2026, Abbruzzese, Rv. 289333 - 01; Sez. 4, n.10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015,Cammarota, Rv. 262575 - 01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv.250362 - 01).5.2. Per quanto riguarda le censure sollevate specie in ordine alladenuncia, che sarebbe avvenuta solo a seguito delle insistenze del suocompagno, cui, avendo confessato il rapporto intimo con l'imputato, si sarebbevista costretta a giustificarsi allegando la mancanza di consenso, rileva ilCollegio come tali rilievi siano volti, tra l'altro riproducendo i corrispondentimotivi d'appello (la cui reiterazione con il ricorso per cassazione èinammissibile, sia per l ' insindacabil ità delle valutazioni di meritoadeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianzeche, solo apparentemente, denunciano un errore logico o giuridico determinato,in termini v. Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 - 01; Sez.3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608 - 01; Sez. 6, n. 20377 del11/03/2009, Arnone, Rv. 243838 - 01; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005,Giagnorio, Rv. 231708 - 01), a sindacare valutazioni di merito, in ordine allasono state giustificate con motivazione idonea e immune da vizi logici, cometali non sindacabili sul piano dell'apprezzamento delle prove e delleconsiderazioni di merito nel giudizio di legittimità.La Corte d'appello, in accordo con il Tribunale, dopo aver ricostruito lagenesi delle dichiarazioni della vittima e analizzato il loro contenuto, si èpuntualmente soffermata (cfr pag. da 7 a 11) sulla attendibilità intrinseca edestrinseca del narrato, dando atto della straordinaria forza probatoria delriscontro individuato nella testimonianza dell'amica XXXXXXXXX depositariadelle confidenze della persona offesa ricevute nell'immediatezza dei fatti,dunque anni prima della denuncia; preoccupandosi altresì di raffrontarle conl'antitetico racconto dell'imputato, di cui ha motivatamente ritenuto la marcatainverosimiglianza in virtù dell'atteggiamento eccessivamente intraprendentepersonalità della donna, connotata da un carattere ritroso, fragile e nienteaffatto volitivo, quale emersa nel primo grado del giudizio, atteggiamento cheben spiega anche il ritardo nella presentazione della denuncia, pienamentecoerente con le dinamiche psicologiche di rimozione tipiche delle vittime di reatisessuali, e confuta altresì, implicitamente, trattandosi di una conclusionelogicamente incompatibile con le argomentazioni esposte, la tesi di un ipoteticomovente calunniatorio; movente, oltretutto, basato su considerazionimeramente ipotetiche e manifestamente illogiche perché non spiegano perquale motivo la persona offesa avesse sentito la necessità di confidarsi colfidanzato se non proprio in forza del turbamento conseguente all'incontro conl'imputato, causato dalla pregressa violenza.5.3. Al di là del palese difetto di autosufficienza, sopra rilevato (vedi §2.4.), posto che, in sostanza, riproponendo alcuni spezzoni delle dichiarazionidelle persone offese, se ne lamenta il travisamento non accompagnato peròdalla integrale produzione degli atti asseritamente travisati, si configura altresìcome eminentemente rivalutativa anche l'argomentazione che pretende diricondurre gli episodi contestati ai capi B), C) - quest'ultimo già riqualificato dalTribunale nei termini di un mero tentativo - e D) nei termini di meremanifestazioni goliardiche, caratterizzanti la personalità dell'imputato, nonintegranti la fattispecie contestata.In proposito, la doglianza si limita ad una critica eminentementegenerica, costituita da una mera manifestazione di non condivisione dellecoerenti conclusioni dei giudici di merito che, oltre a valorizzare, in sede diappello, la sostanziale sovrapponibilità degli episodi caratterizzati da accuse dianalogo contenuto avanzate da una pluralità di giovani donne, alcuneminorenni, succedutesi nel rapporto di collaborazione lavorativa con l'imputatotutte destinatarie di approcci sessuali ad pera del XXXXXXXX, ne hanno ribaditosia la valenza di atti sessuali, in essi dovendo ricomprendersi certamente anchei palpeggiamenti repentini, toccamenti, sfregamenti, baci rubati e fugacicontatti corporei - tra i quali correttamente sono stati ricompresi i ripetuti bacisulle guance e i toccamenti sulla spalla o sulla pancia, correlati a complimentiinsistenti e richieste di “uscire” con lui, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]( c a p o B ) , l ' a v e r p r e s o p e r l e b r a c c i a l a m i n o r eXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtirandola verso di sé al fine di baciarla (capoC), sempre in un contesto di complimenti e richieste di accompagnarsi con luifuori dall'orario di lavoro, l’aver preso sui fianchi da dietro la minoreXXXXXXXXXXXXX poggiandole il naso sul collo (capo D) - sia la modalitàcostrittiva conseguenza del compimento insidiosamente rapido dell'azionecriminosa tale da sorprendere le vittime e da superare la loro contraria volontà(Sez. 3, n. 46170 del 18/07/2014, Rv. 260985 - 01; Sez. 3, n. 27273 del15/06/2010, Rv. 247932 - 01).5.4. La motivazione offerta dai giudici di merito risulta, in definitiva,logica e adeguata, essendo ampiamente accertata in fatto e dunqueinsindacabile in sede di legittimità, la ricorrenza degli elementi esposti, i qualiconfigurano il reato previsto dall'art. 609-bis cod. pen., nella forma tentata conriferimento all'episodio di cui al capo C); oltre ciò dovendo soltantosoggiungersi che, in specie il presupposto della minimizzazione del fattooggetto del capo D), quale introdotta col nono motivo di ricorso, nel quale siassume che non vi sarebbe stato alcun contatto fisico, si fonda evidentementesu atti sconosciuti a questo Collegio - in quanto non esistenti ovvero nonprodotti - posto che il fatto quale ritenuto dai giudici di merito (si veda a pagina93 della sentenza del Tribunale), oltre ai plurimi approcci verbali e ai commentiinopportuni, contempla un più grave episodio in occasione del quale l'imputatosi è avvicinato repentinamente alla minore, le ha cinto il fianco destro con lamano destra, le ha preso l'altra mano e ha accostato il proprio corpo a quellodella ragazza al punto dal toccarle il collo con la punta del naso e da farlevigorosamente percepire il proprio respiro.6. Manifestamente infondato è anche il settimo motivo di ricorso.Al di là di quanto diffusamente esposto al §§ 5.1., 5.2. e 5.3. in ordinealla adeguatezza della motivazione offerta dai giudici di merito in ordineall'attendibilità intrinseca ed estrinseca del racconto della XXXXXXX (capo A) ealla valenza sessuale degli atti compiuti dal XXXXXXXX anche in relazione agliepisodi di cui ai capi B), C) e D), quanto al dedotto profilo di violazione di legge,da ultimo sottoposto, questa Corte ha ripetutamente chiarito come il pretesomancato rispetto del canone valutativo dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" nonpossa assurgere ad autonomo vizio della decisione, ipso facto prospettabile insede di legittimità, potendosi invece dedurre solo se trasmodato in una delleforme di patologia della decisione, rientranti nella rosa di quelle tipicamentecontemplate dall'art. 606 cod. proc. pen. (così Sez. 2, n. 28957 del03/04/2017, D'Urso, Rv. 270108 - 01); in specie «La regola di giudiziocompendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio" rileva in sede dilegittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicitàmanifesta e decisiva della motivazione della sentenza ai sensi dell'art. 606,comma 1, lett. e) cod. proc. pen. » (cosi Sez. 4, n. 2132 del 12/01/2021,Maggio, Rv. 280245 - 01), illogicità manifesta che nel caso in discorso nonemerge.7. L'ottavo motivo di ricorso, col quale si lamenta il travisamento delladeposizione dello psicologo XXXXXXXX, è inammissibile.In disparte la decisività, non dedotta, del relativo apporto testimoniale ela inammissibile pretesa rivalutativa (si veda il § 2.2.) della ritenutacompatibilità dello stato emotivo manifestato dalla vittima rispetto alla violenzariferita, in quanto accertato solo tempo dopo i fatti; richiamati i principi espostial § 2.4., osserva il Collegio, quanto al dedotto travisamento della prova, che ilmotivo appare altresì caratterizzato da aspecificità intrinseca, in quanto fariferimento alle dichiarazioni di un teste, di cui nel ricorso è riportato solo unbreve passaggio, ma non il verbale completo contenente la trascrizione delledomande e delle risposte rese nel corso del relativo esame testimoniale,risultando allegata soltanto una delle 15 pagine di cui consta il verbale.8. In conclusione, stante la infondatezza delle doglianze formulate, ilricorso proposto nell'interesse del ricorrente deve essere rigettato, conconseguente onere per il medesimo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., disostenere le spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 29/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.